Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTI, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera ee), e l'articolo 51 del predetto decreto legislativo;
VISTO, altresì, l’articolo 13, comma 1, lett. e), n. 1), del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutelo del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha inserito il comma Ibis al predetto articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo l'istituzione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e, in particolare, l'articolo 6 con il quale è stata istituita, tra le altre, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dare attuazione alla previsione normativa di cui all'articolo 51, comma 1bis, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
CONSIDERATO, altresì, che è necessario definire i criteri identificativi in base ai quali gli organismi paritetici possono chiedere l'iscrizione nel repertorio di cui al predetto articolo 51, comma Ibis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
SENTITE le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza
DECRETA
Articolo 1
(Istituzione del Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. In attuazione dell'articolo 51, comma 1bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici (di seguito Repertorio) di cui all'articolo 2, comma 1, lett. ee), del medesimo decreto legislativo.
2. Il Repertorio è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 2
(Criteri identificativi per l'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli organismi paritetici sono costituiti per iniziativa di una o più associazioni sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Per l'iscrizione nel Repertorio di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'organismo paritetico deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico.
b) essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, ai sensi del comma 1, è valutata sulla base dei seguenti requisiti: i) la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; ii) la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; iii) il numero complessivo dei CCNL sottoscritti; iv) i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico, ove disponibili.
c) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l'esercizio della loro attività, nell'ambito del settore e del territorio di riferimento;
e) svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
3. La costituzione e l'attività di cui al precedente comma 2 devono risultare dalla stipula di un accordo nazionale e dallo Statuto dell'organismo paritetico.
Articolo 3
(Domanda di iscrizione al Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. Ai fini dell'iscrizione nel Repertorio di cui all'articolo 1, gli organismi paritetici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 presentano domanda di iscrizione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (
a) una copia dell'atto costitutivo;
b) una copia dello Statuto;
c) una copia del regolamento;
d) un elenco dettagliato delle sedi in cui operano;
e) l'autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi;
f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
Articolo 4
(Iscrizione e cancellazione dal Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. L'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici è disposta, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. L'iscrizione è subordinata al previo parere obbligatorio, in ordine alla rappresentatività dell'organismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni Industriali, da rendersi entro 60 giorni dalla data della trasmissione della documentazione da parte della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all'articolo 2 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
4. Al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, gli organismi paritetici dovranno inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione nel Repertorio.
5. La cancellazione dal Repertorio è disposta con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro previo parere obbligatorio della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in caso di cancellazione dovuta al venir meno di requisiti su cui si è espressa per l'iscrizione nel Repertorio la competente Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.
Articolo 5
(Efficacia dell'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. L'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui al precedente articolo 2, comma 2, del presente decreto e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Roma, 11 ottobre 2022
Andrea Orlando