Tipologia: Protocollo
Data firma: 24 novembre 2022
Parti: Segretariato generale G.A. e Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Pa, Flp, Unadis, Flepar, Dirstat-Fialp
Comparti: P.A., Giustizia amministrativa
Fonte: unadis.it


Sommario:


Protocollo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici nella fase di cessazione dello stato di emergenza per l’epidemia da Covid-19

I rappresentanti della Giustizia Amministrativa e le Organizzazioni sindacali - Area Dirigenti e Aree funzionali;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali per il periodo 2016 - 2018 sottoscritto il 9 marzo 2020 e, in particolare l'art. 43, comma 1, il quale, alla lettera c), prevede che sono oggetto di confronto "le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro";
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022 e, in particolare l'art. 7, comma 6, del Comparto Funzioni Centrali, il quale, alla lettera k), prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica "le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro";
Visto il Protocollo del 20 aprile 2022 sottoscritto dall’Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali, Cisl Fp, Flepar, Uil Pa, Dirstat -Fialp, Unadis, Fp Cgil e Usb Pi, in linea con quanto stabilito nel Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" firmato dalle Organizzazioni sindacali con il Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 24 luglio 2020.
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge n.52 del 19 maggio 2022, recante " Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, inconseguenza della cessazione dello stato di emergenza";
Considerato che a decorrere dal 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;
Visto il Protocollo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza del 7 giugno 2022 sottoscritto dall’Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali, Cisl Fp, Flepar, Uil Pa, Dirstat -Fialp, Unadis, Fp Cgil e Usb Pi;
Visto il Protocollo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dell’11 luglio 2022 sottoscritto dall’Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali, Cisl Fp, Uil Pa, Fp Cgil e Usb Pi, in linea con quanto stabilito nel Protocollo quadro "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 30 giugno 2022 che aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute.
Considerate le indicazioni contenute nel citato protocollo quadro del 30 giugno 2022, in validità sino al 31 ottobre 2022 e tuttora non rinnovato;
Vista la circolare del Ministero della salute 37615 in data 31 agosto 2022, sull’Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19;
Fermi restando gli obblighi e i doveri derivanti dalla specifica normativa in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, dalla vigente normativa nonché dai "documenti valutazione rischi", già aggiornati dalle singole sedi, ai sensi del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
Ritenuto comunque necessario continuare a garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;
Condivisa la necessità di confermare le modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente accordo, al fine di addivenire allo scambio di informazioni e azioni svolte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire la più efficace erogazione dei servizi;
Ritenuto comunque necessario mantenere alcune misure atte a contenere la diffusione del contagio e a mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico nell'espletamento dell'attività lavorativa.
Convengono la Giustizia amministrativa si impegna ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso idonee misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione.

1. Sicurezza sui luoghi di lavoro
1. È raccomandato l’utilizzo dei dispositivi medici (mascherine chirurgiche) o dei DPI (mascherine FFP2) nei luoghi di lavoro. I dispositivi medici (mascherine chirurgiche) e i DPI (FFP2) non saranno distribuiti dall’Amministrazione.
2. Il DPI (mascherina FFP2) rimane prescritto ed obbligatorio nei casi di contatto diretto con soggetti positivi COVID-19 per tutto il periodo di auto sorveglianza.
3. In ogni caso, il dirigente o, in sua assenza, il responsabile delegato avrà cura di adottare tutte le misure necessarie affinché la presenza in sede avvenga nell'osservanza di tutte le misure in tema di sicurezza sanitaria adottate.
In ogni caso, è raccomandato:
a) l’utilizzo della mascherina chirurgica durante le riunioni in presenza, i seminari e i convegni, le attività di sportello, ove non vi siano presenti adeguate barriere protettive e, una volta dismessa, dovrà essere smaltita, come i DPI FFP2, nella raccolta indifferenziata. Se il contenitore della raccolta indifferenziata è posto in locali chiusi, dovranno essere riposti in una busta sigillata, destinata allo smaltimento;
b) il distanziamento sociale più prudenziale indicato dal Responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro nelle stanze con postazioni plurime, da areare in ogni caso con frequenza;
c) evitare comunque gli assembramenti;
d) l’utilizzo della mascherina chirurgica per spostarsi con l’auto di servizio. Oltre all’autista, può salire a bordo della macchina solo un passeggero.
Restano fermi gli obblighi e i doveri derivanti dalla specifica normativa in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro nonché dai "documenti valutazione rischi", già aggiornati dalle singole sedi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Misure di prevenzione e sicurezza
Si richiamano le prescrizioni da seguire per assicurare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
2a) Spostamenti del personale e dell'utenza all'interno della sede
All'interno dello stabile il personale e l'utenza dovranno:
a) prendere l’ascensore al massimo due persone per volta, con obbligo di utilizzare in ogni caso i DPI FFP2, anche quando utilizzato da una sola persona;
b) rispettare il distanziamento sociale;
c) non creare assembramenti in alcun luogo;
d) non fumare alcun tipo di sigaro o sigaretta, anche elettrica e anche nella stanza occupata dal solo dipendente.
2b) Locali
1. Nei punti di accesso di ogni ufficio, nei front office e negli spazi comuni restano gli erogatori, già installati, di soluzione disinfettante a funzionamento automatico con apposito cartello segnaletico che ne prescriva l'uso.
2. L'Amministrazione assicura la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento e alla periodica disinfezione dei filtri e degli apparecchi fissi e mobili, se messi in funzionamento, e la sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise, delle pulsantiere, degli ascensori, delle superfici esterne dei distributori automatici, tramite le aziende già operanti e con l'utilizzo dei prodotti aventi le caratteristiche previste dall'Autorità sanitaria.

3. Conclusioni
1. L'Amministrazione si impegna:
a) a proseguire, fermi restanti gli obblighi normativi del datore di lavoro e dei dirigenti, la sorveglianza sanitaria rispettando le prescritte misure igieniche;
b) ad informare il personale, sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RLS), circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni eventuale misura che si renderà necessaria in considerazione dell’evoluzione del contesto epidemiologico;
c) al massimo riserbo sui dati sanitari dei propri dipendenti e dell'utenza di cui venga a conoscenza;
d) a fornire le informazioni quali-quantitative relative agli atti organizzativi adottati, nel rispetto delle norme sulla privacy al fine di un efficace monitoraggio delle azioni concordate nel presente protocollo.
2. Il Protocollo entra in vigore una volta sottoscritto dalla parte pubblica e dalle Organizzazioni sindacali che ne condividono il contenuto e ha validità fino alla revisione, che può essere richiesta da ciascuna parte. Per la convocazione dell'incontro si applica il successivo punto 4.
3. Le Parti, inoltre, si impegnano a monitorare, aggiornare, integrare o modificare il presente Protocollo, anche in funzione dell'effettivo andamento epidemiologico sul territorio nazionale e delle conseguenziali determinazioni che si dovessero rendere necessarie.
4. Per apportare modifiche al Protocollo ciascuna parte può chiedere l'incontro con la controparte, che dovrà essere fissato non oltre il quinto giorno dalla richiesta.
5. Il Protocollo detta i livelli minimi di sicurezza, fermi restando i Protocolli locali firmati presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia per la Regione siciliana e i TT.AA.RR. I Protocolli sottoscritti localmente integrano i contenuti del presente Protocollo anche con riferimento alle specifiche esigenze e alle disposizioni, dettate dalle Autorità locali.
5. Il presente Protocollo si applica a tutto il personale in servizio presso la Giustizia amministrativa.

Roma, 24 novembre 2022