• Committente
  • Appalto e Contratto d'opera
  • Lavoratore
  • Delega di Funzione

 

Responsabilità del direttore di uno stabilimento della N. spa perchè, agendo per colpa consistita nella violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 11, 386 e 389, aveva cagionato a D.P.D. lesioni personali gravi.
In base all'imputazione, l'infortunio si era verificato secondo la seguente dinamica: all'interno dello stabilimento, del quale il T. era il direttore, l'operaio D. P. stava effettuando, insieme ad altro operaio ( M.),  un'operazione di scarico di balle di legno da un TIR; il D.P. aveva il compito di agganciare le balle per consentirne il sollevamento da parte di una gru manovrata da altro lavoratore ( P.A.R.); il piano del TIR al quale si accedeva mediante una scaletta era pieno di balle per cui il D.P. doveva camminare sulle balle per procedere via via all'aggancio; ad un certo punto il D.P. aveva perso l'equilibrio cadendo al suolo da un'altezza di circa tre metri.
Dagli accertamenti espletati nell'immediatezza del fatto era emerso che il D.P. non era munito di cintura di sicurezza ed il TIR era sprovvisto di sponde laterali o di qualsiasi altro accorgimento idoneo a prevenire il pericolo di caduta.

Condannato in primo e secondo grado, propone ricorso in Cassazione - Inammissibile.

La Corte, rinviando alle motivazioni espresse nella decisione d'Appello, procede solo ad esporre alcune precisazioni:

""in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 7" ....
Parimenti destituita di qualsiasi fondamento è la tesi del T. secondo cui la posizione di garanzia si sarebbe trasferita in capo al L. in virtù di delega a quest'ultimo rilasciata; questa Corte ha invero avuto modo di precisare che "in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive"" .

"Orbene, la Corte territoriale ha esaurientemente spiegato che la N. non era azienda di grandi dimensioni, che, comunque, la delega rilasciata al L. era del tutto generica e che quest'ultimo aveva dimostrato di non essere dotato delle necessarie capacità tecniche avendo predisposto un Piano per la sicurezza rivelatosi del tutto inadeguato.
Come correttamente sottolineato dai giudici del merito, l'adozione di una delle misure di prevenzione ipotizzate dai giudici stessi - in luogo della cintura di sicurezza il cui uso era oggettivamente impossibile - avrebbe scongiurato l'evento in quanto avrebbe impedito la caduta del lavoratore dal camion."

"L'aver omesso di predisporre tali cautele è un profilo di colpa, tra l'altro, espressamente contestato all'imputato con il capo di imputazione, sia in fatto, sia con l'addebito relativo alla violazione del
D.P.R. n. 547 del 1955, art. 11; in detta norma è anche prescritto che, per quanto tecnicamente possibile, il posto di lavoro deve essere strutturato in modo da impedire che il lavoratore possa scivolare o cadere (ovviamente a nulla rilevando la natura dei rischi di caduta, e cioè stando a terra o, come è avvenuto nella concreta fattispecie, cadendo dall'alto): e non v'è alcun dubbio che l'attuazione delle misure ipotizzate dai giudici di merito fosse tecnicamente possibile."


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
1) T.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6729/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 11/01/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, avv. Ferrazzano Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. La Rosa Bruno, in sostituzione dell'avv. Villani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.


Fatto


T.C. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 2 e 3, nonchè di violazioni della normativa antinfortunistica, perchè - quale direttore dello
stabilimento della N. s.p.a., agendo per colpa consistita nella violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 11, 386 e 389 - aveva cagionato a D.P.D. lesioni personali gravi.
In base all'imputazione, l'infortunio si era verificato secondo la seguente dinamica: all'interno dello stabilimento, del quale il T. era il direttore, l'operaio D. P. stava effettuando, insieme ad altro operaio ( M.), un'operazione di scarico di balle di legno da un TIR; il D.P. aveva il compito di agganciare le balle per consentirne il sollevamento da parte di una gru manovrata da altro lavoratore ( P.A.R.); il piano del TIR al quale si accedeva mediante una scaletta era pieno di balle per cui il D.P. doveva camminare sulle balle per procedere via via all'aggancio; ad un certo punto il D.P. aveva perso l'equilibrio cadendo al suolo da un'altezza di circa tre metri.
Dagli accertamenti espletati nell'immediatezza del fatto era emerso che il D.P. non era munito di cintura di sicurezza ed il TIR era sprovvisto di sponde laterali o di qualsiasi altro accorgimento idoneo a prevenire il pericolo di caduta.

All'esito del dibattimento, il Tribunale condannava l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Secondo quanto accertato dal primo giudice, sulla scorta delle indagini espletate, l'infortunio si era verificato secondo la seguente dinamica: all'interno dello stabilimento, del quale il T. era il direttore, l'operaio D.P. stava effettuando, insieme ad altro operaio ( M.), un'operazione di scarico di balle di legno da un TIR; il D.P. aveva il compito di agganciare le balle per consentirne il sollevamento da parte di una gru manovrata da altro lavoratore (P.A.R.); il piano del TIR al quale si accedeva mediante una scaletta era pieno di balle per cui il D. P. doveva camminare sulle balle per procedere via via all'aggancio; ad un certo punto il D.P. aveva perso l'equilibrio cadendo al suolo da un'altezza di circa tre metri.

A seguito di gravame ritualmente proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del primo giudice e dava conto del suo convincimento con argomentazioni che possono così
riassumersi:
a) la N. - del cui stabilimento, all'interno del quale era avvenuto l'infortunio, il T. era il direttore - aveva chiesto alla società appaltatrice "Futura", alla quale appartenevano il D.P. ed il M. (soci della cooperativa stessa), di rendere disponibili due dipendenti per le operazioni di scarico delle balle di legno; dette operazioni non rientravano nel contratto di appalto, e, comunque, i due operai avevano ricevuto da un dipendente della N., sul posto, le direttive circa l'attività da svolgere: pertanto, vi era stata in ogni caso una evidente ingerenza del committente nell'esecuzione del lavoro oggetto dell'appalto; b) pur essendo per quel tipo di attività lavorativa oggettivamente impossibile l'uso della cintura di sicurezza quale previsto dal Piano di sicurezza (in mancanza di qualsiasi punto di ancoraggio), avrebbero dovuto essere predisposte misure antinfortunistiche alternative (ad esempio, la delimitazione esterna del perimetro del camion, oppure una pedana sopraelevata o una scala del tipo di quelle utilizzate per salire sugli aerei che si spostano con le ruote): al T. era stata contestata anche la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 11 che prevede la necessità che i posti di lavoro siano strutturati in modo tale che i lavoratori non possano scivolare o cadere;
c) la N. non era impresa dalle grandi dimensioni, e dalla delega alla sicurezza conferita al sig. L.L. non era dato comprendere quale fosse la posizione di detto L. all'interno dell'azienda, quale ne fosse la qualifica e quali i requisiti in termini di competenza tecnica: si trattava di una delega alquanto generica e della inadeguatezza tecnica del L. era prova il Piano di sicurezza da lui predisposto, visto che detto piano prevedeva per le operazioni di scarico delle balle l'uso di cintura di sicurezza palesemente impossibile da un punto di vista oggettivo.


Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo censure che possono così riassumersi:

1) vi sarebbe stata l'impossibilità pratica di attuare le cautele ipotizzate dalla Corte distrettuale, e, comunque, pur in presenza delle strutture alternative indicate dai giudici di seconda istanza, l'infortunio si sarebbe verosimilmente verificato ugualmente tenuto conto delle modalità di movimentazione dei carichi e delle merci nell'azienda;
b) avrebbe errato la Corte d'Appello nel riconoscere natura eccezionale all'attività svolta dai dipendenti della cooperativa "Futura", così ritenendola non inquadrarle nell'ambito del contratto di appalto stipulato tra la "N." e la stessa "Futura": si sarebbe trattato invece di operazioni rientranti nelle condizioni contrattuale;
c) il ricorrente lamenta poi che il discorso giustificativo dell'impugnata sentenza sarebbe caratterizzato da carenze motivazionali, sull'asserito rilievo che non vi sarebbe alcuna prova di una diretta ingerenza da parte dell'imputato nell'esecuzione del lavoro, tale da ridurre l'autonomia dell'appaltatore: si afferma nel ricorso che il contratto di appalto prevedeva l'intervento della cooperativa per tutte le attività relative alla movimentazione dei carichi e delle merci all'interno dell'azienda "N.";
d) con il ricorso si denuncia ancora vizio motivazionale relativamente alle valutazioni della Corte distrettuale in ordine alla valenza della delega alla sicurezza rilasciata al sig. L., anche in relazione alle dimensioni dell'azienda ed all'esistenza nel cantiere di un preposto nella persona dello stesso L..


Diritto

 

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze dedotte.


Mette conto sottolineare, preliminarmente, che il T. con il ricorso ha sostanzialmente riproposto le tesi difensive già sostenute in sede di merito e disattese dal Tribunale prima e dalla Corte d'appello poi.
Al riguardo giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato, e più volte ribadito, il condivisibile principio di diritto secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4^, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. - dep. 03/05/2000 - Rv. 216473; conf: Sez. 5^, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708).

E va altresì evidenziato che la Corte distrettuale ha affrontato e risolto le questioni sollevate dall'imputato seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti normativi e giurisprudenziali rilevanti ai fini dell'esame della posizione dell'imputato stesso.
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio e posizione di garanzia del T.) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato.
Per completezza argomentativa si impongono solo talune ulteriori precisazioni in relazione alle tesi difensive prospettate dal ricorrente, tesi la cui manifesta infondatezza appare evidente, sia dal punto di
vista fattuale che dal punto di vista normativo.
I giudici di merito hanno evidenziato, in base ad accertamento di fatto insindacabile in questa sede, che vi fu una concreta ingerenza del committente nell'attività in concreto svolta dalla società appaltatrice "Futura" (di cui era socio il D.P. poi rimasto infortunato) circa le modalità di esecuzione del lavoro.
A tale ultimo riguardo giova ricordare il condivisibile e consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 7" (in termini, "ex plurimis": Sez. 3^, n. 1825 del 04/11/2008 Ud. - dep. 19/01/2009 - Rv. 242345).
Parimenti destituita di qualsiasi fondamento è la tesi del T. secondo cui la posizione di garanzia si sarebbe trasferita in capo al L. in virtù di delega a quest'ultimo rilasciata; questa Corte ha invero avuto modo di precisare che "in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella
posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie
cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi,
concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4^, n. 38425 del 19/06/2006 Ud. - dep. 22/11/2006 - Rv. 235184); si veda anche Sez. 4^, n. 7709 del 13/11/2007 Ud. (dep. 20/02/2008) Rv. 238526, secondo cui "la delega rilasciata a soggetto privo di una particolare competenza in materia antinfortunistica e non accompagnata dalla dotazione del medesimo di mezzi finanziari idonei a consentirgli di fare fronte in piena autonomia alle esigenze di prevenzione degli infortuni, non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dai propri obblighi in materia e a liberarlo dalla responsabilità per l'infortunio conseguito alla mancata predisposizione dei necessari presidi di sicurezza".
Orbene, la Corte territoriale ha esaurientemente spiegato che la N. non era azienda di grandi dimensioni, che, comunque, la delega rilasciata al L. era del tutto generica e che quest'ultimo aveva dimostrato di non essere dotato delle necessarie capacità tecniche avendo predisposto un Piano per la sicurezza rivelatosi del tutto inadeguato.
Come correttamente sottolineato dai giudici del merito, l'adozione di una delle misure di prevenzione ipotizzate dai giudici stessi - in luogo della cintura di sicurezza il cui uso era oggettivamente impossibile - avrebbe scongiurato l'evento in quanto avrebbe impedito la caduta del lavoratore dal camion.
L'aver omesso di predisporre tali cautele è un profilo di colpa, tra l'altro, espressamente contestato all'imputato con il capo di imputazione, sia in fatto, sia con l'addebito relativo alla violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 11; in detta norma è anche prescritto che, per quanto tecnicamente possibile, il posto di lavoro deve essere strutturato in modo da impedire che il lavoratore possa scivolare o cadere (ovviamente a nulla rilevando la natura dei rischi di caduta, e cioè stando a terra o, come è avvenuto nella concreta fattispecie, cadendo dall'alto): e non v'è alcun dubbio che l'attuazione
delle misure ipotizzate dai giudici di merito fosse tecnicamente possibile.


Rileva il Collegio, infine, che non possono essere esaminate (di ufficio, in quanto non sollevate con il ricorso) questioni concernenti la prescrizione, posto che, per consolidato indirizzo di questa Corte, la
declaratoria di inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza delle censure (in quanto causa originaria di inammissibilità) preclude di rilevare l'eventuale prescrizione (Sez. Un., Cavalera; Sez. Un., De Luca): e ciò anche nel caso di prescrizione maturata prima della sentenza impugnata - e non rilevata dal giudice di secondo grado - ove il ricorrente non l'abbia esplicitamente eccepita con il ricorso ed abbia dedotto soltanto censure tali da rendere il ricorso stesso inammissibile (per genericità, per manifesta infondatezza, età): cfr., Sez. Unite, Bracale; in termini, Sez. 4^, n. 6835/09, Casadei.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).
Il ricorrente deve essere altresì condannato a rifondere alla parte civile le spese di questo giudizio che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.


P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè a rifondere la parte civile costituita le spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010