Ministero dei trasporti e della navigazione
Decreto 4 luglio 2000
Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
G.U. 22 luglio 2000, n. 170

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, con cui è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, e con cui è stata istituita la figura professionale del "consulente" per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile, ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettera b);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, con cui è stata data attuazione alle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
 

A d o t t a
il seguente decreto:
 

Art. 1.
Individuazione delle imprese

1. Fermi restando i casi di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996 n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;
b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.
 

Art. 2.
Disposizioni relative alle esenzioni

1. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.
3. L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.
4. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 2, hanno effetto, per l'anno in corso, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 4 luglio 2000

Il Ministro: Bersani