Interpello n. 03 del 15 dicembre 2022 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - NOTE |
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Nomina RSPP. |
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Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e al Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL). |
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Se un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione. |
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La normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il Servizio di prevenzione e protezione si intende costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP). |
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D.lgs. n. 81/2008, artt. 2, c. 1, lett. f), l) e t); 17, c. 1; 31, c. 1 e c. 8. |
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- Art. 2, D.lgs. n. 81/2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera f) definisce il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” e alla successiva lettera l) definisce il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”; |
Interpello 15 dicembre 2022, n. 3 - Nomina RSPP
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