Tipologia: CCNL
Data firma: 2 luglio 2013
Validità: 02.07.2013 - 01.07.2016
Parti: Confimea/Cfc, Federterziario/Cfc e Ugl Federazione Nazionale Agroalimentare
Settori: Agroindustriale, Pesca, Cooperative
Fonte: confimea.com

Sommario:

 

Norma di condizionalità
Art. 1 Applicazione del contratto
Art. 2 Premessa
Art. 3 Relazioni Sindacali
Art. 4 Decorrenza e durata - Procedure di rinnovo del CCNL
Art. 5 Applicazione del contratto
Art. 6 Applicazione graduale del MMG per i soci lavoratori
Art. 7 Tipi di contratto d’imbarco
Art. 8 Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare e per l’esercizio dell’attività di pesca
Art. 9 Sicurezza sul lavoro
Art. 10 Politiche attive del lavoro
Art. 11 Formazione permanente e continua
Art. 12 Congedi parentali e permessi brevi
Art. 13 Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 14 Reclami dei marittimi
Art. 15 Riposo settimanale
Art. 16 Riposo giornaliero
Art. 17 Orario di lavoro a terra
Art. 18 Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 19 Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 20 Servizi merci e provviste
Art. 21 Retribuzioni
Art. 22 Qualifica d marinaio multifunzione
Art. 23 Aiuti al settore
Art. 24 Premio di produzione
Art. 25 Secondo livello di contrattazione
Art. 26 Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo
Art. 27 13ma e 14ma mensilità
Art. 28 Qualità e quantità dei viveri

 

Art. 29 Panatica sostitutiva e convenzionale
Art. 30 Giorni festivi
Art. 31 Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 32 Ferie
Art. 33 Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte"
Art. 34 Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "fissa"
Art. 35 Assicurazioni
Art. 36 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 37 Assegno per il nucleo familiare
Art. 38 Trattamento di fine rapporto
Art. 39 Previdenza complementare
Art. 40 Trattamento economico nei casi di malattia/infortunio sul lavoro
Art. 41 Rientro del marittimo al porto di imbarco
Art. 42 Vestiario
Art. 43 Affissione del contratto a bordo
Art. 44 Riscossione deleghe sindacali
Art. 45 Controversie sindacali
Art. 47 Commissione paritetica nazionale
Art. 48 Contributo per l’assistenza contrattuale
Art. 49 Agevolazioni allo studio
Art. 50 Trattamento di miglior favore
Art. 51 Convenzioni di imbarco
Art. 53 Indennità in caso di morte
Art. 54 Servizio militare
Art. 55 Rappresentanza e diritti sindacali
Art. 56 Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto
Art. 57 Sostituzioni
Art. 58 Prelazione nella riassunzione


Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca

L’anno 2013 il giorno 2 del mese di luglio, in Roma tra Confimea, Confederazione Italiana dell'impresa e dell'Artigianato ([...], aderente a Cfc […], Federterziario, Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del lavoro autonomo Professionale, della Piccola Impresa industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana […], aderente a Cfc […], con l'assistenza della Confederazione Nazionale Federteziario Confimea […], e Ugl Federazione Nazionale Agroalimentare […]

Norma di condizionalità
In relazione alle previsioni di cui al comma 7 dell'art. 6 del decreto legislativo 154/2004, Confimea e Ugl agroalimentari, concordano ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le cooperative di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Art. 2 Premessa
[…]
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di realizzare un sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato "Relazioni Sindacali"
Inoltre, le parti firmatarie del presente contratto concordano sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasioni di scelte d'intervento quali, ad esempio, il programma triennale della pesca, la sicurezza la prevenzione degli infortuni (DDLLgs. n. 271/99, n. 272/99, n. 298/99).
[…]

Art. 3 Relazioni Sindacali
[…]
In particolare, le associazioni Confimea, Federterziario, Cfc stipulanti si impegnano a fornire alle organizzazioni sindacali informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 5 Applicazione del contratto
Il presente contratto di lavoro si applica:
1. ai lavoratori dipendenti imbarcati da cooperative di pesca;
2. al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della legge 250/58 armati da soci di cooperative di pesca.
A tal fine l'attività di pesca professionale viene suddivisa in due comparti:
1. pesca professionale esercitata con natanti di stazza lorda superiore a 10 tonnellate
2. pesca professionale esercitata con natanti di stazza lorda pari o inferiore a 10 tonnellate
Ai fini del presente contratto l'attività di pesca di cui al comparto II viene suddivisa in categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema di pesca e della lunghezza fuori tutto della nave, come segue:
A) strascico, voltane e draga idraulica;
B) altri sistemi di pesca esercitati con l'utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (Ift), come risultante dalla licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, superiore a 12 metri;
C) altri sistemi di pesca esercitati con l'utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (Ift), come risultante dalla licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, pari o inferiore ai 12 metri e pesca professionale in acque interne e lagunari;
Ai fini del presente contratto, sono definite le seguenti attività di pesca:
• pesca costiera locale entro le sei miglia e pesca in acque interne e lagunari;
• pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia;
• pesca mediterranea o d'altura oltre le 20 miglia.

Art. 7 Tipi di contratto d’imbarco
Il contratto dì lavoro è, di norma, a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.
Le parti concordano sulla possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali, altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificativi ambienti territoriali.
Gli avvicendamenti sono effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.
La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o. consolare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.
Copia delle convenzioni di imbarco devono essere depositate, a cura degli armatori, presso le Autorità marittime competenti: Capitanerie di Porto e/o Autorità marittime preposte, a disposizione delle organizzazioni sindacale firmatarie del presente contratto e/o di Enti ed Istituti da esse costituiti. 

Art. 8 Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare e per l’esercizio dell’attività di pesca
Le tabelle minime di armamento della pesca, predisposte dall'armatore sono adottate dall'Autorità Marittima a conclusione della procedura di consultazione in ambito locale con le parti sociali interessate (rappresentanti dell'armatore e rappresentanti dei lavoratori marittimi) tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione, del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima ai sensi dell'art. 317 del C.N. e dell'art. 426 relativo al regolamento attuativo.

Art. 9 Sicurezza sul lavoro
Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, e successive modifiche una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, gli armatori provvedono alla nomina dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo, ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271, nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno, qualora imbarcati su navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza superiore a 24 metri e con equipaggio con più di sei unità di armamento.
In caso di navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di armamento. Il rappresentante della sicurezza di marineria sarà eletto tra il personale di bordo o nell'ambito del personale della struttura territoriale.
I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni e devono comunicare al datore di lavoro con 48 ore dì anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni che non può essere superiore alle 32 ore annue.
Per quanto concerne gli obblighi dell'armatore, comandante e lavoratori si rinvia agli articoli 6,7 e 8 del decreto legislativo n° 271/1999.
In particolare, gli armatori assolvono ai loro obblighi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi in via preferenziale degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.
Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che dovessero nel frattempo intervenire in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo n° 81/2008, al fine di darne applicazione alla pesca marittima. 
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n° 271/1999, 272/99 e 298/99.

Art. 15 Riposo settimanale
Il riposo non può essere inferiore alle 48 ore settimanali e coincide prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e deve essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Per particolari esigenze e tipi di pesca, e qualora nel corso della settimana cause di forza maggiore (condizioni meteomarine avverse, avarie, ecc.) non consentano l'esercizio della pesca per almeno 48 ore consecutive, vengono concordati tra le parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale previsto per il sabato e la domenica, anche al fine di recuperare l'efficienza complessiva dell'operatività aziendale.
Per le unità da pesca che intendono esercitare l'attività di pescaturismo si applica la disciplina dì cui ai commi precedenti; una diversa determinazione del periodo di riposo settimanale è demandata alla contrattazione integrativa.

Art. 16 Riposo giornaliero
Nel settore della pesca, per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura ecc), l'orario di lavoro è regolato in funzione delle esigenze specifiche del momento contingente di pesca. Tuttavia, tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale deve essere previsto un riposo giornaliero che si rinvia alla norma di legge.

Art. 17 Orario di lavoro a terra
Se l'equipaggio viene chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
Se la durata dei lavori è inferiore a 8 giorni, rimane a discrezione dell'impresa la valutazione se procedere o meno allo sbarco.
[...]
I pasti, durante la permanenza dei lavori, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.

Art. 18 Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio deve eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che vengono ordinati durante l'orario di lavoro.

Art. 19 Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, deve mantenere il proprio alloggio nella massima pulizia.
Deve altresì mantenere ed utilizzare con la massima cura i DPI (dispositivi di protezione individuale) nonché ogni dotazione necessaria e/o utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.

Art. 20 Servizi merci e provviste
Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca ecc...., sono normalmente effettuati dagli stessi.

Art. 25 Secondo livello di contrattazione
La contrattazione di secondo livello verrà svolta dalle parti stipulanti, in abito territoriale, per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.
L'accordo deve riguardare solo le materie delegate dal contratto medesimo e non può prevedere una regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal contratto collettivo stesso.
[…]
Le parti concordano inoltre di effettuare contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:
• tabelle d'armamento e di esercizio;
• riposo settimanale;
• ferie pesca mediterranea;
• perdite e deterioramento di attrezzi pesca, lampade e muccigna;
• organizzazione del lavoro.
[…]

Art. 26 Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo
Il lavoro eseguito a terra dopo l'orario normale di lavoro, di cui al precedente articolo 15, è considerato lavoro straordinario.
[..]

Art. 28 Qualità e quantità dei viveri
I viveri da consumare a bordo sono determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione.
Il vitto deve essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari devono essere di buona qualità,
L'armatore provvede a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.

Art. 29 Panatica sostitutiva e convenzionale
Se per causa di forza maggiore non è possibile la consumazione del pasto durante i lavori a terra, l'importo giornaliero della panatica sostitutiva è di €. 30,00 (trenta) per ciascun pasto e per ogni membro dell'equipaggio.

Art. 31 Giorni festivi trascorsi in navigazione
Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi - domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) - secondo l'orario normale di lavoro.
Ai marittimi sono riconosciuti tanti giorni pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione.
Nei giorni semifestivi è riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.

Art. 35 Assicurazioni
Tutti i componenti dell'equipaggio, a seconda delle normative loro applicabili, sono assicurati a norma di legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.
[…]

Art. 42 Vestiario
Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca, l'armatore fornisce ad ogni membro dell'equipaggio il vestiario come: stivali, impermeabili, tute ecc.., previa consegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.

Art. 43 Affissione del contratto a bordo
Il comandante cura che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resta permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione prescritta dall'Autorità, nonché su richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti, comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.
Se ciò non è possibile a causa delle caratteristiche della nave, limitatamente alla categoria C, detti documenti potranno essere conservati presso la sede della cooperativa.

Art. 55 Rappresentanza e diritti sindacali
Le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla legge 20 maggio 1970, n° 300 nonché, per i soci lavoratori dalla legge 142/01.
In sede di tavolo congiunto tra le parti stipulanti, tenuto conto delle caratteristiche del settore, possono essere individuate modalità di rappresentanza e di compartimento o intercompartimentali. 

Art. 56 Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto
Le parti stipulanti, tenuto conto delle problematiche presenti nel settore, convergono sulla opportunità di istituire un tavolo di lavoro permanente, finalizzato alla ricerca di soluzioni anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie facenti parte del presente contratto:
1. istituzione e funzionamento di enti bilaterali;
[…]
4. applicazione al settore dell'apprendistato, tenuto conto della legge di orientamento della pesca (decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 226, articolo 6 legge 24 giugno 1997, n° 196, articolo 16), tenuto conto delle caratteristiche del settore correlate con le norme del codice della navigazione;
5. rendere operativi gli accordi sulla sicurezza del lavoro adottati ai sensi dell'articolo 9 del presente CCNL;
6. monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;
7.modalità e contenuti delle attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti del settore;
[…]
9. ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del presente contratto.