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Datore di Lavoro
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Lavoratore
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Infortunio sul Lavoro
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Dispositivo di Protezione Individuale
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Informazione, Formazione, Addestramento
Responsabilità del proprietario di un terreno sul quale insisteva una piantagione di ulivi, quale datore di lavoro di D.L.M., morto mentre era intento alla potatura degli alberi: la vittima non era infatti stata munita della prescritta cintura di sicurezza e per questo era caduto al suolo riportando lesioni che lo avevano tratto a morte.
Il Tribunale assolveva ritenendo che il D.L. non era caduto da una pianta di ulivo, ma da uno dei muretti a secco che erano stati nel tempo realizzati per "terrazzare" l'area in questione; e che non sussisteva un rapporto di lavoro subordinato tra l'imputato e la vittima.
La Corte di Appello di Salerno, dichiarava invece non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere i reati a lui ascritti estinti per intervenuta prescrizione (si chiariva solo in motivazione: "ritenuto di dover concedere senz'altro al P., in quanto incensurato, le circostanze attenuanti generiche ..."); e condannava l'imputato medesimo al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
Consideravano che il P. "avrebbe dovuto fornire alla vittima dell'infortunio la prescritta cintura di sicurezza, la quale, opportunamente agganciata intorno all'albero di ulivo, sia che il lavoratore stesse salendo (o scendendo) dalla pianta attraverso la scala, sia che fosse già salito su uno dei rami per eseguire l'operazione di potatura, avrebbe certamente impedito la caduta nei termini in cui vi è stata e, conseguentemente, la morte del lavoratore.
Ricorre in Cassazione - La Corte annulla la sentenza impugnata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta il ricorso ai fini penali.
Quanto al rapporto di lavoro intercorso tra vittima e imputato, la Corte di Cassazione afferma che "Non illogicamente, difatti, i giudici del gravame, richiamati e valutati tutti gli elementi di giudizio all'uopo acquisiti, hanno ritenuto la sussistenza tra i due di un rapporto di lavoro subordinato, ricordando che l'imputato, proprietario del fondo,"distribuiva le scale e gli altri strumenti di lavoro" e retribuiva le maestranze, senza alcuna assunzione da parte della vittima o degli altri lavoratori del rischio economico".
Continua affermando che: "Accennando il ricorrente, ancorchè genericamente, al tema proponibile "sul versante della c.d. delega di funzioni,... al fine di escludere anche in quest'ottica ogni e qualunque responsabilità del P. ...", v'è da considerare che, ai sensi della L. n. 547 del 1955, art. 4, il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica contemplate in quel disposto normativo e negli altri che a quello fanno riferimento (e tra tali obblighi rientra certamente quello, fondamentale ed ineludibile, di fornire al lavoratore macchine ed attrezzature in regola con le prescrizioni antinfortunistiche, idonee a prevenire eventi pregiudizievoli per la salute dei lavoratori). Tale precipuo obbligo del datore di lavoro può essere ad altri delegato, ossia trasferito, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originariamente capo al datore di lavoro. Ma, tanto comportando una dismissione da parte del datore di lavoro - specifico e principale, ancorchè non esclusivo, destinatario della norma - di tali obblighi assegnatigli dalla legge e di un loro contestuale trasferimento ad altri, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo (sopravvenuto D.Lgs. 3 agosto 2007, n. 123, art. 16, prevede ora, tra l'altro, la obbligatoria forma scritta) (ndr. Legge 3 agosto 2007, n, 123) dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive..."
"Peraltro, anche volendo, infine, riconoscersi al V. le mansioni di preposto, come pure prospetta il ricorrente, tanto non affranca di certo il datore di lavoro dall'obbligo di fornire le attrezzature antinfortunistiche del caso, incorrendo perciò egli in responsabilità per l'evento dannoso verificatosi ove abbia omesso di rendere disponibili nell'azienda i prescritti dispositivi di sicurezza".
"Legittimamente, dunque, individuato dai giudici del merito nel ricorrente il datore di lavoro, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, deve a tal punto considerarsi che l'obbligo del datore di lavoro, titolare della relativa posizione di garanzia, è articolato e comprende - oltre all'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte - l'obbligo di adottare tutti gli opportuni presidi e misure di sicurezza e la effettiva predisposizione di questi, nonchè il controllo circa la concreta osservanza delle misure predisposte." "Correttamente, quindi, essi hanno addebitato al ricorrente la condotta colposa omissiva della mancata fornitura e messa a disposizione delle prescritte cinture di sicurezza."
Però, i primi due rilievi gravatori, si appalesano fondati per quanto riguarda il nesso di causalità: i giudici del merito non hanno chiarito, con definitivo accertamento, da quale sito la vittima sia precipitata, cioè se dalla pianta o dalla scala, tale circostanza dovendo ritenersi decisivamente rilevante in riferimento al nesso di condizionamento tra la circostanza del mancato uso della cintura di sicurezza e la caduta "in due tempi".
L'irrisolta alternativa - caduta dall'albero o dalla scala - da adito, a divergenti conclusioni in ordine al nesso di causalità. "Questo, difatti, essendosi ravvisato nel mancato uso della cintura di sicurezza, non fornita al lavoratore dal datore di lavoro, ove il D.L. avesse raggiunto un sito della pianta, che fosse, cioè, "già salito su uno dei rami ...", sul quale doveva operare, idoneo alla sistemazione della cintura di sicurezza in appositi punti di agganciamento e ritenzione (aveva rilevato il giudice di prime cure che "le cinture si assicurano alla pianta"), egli sarebbe stato in grado di sistemare tale attrezzo e l'uso e l'attivazione di questo sarebbero stati, in effetti, nel proponibile giudizio controfattuale, del tutto idonei ad evitare l'evento lesivo.
Ma ove egli, al momento della caduta, si fosse trovato solo sulla scala e stesse dalla stessa "salendo o scendendo", si appalesa manifestamente illogica la deduzione dei giudici del merito, secondo cui, in ogni caso, anche in tale ipotesi la cintura di sicurezza avrebbe potuto essere "opportunamente agganciata intorno all'albero di ulivo ...": secondo l'id quod plerumque accidit, il salire o scendere da una scala appoggiata ad una pianta non appare compatibile con l'apposizione di una cintura di sicurezza "agganciata intorno all'albero", che quella manovra di salita o di discesa avrebbe impedito; e più che "intorno all'albero", la cintura di sicurezza, per assolvere congruamente alla sua funzione protettiva e salvifica, avrebbe dovuto essere agganciata e sistemata in appositi ed idonei punti di ritenzione e fissaggio; nè chiariscono i giudici del merito eventuali diverse circostanze di fatto che, in quella determinata situazione, tanto avrebbe reso egualmente possibile.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Il ricorso va, invece, rigettato ai fini penali, giacchè, essendo stata già dichiarata la prescrizione dei reati, non sussiste, per tutto quanto si è sopra osservato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, la prova evidente dei presupposti di legge per una sentenza di assoluzione nel merito."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.G.D., n. in (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 2.12.2008;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Riello Luigi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore delle parti civili, avv. Lentini Felice, anche in sostituzione dell'avv. Giovanni Oricchio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Tajani Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
Fatto
1.0. Il 13 ottobre 2004 il Tribunale di Vallo della Lucania assolveva P.G.D. da imputazioni di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, e D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 386 e 389, perchè il fatto non sussiste.
Si contestava all'imputato, quale proprietario di un terreno sul quale insisteva una piantagione di ulivi e quale datore di lavoro di D.L.M., di avere per colpa cagionato la morte di quest'ultimo, intento alla potatura degli alberi, non munendolo della prescritta cintura di sicurezza: l'operaio era caduto al suolo, mentre era intento a quel lavoro, riportando lesioni che lo avevano tratto a morte.
Riteneva il giudice che il D.L. non era caduto da una pianta di ulivo, ma da uno dei muretti a secco che erano stati nel tempo realizzati per "terrazzare" l'area in questione; e che non sussisteva un rapporto di lavoro subordinato tra l'imputato e la vittima.
1.1. Sui gravami del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania e delle parti civili, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 2 dicembre 2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere i reati a lui ascritti estinti per intervenuta prescrizione (si chiariva solo in motivazione: "ritenuto di dover concedere senz'altro al P., in quanto incensurato, le circostanze attenuanti generiche ..."); e condannava l'imputato medesimo al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
1.2. Nel pervenire alla resa statuizione, i giudici dell'appello richiamavano innanzitutto alcune accertate circostanze, tali ritenute anche dal primo giudice: che, cioè, il D.L. era deceduto per le lesioni dovute ad un politrauma da precipitazione, che aveva determinato una frattura comminuta del midollo spinale, e tale grave danno midollare era stata la causa unica dell'exitus; inoltre, "il datore di lavoro non aveva provveduto a fornire alle maestranze, quanto meno nel numero necessario e comunque non al D.L., le prescritte cinture di sicurezza".
Quanto alla dinamica del sinistro, richiamate e valutate le dichiarazioni rese dai testi V., C., I. e Vo. (quest'ultimo funzionario dell'area tecnica dell'Ispettorato del lavoro), ritenevano che la vittima aveva riportato le lesioni mortali "per effetto di una caduta in due tempi iniziata o direttamente dall'albero o, quantomeno, dalla scala, e conclusasi, dopo una iniziale precipitazione al suolo nel primo terrazzamento (in cui assumeva una posizione accovacciata), nel terrazzamento più in basso cui precipitava dal muretto a secco". Consideravano che il P. "avrebbe dovuto fornire alla vittima dell'infortunio la prescritta cintura di sicurezza, la quale, opportunamente agganciata intorno all'albero di ulivo, sia che il lavoratore stesse salendo (o scendendo) dalla pianta attraverso la scala, sia che fosse già salito su uno dei rami per eseguire l'operazione di potatura, avrebbe certamente impedito la caduta nei termini in cui vi è stata e, conseguentemente, la morte del lavoratore ...; le conseguenze letali della caduta non si sarebbero avute se il D.L. fosse stato provvisto della prescritta cintura di sicurezza".
"Quanto poi alla tipologia del rapporto lavorativo", rilevavano che il teste Vo. aveva dichiarato "che l'odierno imputato, oltre ad essere il proprietario del fondo, fosse il soggetto che distribuiva le scale e gli altri strumenti di lavoro nonchè retribuiva le maestranze ...; il fatto che da parte della famiglia P. si sia nell'immediatezza ... sentito l'obbligo di denunciare l'infortunio all'INAIL è onestamente un indizio significativo del fatto che il rapporto di lavoro del D.L. fosse di tipo subordinato".
Consideravano che "a sua volta il V. non può certo essere considerato un subappaltatore dell'odierno imputato ...", giacchè "non assumeva su di sè alcun rischio connesso alla gestione del lavoro in argomento ..."; egli, "in definitiva aveva solo il compito, oltre che di contribuire anche con il suo diretto lavoro alla potatura, di controllare che il lavoro fosse svolto dagli altri operai in maniera adeguata ...".
2.0. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando:
a) il vizio di motivazione. Premette che "con lettura marcatamente colpevolista e, soprattutto, unidirezionale" la sentenza impugnata "ha, di fatto, stravolto le risultanze processuali sulle quali era stato, viceversa, correttamente fondato il convincimento del primo giudice ...", pervenendo "al riconoscimento della penale responsabilità del P. attraverso una lettura delle acquisizioni processuali assolutamente censurabile in quanto smentita, resistita e superata da tutte le altre di pari e diversa indole che hanno concorso a formare invece, e del tutto correttamente, il convincimento assolutorio del primo giudice".
Ritenuto "assolutamente necessario procedere alla comparazione delle risultanze probatorie richiamate dalla Corte ... con tutte le altre da essa obliterate ...", evoca alcuni brani delle dichiarazioni rese dal teste V. e dal teste C.; rileva che anche il teste Vo., ispettore del lavoro, aveva ricostruito la dinamica del fatto, "peraltro ... per la prima volta circa 6 mesi dopo il verificarsi del fatto ..., con il più amletico dei dubbi ...: "era sull'albero o sulla scala, insomma questo è tutto" ...". Sarebbe, quindi, "evidente ed insanabile ... il contrasto tra quei frammenti testimoniali richiamati dalla Corte e tutto l'altro ponderoso materiale probatorio innanzi partitamente riassunto";
b) il vizio di motivazione.
Rileva che l'INAIL, "nell'immediatezza del fatto ..., smentendo in pratica la ricostruzione postuma del Vo., così descrive cause e circostanze dell'infortunio: "mentre (il D.L.) saliva su un albero di olivo scivolava e cadeva a terra da un'altezza di circa cm. 150". Se, quindi, la caduta si è verificata ... "mentre saliva sull'alberò, nessuna responsabilità può essere ascritta al P. in quanto l'uso e l'obbligo della cintura ... sarebbe scattato solo in un momento successivo, cioè nel momento in cui avrebbe dovuto assicurare il suo tronco a quello dell'albero una volta raggiunto il sito operativo ..."; in definitiva, "se pure fosse vero che il povero D.L. è caduto dalla scala, presumibilmente appoggiata al tronco dell'ulivo sul quale presumibilmente doveva salire, non si riesce a comprendere la responsabilità del P. per aver omesso la fornitura della cintura di sicurezza dal momento che la stessa andava azionata nella sua funzione di allacciamento solo in un secondo momento per assicurare l'uomo al tronco una volta raggiunto il sito ...".
Richiama, poi, le dichiarazioni rese dal dr. M., firmatario del referto medico-legale, che aveva affermato che "la caduta non era molto alta, anzi era una caduta da piccola altezza: 2 o 3 metri credo, vista la natura delle lesioni", per inferirne che, alla stregua di tanto, "è da escludersi la caduta dall'albero, avvalorandosi per contro quella del muro a secco di altezza notevolmente inferiore ...". Assume che "sarà sufficiente dare uno sguardo attento alla fotografia di quell'albero per convincersi che, in ogni caso, non era possibile, pur volendo ipotizzare la caduta dall'albero, che il D.L. fosse caduto prima sul muro e poi a valle; richiama ancora le dichiarazioni del cardiologo dr. G., per inferirne che "anche per tal verso si accredita ancor più la caduta dal muro ...";
c) il vizio di violazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 386. Richiamato il diverso argomentare del primo giudice al riguardo, deduce che "ad escludere che il P. potesse essere, come pure ha ritenuto la Corte, il datore di lavoro, sovvengono le dichiarazioni dei compagni di lavoro", e richiama le dichiarazioni rese dai testi C. e I.; ed il P. "non avrebbe potuto ingerirsi materialmente nell'esecuzione dell'opera" perchè, "purtroppo e da anni, inchiodato in casa su una sedia a rotelle per la sua gravissima invalidità". Dovendo ritenersi la "figura del preposto riconducibile alla posizione funzionale del V.", doveva escludersi "ogni e qualunque responsabilità dell'imprenditore o di altre figure equipollenti", ed anche "sul versante della c.d. delega di funzioni" doveva escludersi ogni responsabilità del ricorrente.
Diritto
3.0. Il terzo motivo di ricorso (sulla preliminare questione della natura del rapporto intercorso tra il ricorrente e la vittima) si appalesa infondato.
Non illogicamente, difatti, i giudici del gravame, richiamati e valutati tutti gli elementi di giudizio all'uopo acquisiti, hanno ritenuto la sussistenza tra i due di un rapporto di lavoro subordinato, ricordando che l'imputato, proprietario del fondo,"distribuiva le scale e gli altri strumenti di lavoro" e retribuiva le maestranze, senza alcuna assunzione da parte della vittima o degli altri lavoratori del rischio economico. Hanno richiamato, tra l'altro, un brano delle dichiarazioni rese dal V. (la cui deposizione è stata ritenuta "peraltro avallata dagli altri testi"), il quale aveva chiarito, quanto alla organizzazione del lavoro: "non organizzavo io, organizzava il padrone" e, quanto agli altri lavoratori adibiti a quel lavoro: "... il padrone me lo diceva e io li chiamavo ...". Logicamente, quindi, hanno ritenuto la sussistenza di decisivi elementi indicativi di tale rapporto, secondo la ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, cioè "la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro" (Cass. civ.. Sezione Lavoro, 23 gennaio 2004, n. 1218, pure richiamata nel provvedimento impugnato), dovendosi valutare anche altre circostanze che, ancorchè non costituenti in se stessi requisiti di tale rapporto, possono assumere valore sintomatico della situazione di subordinazione, come, fra l'altro, "l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico ..." (ibid.).
E nel delineato contesto fattuale rappresentato,non hanno mancato i giudici del merito di esaminare e valutare, in particolare, la posizione del V., escludendo che lo stesso potesse "essere considerato un subappaltatore": "anche se era molto probabilmente il V. "a chiamare" materialmente gli altri operai per la stagionale operazione di potatura degli ulivi, faceva ciò non a titolo personale ..., ma semplicemente quale longa manus dell'odierno imputato ... Il citato V., in definitiva, aveva solo il compito, oltre che di contribuire anche con il suo diretto lavoro alla potatura, di controllare che il lavoro fosse svolto dagli altri operai in maniera adeguata".
Accennando il ricorrente, ancorchè genericamente, al tema proponibile "sul versante della c.d. delega di funzioni,... al fine di escludere anche in quest'ottica ogni e qualunque responsabilità del P. ...", v'è da considerare che, ai sensi della L. n. 547 del 1955, art. 4, il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica contemplate in quel disposto normativo e negli altri che a quello fanno riferimento (e tra tali obblighi rientra certamente quello, fondamentale ed ineludibile, di fornire al lavoratore macchine ed attrezzature in regola con le prescrizioni antinfortunistiche, idonee a prevenire eventi pregiudizievoli per la salute dei lavoratori). Tale precipuo obbligo del datore di lavoro può essere ad altri delegato, ossia trasferito, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originariamente capo al datore di lavoro. Ma, tanto comportando una dismissione da parte del datore di lavoro - specifico e principale, ancorchè non esclusivo, destinatario della norma -, di tali obblighi assegnatigli dalla legge e di un loro contestuale trasferimento ad altri, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo (sopravvenuto D.Lgs. 3 agosto 2007, n. 123, art. 16, prevede ora, tra l'altro, la obbligatoria forma scritta) dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. Deve, perciò, escludersi, anche alla stregua della legislazione vigente all'epoca del fatto che qui interessa, che una siffatta delega possa essere inespressa o implicita, presumendola solo dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa stessa (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. 4, 22 giugno 2000, n. 9343, in CED Rv. 216727).
Peraltro, anche volendo, infine, riconoscersi al V. le mansioni di preposto, come pure prospetta il ricorrente, tanto non affranca di certo il datore di lavoro dall'obbligo di fornire le attrezzature antinfortunistiche del caso, incorrendo perciò egli in responsabilità per l'evento dannoso verificatosi ove abbia omesso di rendere disponibili nell'azienda i prescritti dispositivi di sicurezza (cfr. Cass., Sezione 4, 2 aprile 2007, n. 21593, in CED Rv. 236725).
Legittimamente, dunque, individuato dai giudici del merito nel ricorrente il datore di lavoro, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, deve a tal punto considerarsi che l'obbligo del datore di lavoro, titolare della relativa posizione di garanzia, è articolato e comprende - oltre all'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte - l'obbligo di adottare tutti gli opportuni presidi e misure di sicurezza e la effettiva predisposizione di questi, nonchè il controllo circa la concreta osservanza delle misure predisposte (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. 4, 10 febbraio 2005, n. 13251, in CED Rv. 231156; id., Sez. 4, 3 marzo 1995, n. 6486, in CED Rv. 201706; id., Sez. 4, 12 dicembre, n. 3824/2004, in CED Rv. 163868). Correttamente, quindi, essi hanno addebitato al ricorrente la condotta colposa omissiva della mancata fornitura e messa a disposizione delle prescritte cinture di sicurezza.
3.1. Quanto, invece, ai primi due rilievi gravatori, essi si appalesano fondati nei termini che di seguito si chiariranno, limitatamente, cioè, al rapporto di causalità tra la condotta omissiva addebitata al ricorrente e l'evento prodottosi.
Deve, invero, innanzitutto chiarirsi che, avendo il primo giudice ritenuto che "non vi sia certezza che il D.L. sia effettivamente caduto da una pianta di ulivo che stava potando ... e non, invece, dall'alto di un muro a secco che si trova proprio al di sotto della pianta di ulivo sulla quale il D.L. si stava accingendo a lavorare", i giudici dell'appello, riesaminando i dati di giudizio disponibili (in particolare le acquisite dichiarazioni testimoniali), hanno ricostruito la dinamica del sinistro nel senso "di una caduta in due tempi iniziata o direttamente dall'albero o, quantomeno, dalla scala, e conclusasi, dopo una iniziale precipitazione al suolo nel primo terrazzamento (in cui assumeva una posizione accovacciata) nel terrazzamento più in basso cui precipitava dal muretto a secco".
A tale divisamento essi sono pervenuti con un argomentare che, per vero, si sottrae a rinvenibili vizi di illogicità, che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè coglibile immediatamente, ictu oculi. Non è, quindi, apprezzabile la diversa tesi difensiva, secondo cui si sarebbe trattato di una "caduta dal muro mentre il D. L. evidentemente vi camminava sopra per raggiungere presumibilmente la pianta su cui operare proprio a ragione di questo brusco calo dell'emoglobina che si è tradotto in un sicuro deficit ed in un probabile mancamento", secondo quanto al riguardo rappresentato dal cardiologo dr. G., "teste della parte civile".
Tale tesi, difatti, sconta un diverso apprezzamento ed una diversa valutazione degli stessi elementi di giudizio logicamente delibati dai giudici del merito. Ma, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 930/1996); id., Sez. Un., 31 maggio 2000, n. 12).
E, poichè il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o - a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 - da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame", tanto comporta - quanto al vizio di manifesta illogicità -, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico; ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite, in tesi, di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., 27 settembre 1995, n. 30).
Ma, ciò posto, vi è tuttavia che i giudici del merito non hanno chiarito, con definitivo accertamento, da quale sito la vittima sia precipitata, cioè se dalla pianta o dalla scala, tale circostanza dovendo ritenersi decisivamente rilevante in riferimento al nesso di condizionamento tra la circostanza del mancato uso della cintura di sicurezza e la caduta "in due tempi". Essi hanno richiamato le dichiarazioni di V., secondo cui la caduta sarebbe avvenuta "prima dalla pianta di ulivo (sulla quale molto probabilmente il D. L. aveva appena cominciato a salire) ..."; hanno più specificamente riferito alcune dichiarazioni di tale teste, secondo cui "ho notato che ... D.L.M. ... stava salendo su una pianta di ulivo di altezza di circa 2 metri per iniziare la potatura ..., quando ad un tratto, dopo aver percorso circa 12 metri, udivo un tonfo ..."; a seguito di contestazione, "in quel momento non saliva, era a terra, era vicino all'albero che voleva salire ...".
Hanno richiamato anche le dichiarazioni del teste C., che aveva tra l'altro riferito che, "secondo quello che mi ha detto V. ... si accingeva a salire, cioè incominciava a salire ed è scivolato. Nello stesso tempo è andato all'indietro ed è caduto dal muro ...". Hanno, infine richiamato, anche le dichiarazioni dell'ispettore del lavoro Vo.Gi., rilevando che "il Vo. è stato categorico nel ritenere che il deceduto aveva "iniziato" la sua caduta (in due tempi), o dalla pianta o, quantomeno dalla scala ...": questo, poi, il conclusivo divisamento assunto dai giudici del merito, i quali, quanto al sito dal quale la vittima era precipitata, escluso che questo potesse individuarsi nel muretto, hanno alternativamente prospettato "una caduta in due tempi iniziata o direttamente dall'albero o, quanto meno, dalla scala ...".
Essi hanno conclusivamente ritenuto che "la prescritta cintura di sicurezza, ... opportunamente agganciata intorno all'albero di ulivo, sia che il lavoratore stesse salendo (o scendendo) dalla pianta attraverso la scala, sia che fosse già salito su uno dei rami per eseguire l'operazione di potatura, avrebbe certamente impedito la caduta ...".
E però, tale irrisolta alternativa - caduta dall'albero o dalla scala - da adito, come si è detto a divergenti conclusioni in ordine al nesso di causalità. Questo, difatti, essendosi ravvisato nel mancato uso della cintura di sicurezza, non fornita al lavoratore dal datore di lavoro, ove il D.L. avesse raggiunto un sito della pianta, che fosse, cioè, "già salito su uno dei rami ...", sul quale doveva operare, idoneo alla sistemazione della cintura di sicurezza in appositi punti di agganciamento e ritenzione (aveva rilevato il giudice di prime cure che "le cinture si assicurano alla pianta"), egli sarebbe stato in grado di sistemare tale attrezzo e l'uso e l'attivazione di questo sarebbero stati, in effetti, nel proponibile giudizio controfattuale, del tutto idonei ad evitare l'evento lesivo. Ma ove egli, al momento della caduta, si fosse trovato solo sulla scala e stesse dalla stessa "salendo o scendendo", si appalesa manifestamente illogica la deduzione dei giudici del merito, secondo cui, in ogni caso, anche in tale ipotesi la cintura di sicurezza avrebbe potuto essere "opportunamente agganciata intorno all'albero di ulivo ...": secondo l'id quod plerumque accidit, il salire o scendere da una scala appoggiata ad una pianta non appare compatibile con l'apposizione di una cintura di sicurezza "agganciata intorno all'albero", che quella manovra di salita o di discesa avrebbe impedito; e più che "intorno all'albero", la cintura di sicurezza, per assolvere congruamente alla sua funzione protettiva e salvifica, avrebbe dovuto essere agganciata e sistemata in appositi ed idonei punti di ritenzione e fissaggio; nè chiariscono i giudici del merito eventuali diverse circostanze di fatto che, in quella determinata situazione, tanto avrebbe reso egualmente possibile.
4. La sentenza impugnata va, quindi, annullata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Il ricorso va, invece, rigettato ai fini penali, giacchè, essendo stata già dichiarata la prescrizione dei reati, non sussiste, per tutto quanto si è sopra osservato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, la prova evidente dei presupposti di legge per una sentenza di assoluzione nel merito.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta il ricorso ai fini penali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010