Cassazione Penale, Sez. 4, 08 novembre 2022, n. 42021 - Caduta di un intonacatore dalla scala a pioli urtata da un trabattello. Sub-appalto e sicurezza


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 04/10/2022
 

 

Fatto




1. La Corte di appello di Bologna il 13 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza con, cui il Tribunale di Forlì il 25 settembre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto A.S. e G.B.P. responsabili, in cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen., del delitto di lesioni colpose in danno di F.S. (capo n. 3) e di più contravvenzioni in materia antinfortunistica (capo n. 1 per A.S.; capo n. 2 per G.B.P.), fatti commessi il 22 aprile 2013, in conseguenza condannandoli, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile,· in forma generica, con assegnazione alla stessa di provvisionale, ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni ed ha rideterminato la pena per il residuo reato.

2. I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito.
2.1. Il 22 aprile 2013 è accaduto un infortunio sul lavoro all'interno di un cantiere edile: mentre F.S., intonacatore, era in piedi su una scala a pioli, scala che gli era stata materialmente fornita da A.S., che gestiva il cantiere, ed era intento ad intonacare una parete all'altezza di circa 2,80 metri adoperando il compressore, la scala veniva urtata da un trabatello spostato da un altro lavoratore: in conseguenza, F.S. cadeva e si procurava lesioni al capo, guarite in oltre 300 giorni, con residuo di invalidità al 16%.
Il rapporto di F.S. con A.S. era di associazione in partecipazione: l'infortunato aveva iniziato a lavorare per la ditta "Edil Crea di A.S." quattro mesi prima dell'incidente: riceveva direttiva sugli orari e sui cantieri da A.S., che gli corrispondeva modeste somme quale compenso.
La ditta "Edil Crea di A.S." aveva ricevuto dalla s.r.l. "Immobiliare Sole" alcuni lavori di ristrutturazione in subappalto di fatto (non essendosi rinvenuti al riguardo documenti) all'interno del cantiere nel quale operavano più ditte: infatti, vi era nel luogo di lavoro la compresenza dell'impresa affidataria dei lavori, appunto la "Immobiliare Sole s.r.l." il cui legale rappresentante era G.B.P..
Le attrezzature utilizzate dalla persona offesa, ed in particolare la scala, erano di proprietà della "Immobiliare Sole", che: aveva messe a disposizione della "Edil Crea" al fine di provvedere all'intonacatura
2.2. Ciò posto, G.B.P. è stato ritenuto responsabile dell'infortunio in veste di imprenditore-appaltatore che ha subappaltato i lavori mantenendo un'ingerenza sugli stessi, essendo dall'istruttoria emerso che lo stesso era presente nel cantiere, che aveva fornito alla "Edil Crea" i materiali per lavorare, e in particolare la scala da cui il lavoratore era caduto, che non aveva verificato i requisiti di sicurezza della ditta cui aveva affidato il sub-appalto, non essendo stato nel sopralluogo nessun documento circa la sicurezza dei lavoratori ed in particolare il piano operativo di sicurezza (acronimo: P.O.S.) degli operai intonacatori presenti nel cantiere (si tratta della contestazione sub n. 2 - contravvenzione dichiarata prescritta), e che non aveva rispettato l'intimazione, che gli era stata rivolta per iscritto dal coordinatore per la sicurezza nel cantiere, SP.F., il quale sette giorni prima dell'infortunio, constatata l'assenza del P.O.S., richiesto invano, e preso atto della presenza nel cantiere di lavoratori addetta all'intonacatura in assenza di qualsiasi documento, aveva intimato, appunto, di sospendere proprio le lavorazioni degli intonacatori.
2.3. A.S., legale rappresentante d lla ditta "Edil Crea", è stato riconosciuto responsabile siccome - di fatto - subappaltata rio svolgente funzioni apicali nei confronti dell'infortunato al quale, al di là della formale veste giuridica (associato in partecipazione ovvero lavoratore autonomo), di fatto il primo forniva direttive e che retribuiva, per non avere garantito la sicurezza dei lavoratori, in particolare di F.S., al quale proprio A.S., presente il giorno dell'infortunio, aveva materialmente consegnato la scala ed aveva impartito direttive su come svolgere il lavoro di intonacatura. Il ricorso alla scala nel caso di specie è stato ritenuto inadeguato poiché il lavoratore, dovendo imbracciare il compressore, non poteva reggersi nemmeno con. una mano e, dunque, sarebbe stato necessario fornirlo di una impalcatura, fissa o mobile, munita di parapetto, tale da prevenire il rischio di caduta dall'alto (si tratta dell'in sé della contravvenzione di cui al num. 1, dichiarata prescritta).

3. Tanto premesso, ricorrono per la cassazione della sentenza entrambi gli imputati, tramite separaci ricorsi curati da distinti Difensori di fiducia, affidandosi ciascuno ad un unico motivo con cui si denunzia violazione di legge.

4. Il ricorso nell'interesse di A.S. lamenta, sotto il profilo della mancanza di motivazione e, dunque, di violazione di legge, il mancato riconoscimento all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Si richiamano la giustificazione con cui il Tribunale ha denegato il benefico, dati i precedenti penali dell'imputato (p. 10), la contestazione operata sul punto in appello (p. 6) e la risposta, avuta dalla Corte territoriale: che ha ulteriormente valorizzato i precedenti e l'assenza di segni di resipiscenza, elementi stimati impeditivi, e la circostanza di avere già in passato l'imputato usufruito della pena sospesa (p. 5), e si sottopone a critica tale giustificazione.

Al riguardo, evidenzia il ricorrente come, in effetti, sia già stata concessa la sospensione condizionale della pena due volte, ma la prima (sentenza del 2006) con decreto penale di condanna a sanzione pecuniaria, poi condonato, per fatto oggi depenalizzato, e la seconda (sentenza del 2008) per lesioni colpose ed omissione di soccorso stradale con sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con un tipo di decisione, quindi, che si stima giuridicamente non preclusiva rispetto ad una ulteriore concessione.

5. Il ricorso nell'interesse di G.B.P. censura inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 590 cod. pen. in relazione all'art. 40 cod. pen.
Rammentato che l'imputato è stato ritenuto responsabile per avere omesso di verificare l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento (acronimo: P.S.C.) e le corrette procedure di lavoro da parte dell'impresa di A.S., si sottopone la decisione a censura svolgendo i seguenti argomenti.
Posto che il ricorrente (come si legge a p. 4 della sentenza impugnata e a p. 5 -di quella di primo grado) ha dato in sub-appalto solo una limitata porzione dei lavori da compiersi, cioè la intonacatura, si è già affermato nell'atto di appello essere in concreto inesigibile ed impossibile da attuare il minuzioso «controllo particolare di ogni singolo estemporaneo ordine impartito dal titolare della dotta che esegue il subappalto ai suoi dipendenti» (così alla p. ·4 del ricorso).
Peraltro, l'incidente era stato concausato dall'ordine erroneo impartito da A.S. a F.S. e dall'impatto sulla scala di un trabatello spostato di:l un altro lavoratore:, e la presenza del trabatello, ponteggio su ruote, comprova la presenza sul luogo di lavoro di strumenti idonei, che però non sono stati utilizzati dall'infortunato. In conseguenza, il ricorrente verrebbe illegittimamente ed ingiustamente - chiamato a «rispondere dell'estemporaneo comportamento colposo altrui» (così alla p. 6 del ricorso).
In altre parole: sarebbe emersa la presenza nel cantiere di uno strumento di lavoro sicuro, il trabatello, che però non è stato adoperato; e non sarebbe possibile pretendere che il soggetto subappatore controlli ogni minuta operazione del soggetto subappaltatario, e dunque anche l'imprevedibile ordine erroneo.
Si chiede, dunque, da parte dei ricorrenti l'annullamento della sentenza.


5. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 13 settembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
 

 

Diritto




1. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.

2. Partendo dal ricorso nell'interesse di A.S., il ricorrente lamenta - come si è visto- l'illegittimità e/o l'ingiustizia dei trattamento sanzionatorio, per non essere stato concesso il beneficio della pena sospesa.
I Giudici di merito hanno adottato la soluzione negativa in ragione sia dei precedenti penali dell'imputato sia della gravità delle conseguenze, sub specie di lesioni riportate dal lavoratore, sia, ancora, della assenza di segni di resipiscenza e, quindi, della mancata emersione di elementi positivamente valutabili, ragionamento che risulta essere corretto ed in linea con quanto prescritto dall'art. 62-bis, comma 3, cod. pen. e con il quale l'impugnazione non si confronta in alcun modo, risultando, in definitiva, aspecifica.

3. Quanto al motivo svolto nell'interesse di G.B.P. in tema di affermazione dell'an della responsabilità: la sentenza di appello, pur stringata, imposta correttamente la responsabilità del ricorrente: in particolare, i Giudici di merito danno atto essersi l'imputato disinteressato del tutto di qualsiasi aspetto in tema di sicurezza (non verificando i requisiti di sicurezza della ditta cui aveva affidato il sub-appalto, in particolare il P.O.S. degli operai intonacatori; non rispettando l'intimazione, che gli era stata espressamente rivolta per iscritto dal coordinatore per la sicurezza nel cantiere, SP.F., alcuni giorni prima dell'infortunio a sospendere proprio le lavorazioni degli intonacatori) ed avere così, di fatto, lasciato il tema della sicurezza alla improvvisazione dei lavoratori con il risultato che si è visto.
La accertata ingerenza nella lavorazione data - sia pure del tutto irregolarmente - in subappalto, ingerenza di cui sono stati ritenuti indici rivelatori non solo la presenza fisica nel cantiere ma l'avere fornito alla "Edil Crea" (senza verificare ; requisiti di sicurezza) gli strumenti di lavoro, tra cui proprio la scala da cui poi il lavoratore era caduto, è stata, dunque, correttamente valutata dalla Corte territoriale che, seppure senza richiamarli esplicitamente, ha fatto corretta applicazione dei seguenti - condivisibili - principi di diritto:
«In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto a compiti del sub-appaltatore» (Sez. 4, n. 12440 del 07/02/2020, Basso, Rv. 278749);
«In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori» (Sez. 4, n. 50996 dei 24/10/2013, Gema, Rv. 258299);
«In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è correttamente inquadrato come datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia, il soggetto che, pur avendo formalmente appaltato a terzi le opere che hanno dato origine all'infortunio, sia intervenuto costantemente nella loro esecuzione, acquistando i materiali e le attrezzature, curando l'organizzazione del lavoro e impartendo istruzioni e direttive» (Sez. 4, n. 7954 del 10/10/2013, dep. 2014, Ventura e altro, Rv. 259274);
sentenze, tutte, in linea con la fondamentale puntualizzazione delle Sezioni Unite, secondo cui «La individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale).» (Sez. U, n. 9874 dei 01/07/1992, Giuliani, Rv. 191185).
Quanto al resto, la concorrente presenza di differente profilo di responsabilità addebitabile ad altri (al coimputato, al collega di lavoro che ha urtato la scala su cui era salito F.S. e persino all'infortunato) non vale ad esimere il ricorrente da responsabilità, in applicazione sia degli artt. 40 e 41 cod. pen. sia del tradizionale principio secondo cui se più sono i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l'evento, ciascuno di essi è, per intero, destinatario di quell'obbligo (Sez. 4, n. 4793 del 06/12/1990, dep. 1991, Sonetti e altri, Rv. 191802).

4. La situazione è, peraltro, impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della "rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione ipoteticamente maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fatto 22 aprile 2013 + sette anni e sei mesi = 22. ottobre 2020 + 32 gg. di sospensione per adesione del Difensore all'astensione dalle udienze dal 23 marzo 2017 al 24 aprile 2017 = 23 novembre 2020; sentenza impugnata del 13 novembre 2020): si tratta di fondamentale principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità, tra le numerose Sezioni semplici successive, Sez. 2., n. 28848 del 08/05/201.3. Ciaffoni, Rv. 256463, e Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349.


5. Consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa, in favore della cassa delle ammende.

 

P.Q.M.
 



Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2022.