Tipologia: CCPL
Data firma: 8 luglio 2008/30 marzo 2011
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2012
Parti: Federazione Trentina delle Cooperative e Confederdia, Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Quadri e impiegati, Cooperative ortofrutticole, Trento
Fonte: confederdia.it
Sommario:
Titolo I - Oggetto del contratto |
Art. 28 - Trasferte |
Contratto collettivo provinciale di lavoro per i quadri e gli impiegati delle cooperative ortofrutticole della provincia di Trento
Il giorno 8 luglio 2008 in Trento nella sede della Federazione Trentina delle Cooperative, tra la Federazione Trentina delle Cooperative […] e la Confederdia [...], la Fai Cisl […], Visti:
il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati delle Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento, stipulato nella versione in testo unico il giorno 24 gennaio 1995, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e con scadenza al 31 dicembre 1996;
il verbale di accordo di data 25 febbraio 1998 sottoscritto dalle parti sopraindicate per il rinnovo economico e normativo del Contratto di lavoro per la parte afferente il personale impiegatizio non direttivo;
il verbale di accordo di data 19 giugno 1998 sottoscritto dalle parti sopraindicate relativo al rinnovo economico e normativo del Contratto di lavoro in argomento per la parte relativa al personale direttivo(Quadri e Impiegati di 1° categoria);
il verbale di accordo di data 7 giugno 2001 sottoscritto dalle parti sopraindicate per il rinnovo economico e normativo del Contratto di lavoro;
il verbale di accordo di data 22 dicembre 2004 sottoscritto dalle parti sopraindicate per il rinnovo economico e normativo del Contratto di lavoro;
il verbale di accordo di data 14 luglio 2006 sottoscritto dalle parti sopraindicate per il rinnovo economico del Contratto di lavoro;
il verbale di accordo di data 8 luglio 2008 sottoscritto dalle parti sopraindicate per il rinnovo economico e normativo del Contratto di lavoro;
il verbale di accordo di data 30 marzo 2011 sottoscritto dalle parti sopraindicate per il rinnovo economico del Contratto di lavoro;
Ravvisata l’opportunità di unificare e coordinare ed aggiornare nel testo di un unico Contratto quanto convenuto nei documenti in argomento, ferma restando la successione temporale delle discipline contrattuali tempo per tempo vigenti, si è proceduto alla stesura ed approvazione del seguente testo unificato del nuovo Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati delle Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento, che sostituisce con effetto dal 1° gennaio 2008 il testo unificato del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del 24 gennaio 1995.
Il giorno 30 marzo 2011, tra la Federazione Trentina della Cooperazione […] e la Confederdia […], la Fai - Cisl […], visti:
il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i quadri e gli impiegati delle Cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento, stipulato nella versione in testo unico il giorno 24 gennaio 1995, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 sia per la parte retributiva che per la parte normativa e con scadenza al 31 dicembre 1996;
i verbali d’accordo per i rinnovi del medesimo contratto del 22 dicembre 2004, del 14 luglio 2006 e dell’ 8 luglio 2008;
le comunicazioni di disdetta del medesimo contratto a suo tempo inoltrate;
tra le parti di comune accordo si conviene e si stipula la seguente Verbale d’accordo per il rinnovo del secondo biennio economico del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (di primo ed unico livello) per i Quadri e gli Impiegati delle Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento.
Titolo I Oggetto del contratto
Art. 1 Ambito di applicazione del Contratto
Il presente Contratto regola i rapporti di lavoro intercorrenti fra le Cooperative Ortofrutticole, i Consorzi cooperativi di secondo grado delle medesime, nonché le Associazioni di produttori, aderenti alla Federazione Trentina delle Cooperative di Trento ed i Quadri e gli Impiegati dipendenti dalle stesse società.
Titolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 4 Disciplina del rapporto d’impiego
L’impiegato è tenuto ad espletare le mansioni affidategli, prestando l’attività richiesta dalla normale gestione dell’azienda sia nel campo tecnico sia in quello economico-amministrativo.
Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell’azienda, purché non siano in contrasto con il presente Contratto o con eventuali accordi individuali stipulati con la Cooperativa.
L’impiegato è responsabile di fronte alla Cooperativa:
del buon andamento dell’azienda in rapporto all’attività da lui prestata nei limiti ed in conformità delle direttive generali impartitegli e, in genere, di ogni atto inerente al proprio ufficio;
[…]
dell’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze di autorità competenti, contratti di lavoro o Capitolati ed Accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l’impiegato si trovi nell’impossibilità di provvedere all’osservanza delle leggi, ordinanze, ecc. o comunque si trovi nella impossibilità di espletare le mansioni affidategli, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile il datore di lavoro o chi per esso.
Art. 5 Contratto di formazione e lavoro
In base alle norme del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche, nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, i giovani di età compresa tra i quindici e i ventinove anni possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro, non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile.
Si conviene di escludere dal contratto di formazione e lavoro la 6° categoria.
Per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro degli impiegati di cui al presente Contratto si applicano le seguenti disposizioni:
I contratti di formazione-lavoro tendono alla preparazione professionale relativa alle mansioni di cui alla I°, II°, III°, IV° eV° categoria degli impiegati agricoli.
Tali contratti hanno la durata massima di 24 mesi per l’acquisizione della qualificazione professionale relativa alla I°, II° III° e IV° categoria e di 12 mesi per l’acquisizione di quella relativa alla V° categoria.
[…]
Nel caso di interruzione continuativa della prestazione dovuta a malattia od infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, rispettivamente, di 120 giorni e di 150 giorni di calendario.
Per i contratti di formazione-lavoro di durata annuale il periodo di sospensione per malattia od infortunio sul lavoro, sarà aggiunto alla durata annuale.
Nel caso di più assenze per malattia, determinate o meno dalla stessa causa, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà pari a 120 giorni di calendario, nell’arco di 24 mesi del contratto di formazione-lavoro.
Salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo, ai giovani assunti con contratto di formazione-lavoro, si applicano le norme del presente Contratto, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 6 Apprendistato
Il contratto di apprendistato è disciplinato conformemente all’articolo 16 della legge n. 196/1997 - in attesa della legislazione provinciale in materia- e, con l’entrata a regime della riforma, in conformità al decreto legislativo n. 276/2003.
In virtù di tale disciplina di legge, i giovani in possesso del requisito legale d’età di età non superiore a 24 anni -fatte salve modifiche od estensioni ‘ope legis’- possono essere assunti e impiegati per la prima volta nelle cooperative ortofrutticole con contratto di apprendistato per l’acquisizione delle qualifiche di 5^, 4^, 3^ e 2^ categoria.
La durata del periodo di apprendistato è fissata, rispettivamente, in 36 mesi per l’acquisizione delle qualifiche di 5^ e di 4^ categoria, e di 48 mesi per l’acquisizione delle qualifiche di 3^ e 2^ categoria.
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
di impartire o di far impartire l’insegnamento e la formazione necessari affinché l’apprendista possa conseguire la capacità di qualificarsi per il suo impiego, nominando, ai sensi della legge richiamata, un tutor aziendale che segua il percorso formativo;
di concedere un periodo annuale di ferie retribuite secondo le disposizioni di legge;
di accordare all’apprendista, senza operare trattenute sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza ai corsi attinenti alla sua particolare formazione professionale e di vigilare perché l’apprendista stesso adempia all’obbligo di tale frequenza;
di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o non attinenti all’impiego per il quale è stato assunto (con riferimento in ogni caso alla disciplina di cui al d.lgs. n. 626/1994);
di accordare all’apprendista i permessi necessari per eventuali esami relativi al conseguimento di titoli di studio legalmente riconosciuti.
L’apprendista a sua volta ha l’obbligo di:
seguire le istruzioni del datore di lavoro e del personale da questi incaricato della sua formazione e gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
frequentare con assiduità i corsi di formazione;
osservare le norme contrattuali ed in particolare i doveri di diligenza, fedeltà, buona fede e correttezza nella prestazione;
comportarsi correttamente con tutto il personale della Cooperativa.
Al termine dell’apprendistato, il datore di lavoro rilascerà al lavoratore un certificato attestante l’avvenuto periodo di apprendistato.
[…]
La durata dell’impegno formativo in luogo della prestazione è fissata in:
120 ore medie annue per lavoratori con licenza di scuola dell’obbligo;
100 ore medie annue per possesso di attestato di qualifica;
80 ore medie annue per diploma di scuola media superiore;
60 ore per laurea.
[…]
Titolo IV Quadri
Art. 10 Orario di lavoro dei Quadri
Ai Quadri, di cui al precedente art. 10, si applica la disciplina legislativa sull’orario di lavoro per il personale direttivo (art. 1 R.D.L. n. 692/1923 - art. 3 R.D. n. 1955/1923); non si applicano, perciò, nei confronti degli stessi i limiti di orario previsti per il restante personale e la disciplina riguardante il lavoro straordinario.
Titolo V Durata del lavoro - Periodi di riposo
Art. 14 Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro viene fissato in otto ore giornaliere e 40 settimanali, fatti salvi i disposti di legge per la tutela dei fanciulli e adolescenti, ed è ripartito su 5 (cinque) giornate settimanali.
Fermo restando l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, gli impiegati hanno diritto ad una riduzione d’orario sotto forma di permessi retribuiti di complessive n. 48 ore annue a decorrere dall’1.1.1991 e di complessive 56 ore annue a decorrere dall’1.7.1992.
Eventuali accordi aziendali potranno disporre diverse modalità di fruizione di detta riduzione dell’orario di lavoro.
Nel caso di permessi individuali l’impiegato ne farà richiesta con almeno 24 ore di preavviso.
L’intera giornata libera coincidente con il sabato non è considerata festiva agli effetti di eventuale lavoro straordinario.
Art. 15 Flessibilità, turni e orario continuato
A fronte di comprovate esigenze organizzative aziendali, potranno essere concordate con il/i delegato/i sindacale/i aziendale/i o, in caso di assenza di questi, con il personale interessato, forme di distribuzione dell’orario di lavoro in deroga parziale a quanto previsto dall’art. 14 del CCPL. In tale contesto sarà possibile contemplare diverse articolazioni dello stesso orario di lavoro, ed in particolare contemplare la possibilità di articolare l’orario di lavoro secondo le seguenti tipologie, da intendersi -per quanto non previsto- modulate in correlazione temporale con quanto attuato per il personale operaio della cooperativa:
regime di flessibilità:
Nelle ipotesi di necessità di utilizzazione della flessibilità d’orario (periodi programmati di maggiore intensità dell’attività lavorativa e correlati periodi di riduzione della stessa attività e recupero retribuito), l’azienda ed i delegati sindacali aziendali o, in mancanza di questi, il personale, possono stabilire, mediante la stipula di un accordo sindacale aziendale, tanto un correlato recupero in forma programmata e collettiva (cioè mediante periodi di riduzione d’orario) delle ore in superamento delle 40 settimanali di lavoro, quanto un recupero attraverso l’utilizzo di altrettanti permessi retribuiti individuali a titolo di riposo compensativo. Le parti concorderanno altresì in azienda ulteriori modalità e limiti temporali per l’utilizzazione dei riposi compensativi.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro e di conseguente mancata fruizione di riposi compensativi individuali, questi saranno liquidati con le spettanze di fine rapporto, aumentati della maggiorazione per le ore straordinarie feriali.
Le parti ravvisano l’opportunità che l’adozione del sistema di flessibilità di orario sia subordinata all’effettiva possibilità di consentire il godimento del periodo di ferie individualmente spettante.
turni:
L’azienda potrà, d’intesa con i delegati sindacali aziendali o -in assenza di questi- con il personale, istituire la prestazione lavorativa in due o più turni diurni (tra le ore 6 e le ore 22) avvicendati giornalieri, su sei giorni in settimana. In tali casi competono al lavoratore n. 10 minuti di pausa retribuita per la refezione, nonché il riconoscimento di una maggiorazione retributiva, sulla paga conglobata prevista dal presente contratto, pari al 10%. L’azienda comunicherà ai delegati sindacali aziendali o, in assenza di questi, al personale interessato, il calendario della turnazione cinque giorni prima dell’inizio della turnazione stessa.
orario continuato:
L’azienda può disporre, d’intesa con i lavoratori ed in periodi programmati, che la normale prestazione giornaliera avvenga in forma di orario continuato, con la previsione di una breve pausa retribuita di 10 minuti per la refezione.
Art. 16 Part time
La cooperativa può concordare con il lavoratore, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della legge n. 196/1997 e del d.lgs. n. 61 del 25.2.2000,del d.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni, l’assunzione o la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Per quanto concerne le richieste di trasformazione -da parte del personale in forza a tempo indeterminato- del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la Cooperativa è tenuta ad accordare tale trasformazione per un periodo predeterminato (a termine) ad un impiegato in presenza di almeno quattro impiegati -compreso il richiedente- appartenenti alla medesima unità produttiva o ufficio o funzione aziendale. In tali unità aziendali dove il medesimo organico di riferimento (personale appartenente alla categoria impiegati) sia superiore a 4, può essere accordata un’ulteriore trasformazione a part time, compatibilmente con le esigenze aziendali.
Fermo restando il criterio generale di precedenza cronologica della richiesta, nel caso di concomitanza di più richieste, sarà data la precedenza a quelle supportate dai seguenti criteri orientativi di priorità: necessità di assistenza a figli fino a tre anni e documentata grave infermità del lavoratore stesso, del coniuge e dei figli secondo le modalità individuate con riferimento alla legge n. 53/2000 (cosiddetta legge sui “congedi parentali”). In assenza di richieste motivate secondo le predette priorità orientative, la Cooperativa potrà concedere trasformazioni part time a tempo determinato diversamente motivate.
[…]
Art. 17 Lavoro straordinario - festivo - notturno
Si considera:
lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro (vedi art. 14);
lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo;
lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi, di cui all’art. 17.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell’azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta, deve essere registrato in contabilità e pagato all’atto della corresponsione della retribuzione, nello stesso mese nel quale è stato eseguito.
[…]
Art. 18 Riposo settimanale
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se per esigenze della Cooperativa fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana; in questo caso all’impiegato spetta la maggiorazione prevista dall’art. 16 per il lavoro festivo.
Art. 21 Ferie
[…]
Il personale che per esigenze di servizio non ha usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie spettantegli, ha diritto all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti da corrispondersi alla fine dell’anno in cui matura il diritto.
[…]
Titolo VII Previdenza - Assistenza e tutela della salute
Art. 33 Tutela della salute e dell’integrità fisica
Gli impiegati, mediante la collaborazione di Enti, Istituti e/o Servizi specializzati, privilegiando quelli di emanazione degli Enti locali, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica, anche attraverso eventuali visite mediche periodiche da concordarsi con gli Istituti di cui sopra.
Titolo VIII Sospensione e cessazione del rapporto - Licenziamento
Art. 35 Disciplina dei licenziamenti individuali
Il licenziamento individuale degli impiegati è disciplinato dalla Legge 11.5.1990 n. 108 nonché dalle Leggi 15.7.1966 n. 604 (norme sui licenziamenti individuali) e 20.5.1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) come modificate dalla Legge 11.5.1990 n. 108.
Il licenziamento può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo secondo la disciplina che segue:
a) Giusta causa.
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Costituiscono motivo di giusta causa ad esempio:
la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o di suoi rappresentanti in azienda o verso i diretti superiori;
il danneggiamento di beni e prodotti dell’azienda dovuto a dolo o colpa grave;
[…]
l’esecuzione nell’azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l’impiego di materiale dell’azienda.
b) Giustificato motivo.
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impiegato ovvero da ragioni inerenti l’attività produttiva, la organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.
Costituiscono giustificato motivo, ad esempio:
la insubordinazione verso il datore di lavoro o suoi rappresentanti in azienda, o verso i diretti superiori;
le ripetute assenze non giustificate;
[…]
notevole inadempimento delle mansioni e/o responsabilità connesse alla qualifica di inquadramento;
[…]
Titolo IX Controversie e diritti sindacali
Art. 43 (ex Art. 42) Delegato d’azienda
Nelle Cooperative che occupano più di cinque impiegati può essere eletto un delegato aziendale dell’Organizzazione Sindacale degli impiegati firmataria del presente contratto.
L’elezione del delegato dovrà avvenire durante una riunione degli impiegati della Cooperativa, promossa dagli impiegati stessi.
Il delegato eletto dovrà comunicare la sua elezione alla Cooperativa, alla Federazione Trentina delle Cooperative e alla Organizzazione Sindacale degli impiegati firmataria del presente contratto.
La comunicazione potrà essere fatta anche dall’Organizzazione Sindacale di appartenenza dell’impiegato. Il delegato può iniziare il proprio mandato immediatamente dopo che la Cooperativa avrà ricevuto la comunicazione della sua elezione.
Il delegato ha le seguenti funzioni:
vigilare ed intervenire presso il datore di lavoro per l’esatta applicazione del contratto di lavoro e per l’osservanza delle norme di legge sull’igiene e sicurezza del lavoro;
esaminare e trattare con il datore di lavoro i turni di ferie degli impiegati e la distribuzione dell’orario di lavoro;
prestare ai colleghi impiegati la propria assistenza nel caso in cui essa venga richiesta.
Art. 45 (ex Art. 44) Permessi sindacali
[…]
Gli impiegati hanno facoltà di riunirsi per la trattazione di questioni di interesse sindacale e lavorativo in azienda, su convocazione delle loro rappresentanze od organizzazioni sindacali.
La convocazione sarà comunicata con preavviso di almeno 8 giorni alla direzione della cooperativa, in periodi e con modalità tali da non alterare il regolare svolgimento dell’attività, nella misura di mezza giornata lavorativa all’anno retribuita (4 ore).
Gli impiegati potranno usufruire di ulteriori 2 ore annue di assemblea retribuita da utilizzare all’inizio o alla fine del lavoro con preavviso all’azienda da parte della O.S. pari ad almeno 8 ore.
Resta inteso che chi non intendesse partecipare all’assemblea, dovrà comunque prestare la normale attività lavorativa; sarà garantita al Consorzio la presenza a turno di almeno un impiegato per il disbrigo delle incombenze correnti.
Dichiarazione a verbale.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto in materia di diritti sindacali, si fa riferimento alla Legge 20.5.1970, n. 300 che reca “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.