Regione Lazio
Deliberazione 1° marzo 2022, n. 89
Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e le Parti Sociali "Per un lavoro di qualità in edilizia", con lo scopo di promuovere e valorizzare la legalità nel settore edile e di contrastare il fenomeno del caporalato nella Regione Lazio.
B.U.R. 8 marzo 2022, n. 21

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale, di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità,
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizione relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modifiche;
- la legge 10 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021 con la quale è stato conferito all’ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale, l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavoro Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”;
- la legge 27 febbraio 1985, n. 49, “Provvedimenti per il credito di cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, “Legge di stabilità regionale 2019”, art. 4, comma 40 e ss., istituzione “Fondo rotativo regionale per il recupero di aziende in crisi”;
- la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 4 marzo 2021, n. 120, “Approvazione del Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro tra la Regione Lazio e le Parti sociali”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante la “Legge di contabilità regionale”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’art. 56, comma 2, L.R. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’art. 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi, per quanto compatibile, con le disposizioni di cui alla medesima L.R. 11/2020;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante la “Legge di stabilità regionale 2022”;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente il «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese»;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente il «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa»;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTI in particolare
- la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, in materia di distacco transnazionale dei lavoratori, attuata dal decreto legislativo n. 136 del 17 luglio 2016, che prevede il rafforzamento del sistema di cooperazione amministrativa tra le autorità di controllo nazionali;
- la direttiva 2018/957/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, attuata dal decreto legislativo n. 122, del 15 settembre 2020, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, che integra la normativa nazionale in materia di distacco transnazionale, rafforza la parità di trattamento tra lavoratori “locali” e lavoratori distaccati, attraverso la riaffermazione del principio per cui le imprese distaccatarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti “interni” sulla base di disposizioni normative e contratti collettivi nazionali;
- la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”;
- la legge regionale 14 agosto 2019, n. 18, recante “Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”, ed in particolare l’art. 14 laddove stabilisce che la Regione, “adotta una proposta di legge regionale per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori anche negli altri settori produttivi, diversi da quello agricolo”;
PREMESSO CHE
- il fenomeno del "caporalato" consiste nell'attività di intermediazione illecita e sfruttamento posta in essere da taluni soggetti, c.d. "caporali", nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, spesso particolarmente vulnerabili come stranieri privi del regolare permesso di soggiorno ovvero disoccupati;
- tale fenomeno interessa diversi settori e tra questi, il settore dell’edilizia è quello che presenta i noti problemi di dumping salariale e contrattuale attuati mediante l’illegittima applicazione contrattuale, i mancati o non corretti versamenti alle Casse Edili ed agli Enti Previdenziali;
CONSIDERATO CHE
- il settore edile con le sue 72.000 imprese e gli oltre 129 mila addetti, costituisce il 15% dell’universo imprenditoriale e il 6% dell’occupazione totale nella regione Lazio e che le figure professionali più richieste nel comparto sono i lavoratori più specializzati come muratori carpentieri e operatori di macchina;
- tra i settori colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid 19, quello dell’edilizia ha resistito meglio alla crisi pur registrando un andamento altalenante ove si consideri che il 20 per cento delle imprese edili del Lazio è riuscita a chiudere l’anno 2020 in maniera positiva, il 65 per cento ha visto ridursi il proprio fatturato, mentre il 15 per cento non ha subito variazioni;
- le proiezioni di crescita del settore edile, per il triennio 2021/2023 sono positive sia nell’ambito privato che pubblico, pertanto, risulta importante agire sul settore non solo in termini di ripresa economica ma anche di tutela del lavoro;
CONSIDERATO CHE
- la Regione Lazio, da tempo impegnata nel contrasto del lavoro irregolare, intende realizzare un Piano di Interventi volti alla promozione e alla valorizzazione della legalità nel settore edile e di contrasto al fenomeno del caporalato, nella regione Lazio, nel rispetto di altri protocolli di legalità, al fine di evitare duplicazione di adempimenti e nel rispetto delle normative nazionali già esistenti;
- gli Enti Bilaterali, costituiti ai sensi e per gli effetti delle Contrattazioni collettive nazionali di lavoro sottoscritte tra Ance, Aniem Confapi, CNA, Confartigianato, Claii, Fiae/Casartigiani, Lega COOP, Confcoperative e Agci e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil, svolgono un ruolo attivo nel settore dell’edilizia e che i CCNL a cui si deve far riferimento, sia in ambito privato che pubblico, sono quelli sottoscritti dalle suddette Organizzazioni datoriali e Sindacali;
- la Regione Lazio si pone l’obiettivo di garantire l’applicazione della Contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, sia in ambito privato che pubblico, mediante la sottoscrizione di uno specifico protocollo con le organizzazioni datoriali e sindacali;
VISTO lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e le Parti Sociali “Per un lavoro di qualità in edilizia”, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che la partecipazione al Gruppo di Coordinamento, di cui all’articolo 3 dell’Allegato schema di Protocollo è a titolo completamente gratuito;
CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e le Parti Sociali denominato “Per un lavoro di qualità in edilizia”, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con lo scopo di realizzare un Piano di Intervento volto alla promozione e alla valorizzazione della legalità nel settore edile e di contrasto al fenomeno del caporalato nella regione Lazio, nel rispetto di altri protocolli di legalità e nel rispetto delle normative nazionali già esistenti.
Il Protocollo di Intesa sarà sottoscritto dall’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale o da un suo delegato.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale www.regione.lazio.it canale Lavoro e sul B.U.R.L.
 

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
LA REGIONE LAZIO
E
LE PARTI SOCIALI
“PER UN LAVORO DI QUALITA’ IN EDILIZIA”

PREMESSO CHE

Il fenomeno del "caporalato" consiste nell'attività di intermediazione illecita e sfruttamento posta in essere da taluni soggetti, c.d. "caporali", nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, spesso particolarmente vulnerabili come stranieri privi del regolare permesso di soggiorno ovvero disoccupati.
Il fenomeno del caporalato coinvolge settori particolarmente esposti al lavoro sommerso, sia esso irregolare o nero, a causa della mobilità territoriale e soprattutto per il fatto di essere legato alla stagionalità del lavoro
A partire dal settore dell’agricoltura, in data 8 gennaio 2019 è stato sottoscritto un Protocollo tra regione Lazio e Parti Sociali “per un lavoro di qualità in agricoltura” cui ha fatto seguito l’approvazione della legge regionale n. 18/2019 volta a contrastare il lavoro irregolare in agricoltura.
Tuttavia, l’agricoltura non costituisce l’unico settore coinvolto dalla piaga del caporalato.
Tra questi, l’edilizia costituisce uno dei settori in cui si annidano i noti problemi di dumping salariale e contrattuale attuati mediante l’illegittima applicazione contrattuale, i mancati o non corretti versamenti alle Casse Edili ed agli Enti Previdenziali, l’interruzione della catena delle responsabilità contrattuali utilizzando non correttamente lo strumento del distacco di manodopera, anche in considerazione del fatto che il settore delle costruzioni continua a rappresentare uno dei maggiori settori di inserimento lavorativo della popolazione migrante presente in Italia, sia per l’elevata capacità di assorbimento di manodopera sia perché l’ingresso lavorativo ai livelli più bassi non richiede specifiche competenze.
Invero, circa il 17% degli stranieri che lavorano regolarmente in Italia lo fanno nel settore delle costruzioni. Se da una parte il settore edile continua ad esprimere un fabbisogno di manodopera immigrata, dall’altra, l’assorbimento di questa passa molte volte attraverso forme di sfruttamento, di scarsa sicurezza e di discriminazione ai danni dei lavoratori stranieri presenti nel settore.
 

CONSIDERATO CHE

Il settore edile con le sue 72.000 imprese e oltre 129 mila addetti, costituisce il 15% dell’universo imprenditoriale e il 6% dell’occupazione totale nella regione Lazio.
In Italia, tra il 2012 e il 2018, le imprese attive si sono ridotte di oltre 74.000 unità (-9,1%) e i posti di lavoro persi sono stati circa 293 mila (-17,2%). Nello stesso periodo, nel Lazio la situazione di crisi si evidenzia attraverso la chiusura di 764 imprese (-1%) e di oltre 30 mila occupati in meno (-18,8%).
A livello di “peso”, le imprese edili rappresentano oggi il 14% in Italia rispetto a tutti gli altri comparti economici (15% nel Lazio). La percentuale di occupati dell’Edilizia rappresenta invece solo il 6% in Italia rispetto a tutti gli altri settori (6% anche nel Lazio).
Le figure professionali più richieste nel comparto sono lavoratori più specializzati come muratori carpentieri e operatori di macchina.
Si tratta di professionalità per lo più richieste da aziende con meno di 50 dipendenti.
Particolarmente rilevante nel settore dell’edilizia è il tema del distacco che, se non gestito correttamente, può creare situazioni di concorrenza sleale nei confronti delle imprese stabilite in Italia, e dunque mettere a rischio l’occupazione nel nostro Paese in settori sensibili al fenomeno quali ad esempio l’edilizia, l’industria del turismo e il trasporto.
Tra i settori colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid 19, quello dell’edilizia ha resistito meglio alla crisi pur registrando un andamento altalenante ove si consideri che il 20 per cento delle imprese edili del Lazio è riuscita a chiudere l’anno 2020 in maniera positiva, il 65 per cento ha visto ridursi il proprio fatturato, mentre il 15 per cento non ha subito variazioni.
Sempre con riferimento al settore dell’edilizia, nel triennio 2021/2023 si prevedono proiezioni di crescita del 7 per cento nel settore privato e del 10 per cento in quello pubblico. Dati che, ove confermati, dimostrano come sia importante agire sul settore non solo in termini di ripresa economica ma anche di tutela del lavoro.
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Al fine di contrastare lo sfruttamento a basso costo della manodopera, assume estrema rilevanza l’intervento del legislatore nazionale che, con la legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha adottato “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”.
La direttiva 2014/67/UE in materia di distacco transnazionale dei lavoratori, attuata dal decreto legislativo n. 136/2016, prevede il rafforzamento del sistema di cooperazione amministrativa tra le autorità di controllo nazionali.
La direttiva 2018/957/UE attuata dal decreto legislativo n. 122/2020, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, che integra la normativa nazionale in materia di distacco transnazionale, rafforza la parità di trattamento tra lavoratori “locali” e lavoratori distaccati, attraverso la riaffermazione del principio per cui le imprese distaccatarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti “interni” sulla base di disposizioni normative e contratti collettivi nazionali.
La Regione Lazio con la legge regionale 18 del 14 agosto 2019, si è dotata di una norma recante “Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”.
L’art. 14 della l.r. 18/2019 stabilisce che la Regione, “adotta una proposta di legge regionale per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori anche negli altri settori produttivi, diversi da quello agricolo”.
 

PRESO ATTO CHE

in edilizia svolgono un ruolo attivo gli Enti Bilaterali costituiti ai sensi e per gli effetti delle contrattazioni collettive nazionali di lavoro sottoscritta tra Ance, Aniem Confapi, CNA, Confartigianato, Claii, Fiae/Casartigiani, Lega COOP, Confcoperative e Agci e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil; le Parti convengono che i CCNL a cui si deve far riferimento siano quelli sottoscritti dalle suddette Organizzazioni datoriali e Sindacali.
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
 

Art. 1.
Oggetto del Protocollo

Il presente Protocollo ha ad oggetto la realizzazione di un Piano di Intervento volto alla promozione e alla valorizzazione della legalità nel settore edile nella regione Lazio e di contrasto al fenomeno del caporalato, nel rispetto di altri protocolli di legalità, al fine di evitare duplicazione di adempimenti e nel rispetto delle normative nazionali già esistenti.
Il protocollo si pone l’obiettivo di garantire l’applicazione della Contrattazione Collettiva Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, sottoscritta dalle parti sociali nazionali e della contrattazione integrativa Territoriale a cui fanno riferimento le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente protocollo, per le lavorazioni edili, così come definite dalla sfera di applicazione dei CCNL richiamati, sia in ambito privato che pubblico.
I contenuti del presente Protocollo saranno recepiti nella norma di attuazione dell’art. 14 della L.r. 18/2019.
 

Art. 2
Obiettivi del Piano di Intervento

Il Piano di intervento si pone l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare in edilizia in un’ottica di favore nei confronti dei lavoratori e delle aziende del settore dell’edilizia. In questo contesto, l’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale di concerto con l’Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali nonché con la collaborazione degli organi Ispettivi, procede alla definizione e realizzazione del piano d’intervento.
 

Art. 3
Governance del Piano di Intervento.

Nell’ambito della governance dell’intervento viene istituito un Gruppo di Coordinamento composto dalla Regione Lazio e dalle Organizzazioni sindacali e datoriali al fine di favorire il raccordo fra tutti gli attori coinvolti.
Al gruppo di coordinamento è demandato il compito di realizzare le seguenti attività:
■ coinvolgimento, in base alla fase di attuazione dell’intervento, di ulteriori soggetti che per competenza, potranno contribuire alla riuscita dell’intervento;
■ individuazione delle risorse da attivare per le misure e condivisione delle modalità di attivazione;
■ definizione e condivisione dei dettagli del piano di intervento;
■ rilevazione di eventuali criticità e tempestiva adozione di misure correttive in corso d’opera;
■ coordinamento e monitoraggio dell’intervento.
A tal fine, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti nominano un proprio rappresentante per la costituzione del suddetto Gruppo di Coordinamento che si riunisce con cadenza bimensile o in altra data su proposta degli stessi componenti. La partecipazione al gruppo di coordinamento è a titolo gratuito.
 

Art. 4
Le misure del Piano di intervento

Al fine di mettere in campo azioni volte a contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro, e per la promozione e valorizzazione della legalità nel settore dell’edilizia della regione Lazio, le Parti condividono l’opportunità di agire prioritariamente in relazione alle seguenti misure di intervento:
1. Raccordo tra CPI e il sistema di Borsa Lavoro BLEN.IT per favorire un corretto incrocio fra domanda e offerta del lavoro anche con l’ausilio - previo adeguamento- dell’App FairLabor sperimentata nel settore dell’agricoltura al fine di promuovere l’iscrizione alle liste di prenotazione in edilizia e anche al fine di incentivarne le assunzioni.
2. Formazione dei lavoratori iscritti nelle liste di prenotazione presso i CPI e il sistema di Borsa Lavoro BLEN.IT. Le Parti concordano sull’opportunità che sia le imprese in appalto sia quelle in subappalto si avvalgano degli Enti Bilaterali (Scuole Edili/C.T.P.) affinché vengano utilizzate le professionalità, le competenze già maturate in materia di regolarità, formazione professionale e prevenzione infortunistica. Pertanto, gli Enti Bilaterali (Scuole Edili/C.T.P.) dovranno, qualora dovuto, così come disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, fornire ai lavoratori una formazione completa ed esaustiva in tema di Sicurezza sul Lavoro anche nell’ambito delle iniziative poste in essere dalla Regione Lazio;
3. Coinvolgimento dell’Ente Bilaterale (Cassa Edile/Edilcassa del Lazio) anche in considerazione della sottoscrizione dell’accordo nazionale dell’11.03.2021 tra l’Ispettorato nazionale del lavoro e la commissione nazionale delle casse edili/edilcasse e dei relativi accordi territoriali sottoscritti e quelli prossimi alla sottoscrizione nelle Province. Le imprese che hanno lavoratori residenti al di fuori della regione Lazio, all’atto dell’apertura del cantiere comunicheranno alle scuole edili / ctp - pfl le modalità di sistemazione alloggiativa dei dipendenti e l’indirizzo della loro dimora; attraverso le Casse edile/Edilcasse verranno verificati i dati degli appalti: le notifiche preliminari, le denunce MUT, le ore denunciate;
4. Introduzione del documento unico di regolarità contributiva e congruità dell’incidenza della manodopera, di seguito denominato DURC di congruità così come definito dal decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021, al fine di verificare, in fase di esecuzione del contratto, che l’impresa esecutrice sia in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e che risulti congrua l’incidenza del costo della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori, come previsto dall’accordo sottoscritto dalle parte sociali il 10 settembre 2020. La Cassa edile/edilcassa del Lazio di competenza territoriale verificherà i dati relativi ai singoli cantieri.
5. Introduzione del “Settimanale di cantiere”, attraverso il quale il Gruppo di Coordinamento, di cui all’art. 3, monitora anche le informazioni relative al numero dei lavoratori in distacco e concordare le attività per le quali le lavorazioni sono difficilmente programmabili con anticipo., fatto salvo quei territori o quegli appalti dove è già normato dove si rispetta la normativa già esistente. Il settimanale di cantiere viene avviato in via sperimentale per la durata di 24 mesi negli appalti pubblici di importo superiore ai 100 mila €. Nell’arco di tale periodo il Coordinamento individuerà le modalità di come renderlo operativo anche nel settore privato.
6. Applicazione della Contrattazione collettiva del settore edile sottoscritta dalle parti sociali nazionali e territoriali a cui fanno riferimento le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente protocollo, nel rispetto delle sfere di applicazione dei CCNL richiamati, quale strumento privilegiato per ricomporre quella frammentazione che caratterizza il settore, al fine di garantire legalità e sicurezza nonché il corretto rispetto delle norme contrattuali. A tal fine si prevede che per i lavoratori in regime di distacco, la distaccante è tenuta a denunciarli presso le Casse edili/Edilcassa dove vengono eseguiti i lavori.
7. Utilizzo della Tessera di riconoscimento, come previsto dall’art. 18 e dall’art 26 del D.Lgs 81/2008 e dall’art.5 della Legge 136 di agosto 2010, da parte del personale operante in cantiere, siano esso subordinato o autonomo. Nel caso dei lavoratori subordinati la tessera - che in ogni caso deve essere sempre esposta- dovrà contenere i dati anagrafici, la data di assunzione e specificare i dati dell’impresa anche nell’ipotesi di eventuale subappalto.
8. Previsione di misure regionali volte a promuovere il welfare aziendale in termini di trasporto o accoglienza abitativa.
9. Promozione del mediatore Culturale presso i CPI.
10. Campagna di informazione/formazione delle iniziative previste dal presente Protocollo da parte dei sottoscrittori dello stesso sui rispettivi canali istituzionali o presso i luoghi di lavoro utilizzando gli Enti Bilaterali di settore e gli RLST.
 

Art. 5
Protocollo con gli Organi Ispettivi

Al fine di rendere operative le misure di cui all’art. 4, la Regione Lazio promuove un apposito Protocollo:
1. con la ASL e/o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’accesso alle notifiche preliminari;
2. con INAIL;
3. con l’INPS, al fine di reperire le imprese iscritte con il codice “edilizia”, codificato per codice fiscale/P. Iva dell’azienda.
 

Art. 6
Disposizioni finali

Il presente Protocollo ha efficacia dalla data di stipula e ha natura sperimentale.
Esso può essere modificato o integrato per volontà delle Parti o anche al fine di adeguare il relativo Piano di Intervento alle eventuali innovazioni legislative che nel frattempo dovessero intervenire in materia.
Le Parti condividono di definire più specificatamente, nell’ambito della discussione inerente i lavori pubblici, la tematica relativa all’indicazione nei bandi di gara di competenza regionale della contrattazione collettiva nazionale edile e quella inerente la pubblicazione dei dati relativi agli appalti aggiudicati avviando flussi informativi sperimentali.

Letto confermato e sottoscritto