Tipologia: CPL
Data firma: 21 luglio 2022
Validità: 01.09.2022 - 31.12.2024
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Venezia
Fonte: ancevenezia.it


Sommario:

 

Premessa
Premessa Dichiarazione comune sulle linee di sviluppo della contrattazione integrativa territoriale di lavoro per la provincia di Venezia
Regolamentazione comune per il territorio della provincia di Venezia
Art. 1 Contrasto al lavoro irregolare
Art. 2 Appalti e subappalti
Art. 3 Osservatorio e Consulta Paritetica Provinciale
Art. 4 Ambiente di lavoro
Art. 5 Diritto allo studio
Art. 6 Cariche sindacali
Art. 7 Rapporti sindacali
Art. 8 Categorie e Qualifiche
Art. 9 Orario di lavoro operai e impiegati
Art. 10 Sospensioni e riduzioni di orario
Art. 11 Reperibilità aziendale
Art. 12 Mensa operai e impiegati
Art. 13 Dotazioni di lavoro e sicurezza
Art. 14 Trasferta Veneta
Art. 15 Trasferta: operai/impiegati
Art. 16 Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 17 Elemento Variabile della Retribuzione operai ed impiegati (E.V.R.)

 

Art. 18 Ferie operai e impiegati
Art. 19 Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia operai. Modalità di attuazione.
Art. 20 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 21 Indennità per la zona industriale di Porto Marghera
Art. 22 Anzianità Professionale Edile (A.P.E.)
Art. 23 RLST
Art. 24 Quote di adesione contrattuale
Art. 25 Quote sindacali
Art. 26 C.E.Ve. Centro Edili Venezia Formazione & Sicurezza
Art. 27 Cassa Edile di Venezia
Art. 28 Prestazioni e assistenze contrattuali erogate dalla cassa edile di Venezia
Art. 29 Razionalizzazione dei costi gestionali della Cassa edile di Venezia
Art. 30 Norme di coordinamento e abrogazione regolamentazioni precedenti
Art. 31 Estensione dei contratti stipulati con altre Associazioni
Art. 32 Decorrenza e durata
Art. 33 Stesura ed esclusiva di stampa del CCPL di Venezia
Allegati


Contratto collettivo territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Venezia, integrativo del CCNL 1 luglio 2014 come modificato ed integrato dall' accordo nazionale 18 luglio 2018

In Venezia, addì 21 Luglio 2022, tra Ance Venezia - Associazione Costruttori Edili di Venezia e area metropolitana […] e la Feneal Uil Veneto-Zona di Venezia […], la Filca-Cisl di Venezia […], la Fillea-Cgil di Venezia […], (tutti insieme di seguito anche Parti Sociali Territoriali di Venezia)

Visti
• il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 01 luglio 2014, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 18 luglio 2018, segnatamente con riferimento agli articoli che ne demandano alla contrattazione territoriale di secondo livello la definizione sotto il profilo normativo ed economico;
• l'Accordo Quadro Regionale Sperimentale 07 dicembre 2016 sulla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per le imprese edili iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto così come prorogato dall'accordo regionale del 27.09.2021;
viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro di Venezia (anche CCPL Venezia), integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 1 Luglio 2014, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 18 luglio 2018, da valere per il territorio della provincia di Venezia per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato CCNL e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa delle imprese stesse.
Gli allegati e le tabelle formano parte integrante del presente contratto.
[…]

Premessa
Dichiarazione comune sulle linee di sviluppo della contrattazione integrativa territoriale di lavoro per la provincia di Venezia.

Dopo la pesante situazione di crisi che ha investito il comparto delle costruzioni e l'emergenza Covid- 19, con la successiva ripresa legata ai cospicui incentivi pubblici messi in campo per il rilancio del settore e dell'economia nazionale, si richiede che anche la contrattazione integrativa provinciale di Venezia contribuisca ad individuare soluzioni che, nel mutato contesto economico in cui agiscono imprese e lavoratori, possano valorizzare il ruolo del contratto come strumento per garantire certezze di regole e l'erogazione di prestazioni ed assistenze contrattuali, garantendo nel contempo la salvaguardia degli equilibri economici e finanziari della bilateralità di settore. Le Parti Sociali in data odierna hanno sottoscritto il presente rinnovo contrattuale nell'ambito di una fase in cui il settore Edile è in un periodo di espansione produttiva ma soggetto ad influenze che ne possono variare il mercato di riferimento, operando da sempre a tutela e difesa della leale concorrenza delle imprese, ponendo, comunque, la Sicurezza, la Formazione e la qualificazione professionale delle maestranze alla base dello stesso rinnovo, e per questo hanno deciso che di norma si incontreranno con cadenza almeno semestrale.

Regolamentazione comune per il territorio della provincia di Venezia
Art. 1 Contrasto al lavoro irregolare

Al fine di promuovere la legalità e la regolarità delle lavorazioni di cantiere si adotteranno le iniziative necessarie a garantire il monitoraggio di tutto il personale operante nei singoli cantieri, anche svolgente lavorazioni non riconducibili al CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 1 Luglio 2014, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 18 luglio 2018, nonché la validazione del ruolo dell'Ente Unico Bilaterale per la formazione/sicurezza (C.E.Ve.) come soggetto di riferimento per l'erogazione della formazione sicurezza in cantiere per tutto il personale che vi operi anche quando il suo rapporto di lavoro sia disciplinato da contrattazione collettiva di settore diversa da quella edile. Congiuntamente le Parti Sociali Territoriali di Venezia promuoveranno la stipula di protocolli di intesa con le Amministrazioni Pubbliche - segnatamente servizi SPISAL e Ispettorato Territoriale del Lavoro - per creare osservatori di legalità, promuovere attività divulgative, formative e informative in materia di salute e sicurezza nel settore edile, sviluppare le competenze e conoscenze dei lavoratori e rafforzare la conoscenza del sistema della bilateralità.
Inoltre, le Parti Sociali Territoriali di Venezia, visto quanto riportato dal comma 1.1 dell'art.99 del D. Lgs. n.81/2008, introdotto dalla Legge 17 dicembre 2021 n.215 in merito alla trasmissione alla Cassa Edile territorialmente competente della notifica preliminare, convengono di proseguire il confronto per adoperarsi affinché tale implementazione on-line del sistema sia attuata al più presto per consentire un maggiore sicurezza e regolarità del settore.

Art. 2 Appalti e subappalti
Si ribadisce che le imprese appaltanti e subappaltanti o una qualsiasi delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del vigente CCNL sono tenute alla comunicazione di cui alla lett. b) 2°, 3°, 4° e 5° comma dell'art.14, oltre alla comunicazione di eventuali distacchi di operai.
La comunicazione di cui sopra, nel caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici e subappaltatrici iscritte presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia va data - 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima del loro inizio ai dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie oppure, in mancanza di questi, alla Feneal, Filca, Fillea provinciali per il tramite dell'Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e area metropolitana e utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia. Nel caso i lavori, rientranti nella sfera di applicazione del vigente CCNL, fossero affidati ad imprese appaltatrici o subappaltatrici non ancora iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia, la comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere data 15 giorni prima dell'inizio dei lavori o inizio. Le Parti stipulanti si impegnano, nei casi in cui dovessero sorgere difficoltà sull'interpretazione e/o sull'applicazione della normativa di legge e/o di contratto e prima di qualsiasi altra autonoma iniziativa, a consultarsi reciprocamente al fine di rimuovere congiuntamente gli eventuali motivi di controversia.

Art. 3 Osservatorio e Consulta Paritetica Provinciale
A tutela della diffusione di un'edilizia maggiormente regolare, strutturata e capace di opporsi alle infiltrazioni malavitose nel settore, in relazione a positive esperienze e modelli già attivati in singoli territori, le parti si adopereranno per l'avvio dell'osservatorio provinciale in cui possano confluire i dati degli apparati di controllo degli Enti Nazionali (Inps, Inali, INL), della Regione (Spisal), delle Istituzioni (procure, questure, comuni), degli Enti Bilaterali e Unioncamere in stretto coordinamento con la Consulta paritetica provinciale, così come previsto nel precedente CCPL del 19.03.2012.

Art. 4 Ambiente di lavoro
Nell'intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle normative di legge in proposito, nonché di migliorare le condizioni ambientali e di igiene dei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese, per i cantieri che occupano più di 15 dipendenti o quando abbiano durata superiore a tre mesi, di mettere a disposizione dei lavoratori occupati nei cantieri i seguenti locali:
a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
b) un locale ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali.
I cantieri nei quali ricorrono le condizioni indicate devono essere dotati di servizi igienico - sanitari con acqua corrente e delle attrezzature atte a consentire ai lavoratori di conservare e riscaldare le vivande e a lavarne i relativi recipienti. Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) possono essere ottenute anche con box prefabbricati in metallo coibentate od in legno, ovvero con altri elementi provvisionali e per i piccoli cantieri possono avere sede in un unico locale purché diviso. Tutte le misure di cui sopra devono essere apprestate nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio operativo del cantiere purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive da segnalare ai rappresentanti sindacali di cui all'art. 103 del CCNL vigente. Qualora il numero dei lavoratori sia inferiore a 15 o quando il cantiere abbia durata inferiore a tre mesi, ovvero nei casi di impedimento richiamati dal precedente comma, l'impresa deve comunque provvedere affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui al presente articolo in idonei locali nelle vicinanze del cantiere. Ferma restando l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia di igiene del lavoro, le organizzazioni dei datori e dei lavoratori stipulanti il presente CCPL opereranno affinché i lavoratori che svolgono la propria attività in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive e le cui condizioni di lavoro all'interno di detti stabilimenti si presentino particolarmente disagiate, vengano sottoposti alle stesse visite mediche periodiche riservate dagli stabilimenti medesimi alle proprie maestranze che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente avvalendosi degli stessi istituti ove possibile, rivolgendosi altrimenti ai servizi socio - sanitari pubblici presenti nel territorio. Al fine di consentire al personale dipendente di sottoporsi alle visite sanitarie di cui ai commi precedenti, vanno concessi ai lavoratori interessati, operai ed impiegati, i permessi necessari retribuiti straordinari in funzione della dislocazione del cantiere rispetto al dispensario e/o all'istituto prescelto. Sarà cura delle imprese chiedere agli enti prescelti per l'attuazione delle visite di includere nei programmi i lavoratori da esse dipendenti secondo modalità che non arrechino particolare intralcio al normale svolgimento dell'attività produttiva.
Area Porto Marghera
Nell'area del polo industriale di Porto Marghera, così come delimitata dal presente accordo provinciale, l'impresa nelle attività di manutenzione, riparazione e rifacimento dei forni industriali, qualora le condizioni di lavoro si presentino altamente disagiate per l'elevata temperatura e/o per l'insufficienza di areazioni, fermo rimanendo l'obbligo di corrispondere alle maestranze l'indennità di cui all'ex comma 4 dell'art. 11 del CCPL del 15.01.1974 e assorbito ogni altro specifico trattamento aggiuntivo, dovrà operare affinché l'attività giornaliera delle maestranze venga intervallata da soste retribuite che nel loro complesso non potranno superare, all'interno della giornata di 8 ore, i 60 minuti. Qualora le condizioni di lavoro si presentino, all'interno degli stabilimenti industriali di Porto Marghera, altamente disagiate per l'elevata temperatura, per l'insufficienza di aerazione, per la nocività dei materiali con i quali i lavoratori vengono a contatto, o comunque per altre condizioni di particolare disagio proprie del polo industriale considerato, l'impresa dovrà disporre per un avvicendamento delle maestranze nell'area interessata. Alla concreta applicazione degli obblighi sopra descritti sovrintende, ai sensi dell'art. 86 del vigente CCNL, il C.E.Ve. Formazione & Sicurezza.

Art. 5 Diritto allo studio
Per favorire la diffusa attuazione di quanto previsto dall'art.90 lett. B) del CCNL vigente le imprese concederanno permessi retribuiti ai lavoratori occupati alle condizioni e nei limiti, peraltro riferiti all'impresa e non già all'unità produttiva, di cui al 6° comma lett. B) del richiamato articolo.
Nell'intento di sviluppare le possibilità di accesso alla formazione professionale, ritenuta fattore strategico in una fase di profonda trasformazione del settore delle costruzioni, le parti convengono che i permessi retribuiti di cui al 1° comma del presente articolo siano concessi dalle imprese alle stesse condizioni e con gli stessi limiti:
a) ai lavoratori occupati che partecipano ai corsi diurni presso il C.E.Ve. Formazione & Sicurezza;
b) ai preposti nelle imprese all'attuazione della normativa antinfortunistica che partecipano ai corsi di prevenzione promossi ed organizzati dal C.E.Ve. Formazione & Sicurezza.
[…]

Art. 7 Rapporti sindacali
Le Parti rinnovano l'impegno di rispettare e far rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di cantiere, il CCNL vigente e il presente CCPL per tutto il periodo di loro durata. A tal fine
l'Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e area metropolitana è impegnata ad operarsi per l'osservanza da parte delle imprese delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni dei lavoratori sono impegnate a non promuovere e ad intervenire affinché siano evitate a qualsiasi livello, compreso quello di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto forma oggetto del CCNL e del presente CCPL

Art. 9 Orario di lavoro operai e impiegati
Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 19, parte operai e autisti, e 43 e 54, parte Impiegati amministrativi e tecnici, del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 1 Luglio 2014, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 18 Luglio 2018, si intendono qui riportati per intero con le ulteriori seguenti determinazioni, integrazioni e specificazioni:
a) Con riferimento al combinato disposto dell'art. 5, terzo comma e dell'art. 38, terzo comma, lettera a), parte operai, nonché dell'art. 43, parte Impiegati, del richiamato CCNL, l'orario normale contrattuale di lavoro nel territorio della provincia di Venezia per gli operai di produzione, per gli impiegati di cantiere e per gli altri impiegati è di 40 ore settimanali di media annua.
b) In attuazione di quanto già previsto dagli artt. 5 e 43 del vigente CCNL più sopra citato per ragioni produttive le imprese possono adottare, anche individualmente, o per singoli cantieri, dandone comunicazione, anche tramite l'Associazione datoriale territoriale di categoria alle RSU o, in assenza di queste, alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, orari multi-periodali e cioè programmare, in un periodo di riferimento non superiore a 12 mesi, orari settimanali superiori e inferiori a 40 ore, di norma articolati su cinque giorni alla settimana, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere, a condizione che la media corrisponda alle 40 ore settimanali riferibile al periodo stesso.
In caso di organizzazione multi-periodale dell'orario di lavoro, costituisce straordinario ogni ora di lavoro effettuata oltre l'orario programmato settimanale, salvo quanto previsto al successivo punto c). Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata / media annua di cui all'art.4 del D.Lgs. 8.04.2003 n. 66.
c) Rimane ferma la disciplina dei riposi annui mediante permessi individuali di cui all'art.5, parte B) Operai, e 43, parte B) Impiegati, del CCNL richiamato.
d) Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia valgono le norme di cui all'art.6 del CCNL, tuttavia agli autisti di autobetoniere o di autobetonpompe, ferma restando la disciplina di cui ai commi precedenti, è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico spettante, una maggiorazione del 12% per le ore ordinarie lavorate oltre le quaranta e fino alle quarantotto settimanali. Tale maggiorazione è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.24 del vigente CCNL fermo restando il computo su tali ore di lavoro ordinario delle percentuali di accantonamento alla Cassa Edile di cui all'art.18 del CCNL La predetta maggiorazione è esclusa dalla base di calcolo delle percentuali di accantonamento alla Cassa Edile in quanto nella determinazione della sua misura né è stato tenuto conto.
e) I quattro mesi dell'anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi dell'art.8 del R.D. 10.09.1923 n.1955 e R.D. 10.09.1923 n.1957, come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 8.04.2003 n.66, e previo avviso all'ispettorato Territoriale del Lavoro competente, di superare l'orario normale di 40 ore settimanali, sono, di norma: maggio, giugno, luglio e settembre, salvo diversa comunicazione aziendale.
In tali mesi, gli operai e gli impiegati di cantiere, su richiesta preventiva dell'impresa da effettuarsi con un preavviso di norma di 72 ore, salvo casi di urgenza, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali fino ad un massimo di 5 ore settimanali. Per tali prestazioni eccedenti, fermo restando il carattere ordinario del lavoro, sono dovute le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno di cui all'art. 19, Parte Operai, e 54, Parte Impiegati, del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 18 luglio 2018. Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata media di cui all'art.4 del D.Lgs. 08.04.2003 n.66.
Le Parti si attiveranno congiuntamente nei confronti dei sindaci per assicurare che la legittima finalità di tutela della tranquillità dei villeggianti nei periodi di vacanza, soprattutto nei litorali, non vada a pregiudizio dell'ordinato svolgimento dell'attività edilizia, attesa l'altrettanto essenziale esigenza di salvaguardare attività e occupazione delle imprese edili locali e di quelle che ruotano intorno al comparto delle costruzioni. Nei casi in cui sorgano difficoltà sull'interpretazione e nell'applicazione della normativa di legge e contrattuale, la questione dovrà essere segnalata tempestivamente alle Parti Sociali Territoriali contraenti al fine di prevenire l'insorgere di qualsiasi controversia a riguardo.

Art. 11 Reperibilità aziendale
La reperibilità è un istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è rintracciabile dall'azienda fuori dall'orario di lavoro al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l'erogazione di un determinato periodo di servizio in presenza di esigenze non programmate di lavoro. I periodi di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. L'indennità di reperibilità per gli operai e gli impiegati, che acconsentono per iscritto alla richiesta del datore di lavoro di essere reperibili anche fuori dall'orario di lavoro normalmente praticato dall'impresa, quale richiamata all'articolo 38, comma 3, lett. e) del CCNL 18 luglio 2018 come modificato dal rinnovo contrattuale del 03.03.2022 è fissata, a decorrere dal 1° settembre 2022 […]
In caso di disponibilità alla reperibilità, l'azienda adotterà criteri di rotazione del personale.
Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato più di una intera settimana consecutiva nel mese, per il periodo seguente e consecutivo eccedente la prima settimana, le indennità sopra riportate verranno […] aumentate […]
L'indennità di reperibilità è dovuta per i periodi durante i quali il lavoratore rimane reperibile e in attesa di chiamata per sopperire ad esigenze non programmate nell'orario di lavoro, garantendo per iscritto al datore di lavoro la sua disponibilità a recarsi presso la sede, luogo di raccolta o nel luogo di intervento, secondo le indicazioni del datore di lavoro, con i tempi normalmente necessari a raggiungere tale destinazione dalla propria residenza o nei maggiori tempi indicati dal datore di lavoro in relazione alla specifica chiamata. Il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro del prevedibile tempo necessario per intervenire nel luogo in cui è chiamato. […] Rimane ferma la non computabilità del tempo di guida e del tempo di viaggio ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro. Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro. Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di concordare riposi compensativi. […]

Art. 12 Mensa operai e impiegati
Agli operai, agli autisti ed agli impiegati sia tecnici che amministrativi che prestano la loro opera nei cantieri è assicurato un pasto caldo. Il pasto si compone di un primo, un secondo, un contorno, pane, acqua, con esclusione delle bevande alcoliche così come previsto dalla vigente normativa (art.15 Legge Quadro n.125/2001) e un caffè.
Il pasto può essere fornito sia direttamente da parte del datore di lavoro con organizzazione di mensa interna in cantiere che da terzi presso il cantiere, ovvero presso punti di ristoro, anche attraverso convenzioni con pubblici esercizi.
[…]
Ove il pasto non possa essere fornito nelle forme di cui sopra, troveranno applicazione per gli operai, per gli autisti, per gli impiegati sia tecnici che amministrativi che prestano la loro opera nei cantieri, l'indennità sostitutiva di mensa […] o in alternativa un servizio sostitutivo reso a mezzo di buono pasto […]

Art. 13 Dotazioni di lavoro e sicurezza
Le imprese mettono a disposizione degli operai le dotazioni individuali e gli attrezzi da lavoro occorrenti per l'espletamento degli incarichi nell'ambito delle mansioni agli stessi assegnate e previsti dalle disposizioni di legge. Le parti si danno atto che quello della fornitura è principio che attiene direttamente alle imprese sia per quanto riguarda le scarpe da lavoro, sia per quanto riguarda le tute ovvero le giacche ed i pantaloni. Rimane fermo il requisito per le imprese che dovranno richiedere il rimborso alla Cassa edile di Venezia per la dotazione consegnata all'atto dell'assunzione, che riguarderà i lavoratori con almeno tre mesi di anzianità di servizio nell'azienda.
Le Parti convengono che il materiale sia fornito di norma il 31 marzo di ciascun anno, a tutti gli operai in forza a quella data che siano in possesso del predetto requisito, ovvero al momento della maturazione dei requisito medesimo, se carente alla data del 31 marzo.
[…] Si conviene che, l'eventuale fornitura alternativa alla scarpa antinfortunistica normali, di una fornitura di scarpe da lavoro ortopediche, sempre in presenza di prescrizione medica che ne attesti la necessità del lavoratore, siano rendicontate a parte nel capitolo di spesa "Assistenze" della cassa edile sotto voce "protesi ortopediche".

Art. 18 Ferie operai e impiegati
Le ferie per ogni anno lavorativo […] dovranno di norma essere usufruite entro l'anno di maturazione.
[…]

Art. 20 Indennità per lavori speciali disagiati
Con riferimento all'art.20 - gruppo A) del CCNL 19.04.2010 sono considerati "lavori disagiati", oltre a quelli indicati nell'articolo predetto, i seguenti:
1) lavori di escavo all'asciutto dei rii interni e di circonvallazione della città di Venezia, limitatamente per questi ultimi ai tratti che lambiscono l'abitato (sempre che vi siano delle sboccature), nonché i lavori di escavo nelle cavane e nelle sboccature delle isole ospedaliere 23%;
2) lavori per i quali l'operaio sia costretto, malgrado i mezzi protettivi forniti dall'impresa, a lavorare con i piedi dentro il getto calcestruzzo plastico 23%;
3) lavori di manutenzione stradale per i quali l'operaio sia costretto, malgrado i mezzi protettivi forniti dall'impresa, alla manuale stenditura a caldo del conglomerato bituminoso a mezzo "rastrellina" limitatamente all'addetto all'attrezzo, ovvero allo spargimento dell'emulsione bituminosa nebulizzata a caldo sulle superfici da trattare a mezzo di spruzzatrici manuali limitatamente all'addetto allo spruzzo 12%.
4) All'operaio temporaneamente chiamato a svolgere le funzioni di coordinatore di cantiere di almeno 6 lavoratori, non dipendenti della stessa impresa, purché lo stesso possa esibire la certificazione del C.F.M.E.A. di Venezia di avvenuta partecipazione o si iscriva entro i termini previsti nell'emanazione dei corsi presentando poi la certificazione del successivo conseguimento dell'attestato ai corsi di caposquadra 5%.
5) Lavori di risanamento 12%.
Agli operai che compiono i lavoro di cui sopra spettano le indennità percentuali a fianco indicate; esse vanno computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 19.04.2010. Dette indennità saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Con riferimento all'art.20 gruppo d) del CCNL 19.04.2010, al personale imbarcato su natanti che escono fuori porto verranno corrisposte le seguenti indennità:
1) lavori fuori porto 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 19.04.2010 limitatamente alle ore trascorse fuori porto;
2) trasferimento natanti 10% da computarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19.04.2010 limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili con le altre previste dall'art. 20 del CCNL 19.04.2010 fatta eccezione per quelle relative alla pioggia e neve.
La percentuale per ferie, gratifica natalizia, di cui all'art. 18 del CCNL 19.04.2010, non va computata per i lavori disagiati previsti dal presente articolo (indennità di Porto Marghera compresa) in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità se ne è già tenuto conto e pertanto qualora dette indennità dovessero avere un carattere continuativo tale da doverle tenere presenti ai fini della determinazione dell'indennità di preavviso, esse dovranno, per le considerazioni più sopra evidenziate, venire depurate dell'aliquota (8,50%) per ferie, prima di procedere al loro inserimento tra gli elementi della retribuzione oraria ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'art.33 del vigente CCNL Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione, come previsto dal quartultimo comma e seguenti dell'art.20 del vigente CCNL, dovrà essere segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sull'eventuale integrazione della disciplina nazionale.

Art. 21 Indennità per la zona industriale di Porto Marghera
Con riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 del CCPL 29 novembre 1989, le parti - in considerazione del fatto che nella situazione attuale non si riscontrano più le condizioni che avevano originato l'accordo provinciale del 15 gennaio 1974 - concordano che la speciale indennità per gli operai nell'area di Porto Marghera sia trasformata in minimo ad personam percentualizzato per i lavori che attualmente ne beneficiano e che non rientrano nella casistica di cui al comma successivo. L'indennità viene invece mantenuta e riconosciuta nei confronti degli operai impegnati in attività all'interno degli impianti attivi negli stabilimenti funzionanti di Porto Marghera. Nessuna indennità spetta invece agli altri operai impegnati nella zona industriale di Porto Marghera.

Art. 23 RLST
Viene recepito fino al 30.09.2024 l'Accordo Quadro Regionale Sperimentale 07 dicembre 2016 sulla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per le imprese edili iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto così come prorogato dall'accordo regionale del 27.09.2021. A tale riguardo viene riconfermato il fondo creato a partire dal 01.10.2006 denominato "Fondo RLST" presso la Cassa Edile di Venezia che viene finanziato da un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura del 0,055%.

Art. 26 C.E.Ve. Centro Edili Venezia Formazione & Sicurezza
Il contributo a favore del C.E.Ve. Centro Edili Venezia formazione & sicurezza è fissato con decorrenza dal 1° gennaio 2016 nella misura dello 1,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL predetto, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 punto 3) del CCNL medesimo. Detto contributo deve essere versato mensilmente a cura dei datori di lavoro nei termini previsti dal regolamento della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia che provvederà al successivo trasferimento delle somme raccolte al C.E.Ve. Centro Edili Venezia formazione & sicurezza.

Art. 27 Cassa Edile di Venezia
L'attività della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia costituita il 03.09.1946 è regolata dallo Statuto, nel testo da ultimo approvato dalle Organizzazioni sindacali contraenti con verbale sindacale del 05.12.2002, e successive modificazioni.
[…]
La Cassa Edile di M.A. di Venezia e Provincia provvede con separata autonoma gestione a:
a) finanziare il C.E.Ve. Centro Edili Venezia formazione & sicurezza di cui all'art.26 del presente CCPL in modo da garantire un finanziamento adeguato e costante per il conseguimento degli scopi suoi propri;
[…]
d) sostenere le ulteriori spese nell'interesse della categoria concordate tra le organizzazioni territoriali contraenti.
[…]

Art. 30 Norme di coordinamento e abrogazione regolamentazioni precedenti
Con riferimento agli istituti contrattuali, e al loro campo di applicazione, espressamente richiamati nel presente accordo è integralmente abrogata e caducata ogni diversa precedente regolamentazione contenuta per i predetti istituti nei contratti e accordi provinciali di Venezia già applicati fino alla data di decorrenza del presente Contratto Collettivo Territoriale provinciale di lavoro ovvero validi fino al 31 agosto 2022.