Tipologia: CCNL
Data firma: 3 ottobre 2022
Validità: 01.09.2022 - 31.08.2025
Parti: Fiinsei, Confimpreseitalia e Ciu, Confal Federazione Scuola
Settori: Istruzione, Scuole non statali
Fonte: www.cnel.it


Sommario:

 

Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 1 - (Applicabilità del contratto)
Art. 2 - (Periodo di validità e rinnovo)
Art. 3 - (Ambito del rapporto)
Art. 4 - (Incompatibilità e principio di priorità)
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 5 - (Classificazione del personale
Art. 6 - (Mutamenti di qualifica)
Titolo III - Contratto d'assunzione
Art. 7 - (Contratto a tempo indeterminato)
Art. 8 - (Contratto a tempo determinato)
Art. 9 - (Lavoro agile)
Art. 10 - (Contratto di lavoro a tempo parziale)
Titolo IV - Apprendistato
Art. 11 - (Indicazioni generali sull'apprendistato)
Titolo V - Procedura per l'assunzione
Art. 12 - (Assunzione - Atto scritto e documentazione)
Art. 13 - (Affidamento incarico)
Art. 14 - (Periodo di prova)
Titolo VI - Trattamento economico
Art. 15 - (Retribuzione mensile)
Art. 16 - (Flessibilità della retribuzione)
Art. 17 - (Aumenti periodici di anzianità)
Art. 18 - (Minimo retributivo ed eventuale super - minimo)
Art. 19 - (Tredicesima mensilità)
Art. 20 - (Prospetto paga)
Titolo VII - Trattamento previdenziale e assicurativo
Art. 21 - (Trattamento di previdenza e assistenza)
Art. 22 - (Infortunio)
Art. 23 - (Estratto conto dei versamenti previdenziali)
Titolo VIII - Orario di lavoro
Art. 24 - (Orario di lavoro ordinario)
Art. 25 - (Lavoro straordinario e festivo)
Art. 26 - (Durata dell'ora di lezione)
Art. 27 - (Recupero delle ore non effettuate e sostituzione dei colleghi assenti)
Art. 28 - (Disciplina del telelavoro e della didattica a distanza)
Titolo IX - Ferie e festività
Art. 29 - (Congedo ordinario o ferie)
Art. 30 - (Festività)
Titolo X - Sospensione del servizio
Art. 31 - (Congedo straordinario)
Art. 32 - (Congedi parentali)
Art. 33 - (Aspettativa)
Art. 34 - (Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie)
Titolo XI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 35 - (Licenziamento)
Art. 36 - (Risoluzione per limiti di età)
Art. 37 - (Preavviso di licenziamento o dimissioni e penalità)
Art. 38 - (Trattamento di fine rapporto)
Art. 39 - (Tentativo di conciliazione e arbitrato)
Titolo XII Regolamento interno - Doveri del lavoratore e sanzioni
Art. 40 - (Regolamento interno - Progetto Educativo d'Istituto - Piano dell’Offerta Formativa)
Art. 41 - (Doveri del lavoratore)
Art. 42 - (Provvedimenti disciplinari)
Titolo XIII Assenze malattie infortuni
Art. 43 - (Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro)

 

 Art. 44 - (Aspettativa per malattia)
Art. 45 - (Infortunio sul lavoro)
Art. 46 - (Lavoratori affetti da patologie oncologiche)
Art. 47 - (Permessi per lavoratori invalidi)
Art. 48 - (Congedo matrimoniale)
Art. 49 - (Tutela della maternità e della paternità)
Art. 50 - (Servizio militare)
Art. 51 - (Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali)
Art. 52 - (Congedi per eventi e cause particolari)
Art. 53 - (Diritto allo studio)
Art. 54 - (Diritto alla crescita professionale)
Art. 55 - (Permessi retribuiti)
Art. 56 - (Permessi non retribuiti)
Art. 57 - (Permessi elettorali)
Art. 58 - (Aspettativa)
Titolo XIV
Relazioni sindacali

Art. 59 - (Il sistema di relazioni sindacali)
Art. 60 (Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro)
Diritti sindacali
Art. 61 - (Diritti e libertà sindacale)
Art. 62 - (Assemblea)
Art. 63 - (Permessi sindacali)
Art. 64 - (Affissioni)
Art. 65 - (Trattenute per contributi sindacali)
Art. 66 - (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
Art. 67 - (Ente Bilaterale e relativo finanziamento)
Art. 68 - (Fondo interprofessionale per la formazione continua)
Titolo XV Collaborazioni coordinate continuative per il personale docente
Art. 69 - (Collaborazione Coordinata e Continuativa)
Art. 70 - (Caratteristiche del rapporto e luogo di lavoro)
Art. 71 - (Non esclusività del rapporto, impegno alla non concorrenza ed alla riservatezza)
Art. 72 - (Qualifiche e mansioni del docente)
Art. 73 - (Orario settimanale delle lezioni e organizzazione dell’attività didattica)
Art. 74 - (Compensi)
Art. 75 - (Durata dell’ora di lezione e relativo compenso base)
Art. 76 - (Assenza per malattia - gravidanza - infortunio)
Art. 77 - (Assenza del collaboratore)
Art. 78 - (Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie)
Art. 79 - (Durata del contratto individuale di collaborazione)
Art. 80 - (Procedura: forma e contenuto del contratto)
Art. 81 - (Risoluzione del contratto individuale di collaborazione - Recesso per inadempienza e penalità)
Art. 82 - (Trattamento di previdenza e assistenza)
Art. 83 - (Infortunio: copertura INAIL - Assicurazione integrativa)
Art. 84 - (Estratto conto dei versamenti previdenziali e certificati di servizio)
Art. 85 - (Contenzioso - Commissione di arbitrato - Contributo sindacale)
Art. 86 - (Foro competente - Rinvio)
Allegato
Dichiarazione congiunta


Contratto collettivo nazionale di lavoro scuola non statale per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie Triennio 2022/2025

Fiinsei - Federazione Italiana Istituti non Statali di Educazione ed Istruzione, Confimpreseitalia - Confederazione Italiana della Micro, Piccola e Media Impresa e Ciu - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, Confal Federazione Scuola - Coordinamento Nazionale Autonomo Lavoratori

Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 1 - (Applicabilità del contratto)

Secondo i criteri generali, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è applicabile ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria che lo hanno stipulato.
La categoria di appartenenza è individuata con riguardo all'attività effettivamente svolta dal datore di lavoro; se il datore di lavoro esercita attività diverse per le quali non possono essere applicati contratti collettivi omogenei si applicano quelli regolanti le rispettive attività.
Il presente accordo disciplina, in maniera unitaria per le scuole di ogni ordine e grado associate alla Fiinsei con sedi in Italia ed all’Estero, i rapporti di lavoro tra gli enti gestori delle stesse ed i lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Categorie di datori di lavoro
- asili nido, micro-nidi e ludoteche
- scuola dell’infanzia,
- scuola primaria paritaria e/o parificata,
- scuole secondarie di 1° e 2° grado paritarie,
- corsi di preparazione agli esami,
- corsi di attività integrative scolastiche,
- corsi di doposcuola,
- scuole speciali per minori,
- corsi per corrispondenza,
- corsi d’insegnamento a distanza,
- corsi post-secondari,
- corsi di italiano per stranieri.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti, studentati e colonie è compresa nello stesso titolo.
Le norme del presente contratto, non possono essere applicate parzialmente.

Art. 3 - (Ambito del rapporto)
Ai fini dell’identificazione delle parti si precisa quanto segue: è istituto d'istruzione il complesso delle attività educative, formative e scolastiche organizzate da enti o privati. L'Istituto è retto dal legale rappresentante che provvede alla sede, al finanziamento, all'avviamento e all’organizzazione dell'attività, determinandone l'indirizzo educativo.
Il gestore, nella persona del legale rappresentante, è il titolare dell'eventuale decreto ministeriale di concessione ed ha la responsabilità dei rapporti con i terzi;
nel caso di specie assume il ruolo di datore di lavoro.

Titolo III - Contratto d'assunzione
Art. 7 - (Contratto a tempo indeterminato)

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro fra istituzione e il personale, è a tempo indeterminato salvo nei seguenti casi:
a) esecuzione di lavori stagionali ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia;
b) sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore sia in congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
c) incarico a docente non fornito di titolo di abilitazione (qualora sussista l'obbligo di assunzione di docenti abilitati). In tal caso, il contratto si risolve senza obbligo di preavviso all'atto della nomina di altro docente avente diritto, in quanto fornito di specifica abilitazione (artt. n. 34 e n. 36);
d) in tutti i casi in cui il periodo d’interruzione dell’attività lavorativa sia superiore ai 90 giorni consecutivi.

Art. 8 - (Contratto a tempo determinato)
Il contratto di lavoro a tempo determinato è regolato dal D.Lgs. 81/2015, con le sue modificazioni ed integrazioni succedutesi nel tempo, cui si fa esplicito rinvio per quanto non disciplinato dal presente CCNL.
Fermo restando la possibilità di ricorso, per l’assunzione del personale, al contratto a termine, ai sensi delle disposizioni del precedente art. 7, l'apposizione del termine è prevista in presenza delle condizioni di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015.
[…]
Requisiti di contratto
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 9 - (Lavoro agile)
È riconosciuta l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile come prevista dalla L. 81 del 2017 e ss.mm. e ii. in via prioritaria alle lavoratrici ed ai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere, per tale motivo, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

Titolo IV - Apprendistato
Il Contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa e finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani; è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Art. 11 - (Indicazioni generali sull'apprendistato)
Il Contratto di apprendistato può essere stipulato soltanto in forma scritta.
1 - Assunzione
Possono essere assunti con Contratto di apprendistato i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Si fa rinvio, per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, alla normativa vigente.
2 - Qualifiche e Mansioni
Possono essere assunti lavoratori con contratto di apprendistato per le seguenti qualifiche e mansioni:
Area prima: servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari livello I, II, III e IV.
Area seconda: servizi di istruzione, di formazione ed educazione
livello III - educatrici ed educatori di asilo nido nel limite del 25% del personale in servizio.
3 - Il Tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutor, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza.
L'indennità per l'attività di tutoring è pari alla differenza tra il livello di appartenenza e il IV livello limitatamente al periodo di svolgimento dell'incarico. Nel caso in cui il tutor sia inquadrato nel IV livello ha diritto ad un'indennità pari a euro 50,00 mensili per tutta la durata dell’incarico.
4 - Durata del rapporto di apprendistato
La durata massima del rapporto di apprendistato professionalizzante, al termine del quale l’apprendista consegue la qualifica professionale prevista dal contratto, è determinata, avendo riferimento al di inquadramento finale, come segue: 
    Livello         Mesi
        I                 24
        II                36
        III               36
        IV               48
5 - Obblighi del datore di lavoro
[…]
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista la formazione necessaria perché possa conseguire le capacità per qualificarsi. La formazione deve essere effettuata a norma di legge, anche presso la sede del datore di lavoro.
Il datore di lavoro, compatibilmente con le attività didattiche e formative interne, ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza di corsi complementari all'attività oggetto di formazione e per i relativi esami.
6 - Periodo di prova […]
7 - Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio […]
In caso di malattia o maternità o comunque di assenza autorizzata superiore a 30 giorni il contratto di apprendistato si considera sospeso (Art. 2 lettera h - D. Lgs. 167/2011).

Titolo VII - Trattamento previdenziale e assicurativo
Art. 22 - (Infortunio)

Qualora il personale sia soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL, ai sensi del D. L.vo 38/2000, il relativo premio viene integralmente versato dal datore di lavoro. In questo caso il lavoratore è protetto contro l'infortunio sul lavoro e le malattie professionali e, ricorrendone la fattispecie, contro l'infortunio in itinere.

Titolo VIII - Orario di lavoro
Art. 24 - (Orario di lavoro ordinario)

L'orario di lavoro è stabilito dal contratto di assunzione, oppure quello successivamente convenuto tra le parti per iscritto. Per il personale docente di scuola è previsto un massimo di 38 ore settimanali di servizio, comprensive di insegnamento frontale e delle attività accessorie, (consigli di classe, collegio dei docenti, colloqui con i genitori, commissioni d'esame, ecc..) e di 40 ore settimanali per il personale non docente, secondo quanto indicato nella tabella A allegata. La Direzione dell'Istituto può modificare l'orario di lavoro a seconda delle esigenze dell'attività. Compatibilmente con le esigenze didattiche e/o formative dell’istituto, l'orario settimanale delle lezioni consentirà ai docenti un giorno di riposo infrasettimanale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dall'articolo 9 del presente CCNL e dal D. Lgs. 81/2015.

Art. 27 - (Recupero delle ore non effettuate e sostituzione dei colleghi assenti)
Il personale docente e non docente è tenuto a recuperare le ore lavorative non effettuate, per vari motivi, ed ha l'obbligo, se richiesto, di sostituire i colleghi assenti, salvo che non ne sia impedito per cause di forza maggiore (art. 33).

Art. 28 - (Disciplina del telelavoro e della didattica a distanza)
Il telelavoro, che si applica anche per le attività di “didattica a distanza”, è una forma di organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione ed è applicabile a tutto il personale dell’Istituzione, sia esso con contratto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo e/o atipico.
È quindi un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa ed è parte dell’organizzazione dell’Istituzione, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno.
Il telelavoro può essere:
a) domiciliare: svolto nel domicilio del telelavoratore
b) mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili
c) remotizzato od a distanza: svolto presso locali attrezzati i quali non coincidono né con il domicilio del telelavoratore né con i locali dell’Istituzione
d) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno dell’Istituzione
La postazione di lavoro può essere messa a disposizione a cura e spese dell’Istituzione, ma può anche essere impiegata quella del telelavoratore.
Tale modalità di lavoro potrà essere espletata sia per tutta l’attività prevista dal contratto individuale, o solo parte di essa.
La “didattica a distanza” rientra nella fattispecie del telelavoro ed è riservata al personale docente.
Nell’esercizio dell’autonomia dell’Istituzione, le attività formative possono essere svolte con le seguenti modalità:
a) in presenza (classe reale)
b) a distanza (classe virtuale) con collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, piattaforme dedicate, ecc
c) mista (blended) in parte in presenza ed in parte a distanza
Per il telelavoro non è previsto un compenso aggiuntivo a quello dell’inquadramento contrattuale, di cui all’allegato 1 tabella A, se non diversamente concordato dalle parti e per i collaboratori secondo quanto previsto dall’art.73.
Nota a verbale
Le parti, memori della normativa speciale della fase emergenziale da COVID19, consapevoli delle specificità della didattica a distanza, dichiarano che alla presente disciplina del “telelavoro” è applicabile per quanto compatibile la normativa del lavoro agile ai sensi della L.81 del 2017, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere le mansioni assegnate mediante l’utilizzo di strumentazione informatica /telematica, nel rispetto dell’orario di svolgimento delle lezioni o della didattica prevista.

Titolo IX - Ferie e festività
Art. 29 - (Congedo ordinario o ferie)

[…] Le ferie maturate devono essere fruite dal lavoratore entro 18 mesi dall’anno di maturazione. Essendo le ferie un diritto irrinunciabile per il lavoratore ed essendo la mancata fruizione delle ferie entro 18 mesi dall’anno di maturazione un comportamento sanzionabile per il datore di lavoro ex art. 10 del D. Lgs. 66/2003, la mancata richiesta e conseguente fruizione delle ferie oltre il termine di 12 mesi dalla maturazione autorizzano il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore che non ottemperi alla fruizione nel termine di cui sopra. Le ferie non potranno coincidere con il congedo per malattia, per maternità o puerperio, né con il periodo di preavviso.

Titolo X - Sospensione del servizio
Art. 31 - (Congedo straordinario)

Al personale è riconosciuto il diritto al congedo straordinario:
[…]
- per congedo di maternità o paternità (parentale) secondo le previdenze dell’ente assistenziale (D. Lgs. 26/3/2001, n. 151);
[…]

Art. 32 - (Congedi parentali)
Il congedo parentale è disciplinato dagli artt. 32 e ss del D.lgs 151 del 2001 come modificato, in ultimo, dal d.lgs 105 del 2022, cui si fa espresso rinvio.
Il congedo di paternità può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Sono estesi da 10 a 11 mesi, i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali.
[…]
Il congedo di maternità è stabilito dagli artt. 16 e ss del d.lgs 151 del 2001 cui si fa espresso rinvio.
[…]

Art. 34 - (Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie)
Se l'attività lavorativa non potesse essere svolta per cause involontarie, comunque non addebitabili all’istituto e/o per cause di forza maggiore, le ore di lavoro non effettuate dai dipendenti dovranno essere recuperate successivamente in attività confacenti la qualifica ricoperta.

Titolo XI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 35 - (Licenziamento)

[…] Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, di motivi e/o cause che giustificano l’intimazione del licenziamento del dipendente per giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo:
1) abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente (assenza ingiustificata superiore a tre giorni lavorativi, anche non continuativi);
[…]
3) grave atto contrario alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo dell'Istituto;
[…]
6) azioni o comportamenti reiterati contrari alla disciplina (in generale alle norme contenute nel Regolamento interno e/o codice disciplinare) che causino reali disservizi o danni all'Istituto, dopo tre richiami comunicati con raccomandata A.R. (artt. n. 40 e 41);
[…]
8) inadempienza grave ai doveri connessi alla propria funzione;
[…]

Titolo XII Regolamento interno - Doveri del lavoratore e sanzioni
Art. 40 - (Regolamento interno - Progetto Educativo d'Istituto – Piano dell’Offerta Formativa)

Il Regolamento disciplinare, il Progetto Educativo d'Istituto (P.E.I) ed il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) devono essere portati a conoscenza dei lavoratori all'atto dell'assunzione e comunque messi a loro disposizione per la consultazione. Essi non possono contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche. Tutto il personale dipendente operante nell'ambito di ciascuna scuola è tenuto al rispetto di tali norme, la cui inosservanza costituisce “giusta causa” o "giustificato motivo" per la risoluzione del contratto di lavoro, in applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 41 - (Doveri del lavoratore)
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) osservare l'orario di servizio;
[…];
d) rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento interno dell'Istituto;
e) osservare le eventuali modifiche di orario;
[…]
h) usare e conservare con cura strumenti e materiale affidatigli.
Agli insegnanti è inoltre fatto obbligo di:
[…]
f) ottemperare a tutte le disposizioni emanate dal "capo d'Istituto";
[…]
Al personale ausiliario sono affidati il controllo al di fuori delle aule e la pulizia dei locali.

Art. 42 - (Provvedimenti disciplinari)
Fermo restando quanto previsto nel precedente art. n. 41, le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo la legge;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg. di effettivo lavoro (6/26)
e) licenziamento.
[…]

Titolo XIII Assenze malattie infortuni
Art. 45 - (Infortunio sul lavoro)

[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]
In caso di totale inabilità conseguente all’infortunio sul lavoro accertato dall’INAIL, si applicherà la normativa vigente.

Art. 46 - (Lavoratori affetti da patologie oncologiche)
Ai sensi dell’Art. 8, comma 3 del DLgs 81/15, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.
Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a. tempo pieno. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

Art. 47 - (Permessi per lavoratori invalidi)
Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (Art. 26 L. 118/71 e Art. 10 DLgs 509/88). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all'Art. 43 parte seconda.

Art. 49 - (Tutela della maternità e della paternità)
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal DLgs 151/01 e DLgs 80/15, a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente CCNL e stabilito nel presente articolo. Alle lavoratrici madri in congedo di maternità dal lavoro spetta l'intera retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.

Titolo XIV
Relazioni sindacali
Art. 59 - (Il sistema di relazioni sindacali)

Le Parti esprimono il comune intento, nel rispetto dei rispettivi ruoli, di promuovere e valorizzare lo strumento concertativo consolidato su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l'utilizzo delle risorse umane per ottimizzare l’efficacia dei servizi per la formazione permanete e per mantenere e migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia degli obiettivi prefissati.
Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria. A tal fine, intendono valorizzare la Commissione Paritetica Nazionale, con il compito di verificare, con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti, anche attraverso l’interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo. Alla Commissione è inoltre demandata la funzione di verificare l’andamento del settore e presentare proposte nel merito alle Parti stipulanti, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:
a) apprendistato, formazione, pari opportunità;
b) evoluzione del mercato e del lavoro;
c) ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;
d) elaborare e adottare norme che la legge rinvia alla contrattazione collettiva; 
e) individuare le caratteristiche degli operatori della formazione, il livello occupazione e la tipologia del rapporto lavorativo.
Il presidente è designato a maggioranza dai componenti, le organizzazioni contraenti redigono il regolamento per la Commissione.
La Commissione si riunisce ogni sei mesi o su istanza di almeno una delle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.

Art. 60 - (Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro)
[…]
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle convenienze ed opportunità, per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività degli Enti, anche per il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale o Aziendale ed ha la durata massima di tre anni e comunque non oltre la scadenza del CCNL.
[…]
Le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, nelle rispettive articolazioni territoriali, possono stipulare accordi decentrati di secondo livello, su base territoriale, anche per le materie riguardanti:
[…]
• organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro
• materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione, salvi i trattamenti di miglior favore verso i lavoratori.
[…]

Diritti sindacali
Art. 61 - (Diritti e libertà sindacale)

Le Parti riconoscono la specifica tipicità e dimensioni delle Aziende del comparto. Nelle Aziende/Enti o Istituti di ridotta dimensione operativa, che occupano fino a 15 dipendenti, ove non è possibile individuare ed applicare normative sindacali di valenza generalizzata previste dalla Legge 300/1970, i sindacati territoriali di categorie aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio, comunicazioni di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei predetti sindacati.
Nelle anzidette aziende i sindacali stipulanti il presente CCNL possono nominare congiuntamente un Delegato Aziendale con compiti di intervento presso il Datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro, con l’ulteriore diritto di sottoscrivere, assistito dalla propria organizzazione provinciale o nazionale, la contrattazione collettiva di secondo livello che sarà svolta in sede Territoriale od Aziendale che avrà la durata massima di 3 anni. Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello, per oltre 3 mesi, le Parti delegheranno gli Organismi Nazionali per la stipula.
[…]
Per le aziende con numero di dipendenti superiori a 15, si applica quanto previsto dai seguenti commi nonché dagli articoli seguenti.
I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla Legge 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto. Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori, in ogni sede operativa, nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati, ai sensi del disposto dall’art.19 Legge 300/1970.

Art. 62 - (Assemblea)
I dipendenti degli Enti hanno diritto di riunirsi nella sede in cui prestano la loro opera e nei locali concordati con i rispettivi Enti, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L’assemblea viene convocata dalle RSA/ RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.
Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con un preavviso di almeno 7 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e/o mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.

Art. 64 - (Affissioni)
Le OO.SS. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 66 - (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori fra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che prestino la propria attività nella singola Unità Operativa. Per ciascuna Unità Operativa è individuato un rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinato da D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e su successive variazioni ed integrazioni, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al responsabile di struttura le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo da parte del responsabile di struttura di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il responsabile di struttura consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui D.Lgs. n. 81/2008. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il responsabile di struttura, su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista; la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base, i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l'espletamento dei compiti di cui al D Lgs 81/2008, rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali.
Con successivo accordo, le parti si impegnano a verificare l’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo e a determinare eventuali integrazioni.
La formazione riguardante aggiornamento annuale potrà essere eseguita frontale o F.A.D. 
a - Ambiente, igiene e sicurezza.
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale e Regionale. A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare Fazione di orientamento degli Istituti, delle Commissioni ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con la Federazione dei Professionisti e gli Organismi Paritetici Territoriali -
confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza.
b - Formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso i fondi interprofessionali
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con la Federazione dei Professionisti e gli Organismi Paritetici Territoriali
c - Formazione e qualificazione professionale
Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le Istituzioni dell'Unione Europea, con le Regioni, con le Province e gli altri enti competenti pubblici e privati.
d - Sezione Mercato del Lavoro
Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.

Art. 67 - (Ente Bilaterale e relativo finanziamento)
Le Parti stipulanti il presente CCNL ribadita la volontà di promuovere lo sviluppo degli Enti bilaterali e di regolarne l’attività secondo i criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, concordano, di partecipare alle attività dell’ente bilaterale del comparto, da costituire entro il 31 marzo 2023.
[…]
Le Parti demandano all’Ente Bilaterale la gestione progettuale tesa a creare una rete di supporto per l’erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed all’aggiornamento professionale. Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL.

Titolo XV Collaborazioni coordinate continuative per il personale docente
Art. 69 - (Collaborazione Coordinata e Continuativa)

Le parti convengono che è consentito il ricorso ai contratti di lavoro atipico. Ed in particolare del contratto di Collaborazione coordinata e continuativa per il personale docente con professionalità individuabile dai titoli conseguiti e dall’esperienza lavorativa classificati nella declaratoria “’area funzionale erogazione” del contratto. […]

Art. 70 - (Caratteristiche del rapporto e luogo di lavoro)
Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova:
[…]
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore con contratto di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co.), fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
[…]

Art. 83 - (Infortunio: copertura INAIL - Assicurazione integrativa)
a) Con decorrenza 16 aprile 2000, il collaboratore soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL viene assicurato contro l'infortunio sul lavoro e le malattie professionali con i provvedimenti previsti dalla nuova normativa vigente (INAIL: D.L.vo 23/2/2000, n. 38 - art. 5).
[…]

Dichiarazione congiunta
Le parti si danno atto e si impegnano ad incontrarsi entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto o su richiesta delle parti, per verificare l’applicazione del contratto stesso e su eventuali problemi interpretativi, nonché per eventuali adeguamenti rispetto all’evoluzione delle norme di legge, con particolare riferimento alla legge 92/2012. La validità del presente contratto è subordinata esclusivamente alla iscrizione delle parti interessate ad una delle Associazioni e/o Sindacati su elencati. Altre Associazioni di Categoria e/o OO.SS. interessate, possono successivamente sottoscrivere "per adesione” il presente CCNL ai sensi dell’art. 1332 C.C.
Contratto collettivo nazionale di lavoro - da valere in tutto il territorio nazionale Italiano, dalla stipula al 31 agosto 2025, per il personale delle scuole/istituti aderenti ad una delle Associazioni di categoria firmatarie. Il presente CCNL si compone di n. 86 articoli - comprensivi di n. 1 allegato parte integrante del CCNL stesso.
[…]

Roma 03/10/ 2022