Agenzia Entrate
   Divisione Risorse
 

Agli Uffici centrali
Alle Divisioni
Alle Direzioni Centrali
Alle Direzioni Regionali
Alle Direzioni Provinciali di Bolzano e Trento
 

OGGETTO: Applicazione disposizioni sui lavoratori fragili diretti — Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Come noto, in attuazione della previsione indicata dalla lettera P) dell’“Accordo contenente le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla condizione pandemica per la sindrome da Covid-19” sottoscritto dall’Agenzia e dalle OO.SS. il 6 ottobre 2022 i lavoratori fragili diretti, come individuati dall’art. 26, comma 2 bis¹, hanno stipulato accordi di lavoro agile fino al 31 dicembre 2022, prevedendo fino a un massimo di 5 giorni di lavoro agile su base settimanale e senza limiti di prevalenza.
Ciò in attuazione di quanto disposto dall’art. 23-bis del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. Aiuti bis) convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che, modificando l’art. 10, c. 1-ter, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, prevedeva per i soggetti cd. fragili di cui all’art. 26, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, fino al 31 dicembre 2022 lo svolgimento di norma dell’attività lavorativa in modalità agile.
L’art. 1, comma 306, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2015”, ha prorogato la tutela fino al 31 marzo 2023 “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto- legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11”.
Attualmente, fatte salve successive nuove determinazioni ministeriali, le condizioni di salute e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità, sono quelle individuate dal DM 4 febbraio 2022, espressamente richiamato anche nel dossier tecnico che ha accompagnato l’esame del testo all’approvazione parlamentare.
Pertanto, avuto riguardo all’esigenza di assicurare continuità alla tutela di quei lavoratori che anche nel nuovo assetto normativo saranno confermati in condizione di fragilità, si autorizza la possibilità di proroga degli accordi individuali già sottoscritti, per i quali andranno comunque prontamente attivati gli opportuni accertamenti dei medici competenti, finalizzati alla rivalutazione delle condizioni di fragilità, alla luce del citato decreto interministeriale del 4 febbraio 2022, ove tale valutazione non sia stata già effettuata.
 

IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE
Antonio Dorrello

___
¹ Ai sensi dell’art. 26, comma 2 e comma 2-bis, del DL 18/2020, rientrano in questa categoria di soggetti cd. fragili:
a. i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
b. i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.