Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Alla Direzioni Regionali/Interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Ai Comandi dei vigili del fuoco
All’ Ufficio Centrale Ispettivo
E, p.c. All’ Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
OGGETTO: decreto 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81.
Con riferimento all’oggetto, a seguito di alcuni quesiti pervenuti a questa Direzione centrale, si forniscono di seguito i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del provvedimento in argomento.
In primis, preme segnalare che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.
Conseguentemente, è confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre u.s., delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 medesimo e, in particolare, dall’articolo 3-“Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” e dall’articolo 5-“Abrogazioni”.
Pertanto, dal 25 settembre u.s., si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.
Inoltre, si rappresenta che possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022. Con successiva nota saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame.
Con l’occasione, si comunica che, a far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo.
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)