Un dipendente della ditta S.M. s.r.l., intento ad effettuare, su incarico di V.G., operazioni di recinzione della cava, precipitava al suolo, da un'altezza di circa sette metri, decedendo all'istante.
La ricorrente amministrazione erogava agli eredi del lavoratore le indennità previste dall'
art.66 del DPR 1124/66 (ndr. 1124/1965)
Instaurato un procedimento penale nei confronti di V.G., nella qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della S.M. s.rl., per il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, lo stesso si concludeva il 04.02.2003 con una sentenza di "patteggiamento".
Tanto premesso l'Inail agendo ex
artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/65 chiedeva la condanna dei resistenti a rimborsare all'ente previdenziale le somme corrisposte agli eredi di G.G..

Ricorso fondato.

"La S.M. s.rl., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, risponde dell'evento lesivo nella qualità di datore di lavoro di G.G. tenuto conto che:
- ai sensi dell'
art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) "L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato";
- in conformità al successivo
art. 11 "L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39"; 

"Deve essere del pari riconosciuta la legittimazione passiva personale di V.G. il quale all'epoca dei fatti di causa, oltre ad essere proprietario del 50% del capitale sociale, rivestiva la qualità di amministratore unico della compagine societaria."

"Insomma V.G. gestiva direttamente i lavori della cava, impartendo personalmente le direttive agli operai, vigilando sulla loro osservanza e predisponendo i mezzi tecnici di volta in volta necessaria per la corretta esecuzioni degli interventi. Attività tutte che svolgeva, in assenza di un direttore dei lavori o di altro preposto al cantiere, in piena autonomia senza alcun previo accordo con gli altri soci.
Entrambi i resistenti, nelle rispettive qualità, erano, dunque, tenuti ad approntare le opportune misure di sicurezza prescritte dalla normativa antinfortunistica ed a vigilare sulla loro corretta osservanza da parte dei lavoratori."

"Il giudice civile, chiamato a pronunciarsi su di un'azione di regresso proposta dall'Inail è legittimato a compiere un'autonoma valutazione dei fatti posti a base della richiesta formulata dall'Istituto assicuratore senza che gli sia preclusa la possibilità di trarre utili elementi di prova e di convincimento dell'istruttoria svolta nel procedimento penale e degli accertamenti eseguiti in tale sede.
Tanto premesso, passando al merito della vertenza, la responsabilità conseguente alla violazione dell'art.2087 c.c. ha natura contrattuale, sicché l'istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. Civ. Sez. lav., 2304.2008 n.10529).
All'esito della complessiva attività istruttoria, sviluppatasi attraverso l'escussione di tre testi e l'esame di copia del fascicolo relativo al procedimento penale conclusosi ex art.444 c.p.p., può ritenersi sufficientemente provata sia la dinamica del fatto storico produttivo del danno che la responsabilità degli odierni convenuti.

Sotto il primo profilo, acclarata l'esistenza (con decorrenza dal 09.09.2002) di un rapporto di lavoro fra la società convenuta e l'operaio G.G., è emerso con certezza che quest'ultimo, sprovvisto delle prescritte cinture sicurezze, mentre era intento ad effettuare, su incarico di V.G., operazioni di recinzione della cava di marmo, precipitava al suolo, da un'altezza di circa otto metri, decedendo all'istante.
In ordine alle seconda questione si ricorda come l'art. 2087 cod. civ. preveda che: "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Disposizione normativa di "chiusura" del sistema antinfortunistico che fa obbligo all'imprenditore di adottare sul luogo di lavoro tutte le misure idonee ad assicurare la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, anche al di là delle specifiche misure dettagliatamente imposte dalle varie leggi speciali sulla prevenzione degli infortuni (in tal senso Cass. n. 2035 del 1995 e n. 3738 del 1995).

Nella fattispecie è inequivocabilmente emerso la responsabilità solidale di entrambi i convenuti per non aver predisposto tutte le cautele necessarie, in osservanza della normativa vigente, a garantire la sicurezza dei propri dipendenti, omettendo in particolare:

- di nominare un direttore responsabile dei lavori (
art.6 D.P.R. 128/59 come modificato dall' art.20, comma 1 D.Lgs. 624/96);

- di nominare un sorvegliante dei lavori (
art.7, comma 1, lett. a ed art.20, comma 5, D.Lgs. 624/96);

- di curare la predisposizione di istruzioni scritte per i lavoratori, da ubicare presso la cava al fine di indicare le norme da seguire a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (
art.22 D.Lgs. 624/96 in relazione all' art.104, comma terzo, lett.b) del D.Lgs. 624/96;

- di fornire ai lavoratori subordinati, impegnati su ordine del V. nell'installazione di un parapetto di protezione lungo il ciglio di una parete di marmo alta circa sette metri, le prescritte cinture di sicurezza (art.386 del DPR 547/55 in relazione all'art.389 lett. c. del D.Lgs. 624/96)."

Infine, afferma la Corte, "la colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, imperizia, negligenza, non elimina quella del datore di lavoro che è, comunque, obbligato ad assicurare al lavoratore la sicurezza sul posto di lavoro, tenendo anche conto delle eventuali imprudenze del medesimo lavoratore. Il controllo del datore di lavoro sulla condotta dei propri dipendenti non può, pertanto, risolversi nella mera messa a disposizione dei presidi di legge, ovvero nel generico invito a servirsene, ma comporta anche un'assidua e continua opera di supervisione e di intervento, anche sanzionatorio, a fronte di accertate inosservanza delle prescrizioni normative.
Nel caso di specie il G. al momento del sinistro era sicuramente impegnato, su precisa disposizione del datore di lavoro, in attività direttamente collegata con i compiti affidatigli, e, in ogni caso, né il V. né altro soggetto da questi delegato, era presente presso la cava al fine di controllare l'integrale osservanza da parte dei dipendenti delle norma di sicurezza."

 




 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TRAPANI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott. Claudio Antonelli, ha pronunciato la seguente

sentenza



nella causa civile iscritta al N. 533/2006 R.G. controversie di lavoro promossa da ISTITUTO NAZIONALE per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sul LAVORO (INAIL), sede di Trapani in persona del suo Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo per procura generale alle liti del 04.11.1999, ai rogiti del Notaio Salvatore La Spina di Palermo, elettivamente domiciliato presso gli uffici della Avvocatura Inail di Trapani, alla via Vito Sorba n.18

- ricorrente -


contro

S.M. s.r.l., con sede in San Vito Lo Capo c/da Schifani, in persona del legale rappresentante pro tempore

- convenuto contumace -


V.G., nato a San Vito Lo Capo (TP) il --omisssi-- residente nella via Cavour n.37

- resistente contumace-

Oggetto: Azione di regresso ex art. 11 D.P.R. 1124/65

Fatto


Con ricorso depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale il 30 agosto 2006 l'Inail conveniva in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, riferendo che:

- il 09 settembre 2002, in c/da Bellanova nel territorio del Comune di Custonaci, G.G., dipendente della ditta S.M. s.r.l., intento ad effettuare, su incarico di V.G., operazioni di recinzione della cava di una marmo, precipitava al suolo, da un'altezza di circa sette metri, decedendo all'istante;

- la ricorrente amministrazione erogava agli eredi del lavoratore le indennità previste dall'art.66 del DPR 1124/65 per un ammontare di Euro 108.169,25

- instaurato un procedimento penale nei confronti di V.G., nella qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della S.M. s.rl., per il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, lo stesso si concludeva il 04.02.2003 con una sentenza di "patteggiamento".

Tanto premesso l'Inail agendo ex artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/65 chiedeva la condanna dei resistenti a rimborsare all'ente previdenziale le somme corrisposte agli eredi di G.G..

All'udienza dell'11 luglio 2007, riscontrata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il giudice dichiarava la contumacia di entrambi i convenuti non costituitisi in giudizio.

Acquisita copia del fascicolo d'ufficio del procedimento penale, escussi tre testi, la causa, all'udienza dell'08 ottobre 2009 era definita, all'esito di discussione, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.


Diritto


Il ricorso è fondato per le ragioni di cui in seguito.

In via preliminare deve essere esaminata la questione relativa alla legittimazione passiva dei convenuti.

La S.M. s.rl., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, risponde dell'evento lesivo nella qualità di datore di lavoro di G.G. tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) "L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato";

- in conformità al successivo art. 11 "L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39";

- V.G. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Trapani, per i numerosi reati elencati in ricorso, in qualità di legale rappresentante della S.M. s.r.l.

Deve essere del pari riconosciuta la legittimazione passiva personale di V.G. il quale all'epoca dei fatti di causa, oltre ad essere proprietario del 50% del capitale sociale, rivestiva la qualità di amministratore unico della compagine societaria.

Basti in proposito riprendere quanto dallo stesso V. prontaneamente dichiarato il 10.09.2002 agli agenti del Corpo Regionale delle Miniere (Distretto di Palermo):

- "poiché era mia intenzione ripristinare l'attività di cava, interrotta fin dal 2001, e considerato che la produzione della documentazione di rito, necessaria per la messa in regola dell'attività di cava richiedeva alcune settimane di tempo, ho ritenuto opportuno iniziare a fare portare in cava le attrezzature necessarie all'avvio dell'attività estrattiva vera e propria;

- prima di dare l'ordine del trasferimento in cava della suddetta attrezzatura ho ritenuto opportuno effettuare personalmente un sopralluogo in cava, durante il quale mi sono reso conto che c'era la necessità preminente di mettere in sicurezza i vari siti della cava stessa;

- in particolare ho ritenuto più urgente fare collocare i parapetti di protezione lungo il ciglio di un gradino e successivamente procedere al trasferimento del resto dell'attrezzatura; tale decisione è stata presa anche in considerazione di proteggere dalle cadute persone estranee e animali che accidentalmente fossero entrati nell'area della cava;

- avendo preso questa decisione, il venerdì precedente ha predisposto il trasferimento in cava del compressore e della pala meccanica cingolata... in quanto il martello perforatore e le relative aste di perforazione nonché la manichetta in gomma dell'area compressa si trovavano già nel magazzino a servizio della cava stessa; di ciò ho informato gli operai G.G. e F. M., dicendo loro di recarsi la mattina di lunedì 9 settembre in cava ed iniziare i lavori relativi alla messa in opera dei parapetti

- la mattina del giorno 9 settembre c.a., intorno alle ore 9:30, mentre mi stavo avviando dalla segheria... per recarmi in cava e verificare l'andamento dei lavori di messa in sicurezza dei luoghi, ho ricevuto una telefonata con la quale mi si informava che uno dei due operai era caduto in cava...;

- mi sono quindi affrettato a raggiungere la cava e ho constatato che l'operaio G.G., che era stato da me incaricato di effettuare i fori lungo il ciglio del gradino per apporre i montanti dei parapetti in ferro, era steso per terra a piedi del gradino".

Anche il teste M.F. riferiva, all'udienza del 18.03.2009, di aver ricevuto direttamente dall'odierno resistente l'incarico di effettuare le operazioni di recinzione della cava.

Insomma V.G. gestiva direttamente i lavori della cava, impartendo personalmente le direttive agli operai, vigilando sulla loro osservanza e predisponendo i mezzi tecnici di volta in volta necessaria per la corretta esecuzioni degli interventi. Attività tutte che svolgeva, in assenza di un direttore dei lavori o di altro preposto al cantiere, in piena autonomia senza alcun previo accordo con gli altri soci.

Entrambi i resistenti, nelle rispettive qualità, erano, dunque, tenuti ad approntare le opportune misure di sicurezza prescritte dalla normativa antinfortunistica ed a vigilare sulla loro corretta osservanza da parte dei lavoratori.

Sempre in via preliminare deve essere affrontata la questione relativa alla natura della sentenza c.d. di patteggiamento.

Si ricorda in proposito che l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. costituisce una ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale mediante una sentenza con cui il giudice, verificata la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato, valutata la ricorrenza di circostanze ed effettuata la comparazione tra le stesse, applica la pena concordata tra imputato e P.M.., se ritenuta congrua, e sempre che non valuti di dover prosciogliere l'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p.

Dalla definizione ora data dell'istituto risulta evidente che la sentenza emessa in sede di patteggiamento comporta comunque l'irrogazione di una sanzione penale ed inoltre l'ultima parte del primo comma dell'art. 445 c.p.p. dispone espressamente che "salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna".

È dunque "lo stesso legislatore a qualificare la sentenza in questione come sentenza di condanna per tutte le varie possibili conseguenze che da tale qualifica possano derivare, salvo le eccezioni espressamente e tassativamente (trattandosi di norme eccezionali) previste dalla legge; anche la dottrina che ha affrontato "ex professo" il problema della natura, giuridica di detta sentenza è giunta alla conclusione di ritenerla una sentenza di condanna "atipica", atipicità che consegue al rilievo che la stessa, per espressa disposizione di legge, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di una pena accessoria o di una misura di sicurezza - fatta eccezione per la confisca -, non decide sull'azione civile e non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi, non viene menzionata nei certificati del casellario giudiziale ecc.; malgrado questi profili di atipicità, la dottrina sopra richiamata ritiene comunque che la sentenza in questione debba ritenersi di condanna, ancorché l'applicazione della pena consegua, non già all'accertamento della responsabilità da parte del giudice, bensì alla richiesta o al consenso dell'imputato, nei quali, taluni ritiene di poter ravvisare una confessione di responsabilità per fatti concludenti, non essendo configurabile nel nostro ordinamento una irrogazione di pena disgiunta dalla responsabilità del condannato (cass. 30.12.1999 n.14734, poi confermata da Cass. 09.12.2002 n.17529).

Orientamento al quale lo scrivente ritiene di dovere aderire, pur consapevole dell'altalenante giurisprudenza sul punto delle sezioni penali della Suprema Corte che alcune volte escludono (Cass. n. 1510 del 1992, Cass. n. 11 del 1996, Cass. n. 3600 del 1997) altre volte equiparano (Cass. n. 5750 del 1998, Cass. n. 7939 del 1998) l'istituto del c.d. patteggiamento ad una sentenza di condanna.

Tuttavia, riprendendo il disposto del terzo comma dell'art.11 del D.P.R.. 1124/65 ("la sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente"), la pronuncia di condanna ex art.444 c.p.c., sia pur astrattamente idonea a consentire all'Inail di agire in regresso nei confronti dei destinatari di tale deliberato, è parimenti inefficace, da sola, in assenza di ogni riscontro giudiziale della veridicità processuale delle circostanze illecite ascritte agli imputati, ad individuare i soggetti civilmente responsabili dell'evento dannoso.


Il giudice civile, chiamato a pronunciarsi su di un'azione di regresso proposta dall'Inail è legittimato a compiere un'autonoma valutazione dei fatti posti a base della richiesta formulata dall'Istituto assicuratore senza che gli sia preclusa la possibilità di trarre utili elementi di prova e di convincimento dell'istruttoria svolta nel procedimento penale e degli accertamenti eseguiti in tale sede.
Tanto premesso, passando al merito della vertenza, la responsabilità conseguente alla violazione dell'art.2087 c.c. ha natura contrattuale, sicché l'istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. Civ. Sez. lav., 2304.2008 n.10529).
All'esito della complessiva attività istruttoria, sviluppatasi attraverso l'escussione di tre testi e l'esame di copia del fascicolo relativo al procedimento penale conclusosi ex art.444 c.p.p., può ritenersi sufficientemente provata sia la dinamica del fatto storico produttivo del danno che la responsabilità degli odierni convenuti.

Sotto il primo profilo, acclarata l'esistenza (con decorrenza dal 09.09.2002) di un rapporto di lavoro fra la società convenuta e l'operaio G.G., è emerso con certezza che quest'ultimo, sprovvisto delle prescritte cinture sicurezze, mentre era intento ad effettuare, su incarico di V.G., operazioni di recinzione della cava di marmo, precipitava al suolo, da un'altezza di circa otto metri, decedendo all'istante.
In ordine alle seconda questione si ricorda come l'art. 2087 cod. civ. preveda che: "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Disposizione normativa di "chiusura" del sistema antinfortunistico che fa obbligo all'imprenditore di adottare sul luogo di lavoro tutte le misure idonee ad assicurare la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, anche al di là delle specifiche misure dettagliatamente imposte dalle varie leggi speciali sulla prevenzione degli infortuni (in tal senso Cass. n. 2035 del 1995 e n. 3738 del 1995).

Nella fattispecie è inequivocabilmente emerso la responsabilità solidale di entrambi i convenuti per non aver predisposto tutte le cautele necessarie, in osservanza della normativa vigente, a garantire la sicurezza dei propri dipendenti, omettendo in particolare:

- di nominare un direttore responsabile dei lavori (art.6 D.P.R. 128/59 come modificato dall' art.20, comma 1 D.Lgs. 624/96);

- di nominare un sorvegliante dei lavori (art.7, comma 1, lett. a ed art.20, comma 5, D.Lgs. 624/96);

- di curare la predisposizione di istruzioni scritte per i lavoratori, da ubicare presso la cava al fine di indicare le norme da seguire a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art.22 D.Lgs. 624/96 in relazione all' art.104, comma terzo, lett.b) del D.Lgs. 624/96;

- di fornire ai lavoratori subordinati, impegnati su ordine del V. nell'installazione di un parapetto di protezione lungo il ciglio di una parete di marmo alta circa sette metri, le prescritte cinture di sicurezza (art.386 del DPR 547/55 in relazione all'art.389 lett. c. del D.Lgs. 624/96).

Conducono a tale determinazione:

- le risultanze del verbale di constatazione infortunio redatto - il 02.12.2002 - da B.A. e M.A., assistenti tecnici del Corpo Regionale delle Miniere in servizio presso il Distretto Minerario di Palermo;

- le dichiarazioni rese da entrambi i dipendenti regionali, sentiti come testi all'udienza del 18.03.2009, i quali nel confermare il contenuto del proprio elaborato ispettivo, precisavano di non ricordare "la presenza di recinzioni o altre forme di delimitazione" dell'area della cava nella quale di verificava il sinistro mortale, ma di aver contestato al titolare della ditta "di non aver fatto indossare ai dipendenti le cinture di sicurezza";

- risulta poi difficile credere che se il G. avesse indossato il casco di protezione o le cinture di sicurezza, il suo compagno di lavoro F.M., immediatamente accorso vicino al corpo senza vita dell'operaio, non ne avesse percepito la presenza (invece il F. nel corso dell'esame testimoniale dichiarava di non ricordare nulla sulla circostanza);

- nessuno dei soggetti presenti sul luogo del sinistro riferisce di aver notato una cintura di sicurezza avvolgere il corpo del G. dopo la caduta (si confrontino le dichiarazioni spontanee del V., quelle rese dal F. prima e durante il processo de quo e quelle del medico legale dott. R.);

- le cinture di sicurezza erano poi rinvenute, come evincibile dal supporto fotografico (riproduzione n.6) allegato alla relazione dei tecnici regionali, in un capanno utilizzato in cava come deposito degli attrezzi.

Da un esame congiunto di tutti i riferiti elementi probatori sopra riportati emerge l'estrema pericolosità dell'attività lavorativa svolta dal G. apparendo evidente il rischio di gravissime lesioni personali scaturente dalle particolari condizioni del luogo ove lo stesso si trovava ad operare

A fronte di tale pericolosa condizione lavorativa, può ritenersi provato anche il nesso causale fra l'attività concretamente espletata ed il danno patito dal G.: è evidente, infatti, che le gravissime lesioni personali subite e la morte, proprio per la loro natura e le modalità di verificazione delle stesse, siano conseguenza immediata e diretta dell'attività lavorativa sopra descritta.

Basti in proposito riprendere il certificato necroscopico del 14.11.2002 (allegato 5) a firma del delegato d'igiene pubblica dott.ssa Giuseppa Candela ("G. G. è morto... in seguito a caduta dall'alto muro di cava di marmo") ed il referto, stilato nell'immediatezza del sinistro dal dott. A.R. medico legale di turno chiamato ad effettuare sul luogo l'ispezione cadaverica ("il decesso è da far risalire alle ore 9:30 circa della data odierna per verosimile trauma cranico facciale").

A fronte di tale duplice prova positiva (pericolosità dell'attività lavorativa e riconducibilità alla stessa dei danni patiti dal lavoratore), era, dunque, onere del datore di lavoro, in ottemperanza ai principi dettati dagli artt.1218 c.c. e 2087 c.c., dimostrare di aver adottato tutte le misure volute dalla legge, dalla prudenza e dalla tecnica, idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, nonché l'imposizione del loro uso agli stessi (Cass. 98/7772; Cass. 98/6000; Cass. 98/4012; Cass. 97/9808, Cass. 97/7636; Cass. 96/3510; Cass. 95/7768).

Onere evidentemente disatteso da entrambi i convenuti i quali, sia pur tempestivamente sollecitati, hanno volontariamente scelto di sottrarsi al confronto processuale.

Per completezza espositiva si ricorda che la Suprema Corte di legittimità (cass. civ. 11.01.1988 n.74) ha precisato che la responsabilità civile dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure di sicurezza generiche (art. 2087 c.c.) e specifiche ( D.P.R. 27.04.1955 n. 547) che siano idonee, in relazione alla concreta pericolosità dell'attività lavorativa, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, può essere esclusa soltanto nel caso di dolo del dipendente ovvero nell'ipotesi di "rischio elettivo" (generato da una condotta non avente rapporto con la svolgimento dell'attività lavorativa ed esorbitante dai limiti di essa).
Si ritiene infatti che la colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, imperizia, negligenza, non elimina quella del datore di lavoro che è, comunque, obbligato ad assicurare al lavoratore la sicurezza sul posto di lavoro, tenendo anche conto delle eventuali imprudenze del medesimo lavoratore. Il controllo del datore di lavoro sulla condotta dei propri dipendenti non può, pertanto, risolversi nella mera messa a disposizione dei presidi di legge, ovvero nel generico invito a servirsene, ma comporta anche un'assidua e continua opera di supervisione e di intervento, anche sanzionatorio, a fronte di accertate inosservanza delle prescrizioni normative.
Nel caso di specie il G. al momento del sinistro era sicuramente impegnato, su precisa disposizione del datore di lavoro, in attività direttamente collegata con i compiti affidatigli, e, in ogni caso, né il V. né altro soggetto da questi delegato, era presente presso la cava al fine di controllare l'integrale osservanza da parte dei dipendenti delle norma di sicurezza.

Tanto premesso a parere dello scrivente la domanda di regresso ex art.11 D.P.R.. 1124/65 deve essere accolta in presenza di un effettivo accertamento della responsabilità civile di entrambi i resistenti.

In ordine alla quantificazione delle ragioni creditorie rivendicate dal ricorrente si ricorda che nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, "l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento (Cass. Civ. Sez. Lav., 15.10.2007 n.21540, cass. Civ. Sez. lav. 25.08.1995 n.9000).

Nella fattispecie il "Responsabile di Processo Aziende" sig. G.P. certificava (doc. 15 del fascicolo di parte) l'esistenza di un credito Inail pari ad Euro 108.169,25 (di cui Euro 85.812,96 a titolo di valore capitale della rendita calcolata al 17.01.2006 al 17.01.2006; Euro 20.837,64 quali acconti e ratei già pagati fino al 31.12.2005; Euro 1.322,13 a titolo di assegno funerario ed Euro 196,52 a titolo di spese di viaggio).

Tanto premesso i convenuti, in via solidale fra loro, devono essere condannati a corrispondere - ex art.11 D.P.R.. 1124/65 - all'Inail, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 108.169,25

Cifra alla quale devono essere aggiunti gli interessi nella misura legale decorrenti dai pagamenti delle singole voci indennitarie, effettuati dall'Inail in favore degli eredi del G., fino al saldo.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda dell'Inail di pagamento dei c.d. miglioramenti di rendita (rectius le variazioni apportate, dopo l'infortunio, da provvedimenti legislativi all'ammontare della prestazione assicurativa), in quanto l'ente richiedente non ha indicato nè gli atti normativi sopravvenuti, né i valori patrimoniali di riferimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e delle tariffe vigenti.


P.Q.M.



Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ex art.420 c.p.c. ogni altra istanza rigettata e disattesa:

a) accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto condanna i convenuti, in via solidale fra loro, a corrispondere - ex art.11 D.P.R.. 1124/65 - all' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 108.169,25 oltre interessi nella misura legale come calcolati in motivazione;

b) condanna i convenuti, in via solidale fra loro, a rifondere all' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.920,00 (di cui Euro 1.910,00 per diritti), oltre rimborso spese generali ex art.14 D.M. 1277/04 ed oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Trapani il giorno 08 ottobre 2009