Tipologia: CPL
Data firma: 22 dicembre 2014
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2017
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri e Impiegati agricoli, Perugia
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Premessa
Contratto collettivo territoriale di lavoro per gli impiegati agricoli della provincia di Perugia
Art. 1 Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Art. 3 Decorrenza, durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo
Art. 4 Condizioni di miglior favore

 

Art. 19 Orario di lavoro
Art. 28 Retribuzione
Premio di produttività
Art. 31 Aumenti periodici per anzianità di servizio
Art. 34 Mezzi di trasporto
Art. 41 Tutela della salute
Art. 67 Esclusività di stampa


Contratto collettivo territoriale di lavoro per gli impiegati agricoli della provincia di Perugia

Premessa
Le Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti, Cia e dei lavoratori Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, di Perugia
[…]
rilevato che l’attuale normativa richiede giustamente il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva,
confermano quanto riportato nel protocollo d’intesa sottoscritto il 21 settembre 2006.
[…]
In un’ottica di “qualità” globale assumono fondamentale centralità i temi della sicurezza alimentare e della sicurezza sul lavoro. Il primo, oggetto centrale di tutte le politiche comunitarie, è destinato a sostenere produzioni con elevati standard igienico sanitari, divenuti diritti imprescindibili del consumatore europeo e del consumatore del made in Italy. Fare qualità ha un costo spesso superiore di quanto si verifica fuori dai confini europei, per questo mentre si rafforza il concetto è necessario rafforzare le politiche di compensazione al settore primario definite dal primo pilastro della PAC; oltre a ciò, vanno rafforzate le politiche che generano scelte produttive ancora più virtuose previste dal secondo pilastro della PAC. Tutto ciò senza prescindere dall’ottenimento di prodotti con standard adeguati alle filiere produttive per mantenere competitività delle materie prime interne. Tutto ciò considerando che la sicurezza alimentare va perseguita anche assicurando quantitativi di produzione sufficienti alla domanda attuale e futura di alimenti, valutata da ogni fonte internazionale accreditata, in crescita costante con tassi superiori alla capacità di crescita dei quantitativi prodotti. Tutto quanto esposto richiede anche l’avvio di serie politiche di salvaguardia dei redditi dal rischio di mercato che sta divenendo un fenomeno strutturale delle materie prime agricole, rischio che può mettere in dubbio la stessa sopravvivenza delle imprese professionali con la conseguente perdita di occupazione, di indotto, di controllo del territorio, di produzioni primarie.
La sicurezza negli ambienti di lavoro è un obiettivo prioritario, che richiede informazione, formazione, indirizzi precisi e risorse a sostegno degli investimenti. Le organizzazioni datoriali e sindacali hanno congiuntamente il dovere di evidenziare gli obiettivi strategici del settore affinché se ne tenga conto nella programmazione dell’utilizzo dei fondi pubblici e privati da destinare alla formazione ed agli investimenti.
[…]

Contratto collettivo territoriale di lavoro per gli impiegati agricoli della provincia di Perugia
L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 22 (ventidue), del mese di dicembre, presso la sede della Confagricoltura Umbria, viene stipulato il presente Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per gli Impiegati Agricoli da valere in tutto il territorio della provincia di Perugia.

Art. 1 Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Il presente Contratto Collettivo Territoriale assieme al vigente Contratto Collettivo Nazionale regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
Il CCTL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
– le aziende ad ordinamento produttivo misto;
– le aziende ortofrutticole;
– le aziende oleicole;
– le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
– le aziende vitivinicole;
– le aziende funghicole;
– le aziende casearie;
– le aziende tabacchicole;
– le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
– le aziende faunistico-venatorie;
– le aziende agrituristiche;
– le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
Le norme del presente CCTL si intendono pertanto sostitutive e integrative delle corrispondenti norme contenute nel CCNL.

Art. 19 Orario di lavoro
L’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n.66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita, a richiesta dell’azienda, concordata con il dipendente, nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.
Si intende applicabile a tali ore aggiuntive l’ordinaria retribuzione.
La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
Per particolari motivi organizzativi e produttivi aziendali, entro un orario massimo di 48 ore settimanali, è consentita, a richiesta dell’azienda, concordata con il dipendente, un’ulteriore variabilità dell’orario ordinario settimanale nei limiti complessivi di ulteriori 10 ore annue; si intende come sopra applicabile, a tali ore aggiuntive, l’ordinaria retribuzione.
Fermo restando il limite di orario delle 39 ore settimanali è possibile anche per periodi limitati nell’anno, previa intesa tra le parti, una distribuzione dell’orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
In caso di effettuazione della cosiddetta «settimana corta» si applicano le disposizioni di legge previste in materia contributiva.

Art. 41 Tutela della salute
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed a fare in modo che l’organizzazione del lavoro nelle aziende sia rispettosa delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nella convinzione che il raggiungimento della completa sicurezza nei luoghi di lavoro è un obiettivo prioritario e che a tal fine devono essere formati e operanti tutte le figure previste dalla normativa vigente, ivi compresi il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza. Le Organizzazioni firmatarie del presente accordo, inoltre, nel ricordare che il ruolo di RSPP può essere svolto anche da un dipendente aziendale adeguatamente formato, ribadiscono che l’accettazione di tale incarico, da parte del dipendente deve risultare da apposito atto scritto liberamente contratto tra le parti.