Tipologia: CCRL
Data firma: 1° dicembre 2022
Validità: 31.12.2024
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Veneto
Fonte: confartigianatomarcatrevigiana.it


Sommario:

 

Premesse
Art. 1 Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale dell'Area Meccanica del Veneto
Art. 2 Formazione degli addetti del settore
Rete di welfare contrattuale Veneto
Art. 3 Previdenza Complementare
Art. 4 Fondi di secondo livello Ebav
4.1 - Contribuzione di secondo livello Ebav
4.2 - Prestazioni di secondo livello Ebav

Art. 5 Assistenza Sanitaria Integrativa Sani.In.Veneto
Art. 6 Obblighi in capo all'impresa che non versa Ebav
Art. 7 Clausola di premialità
Art. 8 Elemento retributivo Veneto
Art. 8 bis Welfare aziendale su base contrattuale
Istituti in materia di orario di lavoro e di apprendistato
Art. 9 Gestione dei regimi orario

 

9.a - Regimi di orario su base quadrimestrale
9.b. Regimi di orario superiori ai 4 mesi
9.c. - Monitoraggio

Art. 10 Accantonamento annuo in compensazione (Banca Ore)
Art. 11 Diversa distribuzione orario di lavoro settimanale
Art. 12 Apprendistato
Art. 12 bis Welfare contrattuale a favore dell'apprendistato
Funzioni in materia di Commissione Regionale e di procedura in caso di crisi
Art. 13 Commissione Regionale
Art. 14 Procedura per le imprese del settore in situazione di crisi
Art. 15 Efficacia della contrattazione
Art. 16 Deposito del presente CCRL
Art. 17 Effetti sul contratto regionale di eventuali normative di legge
Art. 18 Decorrenza e durata del contratto regionale
Allegati

Tabelle Retributive


Contratto Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese dell'area meccanica della Regione Veneto

Il 1 dicembre 2022, presso la sede di Ebav sita in Marghera Venezia, tra: Confartigianato Imprese Veneto […], Cna Veneto […], Casartigiani Veneto […] e Fiom - Cgil […], Fim - Cisl […], Uilm - Uil […], è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale valido per i dipendenti delle Imprese della Regione Veneto all'Area Meccanica.
In analogia a quanto previsto dall'art. 1 del CCNL Area Meccanica, il presente Contratto Collettivo Regionale si applica a tutto il territorio della Regione Veneto ai dipendenti:
- delle imprese artigiane dei settori metalmeccanico di produzione, installazione di impianti ed autoriparazione;
- delle imprese artigiane dei settori orafi/argentieri ed affini;
- delle imprese artigiane e non artigiane del settore odontotecnico.

Premesse
a) è stato rinnovato in data 17.12.21 il CCNL dell'Area Meccanica (Metalmeccanici Installatori di Impianti ed Autoriparatori, Orafi/Argentieri ed affini e Odontotecnici).
b) visto che le Parti stipulanti il presente Accordo reputano importante una soluzione unitaria per la disciplina contrattuale regionale nei settori sopraindicati;
c) considerato raccordo di riforma di Ebav del 4.12.2020 che prevede una razionalizzazione delle prestazioni e dei fondi di secondo livello;
d) considerato il grave quadro di incertezza del mercato in cui operano imprese dei settori sopra indicati, già colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed aggravato ora dalle vicende geopolitiche internazionali e dalla crisi energetica;
e) considerato che, nonostante il periodo di difficoltà, le Parti intendono salvaguardare il complesso normativo, economico e di welfare bilaterale che il CCRL garantisce ad imprese e lavoratori del settore in Veneto e valorizzare l'ingresso dei giovani nel settore tramite l'apprendistato e gli altri strumenti di politiche attive come espressamente indicati nell'Accordo sulla Buona Occupazione sottoscritto dalle Parti sociali in data 4.4.2022, favorendo le buone prassi;
f) ritenendo che la contrattazione sia il principale strumento attraverso il quale poter individuare soluzioni concrete in grado di soddisfare le esigenze di imprese e lavoratori soprattutto in un contesto di così grande incertezza e potenziale crisi economica.
Tutto ciò premesso le Parti hanno convenuto quanto segue.

Rete di welfare contrattuale Veneto
Art. 4 Fondi di secondo livello Ebav

Con riferimento a quanto previsto dall'A.I. del 4.12.2020 relativo alla riforma di Ebav, i fondi di secondo livello della categoria Metalmeccanici e Odontotecnici vengono accorpati in un unico fondo denominato “Area Meccanica” a partire dall’1.1.2023. In relazione al fondo di secondo livello della categoria Orafi/Argentieri ed affini le Parti si impegnano ad effettuare, entro luglio 2023, una verifica inerente la dotazione di risorse e la sostenibilità del fondo, al fine di valutarne l'accorpamento con l'Area Meccanica.

4.1 - Contribuzione di secondo livello Ebav
Le Parti concordano che a partire dall’1.1.2023, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote destinate al Fondo di secondo livello per l'Area Meccanica siano le seguenti:
- euro 4,50 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità;
- euro 2,00 a carico dei lavoratori per dodici mensilità.

Fondi

Quota Imprese

Quota Lavoratori

Formazione

0,55

0,21

Promozione e qualità

1,00

0,10

Ambiente e sicurezza

0,60

0,06

[...]

 

 

Rimangono inalterate le quote di secondo livello per Orafi/Argentieri ed affini come da tabella seguente:

Fondi

Quota Imprese

Quota Lavoratori

Formazione

0,47

0,10

Promozione e qualità

2,03

0

Ambiente e sicurezza

0,60

0

[...]

 

 


Art. 7 Clausola di premialità
Le Parti confermano che gli istituti riguardanti la gestione dell'orario di lavoro di cui agli artt. 9 e 10, la diversa distribuzione dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 10 bis del presente Contratto, potranno essere applicati esclusivamente dalle imprese iscritte e regolarmente versanti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto ed a Sani In Veneto.
In mancanza di uno dei due requisiti non si potrà dar luogo all'applicazione delle suddette normative.

Istituti in materia di orario di lavoro e di apprendistato
Art. 9 Gestione dei regimi orario

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo in alternativa agli istituti della “flessibilità” previsti dal vigente contratto nazionale, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità dell'attività aziendale, viene istituita la seguente gestione dell'erario di lavoro.

9.a - Regimi di orario su base quadrimestrale
L'orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) potrà essere realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra ditta e dipendente (Allegato 1).
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.
Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario media contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all'articolo successivo, o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge. Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge. Le parti convengono che a fronte di un elevato utilizzo, iniziale o anche successivo, dell'accantonamento annuo, le ore prestate eccedenti quelle normali saranno destinate nei mesi successivi a ripristinare il medesimo accantonamento fino ad un massimo di 48 ore.
Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione quadrimestrale del regime di orario […]
Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi continuativi nell'arco di 12 mesi.

9.b. Regimi di orario superiori ai 4 mesi
L'azienda che intenda procedere ad una estensione temporale fino ai 12 mesi della compensazione di orario oltre i 4 mesi o già programmare periodi superiori ai 4 mesi, dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSU ove esistenti (Allegato 2); la stessa dovrà inoltre inviare specifica comunicazione (Allegato 3) alla Commissione Regionale Paritetica, costituita presso il comitato di categoria dell'Ebav e per conoscenza all'Associazione Artigiana Provinciale aderente alle Associazioni datoriali Regionali firmatarie del presente CCRL, che avrà il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario sarà vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.
Tale gestione dell'orario avverrà con le stesse modalità previste per la durata quadrimestrale, con l'unica eccezione che il saldo avverrà nel mese successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.
I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario con periodi superiori ai 4 mesi avranno diritto all'applicazione della tabella retributiva riportata in calce all'articolo, per il periodo indicato nella comunicazione.
Fermo restando il computo massimo dei dodici mesi, la durata di tale gestione di orario potrà oltrepassare la scadenza del CCRL, fermo restando che continuerà ad essere applicata la tabella retributiva di cui al capoverso precedente.
La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.
La comunicazione alla Commissione, redatta secondo io schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell'impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario. Entro 30 gg dal ricevimento, Ebav provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento.
Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l'azienda provvederà a operare la relativa integrazione.
[…]

9.c. - Monitoraggio
Le Parti intendono attuare ai sensi dell’art. 13 del presente CCRL il monitoraggio sull'utilizzo dei regimi su base quadrimestrale, il tutto per misurarne la diffusione della sua applicazione e valutarne eventuali adeguamenti e/o altre soluzioni.
Il modello per effettuare il monitoraggio è l'allegato 4 al presente accordo e andrà inviato alla commissione regionale presso l'Ebav e per conoscenza all'Associazione Artigiana Provinciale aderente alle Associazioni datoriali Regionali firmatarie del presente CCRL Pertanto, dalle imprese che:
- introdurranno i regimi di orario su base quadrimestrale per periodi con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto in poi invieranno il modello allegato 4 entro la fine del mese successivo a quello di introduzione l'invio andrà ripetuto per il dipendente/i aggiuntivo/i).

Art. 10 Accantonamento annuo in compensazione (Banca Ore)
Fermo restando l'istituto della flessibilità e del conto ore individuale, al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscono al lavoratore una maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le parti concordano che le imprese possono fare ricorso all'Accantonamento annuo di compensazione” (Banca Ore) che comprenderà:
- le quote orarie spettanti annualmente per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4 novembre;
- le quote orarie eventualmente spettanti per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni;
- i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui al CCNL;
- le 16 ore di permessi retribuiti all'anno di cui al CCNL.
Il monte ore così costituito nel corso dell'anno verrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di permessi retribuiti.
Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc.) saranno concessi i permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.
In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all'anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo.
Di norma, con la mensilità di settembre di ogni anno, saranno liquidate ai dipendenti, con la retribuzione in atto, le quote orarie del “monte ore” eccedenti le 48 ore.

Art. 11 Diversa distribuzione orario di lavoro settimanale
L'attuale crisi internazionale ha determinato un incremento sensibile del costo dell'energia, influenzando negativamente la produzione, rendendo quindi necessaria la diversa distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, prevedendo la possibile contrazione delle giornate lavorative settimanali. In tale contesto, ferma restando la durata settimanale dell'orario di lavoro prevista contrattualmente, le imprese potranno attivare, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, una diversa distribuzione dell'orario giornaliero e settimanale, con un massimo di 9 ore ordinarie lavorative giornaliere, prevedendo una fermata settimanale da un minimo di 4 ad un massimo di 8 ore, anche al fine di prevenire un possibile ricorso a sospensioni/riduzione dell'orario di lavoro.
In questo caso non sarà considerata come ora di lavoro straordinaria la nona ora.
Tale possibilità riguarderà tutti i dipendenti o categorie di dipendenti individuati dal datore di lavoro in relazione alle esigenze produttive dell'impresa e sarà attivabile a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo per un periodo di 4 mesi.
L'impresa che intenda attivare lo strumento, darà preventiva informativa ai dipendenti con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario e contestuale inoltro del modulo di cui all'allegato 6 alla Commissione Regionale di cui all'art. 14 del presente Contratto per il tramite di una delle Associazioni datoriali provinciali aderenti alle Associazioni Regionali firmatarie del presente CCRL. Nel modulo andranno indicati, oltre ai riferimenti dell'impresa, il numero dei dipendenti coinvolti, il periodo nel quale opera la diversa distribuzione dell'orario di lavoro, la descrizione dell'attività svolta dall'impresa. A seguito dell'invio della richiesta alla Commissione Regionale, decorso il periodo di preavviso di cui sopra, l'impresa potrà attivare la diversa distribuzione dell'orario. La Commissione Regionale, visionate le richieste pervenute, entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento delle richieste potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni rispetto all'attività svolta, decorso il quale vale il principio del silenzio assenso.
La Commissione Regionale dovrà, inoltre, riunirsi tassativamente entro la scadenza di 4 mesi, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, al fine di valutare se permangono le condizioni per prorogare la diversa distribuzione settimanale dell'erario di lavoro. Sulla base delle istanze pervenute, la Commissione Regionale opererà un monitoraggio del ricorso alla diversa distribuzione dell'orario da parte delle imprese per una valutazione complessiva dell'andamento congiunturale e delle modalità di utilizzo della diversa distribuzione dell'orario di lavoro.
Per l'applicazione di tale modalità di distribuzione dell'orario di lavoro non sono previsti ulteriori oneri a carico dell'impresa e meccanismi di compensazione di eventuali ore fatte in più rispetto all'orario settimanale determinate da impreviste esigenze produttive, che saranno quindi considerate ore di lavoro straordinarie.
Qualora risultassero ore settimanali mancanti per raggiungere l'orario medio contrattuale (40 ore settimanali), potranno essere utilizzati gli strumenti di flessibilità previsti dalla contrattazione nazionale e regionale, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa.
Le imprese valuteranno preventivamente situazioni particolari dei lavoratori nell'applicazione della diversa distribuzione dell'orario di lavoro settimanale.
Nel caso in cui l'impresa, a seguito di momentanea crisi di mercato, dovesse attivare la procedura di sospensione dal lavoro con ricorso a Fsba, verrà ripristinata la normale distribuzione dell'orario di lavoro.

Art. 12 Apprendistato
[…] Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.
Le clausole contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell'assistenza sull'attività formativa si estendono anche all'apprendistato disciplinato dal presente articolo.

Funzioni in materia di Commissione Regionale e di procedura in caso di crisi
Art. 13 Commissione Regionale

La Commissione regionale è composta da 6 membri di espressione delle parti firmatarie il presente accordo di cui 3 in rappresentanza delle associazioni artigiane e 3 in rappresentanza delle OO.SS. di categoria. Al fine di garantire l'operatività della Commissione, ciascuna parte firmataria potrà indicare anche il nominativo di un componente supplente. Sono previsti due coordinatori, uno di espressione sindacale ed uno di espressione imprenditoriale.
La Commissione ha sede presso l'Ebav che garantirà il supporto di segreteria operativa.
La Commissione Regionale opererà nei seguenti ambiti:
1. monitoraggio per quanto concerne l'utilizzo dei regimi di orario ex art. 9 del presente CCRL, la diversa distribuzione dell'orario settimanale, sulla base del vigente Contratto.
2. monitoraggio sulla previdenza complementare, mediante la raccolta di informazioni dai Fondi negoziali di previdenza complementare relative all'andamento dell'iscrizione dei lavoratori dell'Area Meccanica;
3. monitoraggio sui percorsi formativi e sulle attività conseguentemente svolte per i dipendenti del settore acquisendo informazioni dall'Ente bilaterale e da Fondartigianato.

Art. 15 Efficacia della contrattazione
Gli accordi ed i contratti collettivi di categoria sottoscritti in precedenza mantengono la loro efficacia, se non sostanzialmente modificati dal presente CCRL.