Tipologia: Regolamento RLS
Data: aprile 2020
Comparti: P.A., Sanità, IOV
Fonte: ioveneto.it

Sommario:


Regolamento relativo all’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza negli ambienti di lavoro

Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Gli RLS sono eletti o designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali, hanno mandato triennale con possibilità di rinnovo e restano in carica fino all’insediamento dei nuovi RLS.
Qualora uno o più RLS, non potessero più esercitare la funzione attribuita dalle rappresentanze sindacali, le stesse procederanno alla loro sostituzione attraverso la designazione di nuovo componente dell’area di contrattazione di afferenza. In caso di dimissioni il RLS dimissionario esercita le funzioni sino al subentro del sostituto. Al termine del triennio d’incarico gli RLS possono essere rieletti.
Il numero degli RLS è stabilito dalla contrattazione collettiva ed in ogni caso il loro numero minimo è di 3 fino a 1000 lavoratori, ovvero di 6 rappresentanti oltre i 1000.
La Direzione Aziendale, preso atto dei nominativi di cui al punto precedente, ne dà notizia agli interessati, trasmettendogli copia del presente regolamento; li comunica altresì a tutti i lavoratori ed ai responsabili delle strutture.

Attribuzioni degli RLS
Le attribuzioni degli RLS sono previste dall'art. 50 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e dal CCNQ del 10/7/1996.
Gli RLS hanno facoltà, previa comunicazione, di accedere ai luoghi di lavoro e di colloquiare con i lavoratori per assumere tutte le informazioni attinenti alle attività ivi svolte.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o ad un addetto da questi incaricato. Dette visite vanno preventivamente comunicate al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La Direzione deve fornire agli RLS, tutte le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine e agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.
Agli RLS devono inoltre essere fornite tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
Il documento di valutazione dei rischi predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione va consegnato, a seguito di richiesta, al datore di lavoro ed agli RLS nella sua versione ufficiale.

Attività di consultazione
Gli RLS devono essere consultati preventivamente, da parte della Direzione, in ordine a:
- valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nelle strutture operative aziendali;
- designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e del medico competente, attività di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro;
- organizzazione della formazione degli RLS e dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi.
Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
È altresì conservata agli atti la documentazione e la corrispondenza relativa alle attività in argomento.

Obblighi e responsabilità
Gli RLS informano la Direzione dei rischi individuati nel corso della loro attività ed in particolare a seguito delle visite ai luoghi di lavoro.
Gli RLS esercitano le attribuzioni di legge, e cioè:
a) garantire la massima disponibilità nei confronti dei colleghi lavoratori, cosi da instaurare un rapporto di fiducia che li proponga come i primi referenti per qualsiasi problema in materia di sicurezza, di salute e di igiene sul lavoro;
b) formulare per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste;
c) organizzarsi circa l'utilizzo del monte ore attribuito al fine di garantire la presenza e la reperibilità e di rendere il servizio efficiente ed efficace. A tal fine è preferibile, quando possibile, che il sopralluogo venga svolto dagli RLS in servizio presso le sedi più vicine ai luoghi da visitare;
d) pianificare e coordinare, tra di loro, le visite ai vari luoghi di lavoro; è auspicabile l’accordo con SPP e Medico Competente;
e) contribuire a divulgare quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e l'igiene sul lavoro; poiché l'opera di divulgazione è compito della Direzione, la collaborazione in tali attività avviene in preventivo accordo con Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. Tale collaborazione potrà avvenire anche con la partecipazione attiva all’attività di formazione dei lavoratori da parte degli RLS opportunamente formati anche sulle tecniche di comunicazione;
f) promuovere e partecipare all'opera di sensibilizzazione dei lavoratori verso il Sistema di Gestione della Sicurezza;
g) formulare eventuali osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
h) partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonché a quelle indette in materia dalla Direzione;
i) collaborare nell'ambito delle proprie competenze con il Servizio di Prevenzione e Protezione per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa;
k) frequentare i corsi e gli aggiornamenti relativi alla formazione;
l) garantire il segreto in ordine ai processi lavorativi e ad eventuali programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato;
m) garantire discrezione e riservatezza nei confronti di chiunque ad essi si rivolga, nell'esercizio del mandato;
n) garantire, salvo casi di particolare impedimento, il mantenimento dell’incarico per tutto il periodo del mandato.
É facoltà degli RLS ricorrere alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate ed i mezzi impiegati per ottenerle non siano idonei a garantire la sicurezza, la salute e l'igiene durante il lavoro.

Garanzie e tutele degli RLS
Gli RLS non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Devono essere altresì messi a loro disposizione mezzi e spazi necessari all’esercizio delle loro funzioni e l’accesso ai dati in base all’art.18 comma 1 lettera r del D.Lgs. 81/2008.

Formazione e aggiornamento
Gli RLS, hanno diritto ad un programma base formativo di 32 ore di cui 12 su rischi specifici presenti in azienda con verifica di apprendimento i cui oneri sono a carico dell’Amministrazione. Tale formazione verrà assicurata secondo le modalità in atto nell’Istituto.
Nell’arco del mandato degli RLS verrà garantita la partecipazione a corsi di aggiornamento annuale, di durata non inferiore alle 8 ore, sui contenuti dei quali potrà essere consultato il RSPP.

Permessi orari retribuiti
Con riferimento al Contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 81/2008 riguardanti il "rappresentante per la sicurezza", sottoscritto il 10 luglio 1996 il monte ore complessivo a disposizione di ogni RLS del personale si definisce in 40 ore annue per ogni rappresentante.
L’utilizzo delle suddette ore avverrà tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizio delle strutture presso cui gli RLS prestano servizio, salvaguardando nel contempo la libertà operativa necessaria per svolgere adeguatamente l'esercizio delle funzioni, tenuto conto delle facoltà riconosciute dalla legge.
Il tempo utilizzato dagli RLS si configura come orario di lavoro a tutti gli effetti e verrà individuato con la certificazione di seguito indicata.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 lett. b) c), d), g), i) ed l) del decreto su citato non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attività è considerata tempo di lavoro.

Mezzi e strumenti a disposizione degli RLS
Per l’espletamento delle proprie funzioni viene riconosciuta agli RLS la possibilità di effettuare degli spostamenti ad altre strutture interne all’Azienda; per tali trasferimenti devono essere attuate le procedure autorizzative vigenti.
Gli RLS utilizzano i locali messi a disposizione dalla Direzione. Per le riunioni collegiali degli RLS ed eventuali incontri con gruppi di lavoratori l’Azienda consentirà l’uso delle sale riunioni dei presidi Aziendali previa richiesta formulata con adeguato anticipo.
Viene previsto il rimborso delle spese documentate, sostenute dagli RLS per gli spostamenti necessari all'espletamento dei propri compiti; le spese sono rimborsate in base ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Riunioni periodiche
La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 5 gg lavorativi con ordine del giorno scritto sia che la richiesta parta dall’Amministrazione che dal rappresentante stesso.
Di tale riunione verrà redatto verbale. Essa si svolge in orario di lavoro al di fuori del monte ore assegnato a ciascun RLS.

Procedure per utilizzo permessi
Al fine di rilevare correttamente i permessi per lo svolgimento delle attività di cui trattasi, si indica la seguente procedura:
1) La richiesta di permesso con l’indicazione del luogo, dell’orario e dell’ordine del giorno, dovrà pervenire al diretto Responsabile ed alla UOC Risorse Umane, almeno 5 gg prima della data stabilita, onde permettere l’organizzazione del servizio.
2) La durata dei lavori è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato se svolta all’interno dell’orario di lavoro e non potrà creare eccedenza oraria. Il dipendente dovrà provvedere alla stimbratura. La durata dei lavori dovrà essere sempre certificata con apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare del monte ore individuale o RSPP.
Sarà cura del dipendente presentare la predetta dichiarazione, con l’indicazione dell’orario di inizio e di cessazione dei lavori, all’operatore addetto alla rilevazione presenze.
3) Sono riconosciute a parte le ore per la partecipazione del RLS alla riunione periodica di prevenzione (indicativamente 1 volta l’anno) e le ore dedicate alla formazione (articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 - nr. 32 ore nell’ambito dell’orario di lavoro e 8 ore/anno per aggiornamento).
4)Con riferimento all’art. 50 del Dlg. 81/2008 e s.m., si allega al presente Regolamento una tabella esplicativa delle attività svolte dal RLS.
5) Si allegano al presente regolamento la modulistica per la richiesta di permessi per gli RLS e richiesta di permesso per la formazione RLS.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al CCNQ sottoscritto il 10 luglio 1996, al Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. e alle disposizioni vigenti in materia.

 

Allegati

FUNZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

COLONNA A
FUNZIONI ESERCITABILI SU INIZIATIVA DI SOGGETTI ESTERNI NELL'AMBITO DELL'ORARIO DI LAVORO

COLONNA B
FUNZIONI ESERCITBIELI AD INZIATIVA DI PARTE NEL RISPETTO DEL MONTE ORE DI CUI AL COMMA 2

È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva

Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
 

È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali

È consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37

Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37

Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori

Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito

Fa proposte in merito alla attività di prevenzione

Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35

Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività

 

Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro