Regione Campania
Regolamento 28 marzo 2014, n. 3
Sospensione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni sul lavoro a seguito delle abrogazioni operate dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
B.U.R. 31 marzo 2014, n. 20

LA GIUNTA REGIONALE
ha deliberato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 607 del 20 dicembre 2013;
considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto
 

EMANA

il seguente Regolamento:
 

Art. 1
Sospensione dell'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni

1. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in attuazione dei principi di riduzione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese), considerata l'istituzione del sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SIRP), prevista dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro), a decorrere dalla data in entrata in vigore del presente regolamento, il registro degli infortuni, previsto dalla lettera o) dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con le registrazioni effettuate su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni), purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza e trasmessi al sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SIRP).
3. La registrazione prevista dal comma 2 comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operano presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). In tali casi la registrazione è limitata all'indicazione della data di infortunio, del nominativo dell'infortunato e delle cause.
4. La soppressione dell'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni non comporta l'eliminazione degli obblighi connessi alla tenuta del registro, che vanno ugualmente assolti dal datore di lavoro, nelle more dell'entrata in funzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (S.I.N.P.).
Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania.
 

Caldoro