Tipologia: Statuto OPT Scuola Edile - CPT ESE
Data firma: agosto 2020
Parti: Ance e Feneal-Uil Filca-Cisl, Fillea-Cgil,
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Messina
Fonte: esemep.it


Sommario:

 

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 Costituzione, sede e durata
Art. 2 Rappresentanza legale
Art. 3 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza edilizia
Art. 4 Scopi statutari
Art. 5 Strumenti e Attività dell’Ente
Titolo II - Entrate, uscite e patrimonio
Art. 6 Entrate
Art. 7 Prelevamenti e spese
Art. 8 Patrimonio sociale
Titolo IV - Organi dell’ente
Art. 9 Elenco degli Organi
Art. 10 Gratuità delle cariche
Art. 11 Consiglio di amministrazione
Art. 12 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

 

Art. 13 Collegio dei sindaci revisori - Revisore unico
Titolo IV - Personale e bilanci

Art. 14 Coordinatore
Art. 15 Personale dell'Ente e criteri di assunzione
Art. 16 Consiglieri delegati per le attività di formazione e sicurezza
Art. 17 Obbligo di riservatezza
Art. 18 Amministrazione
Art. 19 Esercizio finanziario e bilanci
Art. 20 Libri e scritture contabili
Art. 21 Regolamento interno
Titolo V - Disposizioni varie
Art. 22 Liquidazione
Art. 23 Modifiche dello Statuto
Art. 24 Controversie
Art. 25 Norma di rinvio


Statuto dell’Ente “Organismo Paritetico Territoriale (OPT) Scuola Edile - CPT ESE”

L’Ance della provincia di Messina e Feneal-Uil Tirrenica Messina Palermo, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, della provincia di Messina convengono e stipulano quanto segue:

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 Costituzione, sede e durata

1. Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile tra Ance della provincia di Messina aderente all'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) e la Feneal-Uil Tirrenica Messina Palermo, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Messina, aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-Uil, Filca- Cisl e Fillea-Cgil, è costituito l’Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza per l’industria edilizia ed affini della provincia di Messina denominato "Organismo Paritetico Territoriale (OPT) Scuola Edile-CPT ESE
L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.
2. L'Ente è lo strumento per il perseguimento, nella provincia di Messina, dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra Ance e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca- Cisl e Fillea-Cgil) nonché tra l’Associazione datoriale territoriale della provincia di Messina e la Feneal-Uil Tirrenica Messina Palermo, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Messina.
L'Ente è altresì lo strumento per il perseguimento, nella provincia di Messina, dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori ed Organizzazioni nazionali artigiane/cooperative di settore, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali della provincia di Messina, nel rispetto di quanto previsto dal  Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni e dal Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010.
Le norme di costituzione e statutarie dell’Ente sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell’ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.
Dette pattuizioni nazionali, nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni, determinano direttamente effetti nei confronti dell’Ente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette di cui al comma 2 del presente punto 2, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma 1 del presente punto 2, non determinano effetti nei confronti dell’Ente qualora non siano oggetto di previa intesa di tutte le Associazioni nazionali e/o territoriali dei costruttori edili (Ance) e le Organizzazioni nazionali e/o territoriali artigiane/cooperative.
L’Ente costituisce per l’edilizia l’organismo paritetico di cui all’art. 20 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
L’Ente Unificato “Organismo Paritetico Territoriale (OPT) Scuola Edile - CPT ESE" ha sede in Messina Via La Farina n. 261
La durata è indeterminata nel tempo.

Art. 2 Rappresentanza legale
La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza edilizia
L’Ente fa parte del Sistema Bilaterale delle Costruzioni SBC, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente Statuto. Nelle more della costituzione dell’SBC, l’Ente sarà coordinato per la formazione dal FORMEDIL nazionale e dalle sue articolazioni regionali e per la sicurezza e salute dalla CNCPT e dai suoi coordinamenti regionali.
A tal fine l’SBC, quando costituito, e, nelle more, FORMEDIL e CNCPT esprimono un parere di conformità vincolante sullo Statuto dell’Ente unificato prima della sua entrata in vigore.
L’approvazione dello Statuto costituisce requisito per l’inserimento nell’apposito Albo degli Enti bilaterali di settore.
L'Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e a mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.

Art. 4 Scopi statutari
1. L'Ente, nell'area della formazione, ha per scopo la promozione, l’organizzazione, l’attuazione, anche con soggetti pubblici e/o privati nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore e attuazione di percorsi, quale, ad esempio l’obbligo formativo per i giovani che intendono acquisire conoscenze tecnico-pratiche per il loro inserimento nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri e dirigenti e datori di lavoro secondo le esigenze del mercato del lavoro.
All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro (BLEN), quale strumento di facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell’ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all’articolo 1 del presente Statuto.
L'Ente potrà, inoltre, erogare percorsi formativi per ogni altra figura inserita nella filiera del settore (artigiani, liberi professionisti iscritti ad albi professionali, etc.), secondo le esigenze del mercato del lavoro dell’edilizia, anche con riferimento a tutti gli aspetti relativi all’infortunistica e all’igiene del lavoro, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente.
2. L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.
3. Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche. l’Ente potrà attivare, in proprio o con la collaborazione di enti e aziende, attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.
4. L’Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, anche attraverso progetti sperimentali in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.
5. L'Ente potrà anche promuovere, costituire, partecipare, aderire a enti e società per lo svolgimento di attività, anche commerciale, idonee al raggiungimento delle finalità istituzionali.
6. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Ente potrà stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, finalizzati allo svolgimento di attività che il Consiglio di Amministrazione riterrà utili ed opportune

Art. 5 Strumenti e Attività dell’Ente
1. Le attività dell’Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza, strettamente integrate tra di loro.
Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l’Ente si avvale:
- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente CCNL dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all’art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.
In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte, in via prevalente, a:
a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
b) giovani con obbligo scolastico che intendono intraprendere percorsi di attività formative/professionalizzanti;
c) giovani neo diplomati e neo laureati;
d) professionisti di settore;
e) titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna);
f) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
g) manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
h) lavoratori in mobilità;
i) lavoratori in disoccupazione;
j) lavoratori in CIG;
k) datori di lavoro;
l) assistenza alle imprese e stazioni appaltanti per la redazione del Modello di Organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro e DVR (Documento di valutazione dei Rischi);
m)asseverazione del Modello di Organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOGS, art. 30 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza. In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. I comma 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali, tale formazione si rivolge, in via prevalente, a:
a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
c) lavoratori con reddito di cittadinanza;
d) tecnici, capisquadra, capi cantiere e preposti;
e) lavoratori occupati:
t) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
u) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
v) responsabili del servizio di prevenzione e protezione
w) datori di lavoro:
x) stazioni appaltanti:
y) cantieri regionali di lavoro.
Laddove l'Ente. per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati sotto il controllo dell’Ente medesimo ad altro Ente bilaterale di cui al contratto collettivo nazionale di settore. Con riguardo alle ore formative dovranno necessariamente essere rispettati i parametri del Protocollo sugli Organismi bilaterali di cui al CCNL 1° luglio 2014.
2. Nell’arca della sicurezza/salute, l’Ente:
a) suggerisce l’adozione di iniziative dirette:
allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica;
- all’introduzione e allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia;
- all’attuazione di interventi informativi in materia di sicurezza e salute;
b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente. dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro e dai lavoratori;
d) esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell’impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Coordinatore. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l’attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Coordinatore.
Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.
Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previste dalla legge.
Per l'Ente il numero delle visite in cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato nel Protocollo sugli Organismi bilaterali di cui al CCNL 1° luglio 2014; e) svolge l'attività di asseverazione delle imprese edili ai sensi dei Decreti Legislativi n. 231/2001 e n.81/2008 e s.m.i. e secondo le procedure stabilite dal sistema bilaterale nazionale:
a) può svolgere, su richiesta delle imprese, attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
g) svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81 ;
h) svolge nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti del lavoratori;
i) provvede alla istituzione e conservazione di un "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente, rilasciando una certificazione dell'avvenuta formazione;
l) può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti decisi dal sistema bilaterale nazionale;
m) svolge comunque ogni attività prevista dal d.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato-Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell’Ente.

Titolo II - Entrate, uscite e patrimonio
Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:
a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell’ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Messina, ad esse aderenti;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell’Ente;
e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.
1) frutti e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e da eventuali partecipazioni in società ed enti;
g) entrate derivanti da compensi per la gestione di servizi e per eventuali prestazioni rese a terzi, a termini dello Statuto.
I contributi di cui alla lettera a) del presente articolo, dovranno assicurare la piena realizzazione degli scopi affidati ad entrambe le aree di cui all’art. 4, assicurando risorse equilibrate utili alla promozione paritetica delle aree stesse, nel rispetto dei parametri stabiliti dal Protocollo sugli Organismi bilaterali di cui al CCNL 1° luglio 2014.

Art. 7 Prelevamenti e spese
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione o il movimento di fondi dell’Ente deve essere effettuato con firma abbinata di Presidente e Vice Presidente.

Art. 8 Patrimonio sociale
Il patrimonio è costituito dai beni materiali e immateriali di pertinenza dell’Ente, compresi:
a) i beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell’Ente;
b) gli avanzi di gestione e le somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
c) le somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente.
Le quote contributive sono intrasmissibili.

Titolo IV - Organi dell’ente
Art. 9 Elenco degli Organi

Sono organi dell’Ente:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore unico
Gli organi dell’Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 10 Gratuità delle cariche
Tutte le cariche negli organi dell’Ente, con eccezione del Collegio dei Sindaci Revisori e del Revisore Unico, sono a titolo gratuito.
Eventuali diverse pattuizioni in essere sono nulle.
Eventuali rimborsi saranno effettuati solo dietro giustificativi a piè di lista.

Art. 11 Consiglio di amministrazione
a) Composizione
L’Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto da un numero pari di membri non superiore a n. 12 nominati rispettivamente:
-per il 50% dall'Associazione territoriale imprese edili ed affini della provincia di Messina, aderente all’Associazione nazionale costruttori edili (Ance);
-per il restante 50% dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Messina di cui all'art. 1.
In occasione del rinnovo del Consiglio. l’Associazione territoriale imprese edili ed affini della provincia di Messina, aderente all’Associazione nazionale costruttori edili e le Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Messina, di comune accordo stabiliscono il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione. Il numero non potrà variare per tutta la durata del mandato.
In caso di inadempimento da parte degli Enti aventi diritto alla nomina, i rappresentanti del Consiglio di amministrazione sono nominati degli Organismi nazionali rispettivi.
b) Durata dell'incarico
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.
È però, data facoltà agli Organismi sindacali designati di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati coordinatore dell’Ente.
c) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’Ente compiendo tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi statutari.
Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:
1) amministrare il contributo contrattuale della provincia di Messina, ed ogni altra entrata e il patrimonio dell’Ente, e, in particolare, deliberare sull’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate e sui singoli capitoli di spesa;
2) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite e il bilancio consuntivo dell’Ente;
3) approvare preventivamente tutti i contratti che obblighino l’Ente per valori omnicomprensivi superiori a euro 5.000,00, ivi compresi, a titolo esemplificativo, oneri finanziari, legali, clausole penali in ipotesi di inadempimento o recesso, polizze assicurative, etc.;
4) curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto;
5) approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell’Ente. nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei fabbisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Una volta approvato sarà trasmesso all’SBC, quando costituito, e nelle more, agli Organismi nazionali di coordinamento FORMED1L e CNCPT e alle loro articolazioni regionali, nonché alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
[…]
10) curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1;
11) accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia ad ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne e rinunciare agii alti; appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicilio, acquistare, vendere e costruire immobili:
12) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
13) deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico del personale;
14) assumere e licenziare il personale dell'Ente, su proposta del Comitato di Presidenza:
15) incaricare tecnici e consulenti, su proposta del Comitato di Presidenza;
16) compiere, infine, lutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.
d) Convocazioni
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta a bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Snidaci Revisori.
La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.
In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.
Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Coordinatore, con funzioni di Segretario e senza diritto di voto.
e) Deliberazioni
Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Tre le adunanze consecutive nelle quali sia mancato il numero legale determineranno l’intervento dell’Ente nazionale di riferimento su istanza, anche disgiunta, delle parti territoriali.
Ciascun membro ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

Art. 12 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza
Uno dei rappresentanti nominati dall’organizzazione dei datori di lavoro di cui all’art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.
Spetta al Presidente:
a) rappresentare l’Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
b) sovraintendere all’applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.
Il Presidente ha la firma sociale, nei limiti dei poteri attribuitigli in sede di delibere adottate dal Consiglio di amministrazione.
Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Presidente e il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dall’Associazione costruttori edili e dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza. Il Presidente, come specificato al comma 2 del presente articolo, ha la rappresentanza legale dell’Ente.
Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:
a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
b) proporre al Consiglio di amministrazione il piano generale delle attività dell’Ente:
c) intrattenere rapporti con terzi a nome dell’Ente;
d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Coordinatore;
e) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e eventuali consulenti;
f) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite, nonché il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio di amministrazione per l’approvazione;
g) sovraintendere al lavoro dei consiglieri delegati di cui al successivo art. 16.
h) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentite le parti sociali, l’organigramma e l'organico del personale, nonché eventuali modifiche degli stessi, predisposti dal Coordinatore;
i) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentite le parti sociali, assunzioni e licenziamenti;
j) gestire sulla base delle delibere del Consiglio di amministrazione le risorse finanziarie dell’Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
Per la durata del Consiglio di presidenza valgono le disposizioni previste dall’art. 11 per il Consiglio di amministrazione.

Art. 13 Collegio dei sindaci revisori - Revisore unico
Il controllo può essere affidato al Collegio dei Sindaci revisori o al Revisore unico.
Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dall'Associazione dei Costruttori edili della Provincia di Messina, che assumerà la carica di Presidente; gli altri due componenti saranno nominati dalle Organizzazioni sindacali in accordo tra loro.
I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti all’Albo dei revisori contabili oppure nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il Collegio dei sindaci revisori si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
Il Presidente del collegio deve essere iscritto nell’Albo dei revisori contabili.
In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale competente per l'ubicazione dell'Ente.
Il Revisore unico è designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro della provincia di Messina e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Messina in accordo tra loro.
In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale competente per ubicazione dell'Ente.
Il Revisore unico deve essere iscritto nell’albo dei revisori contabili.
a) Compensi
Al Revisore unico o ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio previsionale.
b) Durata
I componenti del Collegio dei sindaci revisori o il Revisore unico durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
c) Attribuzioni
I Sindaci revisori o il Revisore unico esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei sindaci revisori o il Revisore unico esamina i bilanci consuntivi dell’Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
Il Collegio dei sindaci revisori o il Revisore unico partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.
Il Consiglio di Amministrazione può decidere di affidare la revisione volontaria del bilancio di esercizio a una società di revisione. In tal caso dovrà motivare la decisione.
Il mandato di revisione volontaria non può essere conferito alla stessa società per più di due volte consecutive.

Titolo IV - Personale e bilanci
Art. 14 Coordinatore

Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, e può essere scelto anche tra persone estranee all’Ente, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Il Coordinatore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.
Il Coordinatore è responsabile degli uffici dell’Ente da lui diretto ed organizzato sulla base delle direttive ricevute, ed ha compiti di sintesi in ambito organizzativo e amministrativo e non ha qualifica dirigenziale.
In particolare a titolo esemplificativo:
a) predispone l’organigramma e l'organico del personale, da sottoporre al Comitato di Presidenza, per la successiva delibera ad opera del Consiglio di amministrazione; 
b) organizza e dirige il personale dell’Ente e sovraintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
c) coadiuva il Comitato di presidenza nella predisposizione del piano generale dell'attività dell'Ente:
d) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione e per quanto di competenza, dai consiglieri delegati di cui all’art. 16;
e) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio, favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
f) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con gli Enti paritetici nazionali FORMEDIL, CNCPT ed eventuali articolazioni territoriali o coordinamenti regionali o con SBC quando costituito;
g) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fungendone da Segretario con il compito di redigerne i verbali; partecipa altresì alle riunioni del Comitato di Presidenza.
Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Coordinatore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 15 Personale dell'Ente e criteri di assunzione
L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentite le parti sociali, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al CCNL vigente dell’edilizia o al CCNL per la formazione professionale ed alle normative di legge.
Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, su proposta del Coordinatore nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.
In ogni caso le retribuzioni del personale non potranno superare gli importi previsti per la categoria dei quadri, come disciplinati dal CCNL del settore edile o dal CCNL per la formazione professionale ove richiesto.

Art. 17 Obbligo di riservatezza
I membri del Consiglio di amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell’Ente. nonché i tecnici ed il personale dell’Ente medesimo, sono tenuti a rispettare l’obbligo di riservatezza circa le informazioni apprese nello svolgimento di incarichi e mansioni e a non divulgare a terzi, se non per gli adempimenti di legge.

Art. 18 Amministrazione
L’amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell’Ente spettano al Consiglio di amministrazione.
I singoli atti amministrativi dell’Ente concernente l’erogazione delle spese, l’incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.
Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costruire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.
In relazione alla finalità dell’Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare: a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 19 Esercizio finanziario e bilanci
L’esercizio finanziario dell’Ente ha decorrenza dal 1° Ottobre al 30 Settembre dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.
Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all’art. 1 comma 1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e sicurezza). Il piano previsionale e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi alle Organizzazioni territoriali di cui all’art. I comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione.
Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell’Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative e di prevenzione e sicurezza il bilancio, in ogni caso, dovrà essere corredato di una scheda tipo di riclassificazione, predisposta dal Sistema bilaterale nazionale, con l'obiettivo di favorire la lettura dei dati contenuti nei singoli bilanci per lo svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio nazionali.
Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - corredato dalle relazioni del Collegio dei sindaci revisori, del Presidente e della Società di certificazione, deve essere inviato al Sistema bilaterale nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell’Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 20 Libri e scritture contabili
Costituiscono libri e scritture contabili:
a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei sindaci revisori.
Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all’attività dell’Ente.
Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

Art. 21 Regolamento interno
La gestione tecnica ed amministrativa dell’Ente può essere disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria e del personale e dal codice etico. Detto regolamento, che deve prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle diposizioni emanate dalle parti sociali nazionali.
Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

Titolo V - Disposizioni varie
Art. 22 Liquidazione

La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali, sentito il parere degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente. i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. In caso di disaccordo tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Tribunale competente.

Art. 23 Modifiche dello Statuto
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, su indicazione del Consiglio di amministrazione dell’Ente, previo parere tecnico vincolante dell’SBC, quando costituito, e. nelle more, degli Organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT

Art. 24 Controversie
Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 1.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all’art. 1, che decidono in via definitiva.

Art. 25 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.