Tipologia: Accordo territoriale
Data firma: 11 luglio 2022
Parti: Confindustria e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Industria, Pordenone
Fonte: confindustriaaltoadriatico.it

Sommario:


Verbale di accordo territoriale

Il giorno 11 luglio 2022 presso la sede di Pordenone di Confindustria Alto Adriatico si sono incontrati: Confindustria Alto Adriatico […], Cgil di Pordenone […], Cisl F.V.G […], Uil di Pordenone […]

Premesse
I. Le mutate condizioni stagionali comportano una maggior frequenza di episodi climatici estremi particolarmente critici durante l’estate quando sempre più anticipatamente si registrano ondate di calore con punte termiche di rilievo.
II. Anche in adempimento delle indicazioni contenute nel protocollo sottoscritto da Unione degli Industriali di Pordenone e Cgil-Cisl-Uil territoriali del 2 luglio 2019 in relazione alle specifiche condizioni geografiche, alle caratteristiche della lavorazione, alle tipologie costruttive degli stabilimenti, le Imprese del territorio Pordenonese hanno adottato le procedure interne per valutare ed applicare le migliori soluzioni per ridurre i disagi derivanti dalle particolari condizioni della prestazione da parte dei lavoratori.
III. Le OO.SS.LL., tuttavia, hanno manifestato la necessità da un lato di estendere al maggior numero di imprese del territorio l’effettuazione dell’analisi e la programmazione degli interventi descritta al punto precedente, dall’altro quello di integrare con nuove iniziative i contenuti del citato protocollo del 2 luglio 2019 alla luce dell’evoluzione tecnica nella ricerca di soluzioni, alla necessità di coinvolgimento nella fase di costruzione delle iniziative il maggior numero di figure professionali interne e di poter contare anche su attività di promozione e coordinamento delle stesse da parte dell’ Organismo paritetico Provinciale.
Tutto ciò premesso e parte integrante del presente accordo si conviene quanto segue.

Art. 1 - Individuazione delle situazioni di attenzione
Si conferma che le iniziative di seguito descritte si attiveranno, m presenza di una situazione atmosferica di particolare criticità per alti valori di temperatura ed umidità dell’aria, in relazione al microclima aziendale derivante dalle lavorazioni industriali e dalle specifiche degli immobili descritti nel Documento di valutazione dei Rischi, così come verrà valutata e analizzata dall’impresa attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 2 - Rilevazioni
Nell’ipotesi sopra descritta l’impresa attiverà di conseguenza il Servizio di Prevenzione Protezione dei Rischi affinché effettui le rilevazioni termiche e di umidità del caso.

Art. 3 - Coinvolgimento degli RLS delle RSU e degli altri soggetti deputati alla salute e sicurezza sul lavoro

I risultati delle analisi saranno oggetto di esame con gli RLS le RSU i datori di lavoro e i loro consulenti (RSPP, Medico competente) mutuando le modalità di relazione e di consultazione dell’esperienza dei “Comitati Anti Covid 19 di cui al accordo territoriale 21 Aprile 2020” nel corso di un apposito incontro nel corso del quale l’impresa illustrerà le iniziative programmate come di seguito declinate per contestare la situazione di criticità.

Art. 5 - Iniziative e modalità di esecuzione
Le Imprese si attiveranno per predisporre interventi idonei alla riduzione dei disagi derivanti dalla calura. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:
A) la definizione tramite accordo aziendale di scelte organizzative sull’orario di lavoro:
- per l’articolazione dello stesso nei periodi della giornata meno caldi;
- per la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a part-time;
- per la costruzione di orari in ambito plurisettimanale con riduzione di attività in periodi climaticamente più critici e l’implemento in altri;
- per la determinazione, tramite accordo aziendale, tenuto conto delle compatibilità tecnico organizzative e produttive, di pause aggiuntive;
B) la distribuzione gratuita o a prezzo controllato di bottiglie d’acqua dai distributori automatici;
C) l’erogazione d’acqua da sistemi di somministrazione automatica;
D) la messa a disposizione di frutta e/o integratori tramite fornitura da parte di addetti aziendali (es. capo-turno); nel caso di uso di integratori i lavoratori richiedenti dovranno tener conto di eventuali controindicazioni individuali;
E) l’installazione di sistemi portatili di raffreddamento in prossimità delle aree con maggior temperature;
F) l’assegnazione ai lavoratori richiedenti di ventilatori o altri sistemi di raffrescamento individuale in prossimità delle postazioni di lavoro.
L’adozione delle citate iniziative sarà oggetto di precisi ordini di servizio comunicati alla struttura aziendale (capi turno- ecc.) ed aziendalmente esposti presso le bacheche e/o via web.

Art. 6 - Informazione e formazione ai lavoratori
Le Imprese potranno emanare indicazioni di comportamento (vestiario, alimentazione, assunzione di bevande) di natura specifica da osservare durante l’orario di lavoro e/o di adozione generale durante le giornate particolarmente calde coerenti con l’obiettivo di creare condizioni soggettive di maggior capacità di reazione alla particolare condizione climatica.

Art. 7 - Coordinamento dell’iniziativa
Le competenze dell’OPP stabilite dal punto 2 dell’accordo del 21 aprile 2020 per l’emergenza COVID sono estese anche per l’iniziativa disciplinata dal presente accordo per cui l’Organismo
- promuoverà il coinvolgimento degli RLS, RSU, RSPP e medici competenti riuniti nei Comitati nelle iniziative per la gestione nelle aziende dell’emergenza caldo;
- effettuerà opera di divulgazione delle iniziative programmate dall’accordo presso aziende;
- darà consulenza alle Imprese sulla predisposizione di attività per contrastare gli effetti del caldo in azienda anche attraverso visite congiunte con RLST e componenti datoriali dell’OPP;
- inserirà il presente accordo e tutta la documentazione a supporto delle varie iniziative contro il caldo in azienda nel sito internet dell’OPP a disposizione dei lavoratori;
- promuovere l’adozione delle indicazioni e delle procedure contenute nella presente disciplina anche a favore dei lavoratori delle imprese terze che operano presso gli stabilimenti delle associate.