Tipologia: CCNL
Data firma: 16 novembre 2022
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2026
Parti: Aeranti-Corallo, Aeranti, Associazione Corallo e Fnsi
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Tele-radiogiornalisti
Fonte: cnel.it

Sommario:

 

Art. 1
Art. 2 Qualifiche e retribuzione
Art. 3 Aumenti periodici di anzianità
Art. 4 Contratti a termine
Art. 5 Assunzione e periodo di prova
Art. 6 Direttore
Art. 7 Orario di lavoro
Art. 8 Lavoro straordinario
Art. 9 Riposo settimanale
Art. 10 Festività
Art. 11 Lavoro notturno
Art. 12 Lavoro domenicale, festivo e notturno Maggiorazioni
Art. 13 Rapporti plurimi
Art. 14 Modifiche, cessione e pubblicazione di articoli
Art. 15 Lavoro part-time
Art. 16 Cessione servizi
Art. 17 Tredicesima mensilità
Art. 18 Indennità redazionale
Art. 19 Trasferimento
Art. 20 Ferie - Permessi straordinari - Aspettativa - Permessi sindacali
Art. 21 Matrimonio, unione civile e maternità
Art. 22 Malattia ed infortunio
Art. 23 Servizio militare
Risoluzione del rapporto
Art. 24
Art. 25
Art. 26 Passaggio di proprietà dell’azienda e cessazione
Art. 27 Indennità in caso di morte
Art. 28 Limiti di età
Art. 29 Rappresentanza sindacale
Art. 30 Rapporto tra informazione e pubblicità

 

Art. 31 Trattenuta delle quote sindacali e della quota di servizio
Art. 32 Commissione Paritetica Nazionale
Art. 33 Collegio per le conciliazioni delle controversie
Art. 34 Praticanti
Art. 35 Legittimi motivi di risoluzione del rapporto
Art. 36 Regolamento di disciplina
Assicurazione infortuni
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41 Prestazioni previdenziali integrative
Art. 42 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 43 Innovazioni tecnologiche
Norme transitorie e di attuazione
Art. 44
Art. 45
Art. 46 Validità e durata
Allegato A Tabella dei minimi di stipendio
Allegato B Protocollo di consultazione sindacale nei casi di cessazione, riorganizzazione, ristrutturazione, stato di crisi
Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore giornalistico per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentano ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva


Contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.

L’anno 2022, addì 16 del mese di novembre, in Roma, tra Aeranti-Corallo […], Aeranti […], Associazione Corallo […] e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana […], è stato stipulato il seguente contratto nazionale di lavoro che avrà validità dal 1 ° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026

Art. 1
Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro tra le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali; i gruppi di emittenti e i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications); nonché le agenzie di informazione radiofonica e televisiva ed i lavoratori di cui all’art. 2 (di seguito denominati per brevità anche “tele- radiogiornalista/i” o “lavoratore/i”) che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità, con vincolo di dipendenza e con gli obblighi di orario previsti dal successivo art.7.
L’Aeranti-Corallo, l’Aeranti, l’Associazione Corallo, la Fnsi si danno reciprocamente atto che il presente CCNL è stato stipulato tra le organizzazioni di categoria e sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale per quanto riguarda il settore.
Le parti prendono atto che la legge sull’ordinamento della professione giornalistica del 3 febbraio 1963 n. 69 garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”.

Art. 4 Contratti a termine
Le assunzioni a termine sono disciplinate dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. […] L'assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30.12.1971, n.1204 e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione.
I tele-radiogiornalisti assunti con contratto a termine non potranno complessivamente superare i seguenti limiti quantitativi rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato in atto nell’azienda:
- da 1 a 20 dipendenti a tempo indeterminato fino a un massimo di 5 giornalisti a termine, fermo restando che il numero dei contratti a termine non potrà in ogni caso essere superiore al numero dei contratti a tempo indeterminato;
- oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato fino a un massimo del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.
Sono esenti da tali limiti le fattispecie previste dall’art. 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 7 Orario di lavoro
Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende diffìcile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione.
Per i lavoratori è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso su cinque o sei giorni, secondo l’organizzazione del lavoro definita all’interno della testata.
[…]

Art. 8 Lavoro straordinario
La prestazione lavorativa ricompresa tra la 36a e la 40a ora dovrà essere richiesta nel rispetto delle linee editoriali concordate con il lavoratore per far fronte a particolari esigenze aziendali.
Sono pertanto considerate ore di lavoro straordinario quelle eccedenti la prestazione settimanale di 40 ore.
Tali prestazioni straordinarie dovranno essere richieste dall’editore e certificate dal direttore e non potranno di norma superare le 22 ore mensili.

Art. 9 Riposo settimanale
Il giornalista ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
La giornata di riposo non può coincidere con una festività infrasettimanale.
La giornata di riposo può, invece, non coincidere con la domenica.
In tale ultima circostanza al tele-radiogiornalista spetterà una giornata di riposo compensativo da godere in altro giorno della settimana ed il lavoro domenicale sarà compensato con le maggiorazioni previste nell’art. 12 lettere e) ed f).
In ogni caso il tele-radiogiornalista deve fruire di una giornata di riposo dopo sei giornate di lavoro consecutive.
A tal fine non vengono ricomprese nel calcolo delle sei giornate consecutive lavorative le festività infrasettimanali.

Art. 11 Lavoro notturno
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 23,00 e le ore 06,00.
[…]

Art. 21 Matrimonio, unione civile e maternità
[…] A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
[…]

Art. 29 Rappresentanza sindacale
Nelle aziende che occupano più di quattro tele-radiogiornalisti, per l’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, la rappresentanza sindacale di tali tele-radiogiornalisti è composta con i seguenti criteri:
- un fiduciario di redazione nelle imprese che occupino da oltre quattro fino a undici tele-radiogiornalisti;
- un comitato di redazione composto da due lavoratori di cui all’art. 1 nelle imprese che occupino da dodici a venti tele-radiogiornalisti;
un comitato di redazione composto da tre lavoratori di cui all’art. l nelle imprese che occupino oltre venti tele-radiogiornalisti.
È compito del comitato o del fiduciario di redazione:
a) mantenere il collegamento con l’Associazione regionale di stampa e i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti dall'azienda;
b) vigilare sull'applicazione esatta del presente contratto ed intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti;
d) esprimere pareri e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa e sull’organizzazione del lavoro;
e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti. A tal fine l’editore e il direttore convocano il Comitato di redazione o il fiduciario per fornire la relativa informativa e acquisire il parere al riguardo.
Nelle aziende che occupano meno di cinque tele-radiogiornalisti i compiti di cui ai precedenti punti b) e c) sono affidati, su richiesta del singolo tele-radiogiornalista, all’Associazione regionale di stampa competente per territorio, intendendosi per tale quella della sede operativa principale dell’emittente.
Per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri periodici tra direttore e comitato o fiduciario di redazione.
In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso il Registro delle Imprese, l'azienda ne consegnerà copia al fiduciario o al comitato di redazione.
Il fiduciario o il comitato di redazione, a richiesta del singolo lavoratore dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza dell'informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.
Il comitato o il fiduciario di redazione sono eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto sia i tele-radiogiornalisti con meno di 24 mesi di lavoro nel settore giornalistico, sia i tele-radiogiornalisti con più di 24 mesi di lavoro nel settore giornalistico.
La nomina del comitato o del fiduciario di redazione deve essere notificata all’azienda e alla Commissione Paritetica Nazionale. Il comitato o il fiduciario di redazione durano in carica due anni. Il comitato o il fiduciario di redazione uscenti possono essere rieletti.
Nota a verbale
Si conviene che il numero annuo dei permessi sindacali fruibili da ogni singolo componente del comitato di redazione o dal fiduciario sarà contenuto nel numero massimo di 10 giorni.
Da tale limite sarà esclusa l’eventuale partecipazione, in qualità di delegato, al Congresso nazionale della Fnsi solo per le aziende con un numero di lavoratori di cui all’art.l superiore a quattro unità.
Si conviene anche che i fiduciari o i componenti del comitato di redazione dovranno aver cura di programmare la fruizione dei permessi sindacali avendo riguardo alle esigenze di servizio dell’azienda.
Eventuali controversie saranno portate all’esame congiunto - per una rapida soluzione - della commissione paritetica nazionale di cui al successivo art. 32.
Comunicati sindacali
Nell'ambito della finizione informativa delle emittenti radiotelevisive locali si consente all'impegno di diffondere i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e delle rappresentanze sindacali dei giornalisti.
Il comitato o il fiduciario di redazione possono chiedere almeno 3 ore prima la messa in onda del radio/telegiomale al direttore, o a chi lo sostituisce, l'inserimento dei loro comunicati. L'eventuale dissenso sull’opportunità della diffusione sarà risolto d’intesa tra l’azienda interessata, eventualmente assistita su richiesta della stessa dall’Aeranti-Corallo, e l’Associazione regionale di stampa competente per territorio, (intendendosi per tale quella della sede operativa principale dell’emittente) eventualmente assistita dalla Fnsi.
Tali comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei tele-radiogiornalisti. Il direttore del giornale, sul contenuto di tali comunicati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.
Tutela sindacale
Nelle aziende con oltre quindici tele-radiogiornalisti i componenti del comitato di redazione o i fiduciari non possono essere licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta della Commissione Paritetica Nazionale.
Tale nulla osta verrà rilasciato entro il termine perentorio di 8 giorni dalla notifica della richiesta quando il provvedimento non dipenda dall’attività sindacale svolta.
La tutela prevista dai commi precedenti è estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali di stampa, nonché ai componenti del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in quanto delle suddette cariche o funzioni sia stata data preventiva formale notifica all’Aeranti- Corallo nonché ad Aeranti e all’Associazione Corallo.
La tutela prevista dal presente articolo dura fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 36 Regolamento di disciplina
Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell'Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente contratto e delle norme di legge.
In presenza di violazioni dei predetti obblighi, l'azienda, potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari:
1) Rimprovero verbale
Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni.
2) Rimprovero scritto
In caso di violazione degli obblighi contrattuali e di legge.
3) Multa (in misura non eccedente l’importo lordo di quattro ore di retribuzione)
Per recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.
4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni.
In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli obblighi di legge e di specifici obblighi di contratto.
5) Licenziamento
Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni di legge per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore (giustificato motivo soggettivo) ovvero per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
L’azienda ha la facoltà di sospendere cautelarmente dal servizio il lavoratore durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, fermo restando il diritto alla retribuzione per tutta la durata della sospensione cautelare.

Assicurazione infortuni
Art. 38

In sede aziendale potrà essere valutata l’opportunità di riconoscere ai tele-radiogiornalisti addetti ai servizi di cronaca e ai servizi sportivi, un’assicurazione integrativa a totale carico dell'azienda per i danni riportati in attività di servizio o per causa di servizio, anche in conseguenza di attentati, aggressioni, sommosse, scioperi, manifestazioni di piazza, atti teppistici.
[…]

Art. 43 Innovazioni tecnologiche
L’introduzione di nuovi sistemi tecnologici di produzione deve essere realizzata in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell’attività redazionale e deve essere preventivamente comunicata alla rappresentanza sindacale dei tele-radiogiornalisti, o in sua assenza, all’Associazione di Stampa territorialmente competente. L’introduzione di nuovi sistemi tecnologici di produzione dovrà prevedere un periodo di addestramento professionale per tutti i tele-radiogiornalisti interessati. Le spese per la formazione e l’addestramento saranno a carico dell’editore. Qualora l’addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, ai tele-radiogiornalisti sarà riconosciuto il trattamento economico contrattuale per il lavoro straordinario. […]