Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 12 dicembre 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Impiegati agricoli e florovivaisti, Latina
Fonte: confederdia.it


Sommario:


Verbale di accordo per il rinnovo del CPL della provincia di Latina per gli impiegati agricoli e florovivaisti

Il giorno 12/12/2022 in Latina, presso la sede di Confagricoltura Latina, tra Confagricoltura Latina, Federazione Provinciale Coldiretti di Latina, Confederazione Italiana Agricoltori di Latina e Confederdia, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, convengono di rinnovare il Contratto Provinciale di lavoro per gli impiegati agricoli e florovivaisti della Provincia di Latina, scaduto il 31 dicembre 2021

Oggetto del contratto
Il contratto provinciale di lavoro regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse (incluse le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato), e gli impiegati e i quadri da esse dipendenti.
In particolare, il Contratto provinciale di lavoro si applica alle imprese considerate agricole ai sensi di quanto previsto dall’art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, aziende cerealicole, ortofrutticole, olivicole, aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, aziende florovivaistiche, vitivinicole, agrituristiche e venatorie, di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato.
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

Rapporti di lavoro a tempo parziale
Per i quadri ed impiegati agricoli con contratto a tempo parziale, che prestano servizio presso più aziende, in applicazione dell’articolo 10 del CCNL ed in considerazione del disagio derivante ed ai maggiori costi del dipendente, si concorda la corresponsione di una specifica indennità, pari al 5% della retribuzione oraria.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Qualora il dipendente assuma il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e succ. modificazioni, tale incarico non rientrando nelle mansioni del lavoratore subordinato dà luogo ad un compenso aggiuntivo, tale importo non ha incidenza sugli altri istituti contrattuali e verrà corrisposto in rate mensili di 60,00 euro l’una.
Le spese legali sostenute dal lavoratore in conseguenza di azioni giudiziarie nei suoi confronti derivanti dallo svolgimento dell’incarico attribuito o di fatto riconosciuto sono ad esclusivo carico del datore di lavoro tranne, in caso di dolo o colpa. Il datore di lavoro potrà far fronte a tale obbligo con copertura assicurativa.

Indennità sostitutiva mensa
Le parti concordano di istituire l’erogazione di una indennità sostitutiva della mensa in forma di buoni pasto giornalieri di € 5,29 cadauno in caso di effettiva presenza sul luogo di lavoro.
Detto beneficio è dovuto esclusivamente ai lavoratori delle aziende ove è prevista una pausa pranzo per il consumo del pasto. In caso di orario unico, senza interruzione, tale indennità non è dovuta.

Organismi paritetici
Le parti in riferimento agli istituti previsti dal CCNL ed ai relativi accordi nazionali, si impegnano ad incontrarsi per esaminare la possibilità della costituzione di Organismi Bilaterali relativamente a:
Formazione Professionale
Sicurezza
Osservatorio Agricolo

Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto e derivanti da accordi diretti o da precedenti norme contrattuali.