Cassazione Penale, Sez. 4, 13 dicembre 2022, n. 46971 - Infortunio con la pressa: carenza di manutenzione del quadro comandi e mancanza di formazione specifica dei dipendenti


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 14/09/2022
 

 

Fatto



1. Con sentenza in data 10.6.2021 la Corte di appello di Firenze ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa nei confronti di P.A., giudicato colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in relazione all'art. 583 n. 1 cod. pen. e pertanto condannato alla pena ritenuta equa.
La vicenda che ha dato luogo ai giudizi di merito attiene all'infortunio sul lavoro occorso il 13.5.2014 a C.G., operaio saldatore addetto alla pressa che, dopo aver inserito nel macchinario il pezzo metallico da lavorare senza attendere che il dipendente A.N. provvedesse ad accendere la pressa, come avveniva tutti i giorni per disposizione del datore di lavoro, aveva invece azionato il macchinario girando la chiave e, mentre si era sporto per sfilare il pezzo, era rimasto schiacciato con la mano destra con conseguenti lesioni gravissime consistite nella amputazione di quattro falangi della stessa mano.
Gli ispettori della Asl avevano accertato varie violazioni della normativa antinfortunistica, carenza di manutenzione del quadro comandi della pressa che a causa dello sporco accumulatosi era illeggibile nonché mancanza di formazione specifica dei dipendenti.
Il giudice di primo grado riteneva pienamente provata la responsabilità del P.A. essendo l'infortunio conseguente ad omissioni rilevanti sotto il profilo della carenza di formazione specifica del lavoratore (essendo stato il C.G. destinato ad una mansione diversa dalla propria per la quale non era stato addestrato) nonché della mancanza di manutenzione e di pulizia del quadro comandi della pressa (che risultando illeggibile impediva di verificare la modalità in cui si stava lavorando) e l'assenza di barriere protettive in caso di funzionamento a ciclo continuo.
L'impianto accusatorio della sentenza di primo grado trovava conferma nella sentenza di appello che riteneva la riferibilità dell'infortunio al P.A. per la inidoneità del macchinario sotto il profilo della carenza delle misure di protezione dal pericolo di contatto tra gli arti superiori del lavoratore e gli organi in movimento ed all'uso scorretto dello stesso macchinario.
2. P.A., a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza articolando tre motivi.
Con un primo motivo denuncia l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità riconducibili al vizio di cui all'art. 606, comma 1, cod.proc. pen., lett. c), in riferimento al combinato disposto degli artt. 546, comma 3 cod. proc. pen., 125 e 552, comma 2 cod. proc. pen. assumendo la nullità della sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo stante il generico riferimento " a lui ascritto" dato che l'originaria formulazione dell'imputazione era stata modificata per effetto della nuova contestazione. Censura in tal senso la Corte d'appello che ha ritenuto erroneamente infondata detta eccezione.

Con un secondo motivo il ricorrente censura la mancanza della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3 cod. proc.pen. e 11 comma 6 Cast. nella parte in cui omette del tutto la valutazione delle argomentazioni difensive proposte nell'atto di appello, riferite alla consulenza di parte sul rispetto della normativa prevista a tutela del lavoratore da parte del ricorrente, in particolare circa l'adozione di un piano della sicurezza redatto da un tecnico e relativamente alla informazione della persona offesa, giuste le previsioni di cui agli artt. 15 e 20 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e incidenti sull'elemento soggettivo e sul nesso causale.
In particolare la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione sul fatto che l'azienda aveva un responsabile della sicurezza nella persona dell'Ing. B., che la persona offesa era stata ampiamente informata sulle modalità di utilizzo della macchina e che il sinistro è dovuto al comportamento imprevedibilmente colposo del lavoratore.
Inoltre la Corte territoriale ha ritenuto il C.G. non formato né informato senza motivare alcunché in ordine ai rilievi mossi nell'atto di appello e sulla condotta colposa del C.G..
Con un terzo motivo lamenta la inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) e 125 cod. proc. pen. sulla omessa motivazione relativa alla richiesta formulata nell'ultimo motivo di appello di conversione della pena detentiva irrogata in pena pecuniaria.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte dove ha chiesto in via subordinata dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

 

Diritto




1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.
Il primo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.
La Corte di appello si è già pronunciata sul punto ritenendo che l'omessa indicazione nel capo di imputazione riportato nella intestazione della sentenza della contestazione svolta dal PM non rientra tra i casi tassativamente contemplati dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. né comunque ha cagionato alcun "vulnus" al diritto di difesa dell'imputato.
2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.
Ed invero, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi Sez. 6, n. 34532 del 22.6.2022, Depretis, Rv. 281935).
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità del P.A. nella sua qualità di datore di lavoro, trattandosi peraltro di un'impresa di piccole dimensioni e non essendo stata prevista alcuna delega di funzioni.
Del pari ha puntualmente posto in rilievo il mancato rispetto delle specializzazioni cosicché il C.G. non aveva avuto una specifica formazione ed informazione in relazione all'utilizzo della pressa. Inoltre la procedura di utilizzo della pressa consisteva unicamente nella prassi secondo cui era l'A.N. a doverla accendere ad inizio giornata e mediante apposita chiave e spegnerla a fine giornata, trattandosi all'evidenza di procedura inidonea ad elidere il pericolo di schiacciamento.
3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto una richiesta avanzata per la prima volta con il ricorso per cassazione (giacché in appello era stata chiesta non già la conversione ma l'applicazione della pena pecuniaria).
Va rammentato, invero, che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

 

P.Q.M.
 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 settembre 2022