Regione Toscana
Delibera 26 settembre 2022, n. 1080
Approvazione del marchio etico “ Regione Toscana - per i diritti e la sicurezza dei rider - Delivery responsabile!” e del Regolamento d’uso e relativa registrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
Richiamato l’articolo 4, comma 1) lettera a) dello Statuto della Regione Toscana che individua, fra le finalità principali, il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori nonché il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
Visti:
- l’informativa preliminare al Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 adottata dalla Giunta Regionale con Documento Preliminare n. 1 del 26 aprile 2021 e discussa in Consiglio Regionale nelle date del 8 e 9 giugno 2021;
- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021;
- la Nota di Aggiornamento al DEFR 2022 approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22/12/2021 come aggiornata dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 34 dell'01.06.2022 "Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2022" ed in particolare il Progetto Regionale 19 " Diritto e qualità del lavoro".
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
Richiamata la Legge Regionale 4 giugno 2021, n. 18 “Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali”;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Tenuto conto che la Giunta Regionale con deliberazione n. 946 del 13/09/2021 ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa avente ad oggetto le “Linee Guida della Regione per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle piattaforme digitali per la consegna del cibo a domicilio e per una corretta applicazione contrattuale (Rider ciclo-fattorini). Approvazione” in particolare il punto 8) “Marchio etico” secondo il quale si prevede la definizione di un marchio rappresentato da un segno distintivo da apporre su merci e prodotti, consegnati dalle aziende che, avendo aderito ad uno specifico regime di elevati standard di qualità, garantiscono l'eticità dell'intero ciclo di lavoro ed il rispetto dei principi stabiliti dal presente Protocollo e che la Regione Toscana provvederà alla sua registrazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e dell'articolo 74 del Regolamento UE/1001/2017.
Preso atto che in data 10 novembre 2021 è stato sottoscritto il citato Protocollo d’intesa dai soggetti che hanno aderito alle linee Guida della Regione Toscana;
Vista la deliberazione n. 665 del 13/06/2022 “Approvazione documento tecnico “Linee di indirizzo per la valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali” di cui all'art. 4 della Legge regionale 4 giugno 2021, n. 18”;
Ricordato che il segno distintivo del marchio etico “Regione Toscana - per i diritti e la sicurezza dei rider - Delivery responsabile!” di cui all, A e il Regolamento d’uso di cui all’allegato B) sono stati individuati e redatti in accordo con i sottoscrittori del Protocollo;
Ritenuto pertanto opportuno approvare il segno distintivo del marchio etico “Regione Toscana - per i diritti e la sicurezza dei rider - Delivery responsabile!”, con la relativa scheda tecnica di cui all'allegato A) e il Regolamento d’uso del Marchio etico di cui all’allegato B) alla presente delibera, quali strumenti di valorizzazione, identificazione e riconoscibilità del progetto collegato che mira a migliorare le condizioni di lavoro promuovendo iniziative per un’occupazione stabile, sicura e trasparente delle lavoratrici e dei lavoratori delle piattaforme digitali per la consegna del cibo a domicilio;
Ravvisata la necessità di incaricare il competente ufficio Settore Comunicazione, Cerimoniale ed Eventi di effettuare la registrazione ai sensi di legge del marchio etico “Regione Toscana - per i diritti e la sicurezza dei rider - Delivery responsabile!” in modo da assicurare l’esclusività dell’utilizzo alla Regione Toscana e ai soggetti legittimati anche a protezione da eventuali impieghi indebiti;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 8/09/2022.
A voti unanimi,
 

DELIBERA

1) di approvare il marchio etico “ Regione Toscana - per i diritti e la sicurezza dei rider - Delivery responsabile!” con la relativa scheda tecnica di cui all'allegato A) e il Regolamento d’uso per l’utilizzo del Marchio di cui all’allegato B) alla presente delibera, quali strumenti di valorizzazione, identificazione e riconoscibilità delle attività e iniziative per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle piattaforme digitali per la consegna del cibo a domicilio e per una corretta applicazione contrattuale della Regione Toscana;
2) di incaricare il competente ufficio Settore Comunicazione, Cerimoniale ed Eventi di effettuare la registrazione del marchio etico “Regione Toscana - per i diritti e la sicurezza dei rider - Delivery responsabile!” ai sensi di legge, in modo da assicurare l’esclusività dell’utilizzo alla Regione Toscana e ai soggetti legittimati anche a protezione da eventuali impieghi indebiti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Allegato 1A - Guidelines Marchio etico rider
Allegato A - Marchio etico Rider

 

Allegato B

REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO ETICO
“Regione Toscana - per i diritti e la sicurezza dei rider - Delivery responsabile!”


Premesso che:
- in data 10 novembre 2021 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa “Linee Guida della Regione Toscana per: LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DELLE PIATTAFORME DIGITALI PER LA CONSEGNA DEL CIBO A DOMICILIO E PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE CONTRATTUALE (Rider Ciclo-fattorini)”, con l’obiettivo principale di migliorare le condizioni di vita dei Ciclo-fattorini (Rider), addetti del settore del food delivery, elaborando e promuovendo iniziative per un’occupazione stabile, sicura e trasparente e quindi di arrivare ad una piena applicazione contrattuale per le lavoratrici ed i lavoratori che operano nel settore della GIG Economy, che stabilisca l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, come chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 1663/2020, anche sulla scorta del contratto integrativo aziendale siglato da CGIL CISL UIL in data 29 marzo 2021 che qualifica i Rider come lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel comparto della logistica.
- Preso atto che con la sottoscrizione del Protocollo la Regione Toscana, le OO.SS e le imprese firmatarie hanno definito le linee guida fondamentali per la tutela dei Rider Ciclo-fattorini sui seguenti temi, che sono alla base della concessione del Marchio etico denominato “Regione Toscana - per i diritti e la sicurezza dei rider - Delivery responsabile!”:

1) Informazione e Formazione
Tutti i datori di lavoro dovranno fornire a tutti i propri Rider informazioni preventive e complete sul rapporto di lavoro. Tali informazioni comprendono fra l’altro:
a) le identità delle parti del rapporto di lavoro, la qualificazione giuridica e la durata dello stesso;
b) l’ambito territoriale entro il quale il Rider è chiamato a svolgere la prestazione;
c) il compenso pattuito, nonché la periodicità e le modalità di pagamento;
d) le modalità di recesso delle parti dal rapporto di lavoro;
e) gli strumenti di lavoro eventualmente assegnati e l’informativa sul corretto utilizzo degli stessi;
I datori di lavoro dovranno, con oneri a proprio carico, garantire ai Rider una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza e, in particolare, sui danni derivanti dall’esercizio della prestazione e sulle procedure di prevenzione e protezione tipiche della prestazione.
La Regione Toscana, nell’ambito dei suoi programmi, mette a disposizione, attraverso la piattaforma digitale TRIO (www.progettotrio.it), un corso rivolto ai Rider, denominato “Rider nell’Era della GIG Economy”, sull’inquadramento normativo, salute e sicurezza, codice della strada, igiene degli alimenti, imballaggio e trasporto, diritti sindacali. I contenuti del corso saranno oggetto di aggiornamento, anche alla luce dei contenuti del presente accordo e del Documento Tecnico di valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali di cui al successivo punto 3).
Le imprese firmatarie del presente Protocollo si rendono disponibili a collaborare all’implementazione dei contenuti del corso denominato “Rider nell’Era della GIG Economy” o di ulteriori, nuovi moduli formativi e si impegnano altresì a diffonderne la conoscenza presso le proprie lavoratrici e lavoratori.
La Regione Toscana, nell’ambito di “SOFT”, Sistema Offerta Formativa Toscana: piani regionali per la formazione civico linguistica di cittadine e cittadini di Paesi terzi, si impegna a mettere a disposizione corsi di italiano a cui potranno partecipare Rider non italiani, al fine di agevolare il loro inserimento sociale e lavorativo, una adeguata comprensione delle informazioni sulle condizioni contrattuali di lavoro e le nozioni indispensabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2) Applicazione contrattuale
Le parti intendono applicare a tale attività lavorativa tutte le coperture assicurative e previdenziali previste dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative che contengono la figura del Rider, a partire dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, che le parti ritengono il più adeguato, anche in ragione di esperienze già in essere, sapendo che comunque il ruolo e l’espletamento dell’impegno lavorativo presenta delle caratteristiche particolari, in relazione all’utilizzo di nuovi mezzi e tipologie di vendita e di consegna, elettronici e non, che riportano l’attività all’interno dell’ambito delle attività definite GIG Economy. Sono inoltre presenti nel rapporto di lavoro, che si va a impostare, delle flessibilità reciproche che necessitano di particolari definizioni per essere regolamentate.
I firmatari della presente Intesa si impegnano ad applicare la disciplina del lavoro subordinato ai propri Rider. La Regione a questo fine favorirà la stipula di accordi con conseguente applicazione di CCNL come sopra richiamato.

3) Salute e Sicurezza sul lavoro
I datori di lavoro dovranno tutelare la salute e la sicurezza dei Rider rispettando a propria cura e spese le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e adottare ogni misura idonea al fine di valutare, prevenire e ridurre i rischi, coerente con il “Documento Tecnico di valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali” che la Giunta Regionale approverà ad integrazione delle linee di indirizzo per l’attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei Dipartimenti delle Aziende sanitarie territoriali, e in particolare:
- sottopongono con oneri a proprio carico i Rider a visita medica preventiva, al fine di accertare l’idoneità alla mansione;
- forniscono, direttamente, ovvero in comodato d’uso gratuito ai Rider, abbigliamento e dispositivi di protezione individuale DPI conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di cui sopra;
- in caso di condizioni meteorologiche straordinarie, tali da mettere a serio repentaglio la sicurezza e la salute dei Rider, riconducibili ad esempio a situazioni di allerta meteo “arancione” dichiarate dalla Protezione Civile, si impegnano a valutare la sospensione temporanea del servizio;
- garantiscono il diritto alle rappresentanze sindacali di procedere alla designazione e/o elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- si impegnano, anche in collaborazione con le Amministrazioni Locali, a ricercare uno spazio idoneo da mettere a disposizione dei Rider in cui attendere le chiamate al riparo dagli agenti atmosferici.
- si impegnano ad attrezzare o ad attivare convezioni con ciclo-officine per la riparazione dei mezzi.

4) Dignità di lavoratrici e lavoratori, divieto di ranking reputazionale, algoritmo equo e trasparente
I datori di lavoro, anche mediante l’utilizzo di algoritmi, non potranno effettuare discriminazioni, né stilare una classifica di merito e comunque le modalità di assegnazione dei turni dovranno essere eque e trasparenti e rese pubbliche.
Deve essere garantita la dignità e libertà delle lavoratrici e dei lavoratori; a questo proposito i datori di lavoro riconoscono i diritti sindacali agevolando la partecipazione dei Rider alla vita sindacale.

5) Igiene e sicurezza alimentare
I datori di lavoro dovranno fornire ai Rider, direttamente o attraverso convenzioni con fornitori, idonei contenitori per il trasporto degli alimenti che presentano caratteristiche di idoneità quali resistenza, pulizia e coibentazione corretta per il mantenimento delle temperature. I datori di lavoro forniscono inoltre ai Rider corrette istruzioni per il trasporto degli alimenti, la gestione dei contenitori e per l’effettuazione della pulizia periodica degli stessi.
I datori di lavoro dovranno impegnarsi ad informare gli esercizi di ristorazione che si avvalgono delle piattaforme digitali di consegna a domicilio della necessità di integrare i propri piani di autocontrollo (HACCP) con specifiche misure relative alla tempistica di consegna degli alimenti ed alle modalità di confezionamento. Tali misure dovranno tenere conto degli indirizzi specifici che verranno impartiti dalla Regione Toscana anche ai fini del controllo da parte degli organi di vigilanza.
Il presente regolamento, del quale le premesse fanno parte integrante e sostanziale, definisce le regole per l’utilizzo del Marchio “Regione Toscana - per i diritti e la sicurezza dei rider - Delivery responsabile!” da parte dei soggetti richiedenti, nonché le disposizioni in materia di controllo e corretto uso del marchio e le relative sanzioni.

Art. 1 - Soggetto richiedente
Il soggetto richiedente è Regione Toscana, con sede in Piazza Duomo, n. 10 5012 Firenze (CF/PI 01386030488), legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore, che vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento e sul corretto utilizzo del marchio etico.

Art. 2 - Finalità
Regione Toscana è un ente territoriale con poteri e funzioni individuati dall’art 114, secondo comma della Costituzione. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Il Marchio etico “Regione Toscana - per i diritti e la sicurezza dei rider - Delivery responsabile!” di Regione Toscana ha lo scopo di identificare i soggetti che offrono garanzie per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle piattaforme digitali per la consegna del cibo a domicilio e per la corretta applicazione contrattuale, secondo le linee guida definite nel Protocollo sottoscritto il 10/11/2021 e nel presente disciplinare. In particolare il Marchio etico “Regione Toscana - per i diritti e la sicurezza dei rider - Delivery responsabile!” individua i soggetti che si impegnano attivamente per promuovere una serie di interventi finalizzati a garantire che il mercato del lavoro digitale assicuri una piena e completa applicazione contrattuale, per risolvere le storture del sistema in termini di diritti e sicurezza degli addetti e che conseguentemente si impegnano ad osservare un sistema di regole scritte e non scritte aventi come obiettivo forme di tutela, anche allo scopo di rassicurare i consumatori sulla eticità del sistema organizzativo - gestionale del soggetto richiedente, conforme a parametri di rispetto della contrattazione collettiva, salute e sicurezza sul lavoro, valorizzazione professionale dei Rider, promozione di un modello partecipativo di relazioni sindacali.

Art. 3 - Soggetto legittimato a rappresentare la persona giuridica di diritto pubblico
Soggetto legittimato a rappresentare la persona giuridica di diritto pubblico Regione Toscana è il Presidente pro-tempore, che vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento e sul corretto utilizzo del marchio etico, avvalendosi del gruppo di lavoro permanente di cui all’art 7.

Art. 4 - Descrizione e rappresentazione del marchio/ Tipologia del Marchio
Il Marchio etico è costituito dalla denominazione “Regione Toscana - per i diritti e la sicurezza dei rider - Delivery responsabile!”. Graficamente è rappresentato da un segno distintivo da utilizzare da parte delle aziende che, avendo aderito ad uno specifico regime di elevati standard di qualità, garantiscono l’eticità dell’intero ciclo di lavoro ed il rispetto dei principi stabiliti dal Protocollo sottoscritto in data 11 novembre 2021. Il Marchio è stato individuato in accordo con i sottoscrittori del Protocollo.
I dati tecnici di stampa relativi al Marchio sono riportati nella relativa scheda tecnica.

Art. 5 - Condizioni generali e requisiti richiesti per l’accesso
L’uso del marchio è concesso dalla Regione Toscana al datore di lavoro che ne fa richiesta (di seguito denominato “Operatore”), qualunque sia la forma giuridica con cui esercita l’attività d’impresa, che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:
1) rispetta tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento d’uso;
2) ha aderito alle “Linee Guida della Regione per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle piattaforme digitali per la consegna del cibo a domicilio e per una corretta applicazione contrattuale (Rider ciclo-fattorini). Approvazione” di cui alla delibera della G.R. 946/2021, sottoscrivendo il Protocollo.
3) si impegna ad utilizzare anche il canale di reclutamento dei rider individuato all’art 10 del Protocollo “Incontro domanda/offerta di lavoro”.
Alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata dell’utilizzazione del Marchio l’Operatore deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritto al Registro Imprese tenuto dalla CCIAA e risultare attivo;
b) avere almeno una sede operativa nel territorio della Regione Toscana;
c) non essere sottoposto a fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali;
d) avere adempiuto agli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro;
e) non essere stato coinvolto in episodi accertati di discriminazione nei confronti dei propri lavoratori;
f) avere assolto o non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
g) rispettare la normativa antimafia (D.lgs 6/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii)

Art. 6 - Procedura per il rilascio della licenza d’uso per utilizzo del marchio, gestione e controlli
La concessione all’utilizzo del marchio (di seguito “licenza d’uso”) è rilasciata a seguito di istanza presentata dall’Operatore interessato mediante procedimento online contenente la dichiarazione di sussistenza dei requisiti indicati all’art. 5 e gli impegni di cui all’art. 8 del presente regolamento.
Entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, la struttura della Giunta regionale competente in materia di lavoro adotta il relativo provvedimento di autorizzazione, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 5, lettere a) e b).
Alla verifica della correttezza e congruità della documentazione presentata ai fini dell’ottenimento della licenza d’uso, provvede la struttura della Giunta regionale competente in materia di lavoro con il supporto del “Gruppo di lavoro permanente”, costituito ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento. Dell’esito della verifica viene data comunicazione all’operatore. In caso di rigetto della richiesta, la comunicazione dovrà contenere l’indicazione dei motivi che lo hanno determinato.
Alla gestione ed ai controlli sul corretto uso del marchio si provvede con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.

Art. 7 - Gruppo di lavoro permanente
Il “Gruppo di lavoro permanente” è costituito da tre membri effettivi che, nel caso di assenza impedimento, possono essere sostituiti da soggetti da essi delegati.
Del Gruppo di lavoro permanente fanno parte:
per Regione Toscana: il responsabile della struttura competente in materia di Lavoro (in funzione di Coordinatore) e il responsabile della struttura competente in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
per Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI): un responsabile del Settore Servizi per il lavoro.
Il gruppo di lavoro permanente svolge le proprie attività nel rispetto del presente regolamento.
Il gruppo di lavoro si riunisce su convocazione scritta del Coordinatore.
Di ogni riunione od operazione viene redatto verbale a cura del Coordinatore o di un membro designato; tali verbali sono tenuti presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di lavoro.

Art. 8 - Licenza d’uso del Marchio, durata e obblighi. Elenco degli Operatori autorizzati
Il marchio d’uso è di proprietà della Regione Toscana, che ne concede l’uso agli Operatori a condizione che l’istruttoria di cui all’art. 6 abbia dato esito positivo. La concessione d’uso del marchio si intende efficace dalla data della comunicazione dell’accettazione della richiesta di autorizzazione.
L’Operatore che ha ottenuto la licenza d’uso viene iscritto in un elenco degli Operatori autorizzati tenuto presso la Regione Toscana, che è pubblicato sui siti della Regione e dell’ARTI. L’elenco è costantemente aggiornato con i nuovi inserimenti, le cancellazioni e le eventuali sospensioni e revoche di cui ai successivi articoli.
La licenza d’uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili o cedibili, in tutto o in parte, a terzi.
La rinuncia alla licenza o il venir meno, per qualsiasi motivazione, dei requisiti previsti dal presente regolamento dovranno essere comunicati dall’Operatore senza indugio a Regione Toscana.
La durata di validità della licenza d’uso è di tre anni. Decorso tale termine, l’Operatore può presentare istanza di rinnovo attraverso una comunicazione di conferma del possesso dei requisiti dichiarati in sede di procedura per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra. In caso contrario, l’autorizzazione decade automaticamente, con conseguente cancellazione dall’elenco di cui sopra.
Con la licenza l’Operatore acquisisce il diritto non esclusivo, limitato, non trasmissibile e non cedibile all’utilizzo del Marchio nelle forme e nei limiti indicati nel presente regolamento e dal relativo allegato. L’Operatore in particolare si obbliga a:
- rispettare il presente regolamento e l’allegato file di identità visiva:
- assoggettarsi ai controlli del Gruppo di lavoro permanente, consentendo il libero accesso ai suoi componenti e garantendo la massima cooperazione durante le operazioni di controllo;
- adempiere alle operazioni correttive prescritte;
- mantenere inalterate le condizioni che hanno consentito l’uso della licenza;
- utilizzare il marchio secondo le prescrizioni del presente regolamento e solo per i servizi per i quali è stata concessa la licenza;
- utilizzare il Marchio sui “mezzi” distintivi, pubblicitari e promozionali connessi ai soli servizi per i quali è stata concessa la licenza;
- astenersi dall’utilizzare il Marchio in modo da ingenerare confusione o trarre in inganno il pubblico;
- astenersi da condotte che possano ledere il Marchio;
- non utilizzare il marchio per finalità commerciali o per pratiche commerciali e pubblicitarie scorrette o ingannevoli;
- astenersi dall’utilizzare il Marchio in caso di revoca, cessazione, rinuncia o sospensione della licenza;
- segnalare tempestivamente alla Regione ogni fatto, circostanza o condotta che possa ledere l’immagine del Marchio.

Art. 9 - Modalità d’uso del Marchio
Il Marchio dovrà essere utilizzato come indicato dal presente regolamento e dall’allegato file di identità visiva, senza alterazioni o modifiche. Esso potrà essere esibito dall’Operatore:
- all’interno dei locali dell’impresa, della sede e delle singole unità operative situate nel territorio della Regione Toscana;
- sul materiale di comunicazione e promozione,
- sulle pagine Internet e sui social media riferiti all’Operatore;
- sull’abbigliamento da lavoro;
- su materiali di imballaggio (scatole, contenitori, film protettivi...)
- su insegne, vetrofanie, cartelli pubblicitari, mezzi aziendali, targhe o pubblicità;
- in occasione di iniziative promozionali, quali ad es. fiere o convegni;
Il Marchio non potrà in ogni caso costituire marchio individuale e dovrà essere sempre utilizzato quale segno di garanzia.

Art. 10 - Controlli
La struttura della Giunta regionale competente in materia di lavoro, avvalendosi del Gruppo di lavoro permanente, verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 5 ed il rispetto degli obblighi di cui all’art. 8 attraverso controlli effettuati secondo le vigenti disposizioni normative.
I controlli sono svolti con cadenza periodica, anche a seguito di segnalazioni pervenute.
Gli esiti dei controlli, riportati in un Rapporto di conformità, dovranno essere verbalizzati ed inviati all’Operatore a cui si riferiscono. Nei Rapporti di conformità sono contenute le valutazioni positive o negative sull’Operatore; in essi, inoltre, potranno essere indicate le proposte di azioni correttive.

Art. 11 - Sanzioni
A fronte di condotte non conformi dell’Operatore, la struttura della Giunta regionale competente in materia di lavoro può applicare le seguenti sanzioni:
- diffida scritta;
- sospensione della licenza;
- revoca della licenza.
Le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate all’Operatore interessato a mezzo di posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente.
La sospensione e la revoca della Licenza devono essere annotate nell’elenco degli Operatori autorizzati.
L’applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ed all’esercizio delle azioni a tutela del Marchio.

Art. 12 - Diffida scritta
La diffida scritta è la sanzione comminabile a fronte di violazioni non gravi che non abbiano comportato pregiudizio per l’immagine del Marchio.

Art. 13 - Sospensione della Licenza
La sospensione è applicabile all’Operatore quando:
- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- l'operatore abbia ostacolato senza giustificato motivo il controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.
La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di lavoro all’Operatore con posta elettronica certificata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata.
La sospensione può essere comunque annullata quando la Regione Toscana, tramite il Gruppo di lavoro permanente, abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.
La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata dell'Operatore. In questo caso, la la struttura della Giunta regionale competente in materia di lavoro, preso atto della richiesta dell'Operatore, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con posta elettronica certificata o con mezzi equivalenti.
L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco dei Operatori autorizzati.

Art. 14 - Revoca
La revoca della licenza d’uso del marchio è disposta nei seguenti casi:
- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell'attività dell'Operatore;
- utilizzo del marchio in maniera fraudolenta o illegittima;
- mancata rimozione dell’irregolarità che ha condotto all’adozione di un provvedimento di sospensione;
La revoca comporta la cancellazione dall'elenco degli Operatori autorizzati.

Art. 15 - Rinuncia
L’Operatore può rinunciare alla licenza d'uso del marchio durante o allo scadere della sua durata di validità oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni del presente regolamento.
La comunicazione della rinuncia deve essere inviata alla struttura della Giunta regionale competente in materia di lavoro. La rinuncia diventa operativa dalla data in cui l’Operatore ne ha data comunicazione.
A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'Operatore viene cancellato dall'elenco degli Operatori autorizzati.

Art. 16 - Controversie
Ogni controversia comunque insorta sulla base di quanto disciplinato dal presente regolamento e dal relativo allegato sarà devoluta alla cognizione del Tribunale delle imprese di Firenze.
La Regione Toscana, nei limiti inderogabili di legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti degli Operatori nei seguenti casi:
- per causa di nullità del Marchio;
- per causa di invalidità o inefficacia (anche parziale) del Marchio;
- per causa di violazione dei diritti di Marchio o eventuali altri diritti di terzi connessi all’uso del marchio stesso.

Art. 17 - Entrata in vigore
Il presente regolamento ed il relativo allegato sono parte integrante del Marchio ed hanno decorrenza dalla data di deposito della relativa domanda di marchio etico a cui sono collegati.