Responsabilità di Mo. in qualità di titolare della ditta "In.Su.", Me. in qualità di responsabile della direzione operazioni della Ae. S.p.A. e di delegato in materia di sicurezza, Ba. in qualità di direttore di produzione elettricità della Ae. S.p.A., Ti. in qualità di direttore della centrale termoelettrica Ae. di Cassano D'Adda, Ba. in qualità di responsabile della funzione manutenzione impianti della Ae. e della gestione del contratto di appalto stipulato con la "In.Su.", Me. in qualità di preposto delegato della Ae. all'assistenza da fornire alla "In.Su." - Il fatto concerneva il decesso di Iq.Ma. operaio subacqueo della ditta "In.Su.", alla quale la Ae. aveva appaltato i lavori di pulizia di una vasca che raccoglieva le acque del canale Mu. all'interno della centrale termoelettrica della Ae. di Cassano D'Adda; nella vasca si era infatti depositato un notevole quantitativo di sabbia che poteva provocare il danneggiamento degli impianti. In passato, i lavori di pulizia erano stati eseguiti ad impianto fermo, con svuotamento della vasca; successivamente si era deciso di farli eseguire a personale subacqueo con la vasca allagata e con le pompe di aspirazione dei due gruppi alternativamente disattivate; questi lavori, già in precedenza, erano stati affidati alla "In.Su.".
Invece, in occasione del fatto per cui si procede, si era stabilito che la pulizia della vasca sarebbe stata effettuata, ad opera dei subacquei, con l'impianto delle pompe di aspirazione integralmente in funzione.

 

Si era immerso per primo nella vasca il subacqueo Sy., il quale, uscito più volte dall'acqua, aveva segnalato la grave situazione di pericolo nello svolgimento del lavoro a causa della fortissima corrente.
Era poi sceso in acqua, verso le 11, l'altro subacqueo Iq.Ma., ma dopo appena cinque minuti si era spezzato il cavo che lo legava agli operatori in superficie ed egli era stato attirato contro la griglia di protezione e quindi risucchiato al di là della protezione stessa tramite uno spazio di apertura rimasto tra il fondo del condotto e la griglia, venendo così a contatto con le pale della girante della pompa A del gruppo 2 in movimento e subendo di conseguenza il depezzamento corporeo, con perdita della porzione superiore dell'estremo encefalico; decapitazione completa a livello della base del collo, sfacelo traumatico della gabbia toracica, rottura del cuore ed immediato decesso.

 

Il presente giudizio ha luogo in seguito alla pronuncia in data 19.3.2009 della Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 26.9.2003 nella parte relativa all'assoluzione di Ma.Ma., Ba.Br., Ti.Ma. e Ba.Vi. dal reato di omicidio colposo loro ascritto.

 

"La Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto circoscritto ad un oggetto ben determinato, ossia la violazione dell'art. (ndr.  art. 7) D.L.vo 626/1994 relativamente alla previsione dell'obbligo per il datore di lavoro e per gli altri destinatari della normativa per la sicurezza di cooperare, nel caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti anche i lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore.

E' dunque essenzialmente sotto questo profilo che andrà valutata la posizione degli imputati, in quanto titolari di compiti in materia infortunistica e comunque intervenuti nella gestione tecnica del contratto con l'appaltatore."


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

TERZA SEZIONE PENALE


Composto dai Signori:

1) Dott. Francesco Nese - Presidente -

2) Dott. Pierangelo Guerriero - Consigliere -

3) Dott. Roberto Aniello - Consigliere est. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contro

1) Ba.Vi. nato a Chiavari (GE) il (...)

Appellante Cont. - Libero

residente a Treviglio - (...)

domicilio eletto

domiciliato a Treviglio - (...)    


Imputato di: artt. 589 co. 1 e 2 c.p. in rif. art. 7 co. 3 d.lvo 626/94 - 374 375 D.P.R. 547/55 commesso in data

Difeso da: Avv. Fe.Bo. Foro di Treviglio presente.

2) Ti.Ma. nato a Torino (TO) il (...)

Appellante - libero contumace

Residente a Morbegno - (...)

domicilio eletto

domiciliato a Cassano D'Adda - c/o (...)

Imputato di: artt. 589 co. 1 e 2 c.p. in rif. 7 co. 3 d.lvo 626/94 - 374 - 375 D.P.R. 547/55 commesso in data

Difeso da: Avv. Pi.Co. Foro di Milano presente

3) Ba.Br. nato a Darfo Boario Terme (BS) il (...)

Appellante - Libero cont.

Residente a Monza - (...)

domicilio eletto Milano - c/o sede legale Ae. (...)

domiciliato a

Imputato di: artt. 589 co. 1 e 2 c.p.,  7 co. 1 lett. B) d.lvo 626/94, 374 - 375 d.p.r. 547/55, 7 co 1 - 89 d.lvo 626/94, 374, 389375 co. 2 e 3 - 389 d.p.r. 547/55 commesso in data

Difeso da: Avv. Pi.Co. Foro di Milano presente

4) Ma.Ma. nato a La Spezia (SP) il (...)

Appellante - Libero contumace

residente a Milano - (...)

domicilio eletto Milano - c/o sede legale Ae. (...)

domiciliato a

Imputato di: artt. 589 co. 1 e 2 c.p., 4 co. 2 - 4 co. 5 lett. C) 7 co. 3 D.Lvo 626/94 - 374 - 375 d.p.r. 547/55, 4 co. 2 - 89, 4 co. 5 lett. C) - 89, 7 co. 3 - 89 D.Lvo. 626/94 commesso in data

Difeso da: Avv. Pi.Co. Foro di Milano presente

APPELLANTE

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale Monocratico di Milano - Cassano D'Adda numero 131/1999 del 21.12.2001 con la quale veniva condannata alla pena di:

- Ma.: capo A) anni 1, mesi 4 di recl. - doppi benefici capi B - C - D) Lire 9.000.000 di ammenda - pena sospesa

- Ba.: capo A) anni 1, mesi 4 di recl. - doppi benefici capi C - D - E) Lire 9.000.000 di ammenda - pena sospesa

- Ti.: anni 1 di recl. - doppi benefici

- Ba.: anni 1 di recl. - doppi benefici tutti, per omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro e per violazioni varie delle predette normative.

In Cassano D'Adda, il (...) (omicidio colposo)

tutti gli altri capi, Acc. in Cassano D'Adda, il 18.3.1998

P.O.: Ic.Ma.

per i reati di cui a:

Ba.Vi. artt. 589 co. 1 e 2 c.p. in rif. 7 co. 3 D.Lvo 626/94 - 374 - 375 D.P.R. 547/55 commesso in data

Ti. Ma. artt. 589 co. 1 e 2 c.p. in rif. 7 co. 3 D.Lvo 626/94374 - 375 D.P.R. 547/55 commesso in data

Ba.Br. artt. 589 co. 1 e 2 c.p., 7 co. 1 lett. B) D.Lvo 626/94, 374 - 375 D.P.R. 547/55, 7 co. 1 - 89 D.Lvo 626/94, 374 - 389, 375 co. 2 e 3389 D.P.R. 547/55 commesso in data

MA.MA. artt. 589 co. 1 e 2 c.p., 4 co. 2 - 4 co. 5 lett. C) 7 co 3 D.Lvo 626/94 - 374 - 375 D.P.R. 547/55, 4 co. 2 - 89, 4 co. 5 lett. C) 89, 7 co. 389 D.lvo. 626/94 commesso in data.

Fatto

Il presente giudizio ha luogo in seguito alla pronuncia in data 19.3.2009 della Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 26.9.2003 nella parte relativa all'assoluzione di Ma.Ma., Ba.Br., Ti.Ma. e Ba.Vi. dal reato di omicidio colposo loro ascritto.

A) La sentenza di primo grado.

Con sentenza in data 21.12.2001, il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Cassano D'Adda, in esito a dibattimento, dichiarava Mo.An., Ma.Ma., Ba.Br., Ti.Ma., Ba.Vi. e Me.Ad. colpevoli del reato di cui all'artt. 589 commi 1 e 2 c.p. in danno di Iq.Ma., commesso il 5 marzo 1998 in Cassano d'Adda; dichiarava inoltre Ma. colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 4 comma 2 e 89 D.Lvo 626/1994, artt. 7 comma 1e 89 D.Lvo 626/1994, artt. 374, 389 D.P.R. 547/1955; Ba. colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 89 D.Lvo 626/1994, artt. 374, 389 D.P.R. 547/1955, artt. 375 commi 2 e 3, 389 D.P.R. 547/1955.

Gli imputati erano stati tratti a giudizio in relazione alle funzioni da loro espletate, Mo. in qualità di titolare della ditta "In.Su.", Me. in qualità di responsabile della direzione operazioni della Ae. S.p.A. e di delegato in materia di sicurezza, Ba. in qualità di direttore di produzione elettricità della Ae. S.p.A. Ti. in qualità di direttore della centrale termoelettrica Ae. di Cassano D'Adda, Ba. in qualità di responsabile della funzione manutenzione impianti della Ae. e della gestione del contratto di appalto stipulato con la "In.Su.", Me. in qualità di preposto delegato della Ae. all'assistenza da fornire alla "In.Su.".

Il fatto concerneva il decesso di Iq.Ma. operaio subacqueo della ditta "In.Su.", alla quale la Ae. aveva appaltato i lavori di pulizia di una vasca che raccoglieva le acque del canale Mu. all'interno della centrale termoelettrica della Ae. di Cassano D'Adda; nella vasca si era infatti depositato un notevole quantitativo di sabbia che poteva provocare il danneggiamento degli impianti. In passato, i lavori di pulizia erano stati eseguiti ad impianto fermo, con svuotamento della vasca; successivamente si era deciso di farli eseguire a personale subacqueo con la vasca allagata e con le pompe di aspirazione dei due gruppi alternativamente disattivate; questi lavori, già in precedenza, erano stati affidati alla "In.Su.".
Invece, in occasione del fatto per cui si procede, si era stabilito che la pulizia della vasca sarebbe stata effettuata, ad opera dei subacquei, con l'impianto delle pompe di aspirazione integralmente in funzione.

Il contratto per l'esecuzione delle opere era stato concluso con la "In.Su.", l'atto era stato sottoscritto per la Ae. da Ba.Br., con la nomina di Ba.Vi. quale responsabile della gestione del contratto; il dipendente Me.Ad. era stato delegato a predisporre il piano di sicurezza per i lavori da compiersi nella vasca e Mu.Li., altro dipendente, aveva approntato il piano di consegna dell'impianto all'appaltatore.

Il piano redatto dal Me. prevedeva che all'interno della vasca, nei condotti di accesso alle pompe, venissero collocate delle griglie mobili di protezione (del peso di kg. 220, alte metri 5,30) atte ad evitare ogni contatto dei subacquei con le pompe e le relative turbine; il subacqueo era assistito da due operatori di supporto in superficie con i quali era collegato tramite una cima. La mattina del 5 marzo 1998 le griglie erano state calate nella vasca per essere alloggiate in binati di scorrimento.

Si era immerso per primo nella vasca il subacqueo Sy., il quale, uscito più volte dall'acqua, aveva segnalato la grave situazione di pericolo nello svolgimento del lavoro a causa della fortissima corrente.

Era poi sceso in acqua, verso le 11, l'altro subacqueo Iq.Ma., ma dopo appena cinque minuti si era spezzato il cavo che lo legava agli operatori in superficie ed egli era stato attirato contro la griglia di protezione e quindi risucchiato al di là della protezione stessa tramite uno spazio di apertura rimasto tra il fondo del condotto e la griglia, venendo così a contatto con le pale della girante della pompa A del gruppo 2 in movimento e subendo di conseguenza il depezzamento corporeo, con perdita della porzione superiore dell'estremo encefalico; decapitazione completa a livello della base del collo, sfacelo traumatico della gabbia toracica, rottura del cuore ed immediato decesso.

Quanto alla causa della morte di Iq., il Tribunale respingeva la tesi del consulente tecnico degli imputati, secondo il quale il decesso era derivato da un fatto precedente al depezzamento provocato dalla turbina e cioè da un'asfissia da annegamento. Il giudice di primo grado accedeva alla tesi del consulente del P.M. secondo cui la morte doveva attribuirsi alle gravissime lesioni traumatiche, come confermato dalla presenza di sangue nei polmoni della vittima, fatto sintomatico di un atto respiratorio nel corso del quale Iq. aveva inalato il proprio sangue. Inoltre, non risultava in alcun modo - né da segnali precedenti, né dall'esame autoptico - che la vittima avesse avuto un malore, e il tubo attraverso il quale il subacqueo riceveva aria era risultato tagliato di netto dalle lame della turbina.

Era pertanto accaduto che la corrente aveva sospinto il lavoratore verso le turbine, e le griglie, in quanto mal posizionate e non installate sui binari ma poste più in alto di 30 - 40 centimetri, avevano consentito il passaggio del corpo del soggetto al di sotto di esse a contatto delle pale rotanti.

Il Tribunale individuava nei confronti di ciascun imputato i seguenti profili di responsabilità.

Il Mo. era accusato di non avere fornito ai propri dipendenti attrezzatura e strumentazione più adeguate per segnalare l'insorgenza di pericoli sotto acqua; di non aver provveduto ad adottare idonee misure per evitare che i subacquei potessero raggiungere in immersione la zona, particolarmente insidiosa a causa delle forti correnti, delle griglie e dei condotti; di non avere provveduto alla adeguata formazione della vittima, istruendola sui rischi connessi all'attività lavorativa; di non avere verificato la corretta collocazione delle griglie; di non avere cooperato con l'impresa appaltante nell'attuazione delle misure di prevenzione disponendo che i lavori comunque venissero eseguiti ad impianti fermi.

Il Ma. era incolpato di avere omesso la previsione, nel documento di valutazione dei rischi ex art. 4 comma 2 D.Lvo 626/1994, dei pericoli riguardanti la realizzazione dei lavori di pulizia delle vasche e, in particolare, di quello afferente i sommozzatori di risucchio verso le lame della turbina ovvero di urto contro la griglia di protezione del condotto di aspirazione. Gli veniva contestata la illegittima predisposizione tempo addietro di un piano per la sicurezza in cui si consentiva la concessione di successive sub - deleghe per la prevenzione da conferirsi progressivamente a soggetti diversi: nel caso in esame, era stato affidato ad un semplice operaio (Me.) il compito di predisporre il piano di sicurezza specifico per la vasca. Gli veniva contestata l'inadeguata cooperazione con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di sicurezza. Ba., Ti. e Ba. erano accusati di non avere adeguatamente cooperato per la tutela antinfortunistica con l'appaltatore Mo., tra l'altro destinatario di errate informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro (la velocità dell'acqua corrente nella vasca era stata indicata nella misura di m. 0,8 al secondo, nettamente inferiore a quella reale). Si contestava ai predetti la tenuta in esercizio di una griglia priva dei requisiti di idoneità e non correttamente collocata e inoltre che i lavori di pulizia della vasca avrebbero dovuto essere effettuati ad impianti fermi.

Me. era accusato di un'unica condotta colposa, e cioè l'omessa tempestiva segnalazione ai propri superiori delle condizioni di pericolo rappresentate da uno dei subacquei dipendenti della ditta appaltatrice (Sy.) all'esito di immersione nella vasca, e di non essersi attivato per eliminare il pericolo di cui era venuto a conoscenza mediante sospensione dell'attività (art. 5 comma 2 lett. d D.Lvo 626/1994).
Conclusivamente, il giudice di primo grado, concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, condannava il Mo. alla pena di anni due di reclusione per l'omicidio colposo e Lire 21.000.000 di ammenda per le contravvenzioni; Ma. alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione per l'omicidio colposo e Lire 9.000.000 di ammenda per le contravvenzioni; Ba. alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione per l'omicidio colposo e Lire 9.000.000 di ammenda per le contravvenzioni; Ti. alla pena di anni uno di reclusione per l'omicidio colposo; Ba. alla pena di anni uno di reclusione per l'omicidio colposo; Me. alla pena di mesi otto di reclusione per l'omicidio colposo e Lire 1.000.000 di ammenda per la contravvenzione.

B) L'appello degli imputati.

Avverso la predetta sentenza proponevano appello tutti gli imputati, chiedendo:

Per Ma., Ba. e Ti. veniva chiesta l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato per mancanza di nesso di causalità tra depezzamento ed evento morte; l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato per insussistenza delle condotte colpose contestate; l'applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno; il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata.

Per Ba. si chiedeva l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato per insussistenza delle condotte colpose contestate; l'assoluzione per non aver commesso il fatto per la non riferibilità al Ba. delle condotte contestate; l'applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno; il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata; la riduzione della pena.

C) La sentenza della Corte d'Appello in data 26.9.2003.

A seguito di appello degli imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 26.9.2003, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Mo. per essere i reati a lui ascritti estinti per morte dell'imputato; assolveva Ma., Ba., Ti. e Ba. dai reati loro rispettivamente ascritti per non avere commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere nei confronti del Me. per la contravvenzione in quanto estinta per prescrizione, mentre confermava la penale responsabilità del medesimo per il delitto di omicidio colposo.

Riteneva la Corte che gli imputati assolti, in quanto appartenenti alla società appaltante, non rivestissero posizioni di garanzia in rapporto di causalità con l'evento. Aggiungeva che i rischi in riferimento ai quali si era prodotto l'evento letale presentavano carattere specifico proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice, cosicché essi non potevano essere oggetto delle valutazioni e della prevenzione attuata dall'appaltante all'interno della propria azienda.

D) La sentenza della Corte di Cassazione in data 19.3.2009.

A seguito di ricorso del P.G. - oltre che del Me., il cui ricorso è stato però rigettato -, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la predetta sentenza della Corte d'Appello nei confronti di Ma., Ti., Ba. e Ba. in relazione al reato di omicidio colposo.

La Suprema Corte ha osservato che "l'art. 7 del D.L.G.S. 626/1994 prevede, nel caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici, l'obbligo per il datore di lavoro e per gli altri destinatari della normativa per la sicurezza di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori alle proprie dipendenze ed anche quelli alle dipendenze dell'appaltatore.
In altre parole, l'obbligo dei responsabili per la sicurezza della Soc. appaltante, nell'ipotesi di opere che si svolgono all'interno dell'azienda committente, di determinazione dei rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro ed all'attività lavorativa svolta all'interno comporta una posizione di garanzia e di controllo, a carico di costoro, in ordine all'integrità fisica pure dei lavoratori dell'impresa appaltatrice.
Nel caso di specie, la Corte di merito non appare avere tenuto conto adeguatamente dei disposti normativi e della ricorrenza dei gravi rischi per la sicurezza correlati alle caratteristiche della vasca e degli impianti connessi (pompe e turbine) oggetto delle operazioni di pulizia affidate alla Soc. In.Su.. In particolare, si trattava del pericolo per i sommozzatori di risucchio, a causa della forte corrente sussistente nella vasca allagata, verso le lame della turbina ovvero di urto contro la griglia di protezione del condotto di aspirazione.
Sotto detto profilo, gli imputali, dirigenti della Soc. Ae., in quanto titolari di compiti in materia infortunistica e comunque intervenuti nella gestione tecnica del contratto in questione, erano tenuti a funzioni di coordinamento e cooperazione con l'appaltatore per la tutela antinfortunistica".

La Corte di Cassazione ha conclusivamente statuito che il giudice di rinvio dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato ed allo schema motivazionale prospettato.

Diritto

E.1. L'ambito del giudizio di rinvio: a) le contravvenzioni; b) il nesso di causalità.

In esito all'udienza del 29.4,2010, osserva la Corte che appare opportuno chiarire anzitutto che il presente giudizio di rinvio non concerne le contravvenzioni per le quali Ma. e Ba. sono stati assolti nel precedente giudizio di secondo grado. Infatti, il P.G. ha presentato ricorso per Cassazione soltanto in relazione al reato di omicidio colposo, come esplicitamente precisato nella richiesta conclusiva dell'atto (del resto le contravvenzioni erano già all'epoca prescritte). Di conseguenza, l'annullamento disposta dalla Corte di Cassazione concerne soltanto l'omicidio colposo e non è consentita alcuna pronuncia sulle contravvenzioni, per le quali rimane ferma l'assoluzione di cui alla sentenza 26.9.2003 della Corte d'Appello. Ciò potrà dar luogo ad un contrasto di giudicati, ma la circostanza risulterà irrilevante, attese le conclusioni cui si perviene con il presente giudizio.

Ciò premesso, è probabilmente superfluo affrontare il tema della causa della morte di Iq.Ma., in quanto la Corte di Cassazione, qualora avesse rilevato un difetto motivazionale sul punto, ne avrebbe tratto le doverose conseguenze, soprattutto perché, oltre che dal ricorso del P.G., era investita anche da quello del Me., che è stato rigettato.

E' anche vero, peraltro, da un lato che il Me. non ha dedotto motivi di ricorso in ordine alla causa del decesso, dall'altro che l'annullamento della sentenza nei confronti degli altri imputati impone di riconsiderare tutti i motivi proposti con l'atto d'appello che non siano stati trattati e risolti dal giudice di legittimità.
Al riguardo, si deve infatti richiamare la giurisprudenza in materia della stessa Corte di Cassazione, secondo cui "a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata.
Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti.
Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento" (in questi termini Cass. sez. IV, n. 30422 del 21.6.2005, Po., conformemente alle precedenti pronunce di Cass. sez. III, n. 26380 del 21.4.2004, Fede; sez. VI, n. 5552 del 29.3.2000, Gr.; sez. IV, n. 43720 del 14.10.2003. Co.).

Di conseguenza, si ritiene di dovere anzitutto riesaminare le circostanze di fatto relative all'evento morte tenendo presenti le osservazioni degli appellanti. L'assunto difensivo è fondato sull'ipotesi dell'annegamento di Iq., a causa di un malore, prima del trascinamento del corpo tra le pale della turbina e del conseguente depezzamento del corpo.

Correttamente, però, il giudice di primo grado ha rilevato come tale prospettazione sia carente di valido supporto probatorio, ed anzi ai rilievi formulati nella sentenza impugnata occorre aggiungere che la circostanza da cui muove il consulente della difesa, e cioè che i polmoni della vittima erano risultati all'autopsia "di consistenza soffice ed istologicamente presentavano cavità alveolari dilatate", non è da sola significativa a sorreggere l'ipotesi dell'asfissia da annegamento.
Per contro, le infiltrazioni emorragiche nei polmoni sono - come ha osservato il consulente del P.M. -"'espressione della persistenza della funzionalità del circolo ematico al momento della produzione di queste lesioni ...
II rilievo della broncoaspirazione ematica, a livello dei tessuti polmonari (...) è indice almeno di un atto respiratorio al momento dell'invasione di una grande quantità di materiale ematico dall'albero bronchiale, o nel momento della decapitazione o al momento in cui si verificano le alterazioni che sono state descritte in sede polmonare".
Il consulente del P.M. ha altresì rilevato che dall'esame autoptico non è emersa "alcuna caratteristica anatomo - patologica che possa far prospettare che ci possa essere stata una condizione di malore poco prima del decesso". Appare poi corretta la considerazione del giudice di primo grado secondo cui, in caso di malore, Iq. avrebbe certamente segnalato il pericolo ai compagni in superficie, mediante strattonamenti della cima alla quale era legato.
D'altro canto, l'annegamento poteva verificarsi soltanto a causa della improvvisa rottura del tubo di erogazione dell'aria, ma il taglio netto successivamente riscontrato può essere stato prodotto solo dalle lame della turbina, dopo il trascinamento della vittima oltre la griglia di protezione. Al riguardo, appare una mera congettura, per giunta alquanto irrealistica, quella relativa alla fluttuazione del tubo, fra l'altro di modestissima lunghezza, fino a raggiungere la turbina prima ancora che il sub fosse trascinato al di là della griglia di protezione.

Per quanto concerne, infine, la tesi difensiva secondo cui nessun corpo umano potrebbe passare al di sotto di una griglia, in un varco di soli 40 - 50 cm. dal suolo, se non in posizione assolutamente supina e che ciò avvalorerebbe, pertanto, l'ipotesi di un pregresso "malore" di Iq. e di un decesso antecedente il depezzamento, si deve osservare che, anche in posizione diversa da quella supina, il corpo poteva essere piegato e risucchiato nel varco sottostante la griglia dalla elevatissima velocità delle acque.

Comunque, la posizione a livello del fondo era assolutamente compatibile con l'operazione che doveva compiere il subacqueo, cioè raccogliere materiale sabbioso appunto dal fondo della vasca, e l'assenza sulla griglia di deformazioni ovvero di altri segni provocati dalla eventuale resistenza opposta dalla vittima non è significativa, tenuto conto della rigidità e delle dimensioni della griglia stessa.

In ogni caso, un malore di Iq. che non ne avesse causato la morte prima del depezzamento non varrebbe certamente ad escludere il nesso eziologico tra l'evento e la non corretta posa della griglia in questione.

E.2. Le condotte colpose degli imputati.

Passando alle singole posizioni degli attuali imputati, occorre dare atto che - come rilevato in udienza di difesa di Ma., Ba. e Ti. - la Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto circoscritto ad un oggetto ben determinato, ossia la violazione dell'art. (ndr. 7) D.L.vo 626/1994 relativamente alla previsione dell'obbligo per il datore di lavoro e per gli altri destinatari della normativa per la sicurezza di cooperare, nel caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti anche i lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore.

E' dunque essenzialmente sotto questo profilo che andrà valutata la posizione degli imputati, in quanto titolari di compiti in materia infortunistica e comunque intervenuti nella gestione tecnica del contratto con l'appaltatore.

Il Ma. rivestiva la qualifica di responsabile della direzione operazioni della Ae. S.p.A. e, fra gli altri specifici addebiti che gli sono stati mossi, vi sono quelli di non avere cooperato con la ditta appaltatrice "In.Sub" all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi connessi ai lavori affidati e di non aver coordinato gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi stessi, come appunto disposto dall'art. 7 D.Lvo 626/94).

Sotto il profilo soggettivo della addebitabilità dei tali omissioni, si deve anzitutto rilevare che in data 16.1.1997 il presidente della A.E. En.Ce. aveva rilasciato al Ma. una procura in materia di sicurezza (con potere di spesa in materia fino ai 300 milioni di lire), sicché l'attuale imputato assunse gli obblighi che le norme in materia di sicurezza attribuiscono ai datore di lavoro; la procura gli attribuiva fra l'altro l'obbligo di provvedere ad "assolvere quanto previsto dalla normativa in tema di contratto di appalto o contratti d'opera".

Ciò premesso, si deve ribadire quanto già osservato dal giudice di primo grado circa l'assoluta carenza di cooperazione prestata dall'appaltante A.E. alla ditta appaltatrice "In.Su.".

In primo luogo, infatti, dato che i lavori venivano per la prima volta eseguiti con entrambi i gruppi delle pompe di aspirazione contemporaneamente in funzione, mentre in passato i gruppi venivano alternativamente disattivati. Ciò comportava evidentemente un modifica della situazione nella vasca, con particolare riferimento alla velocità della corrente dell'acqua, che era stata indicata in m. 0,8 al secondo, mentre si è accertato fosse di m. 2 - 2,10 al secondo. Dunque, una informazione essenziale per la valutazione dei rischi è stata fornita all'appaltatore in modo nettamente errato.

Inoltre, non sono stati considerati con attenzione i problemi attinenti al collocamento delle griglie al fine di evitare che gli operai subacquei potessero entrare in contatto, come di fatto è avvenuto, con le turbine

D'altronde, l'affidamento al Me. (non da parte direttamente del Ma., ma la circostanza è irrilevante) della redazione del piano di sicurezza della vasca era assolutamente inidoneo allo scopo, essendo il delegato palesemente inadeguato all'incarico per carenza di specifica competenza in materia di sicurezza.

Al Ma., per la qualifica rivestita, spettava in particolare assumere iniziative in ordine alla operazione in materia di sicurezza con l'impresa appaltatrice, nonché procedere ai necessari controlli per verificare la concreta attuazione di tale collaborazione da parte del personale incaricato della materiale esecuzione.

Sotto questi profili deve pertanto essere confermata l'integrazione, da parte del Ma. delle condotte colpose allo stesso addebitate.

E.2. b) Ba.

Quanto alla posizione del Ba., egli risponde del reato in qualità di direttore di produzione elettricità della Ae. S.p.A. ma deve essere altresì rilevato che egli non solo ha sottoscritto il contratto di appalto, ma era stato in precedenza il direttore della Centrale di Cassano d'Adda, cosicché aveva diretta conoscenza dei problemi relativi alla manutenzione e pulizia della vasca.

Inoltre, durante la sua direzione si era deciso di effettuare il lavoro di pulizia con gli impianti in funzione, al fine di evitare i problemi, soprattutto economici, derivanti dal blocco dell'impianto. Proprio a tal fine, dovendosi garantire la sicurezza degli operai subacquei, erano state ideate e realizzate le griglie di protezione.

Peraltro, nel contratto d'appalto, in particolare nell'allegato B relativo alle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale si doveva operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, si trova una specifica tecnica denominata MAN/FAB 03'97 dell'8.1.1997, anteriore quindi di oltre un anno ai lavori durante i quali perse la vita Iq. e soprattutto non aggiornata, in quanto afferente ad operazioni di pulizia da eseguire con le pompe di aspirazione dei due gruppi alternativamente ferme, e dunque in una situazione ben diversa da quella esistente nel marzo del 1998.

In relazione alle griglie, la specifica tecnica si limita a prevedere che "le pompe" di aspirazione saranno protette da barriere di sicurezza eseguite in ferro, maglia cm. 20 x 20, inserite nelle opportune sedi e distanti dalla pompe mt. 1,20 circa". Manca qualsiasi concreto riferimento alle modalità di posizionamento delle griglie ed alle relative procedure di controllo, particolarmente importanti in quanto concernenti un presidio salvavita.

Inoltre, come si è già rilevato trattando la posizione Ma., nella specifica tecnica era contenuto un dato del tutto errato, relativo alla velocità dell'acqua, indicato in m. 0.8 al secondo, mentre la perizia ha accertato una velocità più che doppia, fra l'altro più elevata sul fondo, cioè proprio dove operavano i subacquei e dove era stato lasciato uno spazio sufficiente a far passare il corpo di un uomo, come in realtà è avvenuto. Quest'ultima circostanza, determinante ai fini del trascinamento della vittima tra le pale della turbina, e dunque per la produzione dell'evento morte, è dipesa dal fatto che le griglie erano state realizzate in modo tale da non poter raggiungere il fondo della vasca e dalla mancata attuazione di una procedura atta a verificare la corretta discesa della griglia, che è stata posta in essere solo dopo l'infortunio in quanto prescritta dall'Asl Le condotte descritte si aggiungono alla originaria imprudenza di aver modificato le precedenti modalità di lavoro - con gli impianti alternativamente fermi - senza adottare in modo efficace nuove misure e cautele idonee a tutelare i lavoratori dall'incremento dei rischi, anche provvedendo a cautele supplementari, quali un sistema di illuminazione subacquea all'imbocco dei condotti e un sistema di trattenimento che non consentisse ai sub acqueti nei condotti stessi.

Di conseguenza, anche per il Ba. deve essere ribadita la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla realizzazione delle condotte contestate

E. 2.c) Ti..

Le condotte addebitate al Ti. ineriscono alla sua qualifica di responsabile produzione termoelettrica della centrale Ae..

Si tratta di una posizione simile a quella del Ba., atteso che il Ti. era al corrente dei rischi del lavoro di pulizia nella vasca ed era pienamente consapevole della "delicatezza dell'intervento", da lui stesso evidenziata nella nota di specificità. Egli conosceva gli impianti e sapeva della esistenza delle griglie e della loro funzione, e tuttavia non ha verificato personalmente l'effettivo livello dei rischi, facendo incautamente affidamento sull'operato del Me., delegato senza che avesse la necessaria competenza in materia di sicurezza. Di conseguenza, pur avendo parlato col Mo. delle questioni relative alla sicurezza dei lavori all'interno della vasca, il Ti. non ha dato all'appaltatore le dovute informazioni circa le adeguate misure da adottare.

Anche per Ti. valgono i rilievi già formulati in ordine alla maggior cautela che si sarebbe dovuto usare in conseguenza della innovazione, rispetto ai precedenti lavori, consistita nel far eseguire le operazioni di pulizia con tutti gli impianti in funzione La riconducibilità a tale imputato dei comportamenti colposi evidenziati risulta confermata dalla circostanza che la successiva prescrizione, da parte della A.S.L., di una procedura di sicurezza per la posa delle griglie, questa fu adempiuta proprio dal Ti..

E.2.d) Ba..

Il Ba. era responsabile della funzione manutenzione impianti e della gestione del contratto di appalto stipulato con la ditta "In.Su.".

In tale veste, l'imputato approvò l'ordine di lavoro e richiesta di impianto datato 10.1.1998 e sottoscrisse in data 17.1.1998 la richiesta di materiali e lavori indirizzata all'ufficio approvvigionamenti di Milano. Lo stesso Ba. viene indicato nel contratto quale "responsabile della gestione del contratto", qualifica che non si ritrova in alcuna procedura A.E. e sulla cui interpretazione si è discusso nel processo.

Il giudice di primo grado ha già confutato in modo esaustivo e convincente l'assunto difensivo secondo cui il Ba. avrebbe svolto funzioni di carattere esclusivamente amministrativo senza occuparsi delle concrete modalità di esecuzione dei lavori.

La sentenza impugnata richiama infatti le dichiarazioni del capoturno Mu. in merito al colloquio telefonico avuto col Ba. ed al successivo incontro avvenuto tra Mu., Ba., Me. e Mo., concernente le perplessità manifestate dal Mu. in merito al contemporaneo funzionamento di entrambi i gruppi di pompe e alla conseguente elevata velocità dell'acqua all'interno della vasca.

Tali circostanze sono state confermate anche dal Me., il quale ha altresì riferito di un incontro avvenuto nell'ufficio di Ba., per iniziativa del medesimo, nel corso del quale il Mo. spiegò come intendeva operare.

A fronte di questa situazione, il Ba. non assunse alcun provvedimento rivolto, in un'ottica di cooperazione con l'appaltatore, a verificare l'attuazione delle misure di sicurezza, in particolare la corretta collocazione delle griglie nei condotti e l'adeguatezza della misura così realizzata.

A conferma del ruolo del Ba. quale responsabile delle gestione del contratto in tutti i suoi aspetti, compreso quello degli obblighi di A.E. in materia di sicurezza, va richiamato l'episodio occorso lo stesso giorno del fatto per cui si procede, allorquando l'imputato mandò un elettricista dell'A.E. a controllare una presa dell'impianto elettrico del Mo. sul piazzale (testimonianza Ma.).

E.3 L'attenuante del risarcimento del danno.

Deve essere accolto il motivo d'appello concernente l'attenuante del risarcimento del danno, già richiesta in primo grado e non applicata dal Tribunale in quanto il risarcimento è stato effettuato non già dagli imputati, bensì dalla società presso la quale gli stessi prestano attività lavorativa.

Ritiene invece la Corte che l'attenuante in esame possa trovare applicazione, sulla scia dell'orientamento assunto prima dalla Corte Costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 138 del 2/23.4.1998, poi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5041 del 22.1.2009, De..

La Corte Costituzionale, con la pronuncia richiamata, ha osservato che "l'interpretazione dell'attenuante in chiave meramente soggettiva, che ravvisasse in essa una finalità rieducativa, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione", dando luogo ad "una arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (legge 24 dicembre 1969, n. 990), istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione degli imperativi contenuti nell'art. 3 della Costituzione".

Infatti - prosegue la Corte -, imporre all'imputato "l'onere di non avvalersi dell'assicurazione e di provvedere personalmente al ristoro dei danni, finirebbe col negare l'anzidetta funzione dell'assicurazione obbligatoria proprio nei frangenti nei quali se ne rende più manifesta l'essenzialità: danni alle persone e conseguenti obblighi risarcitori eccedenti le normali condizioni patrimoniali dei proprietari di veicoli. E così, il risarcimento del danno, strutturato nell'ordinamento generale attorno al principio di solidarietà, verrebbe privato di quell'insieme organizzato di garanzie patrimoniali che per volontà del legislatore indefettibilmente l'accompagnano, e ridotto a prestazione personale del danneggiante isolatamente considerato, secondo una visione premoderna dell'istituto della responsabilità civile in questo settore; una visione che non solo comporterebbe una macroscopica disparità di trattamento tra danneggianti a seconda delle loro condizioni patrimoniali, ma si risolverebbe in un inammissibile restringimento del diritto alla resipiscenza o al ravvedimento che verrebbe riservato alle sole persone provviste di mezzi finanziari che siano in grado di provvedere personalmente all'integrale ristoro dei danni. Ne risulterebbero, simmetricamente, coinvolte le parti offese: la disposizione censurata, anziché assicurare quella tutela risarcitoria completa e tempestiva che il testo dell'art. 62, n. 6, prima parte, mostra di voler perseguire, verrebbe in una qualche misura a limitare le loro opportunità di un risarcimento rapido, riducendo la probabilità di un intervento sollecitatorio presso l'ente assicuratore che un imputato, che potesse contare su un'accezione aggettiva dell'attenuante, sarebbe, di norma, interessato a compiere". Conclusivamente, il giudice delle leggi ha stabilito che l'attenuante del risarcimento del danno deve ritenersi operante "anche quando l'intervento risarcitorio, comunque riferibile all'imputato, sia compiuto, prima del giudizio, dall'ente assicuratore". La Corte di Cassazione, con la recente sentenza a Sezioni Unite sopra indicata, si è specificamente occupata di un caso in cui il reato era doloso e risarcimento del danno era stato effettuato da uno dei concorrenti nel reato, sicché era in discussione l'applicabilità dell'attenuante ad altro compartecipe. La Suprema Corte ha peraltro ritenuto che "non sussista uno speciale regime del risarcimento operato dal correo rispetto a quello eseguito da un qualsiasi terzo", con conseguente inapplicabilità dell'art. 118 c.p., cosicché "l'applicabilità al soggetto dell'attenuante di cui all'art. 62 cp., n. 6, anche quando nel risarcimento ha intervenuto un terzo, sia pure questi Un correo, discende allora soltanto dal disposto di questa norma e cioè dal senso che si intende attribuire all'espressione "l'avere... riparato interamente il danno mediante il risarcimento... e le restituzioni" ivi impiegata e dalla possibilità di ricondurre a simile formula lo specifico risarcimento o la specifica restituzione nella specie avvenuti". A tale riguardo ha precisato la Corte che "l'aver riparato, per integrarsi, non può consistere solo nella sussistenza dell'evento, ma deve comprendere una volontà di riparazione" ed ha richiamato sul punto l'anzidetta pronuncia della Corte Costituzionale, che, nell'assumere una decisa posizione per la natura oggettiva della circostanza; ha pur ritenuto sempre necessario che l'intervento risarcitorio sia "comunque riferibile all'imputato".

Nei reati colposi - ha soggiunto la Corte - il "quid" di merito della riparazione va ravvisato anche nell'aver stipulato un'assicurazione o nell'aver rispettato gli obblighi assicurativi per salvaguardare la copertura dei danni derivati dall'attività pericolosa", mentre nei reati dolosi, "se uno dei correi ha già provveduto in via integrale, l'altro, per esempio, dovrà nei tempi utili rimborsare il complice più diligente o comunque dimostrare di aver avanzato una seria e concreta offerta di integrale risarcimento".

La linea della giurisprudenza di legittimità è stata ulteriormente confermata e precisata con la sentenza della sez. IV n. 13870 del 6.2.2009, Cappelletti, con la quale si è affermato che "il risarcimento (anche quello eseguito dalla società assicurativa) deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia coscienza e mostri la volontà di farlo proprio".

Alla luce di tali principi, si deve ritenere che, nel caso di specie, l'integrale risarcimento del danno (per Lire 400.000.000) eseguito dalla società che aveva alle proprie dipendenze gli imputati, sia comunque riferibile anche a questi ultimi, i quali richiesero al Presidente della Ae., con lettera datata 25.5.2000 prodotta in giudizio, di adoperarsi per definire la causa civile con gli eredi della vittima, sostanzialmente sollecitando il risarcimento, attesi gli specifici riferimenti contenuti nella missiva all'imminente inizio del procedimento penale ed alla utilità di pervenire prima di esso alla definizione della causa.

Si ritiene pertanto di dover applicare a tutti gli imputati l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.

Tale circostanza si aggiunge alle attenuanti già concesse agli imputati ai sensi dell'art. 62 bis c.p. con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata. La maggior valenza che assumono così le circostanze favorevoli agli imputati inducono senz'altro a modificare il giudizio di bilanciamento con l'aggravante, ritenendo a questo punto prevalenti le attenuanti.

Dovendosi applicare la previgente normativa sulla prescrizione, il giudizio di prevalenza delle attenuanti determina la prescrizione del reato alla data del 5 settembre 2005, cosicché per tale causa deve dichiarasi l'estinzione del reato ascritto agli appellanti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 627, 605 c.p.p. decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della sentenza in data 21.12.2001 del Tribunale di Milano - sezione distaccata di Cassano d'Adda nei confronti di Ba.Vi., Ti.Ma., Ba.Br. e Ma.Ma., concessa agli imputati l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ritenuta prevalente, unitamente alle già concesse attenuanti generiche, sulla contestata aggravante, dichiara non doversi procedere nei confronti degli stessi in ordine al reato di omicidio colposo loro ascritto perché estinto per prescrizione.

Così deciso in Milano, il 29 gennaio 2010.

Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2010