Tipologia: Accordo Covid
Data firma: 9 novembre 2020
Validità: 03.12.2020
Parti: Agenzia Entrate Pescara e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uilpa, Confsal-Unsa, Flp*, Usb-Pi*
Comparti: P.A., Agenzia Entrate, Pescara
Fonte: flpagenziemef.it


Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” - DPCM 3 Novembre 2020

Il Direttore Centro Operativo Pescara, le Organizzazioni Sindacali territoriali e la RSU,
Visto l’accordo locale per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19, siglato in data 01 Ottobre 2020 integrato dal presente accordo;
Confermate tutte le precedenti direttive centrali e regionali in materia di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro inerenti il contrasto alla diffusione del COVID-19;
Ritenuto necessario proseguire nel consolidare le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività devono essere svolte in presenza, a tutela della salute dei lavoratori e al contempo favorire nel miglior modo possibile «la continuità amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti» attraverso il ricorso alle misure previste dalla norma;
Ritenuto necessario promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e contestualmente garantire la continuità dell’attività amministrativa;
Fermo restando gli obblighi e i doveri per il datore di lavoro derivanti dalla specifica normativa in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e della vigente normativa emergenziale;
Visto il DPCM del 03 Novembre 2020 ed in particolare l’art 5, comma 4, che raccomanda ai Dirigenti “di organizzare il proprio Ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla Legge”.
Convengono

Art. 1 - Principio e rinvii. Il perdurare della fase di emergenza e la recrudescenza dei contagi rende indispensabile mantenere il massimo livello di prudenza e cautela nella modulazione dell’attività lavorativa e richiede a tutti un elevato senso di responsabilità individuale dentro e fuori dall’ambiente di lavoro, conformando l’agire alle specifiche misure anti contagio contenute negli accordi e norme citate in premessa.

Art. 2 - Casi di lavoro in presenza. I lavoratori svolgono l’attività lavorativa in presenza solo nei seguenti casi:
a) per prestare i servizi indifferibili non effettuabili con la prestazione lavorativa in modalità agile;
b) per svolgere attività non effettuabili con la prestazione lavorativa in modalità agile.
Ferma restando la percentuale minima di lavoro in modalità agile prevista dalle disposizioni normative e dagli accordi sindacali vigenti, l’individuazione delle attività di cui alla lettera a) da svolgere in presenza è rimessa ad apposite disposizioni di servizio del Direttore mentre per quelle di cui alla lettera b) saranno oggetto di autorizzazione da parte dei Capi Area. In un’ottica di garanzia della salute, ogniqualvolta sia possibile, l’attività lavorativa in presenza sia svolta da un solo lavoratore per stanza.

Art. 3 - Accesso agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Per l’immobile occupato sia dal Centro Operativo che da altri Uffici dell’Agenzia delle Entrate, l’accesso avviene utilizzando gli ingressi ad essa riservati e comunque evitando, nei limiti del possibile, ogni contatto ravvicinato di personale.

Art. 4 - Misurazione della temperatura corporea. Fermo restando l’obbligo della misurazione della temperatura corporea, negli edifici utilizzati sia dal Centro Operativo che da altri Uffici dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di misurazione della temperatura si estende a tutte le persone che utilizzino spazi comuni.

Art. 5 - Gel igienizzante. I lavoratori utilizzano il gel igienizzante contenuto nei distributori fissi posti in prossimità di beni di uso comune (distributori automatici, fotocopiatrici ecc.), prima di ogni utilizzo degli stessi.

Art. 6 - Utilizzo dei distributori automatici. L’utilizzo dei distributori automatici è consentito a un lavoratore per volta.
I distributori automatici posizionati in parti comuni di edifici utilizzati anche da altre amministrazioni pubbliche e il cui contratto di gestione sia stato stipulato dall’Agenzia delle entrate sono posizionati in locali a uso esclusivo dell’Agenzia delle entrate.

Art. 7 - Utilizzo degli ascensori. L’utilizzo degli ascensori è consentito con l’utilizzo di una persona per volta. Sono fatti salvi i casi di oggettivo impedimento per problemi di deambulazione.

Art. 8 - Utilizzo della mascherina. È obbligatorio l’uso della mascherina protettiva in caso di compresenza di più persone nella stessa stanza, anche laddove il distanziamento tra le stesse dovesse essere superiore ad un metro, e negli spostamenti all’interno dell’ufficio.

Art. 9 - Distanziamento sociale e riunioni. Ogni spostamento sul luogo di lavoro avviene mantenendo il più elevato livello possibile di distanziamento dai colleghi. Sono vietate le riunioni in presenza di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle disposte per motivi di servizio sottesi ad effettiva necessità.

Art. 10. - Validità, efficacia, pubblicazione e vigilanza. Il presente accordo è efficace fino al 03 Dicembre ed a nuovo accordo in relazione ai mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico ed è soggetto agli adeguamenti imposti dagli accordi nazionali e regionali che potranno sopraggiungere dopo la sua conclusione. I Responsabili delle UU.OO. vigileranno, per quanto di competenza, sulla scrupolosa osservanza del presente accordo.

Pescara, 9 Novembre 2020

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* non firma