Tipologia: Protocollo d'intesa
Data firma: 4 febbraio 2013
Validità: triennale
Parti: Autorità Portuale di Civitavecchia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti
Settori: Trasporti, Porti, Civitavecchia
Fonte: portidiroma.it
Sommario:
Protocollo di Intesa per l’istituzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (art. 49 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Premesso che
- l’Autorità Portuale è stata costituita ai sensi della Legge 28 Gennaio 1994, n. 84 per svolgere funzioni di indirizzo, programmazione, controllo, promozione e coordinamento delle attività portuali e si è posta, per l’ulteriore sviluppo strutturale di cui si è dotata e per la politica attenta agli andamenti del mercato di cui è riferimento l’obiettivo di promuovere il Porto di Civitavecchia quale uno tra i più importanti scali portuali e crocieristici del Mediterraneo attraverso la realizzazione delle strutture e delle infrastrutture esistenti per accogliere ulteriori traffici;
- la stessa Autorità Portuale ha costituito il Comitato Igiene e Sicurezza ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. 272/1999;
- le Organizzazioni sindacali territoriali del settore lavoratori dei Porti, mettono al primo posto del proprio operaio, la salvaguardia della salute e della sicurezza all'interno dei posti di lavoro nella convinzione che il benessere psico-fisico debba essere tutelato senza deroga alcuna;
- le organizzazioni datoriali del settore, ritengono che la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro e nelle operazioni portuali, sia un formidabile strumento di crescita sociale che costituisce valore aggiunto per il perseguimento di una pluralità di obiettivi dei quali d principale è costituito dalla riduzione del fenomeno infortunistico;
- il diritto alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutti gli Enti, Aziende e Amministrazioni Pubbliche, impegno al quale sono chiamate a partecipare le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali e richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte, nell’ambito delle rispettive competenze, responsabilità e ruoli istituzionali;
- le operazioni portuali hanno, in riferimento alla sicurezza del lavoro. una particolare complessità dovuta:
• alla natura delle molteplici sottoattività;
• alla presenza simultanea di diversi soggetti imprenditoriali;
• alla specialità del scuote portuale;
• al determinarsi di situazioni operative non programmabili.
• all’interferenza di persone e mezzi, estranei alle attività portuali;
- che le parti, nel ritenere che la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro all'interno del Porto di Civitavecchia, quale sistema complesso integrato di attività produttive ed industriali, di cui all’art. 49 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, richieda un coordinamento ed una vigilanza idonei volti alla riduzione dei rischi e delle criticità derivanti dalla compresenza e dalla sovrapposizione di tali attività, intendono recepire, con la sottoscrizione del presente atto, i contenuti del Protocollo siglato in data 28 Ottobre 2008 tra Assoporti e le parti stipulanti il CCNL dei Porti, in attuazione delle prevesioni della sez. VII, capo III, Titolo I, del D.Lgs. 81/2008, che impegna gli stipulanti ad attivare le procedure volte all’individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori di Sito Produttivo, stabilendone le relative modalità per l’individuazione e quelle successive per l’operatività;
• Vista la Legge 28 Gennaio 1994 n. 84
• Visto il D.Lgs. n. 272/99 e s.m.i.
• Visto il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
• Visto il Protocollo d’Intesa del 28.10.2008, tra la Filt Cgil - Fit Cisl - Uil Trasporti - Assoterminal - Assologistica - Assoporti - Fiseuniport
Le parti convengono quanto segue:
Art. 1
La premessa è parte integrante del presente accordo.
Art. 2. Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica:
a. alle operazioni e servizi portuali, così come definiti dal D.M. 132/2001, svolti dalle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 84/94 nel Porto di Civitavecchia;
b. ai servizi di interesse generale di cui al D.M. 14 novembre 1997;
c. a tutte quelle attività imprenditoriali non riconducibili al ciclo delle operazioni e dei servizi portuali purché interagenti e/o interferenti;
d. ai concessionari titolari di superfici demaniali ove si svolgono operazioni e/o servizi portuali ferme restando le determinazioni impresse dall’art. 18 della Legge 84/94;
Art. 3. Modalità per la nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale - (RLS)
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di seguito per brevità RLS aziendali, è quello indicato al primo periodo, comma 7, art. 47, D.Lgs. n. 81/2008, corrispondente a quello previsto dall’art. 58 del vigente CCNL dei porti, fatto salvo quanto già eventualmente concordato in sede locale.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda, al loro interno, in sede di assemblea promossa dalle OO.SS. territoriali, stipulanti il presente accordo, di norma in corrispondenza della giornata individuata dalle parti stipulanti il CCNL per l’intera portualità, ovvero, secondo modalità concordate a livello locale. L’Autorità Portuale effettuerà un continuo monitoraggio sugli RLS in relazione al grado di formazione ed informazione, alla capacità di penetrazione nelle politiche aziendali in tema di sicurezza. I risultati del monitoraggio saranno annualmente resi noti alle OO.SS. stipulanti il presente Protocollo di Intesa.
Entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo di Intesa, i nominativi degli RLS eletti vengono comunicati all’azienda e da questa all'Autorità Portuale, il nominativo verrà trasmesso all’INAIL, in adempimento dell'annuale obbligo di comunicazione.
Nel caso in cui non si sia addivenuti all'individuazione del RLS, l’azienda provvede a comunicare e ciò all’Autorità Portuale ed all’Inail.
Entro i medesimi 30 gg. gli RLS di nuova nomina devono ricevere copia del documento di valutazione dei rischi.
Il mandato degli RLS aziendali ha la durata di 3 anni e può essere rinnovato
Gli RLS aziendali, già nominati alla data del presente protocollo, comunque individuali, conservano il loro incarico lino alla scadenza del mandato ricevuto.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall'art. 58 del vigente CCNL, a ciascun RLS aziendale sono altresì riconosciuti permessi retribuiti nel limite massimo di 32 ore annue per partecipate alle riunioni periodiche di coordinamento, di cui al successivo art. 4, convocate dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo.
Art. 4. Nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo - (RLSS)
Entro un mese dalla ricezione della comunicazione dei nominativi degli RLS aziendali di cui al precedente art. 2, eletti o già in carica, gli stessi RLS aziendali, nell’ambito di una assemblea convocata dalle OO.SS stipulanti il CCNL dei Porti, individuano al loro interno n°3 (tre) rappresentanti dei lavoratoli per la sicurezza di sito produttivo, come previsto dall’Allegato I del vigente CCNL dei Porti, di seguito per brevità denominali RLSS di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008 - e comunicano all’Autorità Portuale il loro nominativo e recapito. Nel caso i candidati superino il numero di 3 (tre), ciascun RLS potrà esprimere un massimo di 2 preferenze.
Requisito essenziale per l’acquisizione e la permanenza nella funzione di RLSS è l’incarico di RLS aziendale. La durata della carica è di anni 3 (tre), rinnovabili. All’Assemblea, con i medesimi poteri di designazione propri degli altri RLS, partecipa l’RLS Aziendale dell’Autorità Portuale, di concerto con le OO.SS. firmatarie, provvederà ad emanare apposita disciplina di dettaglio per indire apposite elezioni nell’ambito dell’assemblea degli RLS aziendali di cui al precedente art. 2. Per ogni singola azienda che non abbia RLS verrà indicato il nominativo del RLSS che svolge i compiti sussidiari di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
Gli RLSS saranno consultati, insieme agli RLS delle aziende coinvolte, nella fase di elaborazione dei DUVRI di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali.
Si concorda inoltre, con la sottoscrizione del presente Protocollo, sull'eventuale possibilità di integrazione al numero sopra individuato di RLSS nel caso in cui si riscontrino e vengano accertale congiuntamente tra le porti firmatarie del presente Protocollo, situazioni particolari in relazione all’incremento dei traffici, all'incremento del numero di imprese portuali, all’incremento del numero di lavoratori ed all'estensione delle capacità ricettive in termini di banchine e piazzali.
Le OO.SS. stipulanti, non appena proceduto in tal senso, renderanno noto all'Autorità Portuale i nominativi degli RLSS individuati, nominativi che dalla stessa verranno comunicati a tutte le aziende operanti nel Porto cui si applica il presente Protocollo, nonché alla ASL di competenza, unitamente al recapito degli stessi.
Art. 5. Funzioni del RLSS
Come previsto dall’art. 49, comma 3, del D.Lg.vo n. 81/2008 i RLSS esercitano, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell’art.50 del D.Lgs. 81/2008:
a) Le attribuzioni di cui all’art. 50 dello stesso D.Lg.vo n. 81/2008 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente protocollo in cui non si è addivenuti alla individuazione di alcun RLS aziendale;
b) In coordinamento con gli RLS aziendali, le attribuzioni di cui all’art. 50 comma 1, lettere b), d), e), f), h), i) ed m) dello stesso D.Lg.vo n. 81/2008 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente Protocollo in cui si è addivenuti all’elezione del RLS aziendale, nell’elaborazione del DUVRI di cui all'art. 26 del medesimo D.Lgs. 81/2008 che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali;
c) I compiti di coordinamento tra gli RLS delle aziende o unità produttive presenti nel sito cui si riferisce il presente protocollo. Ai fini dell’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), il RLSS ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro dell'azienda per la quale non si e addivenuto all’individuazione di alcun RLS aziendale, con obbligo di congruo preavviso scritto (almeno 24 ore prima) alla direzione aziendale, salvo i casi di cui agli articoli 14 e 48, comma 4 del d.lg.vo 81/2008. Tale preavviso dovrà essere dato anche all’impresa concessionaria committente nelle cui aree l’impresa esercita la propria attività;
d) Durante la presenza del RLSS all’interno dei luoghi di lavoro propri dell’impresa, la stessa metterà a disposizione la pertinente documentazione richiesta, con la collaborazione del SPP aziendale.
Nell’esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. b) potranno essere programmati sopralluoghi congiunti presso le singole aziende da concordarsi con il SPP dell’Impresa concessionaria.
e) Ai fini dell’esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. c) i RLSS convocano riunioni periodiche di coordinamento, con cadenza di massima trimestrale tra tutti i RLS aziendali, ovvero per eventuali sottogruppi di lavoro su aspetti specifici.
f) Nell’ambito delle attribuzioni di cui sopra, i RLSS:
- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e controllo degli Enti competenti qualora esse siano relative a rischi derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da Imprese diverse;
- possono partecipare, congiuntamente ai RLS aziendali, a visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti se queste hanno per oggetto elementi di rischio derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da Imprese diverse;
- per favorire lo svolgimento della funzione di coordinamento degli RLS aziendali da parte degli RLSS, prevista dal comma 3 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008, per la quale necessita la conoscenza diretta delle realtà operanti nel proprio ambito di competenza, possono accedere ai luoghi di lavoro, unitamente al RLS aziendale, solo se da questi richiesto, previa comunicazione preventiva (almeno 24 ore) alla Direzione Aziendale, salvo casi di cui agli articoli 44 e 48, comma 4, del D.Lg.vo n. 81/2008;
- possono consultare, su richiesta e previo analogo preavviso, la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi interferenziali;
g) L'esercizio delle funzioni del RLSS è garantito dal riconoscimento di 350 ore annue di permessi retribuiti pro capite.
Il monte ore annuo di cui sopra, può essere incrementato a seguito di intesa tra le associazioni datoriali, l’Autorità Portuale di Civitavecchia e le OO.SS. stipulanti, nel caso m cui si riscontrino e vengano accertate determinate esigenze, congiuntamente tra le parti, che possono essere così esemplificate:
- Articolazione particolarmente complessa di tipologie di traffico;
- Articolazione particolarmente vasta e complessa di Imprese (art. 16) che intervengono nei cicli operativi dei Concessionari ex art. 18;
- Particolare presenza di Imprese non dotate di RLS;
- Complessità fisico territoriale del Porto e del suo layout
Questa facoltà di integrazione della dotazione oraria avrà validità per ogni ciclo di vigenza degli RLSS e dovrà essere congiuntamente valutata dalle parti stipulanti ad ogni rinnovo degli stessi; nel caso non si raggiunga alcuna intesa, si applicheranno le condizioni ordinarie previste dal presente Protocollo.
L’Autorità Portuale provvederà alla messa a disposizione di idoneo locale nella sede dell’Ente, ove tenere le riunioni periodiche di coordinamento e i mezzi, i supporti informatici e tecnici necessari a svolgere le attività proprie degli RLSS.
Fermo rimanendo quanto stabilito al successivo art. 6, le modalità di ripartizione dei costi del monte ore di permessi e di quant’altro necessario ai RLSS, saranno individuate con un successivo documento di intesa tra le parti stipulanti il presente protocollo.
Qualora non si raggiunga tale intesa, l’Autorità Portuale stabilirà le modalità di ripartizione ed addebito del costo del monte ree di permessi e di quanto altro necessario ai RLSS per l’esercizio delle proprie funzioni, tra tutte le aziende cui si riferisce il presente protocollo, tenendo conto del numero delle imprese di cui all’ambito di applicazione e del numero dei dipendenti delle imprese medesime. Le imprese che non hanno RLS aziendali corrisponderanno un contributo maggiorato del 50%, per la quota riferita alla consistenza del proprio organico.
h) Gli RLSS possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di Igiene e Sicurezza qualora il Comitato stesso ne ravvisi a necessità in relazione a sopraggiunte ragioni operative.
Art. 6. Formazione degli RLS aziendali e degli RLSS
Per la formazione degli RLS aziendali, i contenuti rimangono quelli di cui al comma 11, articolo 37, D.Lg.vo n 81/2008 e delle successive precisazioni ed integrazioni della Conferenza Stato Regioni
La durata e le modalità della formazione del RLS aziendale è quella stabilita articolo 58 del vigente CCNL dei Porti e dall'art. 37 comma 2, 10, 11, 12, 13 del D.Lgs. 81/08.
Per gli RLSS sono altresì aggiunti, attraverso intesa da stipularsi a livello territoriale, moduli formativi relativi alla valutazione dei rischi da interferenza e dai rischi derivanti dalle specificità operative e dei cicli di attività al l'interno del Porto ove svolgono le proprie funzioni.
Per i moduli aggiuntivi di formazione degli RLSS, la durata del percorso formativo è non inferiore ad ulteriori 32 ore, quindi complessivamente la loro formazione di base avrà una durata non inferiore a 72 ore. A ciascun RLSS, è assicurato ogni anno, un aggiornamento formativo della durata minima di 8 ore.
Art. 7. Risorse economiche per la formazione
Le imprese del sito cui si riferisce il presente Protocollo s'impegnano a mettere a disposizione le risorse per il monte ore permessi c per l'erogazione della formazione.
Art. 8. Durata
Il presente Protocollo d’Intesa avrà validità triennale a far data dalla sua sottoscrizione
Civitavecchia 4.2.2013