Tipologia: Accordo interconfederale per l'attuazione del disposto decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Data firma: 1° luglio 2020
Validità:
Parti: Uai e Confintesa
Settori: Artigianato
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Elezioni del RLS
Art. 3 Durata del mandato
Art. 4 Formazione RLS
Titolo II
Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione
Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS
Art. 7 Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Art. 8 Applicazione d.lgs. n. 81/2008
Art. 9 Dimensioni del territorio
Art. 10 Durata del mandato
Art. 11 Clausola estensiva
Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 12 Sfera di applicazione
Art. 13 Numero dei RLS
Art. 14 Monte ore per RLS
Art. 15 Garanzie per gli RLST
Art. 16 Modalità di elezione
Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 17 Formazione RLS/RLST
Art. 18 RLST
Art. 19 RLS

 

Art. 20 Permessi per la formazione
Titolo V - Percorso formativo

Art. 21 Materie formative
Art. 22 Criteri valutativi
Art. 23 Riconoscimento RLS
Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 24 Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 25 Modalità di consultazione
Art. 26 Informazione
Art. 27 Documentazione aziendale
Art. 28 Norme di salvaguardia ed estensive
Titolo VII - Norme transitorie

Art. 29 Sostituzione RLS
Art. 30 Aziende sino a 200 dipendenti
Art. 31 Aziende con pili di 200 dipendenti
Art. 32 Sostituzione RLST
Art. 33 Clausola di salvaguardia
Titolo VIII - Organismo paritetico
Art. 34 Organismi paritetici
Art. 35 Costituzione, compiti e funzioni dell'OPN-CNEBIFIR
Art. 36 Compiti e funzioni degli Organismi Paritetici Regionali OPR
Art. 37 Compiti e funzioni degli Organismi Paritetici Provinciali OPP
Art. 38 Decorrenza e durata


Il giorno 01/07/2020 in Roma presso la sede di Confintesa in Via Vittorio Emanuele li, 326 tra i sottoscritti: Uai Unione Artigiani Italiani e delle PMI , Confederazione Datoriale Nazionale, con sede a Frosinone (FR) in Via Marco Tullio Cicerone 188, […] da una parte, e Confintesa, con sede in Roma (RM) Via Vittorio Emanuele II, 326, […], è stato stipulato il seguente Accordo:
Accordo interconfederale per l'attuazione del disposto decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto l'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo del lavoro e la pariteticità.
Le parti hanno convenuto con le norme di seguito indicate, di dare attuazione alla definizione dei suddetti aspetti concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici da valere per gli impiegati c gli operai delle imprese così come individuate dalle norme dell'unione Europea nei settori di appartenenza dell'attività primaria, secondaria e terziaria esistenti.
Considerato che il sistema produttivo italiano può contare su un tessuto di micro, piccole e medie imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di occupazione, di cui, a partire dall'ambito locale, si avvantaggia l'intero paese;
Considerato che gli atti fondamentali dell'Unione Europea impegnano gli Stati e le parti sociali a collaborare in materia di ambiente di lavoro;
Considerato che le parti s'impegnano ad elaborare proposte e assumere anche posizioni e iniziative comuni, al fine di rendere più efficace l'azione sul piano della salute e sicurezza sul lavoro e dello sviluppo;
Considerato che le parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro;
Considerato che le parti attribuiscono alla pariteticità un ruolo centrale in materia di salute e sicurezza, ai fini della migliore possibile efficace applicazione delle disposizioni vigenti ritenendo, e ritengono, pertanto, fondamentale che siano progettate e realizzate attività promozionali in modo condiviso tra loro, comprensive anche di quanto all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008;
Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 c 1656 del codice civile, le quali prevedono che devono essere specificamente indicati i costi che si riferiscono alla sicurezza del lavoro e che a tali dati può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
Tenuto conto che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché del registro degli infortuni sul lavoro Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in tutte le aziende deve essere eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. Le parti convengono:

Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 Sfera di applicazione

Il D.Lgs, n. 81/2008 "nasce" dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, il cui art. 1 delega al Governo il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che ha compreso e integrato le norme previste dall'abrogato d.lgs. n. 626/1994. L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 Elezioni del RLS
L'RLS e eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro a essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro. Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 Durata del mandato
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 Formazione RLS
Per la formazione dei RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo titolo.

Titolo II
Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione.

Per la formazione basica l'RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito.
Nel caso di successive rielezioni l'RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS
Le aziende metteranno a disposizione del RLS, 50 ore annue di permessi retribuiti. Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.

Art. 7 Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Secondo quanto all'articolo 47, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, è prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni dell'RLS a un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (di seguito RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 8 Applicazione d.lgs. n. 81/2008
L'RLST è espressione dell'organismo Paritetico Nazionale CNEBIFIR (di seguito OPN-CNEBIFIR) per l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 per i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti e/o promossi da Uai. Accedono all'OPN-CNEBIFIR le OO.SS, stipulanti i diversi CCNL e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 9 Dimensioni del territorio
L'OPN-CNEBIFIR designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 REST ogni 2000 addetti e/o 1 RLST sino a un massimo di 250 imprese.

Art. 10 Durata del mandato
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 Clausola estensiva
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o a unità produttive di pari grandezze, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge. Le aziende che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'OPN-CNEBIFIR.

Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 12 Sfera di applicazione

Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 13 Numero dei RLS
I RLS s’individuano tra i membri della RSU, Il numero massimo di tali rappresentanti e il seguente:
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
° aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS;
• aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS;
• aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS.

Art. 14 Monte ore per RLS
Per l'espletamento delle proprie mansioni e previsto l’utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
• aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS;
• aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS.

Art. 15 Garanzie per gli RLST
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L.300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 16 Modalità di elezione
Per l'elezione dell'RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU.

Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 17 Formazione RLS/RLST

La formazione dei RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall’ OPN-CNEBIFIR,
È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall' OPN-CNEBIFIR con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 18 RLST
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OPN-CNEBlFIR anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione. Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 19 RLS
La formazione dei RLS eletti potrà avvenire o presso l'OPN-CNEBIFIR, con le modalità di cui all'art. 20, o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OPN-CNEBIFIR salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 17.

Art. 20 Permessi per la formazione
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione base. Qualora allo scadere del proprio mandato l'RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

Titolo V - Percorso formativo
Art. 21 Materie formative

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti e aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in tre aree conoscitive: normativa legale; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio. I contenuti formativi del RLS sono:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e salute sul lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Art. 22 Criteri valutativi
L'OPN-CNEBIFIR elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dai RLS/RLST.

Art. 23 Riconoscimento RLS
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare all' RLS un nuovo monte ore formativo. Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 13.

Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 24 Accesso ai luoghi di lavoro

I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OPN-CNEBIFIR nel caso di RLST.
Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 25 Modalità di consultazione
Per i diritti d'informazione previsti dal d.lgs. n. 81/2008 l'azienda consulterà il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso. Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali. 11 verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.

Art. 26 Informazione
Il diritto d'informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda. Potrà, altresì, essere consultata la documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 27 Documentazione aziendale
Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza. E' fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare a esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive a esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 28 Norme di salvaguardia ed estensive
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti d'informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo VII - Norme transitorie
Art. 29 Sostituzione RLS

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 31 e 32.

Art. 30 Aziende sino a 200 dipendenti
Nelle previsioni di cui all'art. 24 si convocherà un'assemblea per fare nuove elezioni.

Art. 31 Aziende con pili di 200 dipendenti
In caso di dimissioni di 1 o più membri la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti. Ai RLS subentrati, si applica il disposto dell'art.20.

Art. 32 Sostituzione RLST
L’OPN-CNEBIFIR potrà in qualsiasi momento fare sostituzioni e/o integrazioni dei RLST nominati.

Art. 33 Clausola di salvaguardia
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 L.300/70 con retribuzione a cura dell'OPN-CNEBIFIR sino alla scadenza dell'anno solare. Dall'1° gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico dell' O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

Titolo VIII - Organismo paritetico
Art. 34 Organismi paritetici

In applicazione del d.lgs. n. 81/2008 è costituita una rete di organismi paritetici per lo svolgimento di compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Tale rete può operare anche ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 8,10,11,12 del D.Lgs.n. 81/2008.
Gli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono così articolati:
A. Organismo Paritetico Nazionale - OPN;

B. Organismi Paritetici Regionali - OPR;
C. Organismi Paritetici Provinciali - OPP.
Gli organismi paritetici operano sulla base di Statuti e regolamenti. L'OPN-CNEBIFIR definirà lo schema standard degli statuti/regolamenti ai quali gli organismi si adegueranno. Le parti stipulanti si impegnano affinché i/le componenti degli organismi paritetici posseggano le competenze e le conoscenze tecniche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
34.1 Funzionamento e Risorse Organismi Paritetici
Il funzionamento degli Organismi Paritetici e garantito da una quota associativa pari allo 0.1 % della retribuzione a carico dei lavoratori e 0.1 % delle aziende sino a 15 dipendenti. L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, all'Ente Bilaterale Nazionale.
Con atto deliberativo dell'Ente Bilaterale, sarà stabilito la ripartizione delle risorse destinate a garantire la funzionalità degli organismi Paritetici.

Art. 35 Costituzione, compiti e funzioni dell'OPN-CNEBIFIR
35.1 A livello nazionale è costituito, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, uno specifico organismo paritetico tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. L'OPN-CNEBIFIR è sede privilegiata per la promozione e programmazione dell'attività formativa, e per la raccolta e l'elaborazione di buone prassi ai fini prevenzionistici, per lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e per l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione in materia.
35.2 Le parti firmatarie la presente intesa designano bilateralmente e pariteticamente ai propri componenti in numero di 6, rispettivamente 3 in rappresentanza di Uai e 3 in rappresentanza di Confintesa.
35.3 L'OPN-CNEBIFIR partecipa, mediante l'intervento diretto delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali, all'attuazione delle funzioni previste all'art. 52 del d.lgs. n. 81/2008, sulla base delle risorse proveniente dalla costituzione e finanziamento del Fondo di sostegno di cui allo stesso articolo. Inoltre l'OPN-CNEBIFIR può svolgere ulteriori attività, sempre in ambito "salute e sicurezza", in rapporto con organismi, preferibilmente pubblici, internazionali e nazionali.
L'OPN-CNEBIFIR svolge prioritariamente funzioni di promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale e territoriale degli organismi paritetici. Infine, l'OPN-CNEBIFIR svolge ogni altra funzione sia ritenuta dalle parti rilevante in relazione al controllo e al monitoraggio dell'esercizio da parte degli organismi territoriali delle funzioni di cui all'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008.
35.4 Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'OPN-CNEBIFIR, le parti firmatarie sottoscrivono con l'ente bilaterale C.N.E.Bi.F.I.R. una convenzione per le funzioni di segreteria e uno specifico finanziamento. Le parti Sociali, ai fini dell'assunzione di impegni nei confronti di soggetti terzi, definiranno tramite accordo nazionale la forma giuridica idonea dell'organismo come associazione non riconosciuta. Inoltre, l’OPN-CNEBIFIR potrà utilizzare risorse e finanziamenti diversi provenienti anche da intese con i soggetti istituzionali e/o partecipazione a bandi e concorsi pubblici.
35.5 L'OPN-CNEBIFIR riceve dall'Ente Bilaterale C.N.E.Bi.F.I.R. tutte le informazioni relative alle risorse e alla loro ripartizione sia a livello regionale sia per bacino di interesse territoriale.
35.6 Per svolgere la propria funzione di promozione, coordinamento e monitoraggio l'OPN-CNEBIFIR riceve dagli organismi regionali;
a. Le informazioni sulla costituzione di OPR e OPP. I nominativi e i riferimenti dei loro componenti e le eventuali variazioni;
b. Le informazioni relative ai programmi regionali di azioni a supporto delle imprese;
c. La relazione annuale sull'attività svolta dagli organismi regionali;
d. Contestualmente alla comunicazione all'Inail di cui alla lettera 8-bis dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, da parte del OPR e del OPP, i nominativi, i riferimenti e le eventuali modifiche relativamente agli RLST.
35.7 L'OPN svolgerà un ruolo proattivo per la costituzione e il buon funzionamento della rete degli organismi paritetici, in particolare laddove non siano stati ancora costituiti, o siano di recente costituzione e/o nei territori dove è più necessario un supporto per la crescita della cultura della prevenzione. L' OPN- CNEBIFIR organizzerà almeno un incontro all'anno tra tutti i coordinatori degli organismi regionali.
35.8 Al fine di svolgere la propria funzione di coordinamento, l'OPN-CNEBIFIR predispone in collaborazione con gli OPR:
a. criteri relativi alle competenze delle quali gli organismi devono dotarsi per supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
b. criteri relative alle "specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti", nonché sulle procedure e sulle modalità per il rilascio delle attestazioni relative allo svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese;
c. criteri e modalità per l'attuazione della "collaborazione" in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, secondo quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008;
d. i modelli richiamati negli articoli del presente accordo.
35.9 L'OPN-CNEBIFIR attua inoltre la propria funzione di coordinamento, favorendo la circolazione delle informazioni in materia di salute e sicurezza, nell'ambito del sistema e nei confronti dell'istituzione. A tal fine l'OPN-CNEBIFIR promuove la progettazione e gestione di una pagina web Salute e Sicurezza nel sito dell'ente bilaterale, nell'ambito della quale verranno diffuse informazioni in merito a:
a) struttura e articolazione della rete, con link ai siti regionali;
b) progetti realizzati a livello nazionale, regionale c territoriale dalla rete degli organismi; 
c) dati relativi a infortuni, infortuni mortali e malattie professionali elaborati sulla base dei dati Inail (flussi informativi), del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e del sistema di sorveglianza delle malattie professionali;
d) buone prassi attuate dagli organismi paritetici territoriali e dalle aziende aderenti al sistema.
35.10 L’OPN-CNEBIFIR parteciperà, nei tempi e nei modi stabiliti dal decreto attuativo dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro così come previsto dallo stesso art. 8.
L’OPN-CNEBIFIR promuovere, attraverso la collaborazione con gli enti e istituzioni, la realizzazione di progetti di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche.

Art. 36 Compiti e funzioni degli Organismi Paritetici Regionali OPR
A livello regionale sono costituiti, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, specifici organismi paritetici tra Uai e Confintesa, firmatarie del presente accordo.
36.1 Le Parti, a livello regionale, ai fini dell’assunzione di impegni nei confronti di soggetti terzi, definiranno tramite accordo regionale la forma giuridica idonea attraverso la costituzione dell’organismo come associazione non riconosciuta.
Gli organismi regionali gestiscono la quota che verrà deliberata dall’Ente Bilaterale Nazionale, corrisposte dalle imprese aderenti al sistema e godono di autonomia amministrativa, seppure nelle forme stabilite e regolate a livello territoriale. Tale quota, individuata in apposite poste di bilancio dall’Ente bilaterale Regionale, verrà stornata dallo stesso nel rispetto delle scadenze di versamento dell’Ente Bilaterale Nazionale. Le risorse così amministrate consentono di esercitare le funzioni e i compiti propri in funzioni delle decisioni autonomamente assunte dell’organismo.
36.2 Gli OPR costituiscono istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Gli OPR costituiscono prima istanza di riferimento in caso di mancata costituzione degli OPT.
36.3 Gli OPR svolgono funzioni di:
a) promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione delle attività formative, di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
b) Promozione, attraverso la collaborazione con le istituzioni e gli enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione;
c) Monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza in ambito regionale;
d) Promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli organismi paritetici territoriali e di supporto all’attività degli RLST.
36.4 Gli OPR ricevono dall’Ente Bilaterale Regionale tutti i dati relativi alle imprese e al numero dei lavoratori aderenti al sistema, secondo l’articolazione territoriale. Inoltre trasmettono all’OPR i nominativi, i riferimenti e le variazioni dei componenti la rete degli organismi territoriali.
36.5 Per svolgere le funzioni di supporto all’attività degli RLST, gli OPR predispongono di concerto con gli Enti Bilaterali Regionali, il sistema informativo regionale, contenente:
I. I dati relativi alle imprese aderenti al sistema (sia di quelle con RLST che quelle con RLS aziendale);
II. Le informazioni che le imprese, per adempiere agli obblighi di informazione e consultazione previsti dall'alt 48 del d.lgs. n. 81/2008, devono inviare al RLST inerenti anche la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, sulla base di una scheda riassuntiva da predisporre da parte del OPN, entro quattro mesi dalla firma del presente accordo,
Gli OPR assolvono inoltre ai compiti di comunicazione dei nominativi degli RLST e le eventuali variazioni nei confronti:
1. Delle imprese di riferimento;
2. Dell'Inail;
3. Dell'Organo di vigilanza;
4. Dell'OPN.
36.6 Gli OPR sono impegnati a risolvere le difficoltà che possono insorgere sugli interventi programmati per l'accesso in azienda da parte degli RLST, qualora gli OPT non siano in grado di assolvere a questo compito.
36.7 Gli OPR definiscono un programma annuale o pluriennale di azioni a supporto delle imprese incentrate sui rischi prioritari per la salute e la sicurezza, evidenziati dai dati territoriali relativi alle imprese ricomprese nella sfera di applicazione del presente accordo. Tale programma viene trasmesso all'OPN e può essere trasmesso al Comitato Regionale di coordinamento, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008. Qualora previsto dagli accordi regionali, ulteriori risorse messe a disposizione dall'Ente Bilaterale possono contribuire alla realizzazione di detto programma.
36.8 Gli OPR elaborano e trasmettano al Comitato di Coordinamento e all'OPN la relazione annuale di cui al comma 7 dell'art, 51 del D.Lgs. n. 81/2008, sull'attività svolta a livello territoriale e regionale.
36.9 Gli OPR promuovono attività formativa nei confronti di RLS, RLST, lavoratori, datori di lavoro, RSPP, ASPP, dirigenti e preposti, anche favorendo l'utilizzo di risorse regionali, mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Inail e tramite la collaborazione con il Fondo Interprofessionale, tenendo conto della domanda proveniente dalle imprese aderenti al sistema, Gli OPR in collaborazione con gli OPT promuovono e finanziano la formazione degli RLST.
36.10 La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti, che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, avviene: "in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro" (art. 37, comma 12), va intesa nel senso che i "corsi di formazione per i lavoratori sono realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici". La formazione dei dirigenti e preposti potrà essere effettuata anche in collaborazione con gli organismi paritetici, Tale collaborazione si attiva (in conformità agli accordi a livello regionale tra le parti stipulanti) attraverso almeno uno dei seguenti strumenti:
1. Comunicazione delle imprese all'organismo paritetico;
2. Attestazione di verifica circa la conformità dei contenuti della formazione alla normativa vigente.
Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle eventuali indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dalla sua ricezione, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività formative.
36.11 Gli OPR, che intendono svolgere le funzioni di supporto tecnico nei confronti delle imprese ricomprese nella sfera di applicazione del presente accordo, previste dall'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, devono attuare i criteri definiti dal presente accordo al punto 35.8.
36.12 Gli OPR promuovono la circolazione delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell'ambito del sistema, rendendo disponibili i dati regionali, i progetti e le buone prassi e malattie professionali, promosse dall'OPN-CNEBIFIR,

Art. 37 Compiti e funzioni degli Organismi Paritetici Provinciali OPP
La costituzione degli OPP è individuata, di norma, a livello provinciale, salvo che a livello Regionale le Parti definiscano organismi equivalenti o diversi ambiti territoriali.
37.1 Gli OPP sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia di salute c sicurezza sul lavoro.
37.2 Gli obblighi di informazione e di consultazione degli RLST a carico del datore di lavoro, previsti all'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008, sono assolti di norma presse la sede degli OPP.
37.3 Gli OPP partecipano alla definizione e attuano le azioni a supporto delle imprese individuate nei piani regionali annuali di cui al punto 36.7.
37.4 Gli OPP trasmettono annualmente i dati di pertinenza territoriale agli OPR ai fini della relazione sull'attività svolta di cui al punto 36.8.
37.5 Gli OPP sono impegnati a risolvere le difficoltà che possano insorgere sugli interventi programmati per l'accesso in azienda da parte degli RLST.
37.6 Gli OPP collaborano alla raccolta e diffusione delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell'ambito del sistema, rendendo disponibili i dati provinciali, i progetti e le buone prassi e partecipano, anche mediante l'OPR, alle attività di Osservatorio sugli infortuni, sugli infortuni mortali e gravi c sulle malattie professionali, promosse dall'OPN-CNEBIFIR.
37.7 Gli OPP, favoriscono l'individuazione della domanda proveniente dalle imprese aderenti al sistema, promuovono, in collaborazione con l'OPR, la definizione dell'offerta formativa, coerentemente con le priorità individuate nei piani annuali di attività e partecipano specifiche attività di formazione promosse dall'OPR.
37.8 Gli OPP che intendono svolgere le funzioni di supporto tecnico nei confronti delle imprese aderenti al sistema, previste dall'alt, 51 del d.lgs. n. 81/2008, attuano i criteri definiti dal presente accordo al punto 35.8. Tra tali attività di supporto tecnico può essere ricompresa l'eventuale /asseverazione" di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, qualora le parti ne vengano a disciplinare, con apposita regolamentazione, le modalità di realizzazione ed erogazione, nel rispetto delle prerogative rispettivamente dell'OPN-CNEBIFIR e degli OPR.

Art. 38 Decorrenza e durata
Il presente accordo entrerà in dalla data di trasmissione al CNEL. Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r.

Letto confermato e sottoscritto
Roma, 01/07/2020