Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2022, n. 44597 - Istanza di dissequestro di un macchinario nell'ambito delle indagini in relazione ad un infortunio sul lavoro


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 17/11/2022
 

 

Fatto
 


1. Con ordinanza del 21 aprile 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha rigettato l'opposizione proposta dalla difesa di S.G.B. ex art. 263 comma 5 cod. proc. pen. contro il decreto del Pubblico Ministero che aveva respinto l'istanza di dissequestro datata 17.12.2021 avente ad oggetto un macchinario nell'ambito delle indagini condotte in relazione ad un infortunio sul lavoro.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza in relazione all'omesso svolgimento da parte del Pubblico Ministero di alcuna attività di indagine e conseguente illegittimità della permanenza del vincolo del sequestro.
In particolare rileva che la motivazione non dà conto del fatto che già il 16.9.2021, a meno di due mesi dall'infortunio sul lavoro, il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) aveva chiesto al Pubblico Ministero l'ausilio di un consulente tecnico per comprendere compiutamente la dinamica dell'evento e che solo in data 26.1.2022, allorché i termini delle indagini erano scaduti, il Pubblico Ministero aveva provveduto chiedendo allo S.P.I.S.A.L. il deposito di documentazione inerente le attività di indagine non ancora agli atti. Detti elementi evidenziano una colpevole inerzia del Pubblico Ministero nel non aver compiuto alcuna attività di indagine sul macchinario oggetto di sequestro.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
3. La difesa dell'indagato ha depositato memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
 

 

Diritto

 


1.Deve in primis osservarsi che la presente impugnativa risulta correttamente proposta a questa Corte di legittimità. Infatti, è stata autorevolmente affermata l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari decide sull'opposizione proposta dall'interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del Pubblico Ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate (Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Rv. 238507; in senso conforme Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008 dep. 2009, Rv. 242290 ha precisato che il ricorso in tale ipotesi è proponibile per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.).
Con l'opposizione avverso il decreto del Pubblico Ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono, tuttavia, deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame; ne consegue che l'ordinanza del G.i. p. che provvede sull'opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, dep. 2015, Piscopo, Rv. 264059).
Nella specie, correttamente si censura non già la validità del titolo bensì le ragioni che hanno giustificato il mantenimento della misura.
E, tuttavia, detta doglianza si rivela infondata atteso che l'ordinanza impugnata con motivazione coerente ed esaustiva ha puntualmente giustificato il mantenimento del vincolo sul bene con la necessità di svolgimento di una consulenza tecnica, indefettibile per il possibile esercizio dell'azione penale.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 17.11.2022