Tipologia: Contratto integrativo interprovinciale di lavoro
Data firma: 27 giugno 2014
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2017
Settori: Agroindustriale, Impiegati quadri e tecnici agricoli, Forlì-Cesena e Rimini
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Premessa

Relazioni sindacali
Classificazione
Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 2 - Applicazione
Art. 3 - Orario di lavoro

 

Art. 4 - Retribuzione
Art. 5 - Mezzi di trasporto
Art. 6 - Contemporanea prestazione in più aziende o prestazione ridotta a in una sola azienda
Art. 7 - Tutela della maternità


Contratto interprovinciale di lavoro per gli impiegati quadri e tecnici agricoli per le provincie di Forlì - Cesena e di Rimini

Il giorno giovedì 27 giugno 2014 nella sede di Confagricoltura di Forlì - Cesena e di Rimini, Corso della Repubblica n. 45 - Forlì, si stipula il rinnovo del Contratto Interprovinciale di Lavoro al “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli” del 19 novembre 2012 per i quadri, gli Impiegati e i Tecnici Agricoli che svolgono la loro attività nelle Provincia di Forlì - Cesena e di Rimini

Premessa
[...]
Oltre a questa parte economica, alla contrattazione territoriale sono demandate anche patti normative previste dall’art. n. 64 del CCNL, ma anche quant’altro le parti riterranno importanti rispetto alla realtà dell’agricoltura delle province.

Relazioni sindacali
Vengono stese anche agli impiegati e tecnici agricoli le competenze dell’osservatorio provinciale per gli operai e quanto previsto in materia di sicurezza, formazione negli organismi esistenti o costituendi a livello territoriale.

Articolo 2 - Applicazione
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le imprese agricole (di cui all’art. 1 del CCNL del 19 novembre 2012), e gli Impiegati ~ Tecnici Agricoli e/o Amministrativi da essa dipendenti; si applica a tutte le aziende agricole come da articolo n. 2135.del Codice Civile e da quando previsto dal Decreto Legislativo 18 marzo 2001 n. 228 – prima norma su “Legge di Orientamento” – (G. U. venerdì 15 giugno 2001 – Serie Speciale; e del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (G. U. del 22 aprile 2004; entrato in vigore 1’8 maggio 2004), e successive integrazioni e, aggiornamenti e/o modifiche.

Articolo 3 - Orario di lavoro
In merito all’orario di lavoro, di cui all’art. 18 del CCNL del 19 novembre 2012, è pari a 39 ore settimanali e si fa riferimento al sopra citato articolo del contratto nazionale.