Tipologia: Accordo rinnovo CIRL
Data firma: 24 febbraio 2021
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri e impiegati agricoli, Puglia
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Art. 1 Decorrenza, durata del contratto regionale e procedure di rinnovo
Art. 2 Osservatorio Regionale
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Banca delle ore
Art. 5 Ritenute per case ed annessi
Art. 6 Mezzo di trasporto
Art. 7 Trasferte
Art. 8 Rapporti di lavoro a tempo parziale Sostegno alla genitorialità

 

Art. 9 Lavoro straordinario
Art. 10 Permessi
Art. 11 Retribuzione
Art. 12 Erogazione per obiettivi
Art. 13 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute
Art. 14 Indennità di mancata mensa
Art. 15 Riferimento al CCNL del 23 febbraio 2017
Art. 16 Condizioni di miglior favore
Art. 17 Esclusività di stampa


Verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i quadri e impiegati agricoli della regione Puglia

L’Anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di Febbraio in Bari presso la sede della Confagricoltura di Puglia in via G. Amendola 166/5, tra la Confagricoltura di Puglia; la Federazione Regionale Coltivatori Diretti di Puglia; la Cia di Puglia; e Confederdia Puglia; la Flai Cgil Puglia; la Fai Cisl Puglia; Uila Uil Puglia; si è convenuto di stipulare il seguente Contratto per i quadri e gli Impiegati Agricoli della Puglia.

Art. 2 Osservatorio Regionale
L’Osservatorio è costituito in maniera paritetica tra le parti. I componenti nominati restano in carica fino a nuova comunicazione da parte di una delle parti firmatarie del presente Contratto.
Con la stipula del presente accordo, le parti si impegnato a comunicare i propri rappresentanti, per l’insediamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto Regionale.
L’osservatorio regionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto su temi di comune interesse, quali:
mercato del lavoro e individuazione di nuove figure professionali;
i fabbisogni di formazione professionale;
l’analisi di costo del lavoro, delle dinamiche retributive e contrattuali ed i loro andamenti;
la tutela della salute, dell’ambiente di lavoro.

Art. 3 Orario di lavoro
L’orario di lavoro, di 39 ore settimanali, è distribuito su cinque giorni alla settimana, oppure su cinque giorni e mezzo, ma con l’adozione dell’orario unico giornaliero. È ammesso il recupero della giornata del sabato, eventualmente lavorato, nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro in cinque giorni alla settimana, fermo restando la corresponsione della maggiorazione per lo straordinario. Eventuali proposte di diversa organizzazione e distribuzione degli orari di lavoro giornaliero e/o settimanali devono essere preventivamente discussi e concordati tra l’azienda e le RSA/RSU oppure, in assenza, con le OO.SS. firmatarie del presente Contratto Regionale.
Per esigenze produttive ed organizzative è possibile definire un periodo di flessibilità del regime degli orari di lavoro settimanali. Tale periodo è massimo di 3 mesi all’anno, consecutivi o frazionati, pari a massimo 44 ore settimanali nel limite di 85 ore annuali.
La maggiorazione per tali orari è del 20% con la possibilità di far confluire le ore lavorate ordinarie nella banca ore.
Tale disciplina avverrà previa intesa e accordo tra l’azienda e le RSA/RSU oppure, in assenza, con le OO.SS. Territoriali di categoria firmatarie il presente Contratto Regionale.

Art. 4 Banca delle ore
Ferme restanti le erogazioni delle maggiorazioni nel mese di competenza, in applicazione dell’art.19 del CCNL del 4.6.2010 è costituita dal 1/8 2006 la Banca ore le cui modalità di gestione e applicazione saranno esaminate tra le aziende le Rsa Rsu e Organizzazioni Provinciali firmatarie del presente CIRL.
È facoltà del lavoratore che effettua prestazioni di lavoro straordinario di optare, in alternativa alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario, per l’accantonamento delle ore medesime in una apposita banca ore, nella quale attingere per fruire di riposi compensativi in altri periodi temporali.
Tale facoltà è così regolamentata:
il dipendente deve formulare per iscritto la richiesta di adesione alla banca ore. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e in caso di disdetta ha decorrenza dopo un anno;
la richiesta di fruizione delle ore disponibili nella banca delle ore deve essere presentata per iscritto almeno tre giorni prima della fruizione;
la fruizione delle ore richieste deve essere compatibile con le esigenze organizzative aziendali e deve essere concordata tra le parti;
il godimento delle ore disponibili nella banca ore deve avvenire entro il 31 Marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata fruizione di tali ore le stesse saranno retribuite entro e non oltre il 30 giugno successivo.
La eventuale richiesta di disdetta della banca ore avrà efficacia dopo dodici mesi dalla stessa.

Art. 8 Rapporti di lavoro a tempo parziale Sostegno alla genitorialità
[…]
È data facoltà alla lavoratrice madre o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore a tredici anni, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time in part-time, con facoltà di ripristinare, al termine del periodo richiesto, il rapporto a tempo pieno, attraverso accordi singoli e/o con il patrocinio e assistenza delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Regionale.

Art. 9 Lavoro straordinario
Nei periodi di punta, connessi alla specifica attività aziendale, la cui individuazione è affidata e concordata tra le parti congiuntamente stipulanti il presente Contratto Regionale, il lavoro straordinario sarà forfettizzato in misura non inferiore al 50% della retribuzione complessiva spettante. La forfettizzazione deve risultare da atto scritto tra le parti in mancanza del quale si applica quanto disposto dall’art 19 del CCNL del 23 febbraio 2017. In caso di partecipazione, da parte delle aziende, a manifestazioni di rilevanza Nazionale e/o Internazionale che chiedano un impegno e la presenza del lavoratore anche di domenica, fermo restante il godimento del riposo compensativo, sarà erogata una ulteriore maggiorazione del 35% sulla retribuzione contrattuale giornaliera.

Art. 13 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute
Viene recepita le normative in materia della sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dal d.lgs 81 del 9.4.2008.
Alle RLS saranno previste 30 ore di permessi retributivi annui per la partecipazione alle attività formative in materia di sicurezza sul lavoro. Le spese per la partecipazione ai corsi suddetti saranno a totale carico delle aziende.

Art. 14 Indennità di mancata mensa
Per i dipendenti che prestano attività lavorativa giornaliera con orario spezzato e che non godono di una pausa pranzo sufficiente in grado di raggiungere il proprio domicilio sarà riconosciuto per le giornate di effettiva presenza un buono pasto di € 7,00.

Art. 15 Riferimento al CCNL del 23 febbraio 2017
Per quanto non previsto dal presente Contratto Regionale si fa riferimento alle norme contrattuali del CCNL.