Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 18 giugno 2014
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2017
Settori: Agroindustriale, Quadri e Impiegati agricoli, Bologna
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza, durata del contratto territoriale e procedure di rinnovo
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Premio di disponibilità e detassazione di produttività
Art. 6 - Indennità di cassa
Art. 7 - Mezzi di trasporto
Art. 8 - Trasferte

 

Art. 9 - Casa
Art. 10 - Apprendistato
Art. 11 - Cassa integrazione e maternità - congedi parentali
Art. 12 - Retribuzione
Art. 13 - Indennità di funzione quadri
Art. 14 - Titolo di studio
Art. 15 - Norma finale
Art. 16 - Norma di relazione
Art. 17 - Stesura e pubblicazione


Verbale di Accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli impiegati agricoli e quadri della Provincia di Bologna

L’anno 2014 addì 18 mese di giugno in Bologna sì è stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 66 del CCNL Quadri e Impiegati agricoli del 19/11/2012, il seguente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro.

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le imprese agricole, singole, in forma cooperativa o, comunque, associata, e gli impiegati e quadri da esse dipendenti. La disciplina del presente contratto si applica quindi, visto e richiamato l’art. 2135 c.c. come modificato dall’art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228, e successive modifiche ed integrazioni, in tutte le imprese agricole, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, aventi ad oggetto l’esercizio di attività agricole forestali, ortoflorovivaistiche, di allevamenti di qualsiasi specie, nonché di attività affini e connesse con l’agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
A titolo indicativo, le imprese - singole od associate - in cui si applica il presente contratto collettivo di lavoro sono:
. Le aziende ad ordinamento produttivo misto; nonché:
. Le aziende ortofrutticole;
. Le aziende florovivaistiche;
. Le aziende zootecniche;
. Le aziende vitivinicole;
. Le aziende funghicole;
. Le aziende casearie;
. Le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
. Le aziende faunistico-venatorie;
. Le aziende agrituristiche; comprese le attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, ippoturistiche, degustazione prodotti aziendali, inclusa la mescita del vino;
. Le aziende che comunque eseguono attività di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso;
. Le aziende che eseguono attività che utilizzano, o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci;
. Le aziende gestite in forma cooperativa e consorzi di imprenditori agricoli, anche per le attività di servizio;
. Le aziende che eseguono in connessione, ex art. 2135 C.C., lavori di impianto e di manutenzione del verde pubblico o privato;
. Tutte le imprese di allevamento di ogni specie animale (ippiche, piscicole, ittiche, da pelliccia, ecc.);
. Le aziende vocate alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
. Tutte le aziende che eseguono attività connesse a quelle già enumerate.

Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da accordi stipulati tra le parti contraenti, sono salvaguardate ad ogni effetto. Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del contratto, sia nelle parti economiche sia normative.

Art. 4 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, co 2, del D.Lgs. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita, a semplice richiesta dell’azienda, sulla base di intese specifiche tra le parti interessate, nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.
Si intende applicabile a tali ore aggiuntive l’ordinaria retribuzione.
La variazione dell’orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana sarà concordato tra le parti, tenuto conto delle reciproche esigenze e formalizzato per riscritto. La mezza giornata o l’intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
Per particolari motivi organizzativi e produttivi aziendali, entro un orario massimo di 48 ore settimanali, è consentita a semplice richiesta dell’azienda, sulla base di intese specifiche tra le parti interessate, una ulteriore variabilità dell’orario ordinario settimanale nei limiti complessivi massimi di ulteriori 45 ore annue; si intende come sopra applicabile a tali ore aggiuntive l’ordinaria retribuzione.
Orario di lavoro e computo ferie: in caso di distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni e per i soli periodi di fruizione della settimana corta, per il calcolo delle giornate di fruizione feriale verrà utilizzato il coefficiente di moltiplicazione 1,20.
Le festività infrasettimanali previste dall’art. 22 del CCNL vigente sono equiparate alle festività nazionali.

Art. 10 - Apprendistato
Si rimanda a quanto previsto dall’art. 14 del vigente CCNL ed alle leggi nazionali e regionali in materia emanate.

Art. 11 - Cassa integrazione e maternità - congedi parentali
[…]
Le parti si riportano integralmente alle norme vigenti in materia di congedi parentali.

Art. 15 - Norma finale
Il presente testo compendia tutte le normative collettive di derivazione provinciali ad oggi vigenti, ed è fonte unica ed esclusiva di obbligazioni per le parti stipulanti e per parti del rapporto di lavoro. Si intende abrogata ogni diversa pattuizione collettiva e non richiamata.

Art. 16 - Norma di relazione
Le parti richiamano quanto previsto all’allegato A del CCNL 19/11/2012.