CITTA’ DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI TECNICI-COORDINAMENTO
Area Edilizia Scolastica

 

A … omissis…

 

OGGETTO: Indicazioni e prescrizioni di carattere generale per il rispetto delle vigenti normative in tema di prevenzione incendi e di sicurezza dei luoghi di lavoro delle scuole.

Come noto, l'art. 2, comma 4-septies, introdotto dalla Legge di conversione legge 26/02/2021, n.21 del decreto Milleproroghe 2020 (D.L. 31/12/2020, n.183) proroga e unifica il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a scuola e asilo nido, nei casi in cui non si sia già provveduto.
In particolare, il termine di adeguamento alla normativa antincendio:
- è stato prorogato dal 31/12/2021 al 31/12/2022 per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, modificando l’art. 4 comma 2 del D.L. 30/12/2016, n.244;
- è stato differito dal 31/12/2019 al 31/12/2022 per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido, modificando l’art. 4 comma 2 bis del D.L. 30/12/2016, n.244.
In riferimento a quanto sopra indicato, occorre, pertanto, puntualizzare quanto segue.
Gli adeguamenti attuati ed in corso di esecuzione da parte della Città, in relazione ai vincoli normativi e alla scadenza sopra riportata, tenuto conto anche delle limitate risorse economiche attualmente disponibili, hanno consentito solo per una parte di edifici scolastici il completo rispetto delle prescrizioni contenute nella più ampia normativa vigente in materia.
Nel richiamare le precedenti comunicazioni formali di quest’ufficio, per ciò che riguarda gli edifici scolastici per i quali sono state soddisfatte solo parzialmente le prescrizioni normative, assume e riveste particolare importanza l’osservanza puntuale sia di quanto previsto nell’art. 12 del D.M. 26/08/1992 “Norme di Esercizio”, allegato 1, che negli artt. 18 e 46 D.lgs 81/2008 s.m.i., allegato 2, e nella Circolare del Ministero dell’interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, dipvvf. DCPREV. REGISTRO UFFICIALE.U.0005264.18-04- 2018, allegato 3, trasmessa alle Direzioni Regionali ed ai Comandi Provinciali.
Pertanto, nell’ottica della indispensabile sinergia tra l’Ente Locale e le Istituzioni scolastiche, evidenziando la preziosa collaborazione dei Dirigenti nello svolgimento delle attività gestionali a loro assegnate, si ritiene necessario provvedere, nel caso di rispetto parziale della normativa di sicurezza, nell’ambito della redazione della Valutazione del rischio di competenza, all’individuazione ed all’attuazione di idonee misure compensative, al fine di mantenere lo stesso livello di sicurezza prescritto dalle norme di riferimento, onde permettere il regolare proseguimento dell’attività scolastica.
L’adozione delle eventuali misure compensative previste dovrà essere riportata nel Registro dei controlli periodici, nel piano di Evacuazione e nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Si tiene opportuno sottolineare l’importanza, anche per le strutture scolastiche già in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) o con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) inoltrata al competente Comando dei VV.F., di attenersi a quanto prescritto nel citato art. 12 - Norme di Esercizio del D.M. 26/08/1992, allegato 1.
Ai fini collaborativi, si evidenzia in particolare che:
-risulta indispensabile rispettare le destinazioni d’uso dei locali e l’affollamento massimo complessivo dell’edificio scolastico, così come previsti nell’esame progetto approvato dal Comando Provinciale dei VV.F. di Torino, fatte salve successive riduzioni;
- non possono essere apportate modifiche di carattere edilizio e/o impiantistico in assenza di nulla osta preventivo dell’Ente proprietario e/o dell’Ente gestore degli impianti elettrici e speciali, che attualmente sono affidati alla società Iren Smart Solutions S.p.A.;
- i Dirigenti Scolastici, nell’ambito dello svolgimento dei loro obblighi di carattere “gestionale”,, in presenza di criticità, devono mettere in atto misure compensative atte ad eliminare o contenere eventuali stati di pregiudizio dell’apparato scolastico nel suo insieme, per permettere la normale funzionalità e fruizione degli spazi scolastici in sicurezza; si precisa inoltre che, tra gli obblighi di carattere gestionale, riveste notevole importanza l’attività di sorveglianza, in particolare per ciò che riguarda il mantenimento dell’efficienza dei presidi antincendio, nonché il rispetto dei carichi d’incendio nei locali destinati ad archivio e deposito che, come risaputo, non devono superare i 30Kg/mq., oltre la percorribilità dei percorsi di esodo, ecc...;
-l’utilizzo dei locali in orario serale per lo svolgimento di qualsiasi attività deve essere sottoposto alla verifica preventiva dell’idoneità e del funzionamento delle dotazioni e misure di sicurezza, si precisa inoltre che le eventuali attività di natura extrascolastica non possono essere svolte contemporaneamente alle attività didattiche.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti ed eventuale programmazione di incontri/sopralluoghi, qualora ritenuti necessari, si informa che saranno trasmesse specifiche note tecniche di dettaglio relative a ciascun edificio scolastico.

Cordiali saluti

Allegato 1
Decreto Ministeriale del 26/08/1992
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

(Omissis)
12. Norme di esercizio.
A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed I controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per I controlli da parte dell'autorità competente.
12.1. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.
12.2. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
12.3. È fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante I periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.
12.4. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.
12.5. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.
12.6. 1 travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.
12.7. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico- sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.
12.8. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.
12.9. Negli archivi e depositi, I materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
12.10. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.
12.11. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.
(Omissis)

Allegato 2
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Omissis)
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
I) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, I nominativi dei rappresentanti dei lavoratori perla sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda I nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché I lavoratori peri quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e I dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine aH’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
(Omissis)
art. 46. Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
(Omissis)

Allegato 3
Nota Ministeriale, Inviata alle Direzioni Regionali ed ai Comandi Provinciali.

dipvvf.DCPREV.REGISTROUFFICIALE.U.0005264.18-04-2018
Decreto 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con Decreto 21 marzo 2018 del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'istruzione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2018, sono state fornite indicazioni programmatiche in merito all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole e asili nido.
Come noto, infatti, il 31 dicembre 2017, è scaduto il termine per l'adeguamento delle scuole alle misure di cui al DM 26 agosto 1992 e degli asili nido alle misure di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del DM 16 luglio 2014; restano *valide le scadenze di adeguamento fissate dal D.M. 16 luglio 2014 per gli asili nido che hanno presentato entro i termini la SCIA riferita ai primi adeguamenti.
*(a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 59/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2019 n. 81), recante anche misure urgenti in materia di normativa antincendio negli edifici scolastici, tramite l'art. 4-bis, modifica i commi 2 e 2bis, dell’art. 4 del Decreto legge 244/2016, prevedendo una nuova proroga dei termini per l’adeguamento antincendio:
il 31 dicembre 2021 per le scuole;
il 31 dicembre 2019 per gli asili nido, dalla cui data discendono, pertanto, le nuove e successive cadenze temporali individuate secondo specifici livelli di priorità programmatica: 31 dicembre 2021 ed il 31 dicembre 2024.
Il Decreto fa salvi gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011.
Il personale del CNVVF, nell'attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio, potrebbe trovarsi in presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza SCIA ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative.
In tali casi, poiché le scuole e gli asili nido rientrano nell'ambito di applicazione della normativa riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è applicabile il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per cui - ove si ricontrassero inadempienze - vanno attivate le procedure previste dal D.lgs. 12 dicembre 1994, n. 758 per le contravvenzioni rilevate.
Qualora fossero accertate violazioni, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la rilevanza dell'inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro e di individuare le specifiche prescrizioni da imporre nell'ambito del procedimento istruito ai sensi del D.lgs. 12 dicembre 1994, n. 758, fornendo termini per la regolarizzazione e prescrizioni congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal Decreto di cui trattasi.
A titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni di misure integrative che possono essere prescritte, alternativamente e congiuntamente, nelle situazioni sopra descritte:
a) Il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;
b) Il datore di lavoro deve provvedere all'attuazione dell'informazione di lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
c) Tutti i lavatori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono aver frequentato il corso di tipo C di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609;
d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992;
e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d'esodo e sul sistema di vie d'esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d'illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme.
L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività sono esclusivamente quelle individuate nell'allegato 1 del decreto medesimo.
S/ evidenzia infine che i Comandi potranno procedere analogamente anche a seguito di attività di vigilanza ispettiva svolta in luoghi di lavoro esistenti di diversa tipologia, in particolare nelle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi prima dell'entrata in vigore del DPR 151/2011 per le quali risultino scaduti i termini per la presentazione della SCIA.