Tipologia: CCNL
Data firma: 1° dicembre 2022
Validità: 01.12.2022 - 30.11.2027
Parti: Unilavoro Pmi, Assoyacht/Unilavoro Pmi e Ciu-Unionquadri, Confsal-Fisals
Settori: Trasporti, Navigazione privata e non commerciale
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Campo di applicazione
Disciplina del rapporto
Art. 1 - Il rapporto di lavoro
Art. 2 - Contratto di arruolamento
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
Art. 4 - Contratto di vacazione
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Primo imbarco
Art. 7 - Domicilio
Art. 8 - Titoli abilitativi
Art. 9 - Diritti e doveri
Art. 10 - Riposi, ferie ed orario di lavoro
Art. 11 - Congedo matrimoniale
Art. 12 - Specifiche sull’orario di lavoro
Art. 13 - Posizioni di bordo e livelli
Art. 14 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Art. 15 - Divise equipaggio
Art. 16 - Retribuzione
Art. 17 - Indennità per navigazione
Art. 18 - Lavoro straordinario
Art. 19 - Indennità perdita corredo personale
Art. 20 - Vitto, panatica sostitutiva e panatica convenzionale
Art. 21 - Festività
Art. 22 - Permessi
Art. 23 - Fisso parametrato in “paga unificata” e sua determinazione limitata al 31 dicembre di ogni anno
Art. 24 - Condotta dell'equipaggio e procedure disciplinari
Art. 25 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto
Art. 27 - Preavviso
Art. 28 - Scatti di anzianità/navigazione

 

Art. 29 - Controversie
Istituti sindacali

Art. 31 - Trattenute sindacali
Art. 30 - Contrattazione collettiva decentrata
Art. 31 - Ente Bilaterale
Art. 32 - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 33 - Organismo Paritetico Nazionale O.P
Art. 34 - Fondo Sanitario Integrativo e Welfare Aziendale
Art. 35 - Attività di conciliazione nazionale
Art. 36 - Convocazione della Commissione
Art. 37 - Commissioni di monitoraggio Nazionale
Art. 38 - Finanziamento Ente Bilaterale
Art. 39 - Assistenza Contrattuale
Art. 40 - Conciliazione controversie in sede sindacale 
Art. 41 - Attivazione della procedura di conciliazione
Art. 42 - Richiesta del tentativo di conciliazione
Art. 43 - Convocazioni delle parti 
Art. 44 - Istruttoria
Art. 45 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Art. 46 - Risoluzione bonaria della controversia
Art. 47 - Decisioni
Art. 48 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 49 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Art. 50 - Controversie collettive
Art. 51 - Sistemi di video sorveglianza
Art. 52 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Art. 53 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 54 - Decorrenza e durata
Dichiarazione congiunta
Allegato


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su unità da diporto per i servizi resi in ambito marittimo privato e di navigazione non commerciale

L’anno 2022 oggi 1° dicembre in Roma Unilavoro Pmi, Assoyacht - Associazione Armatori del Diporto (aderente a Unilavoro Pmi) e Ciu Unionquadri, Confsal Fisals, hanno stipulato il presente accordo collettivo riguardante i lavoratori marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi personali e comunque non rientranti nella definizione di scopi commerciali.

Premessa
Le Parti si danno vicendevolmente atto che in assenza di altra disciplina specifica è stato ritenuto necessario provvedere alla stipula del presente accordo per dare rilievo alle peculiarità del rapporto privato di lavoro il quale si colloca in un contesto molto diverso da quello tipicamente commerciale. Contrariamente ai rapporti commerciali, infatti, il rapporto intercorrente tra armatore (o mandatario marittimo quando interposto) ed equipaggio è caratterizzato da prevalenti elementi di carattere familiare. Ne consegue che anche le regole interpretative e fiduciarie devono essere sempre ricondotte, per quanto legittimamente possibile, a tale tipologia di attività lavorativa.
Tale contesto lavorativo deve, infatti, costantemente rapportarsi alle peculiarità del settore nautico uniformandosi anche al codice della navigazione.

Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo si applica a tutti i membri dell’equipaggio delle unità da diporto adibite a scopi privati ed a tutte le altre attività come quelle ludiche, sportive, associative e similari non definibili “industriali” o “commerciali” e comunque è applicabile anche a tutte quelle società non operative o non aventi scopi riconducibili a specifici obiettivi di tipo commerciale o industriale.
Per armatore si deve intendere il soggetto proprietario dell’unità ovvero colui che ha rilevato o ricevuto dal proprietario la responsabilità per l’utilizzo dell’unità da diporto (armatore / utilizzatore) anche ai sensi dell’art. 265 del codice della navigazione ovvero dall’art. 24 bis D.Lvo 18 luglio 2005 n. 171 o di ogni altra norma che secondo il diritto internazionale o nazionale si applica all’unità in cui si svolge l’attività lavorativa.
Per membro dell’equipaggio si intende quel soggetto avente titolo e funzione di lavoratore a bordo secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 171/2005 Codice della Nautica da Diporto e dal Codice della Navigazione. Il presente CCNL potrà essere applicato anche a marittimi ai quali vengono affidate temporaneamente attività “a terra” connesse al recupero, mantenimento o rifornimento in efficienza e piena funzionalità di servizio dell’unità marittima, nonché la supervisione, il monitoraggio, la preparazione, l’allestimento o la riparazione dell’unità dove è imbarcato il marittimo ovvero di altre unità del medesimo armatore ovvero di una nuova unità marittima ancora non consegnata.

Disciplina del rapporto
Art. 1 - Il rapporto di lavoro

I rapporti di lavoro regolamentati dal presente contratto collettivo si presumono a tempo indeterminato salvo diversa indicazione nel contratto di arruolamento. Il marittimo potrà essere trasferito su qualunque altra unità dell’armatore, purché anche in tale unità da diporto il marittimo sia destinato al servizio personale dell’armatore, dei familiari o di eventuali ospiti. Considerando che le unità da diporto utilizzate per fini privati, rappresentano una estensione marittima dell’ambito personale e familiare, le maestranze tutte, indicate nel presente CCNL si intendono per quanto compatibile - indipendentemente dal titolo o dalla qualifica - addette ai servizi privati (legge 2 aprile 1958, n. 339).

Art. 2 - Contratto di arruolamento
Il rapporto di lavoro previsto dal presente accordo collettivo si instaura con la stipula del contratto di arruolamento da sottoscrivere in forma scritta e per atto pubblico ricevuto dall’Autorità marittima o consolare, ove previsto. Ove tale adempimento non è previsto dalla normativa italiana (es. unità battenti bandiera estera), il contratto di arruolamento dovrà comunque essere stipulato in forma scritta. 
Ai sensi della legge n. 135/1977 tutti i rapporti contrattuali, assicurativi e previdenziali, possono essere instaurati, gestiti, sviluppati, modificati e conclusi anche dal raccomandatario marittimo che, ove nominato, agisce in nome e per conto dell’armatore con ogni facoltà di attivazione e resistenza in giudizio nonché di ogni altra prerogativa e potere di rinunciare, conciliare e transigere sia in sede stragiudiziale che giudiziale in piena ed assoluta rappresentanza dell’armatore. Quanto appena detto salva la possibilità che lo specifico mandato ponga limiti più stringenti all’operato del raccomandatario marittimo.
Il rapporto di arruolamento può essere concordato tra le parti sia a tempo determinato che indeterminato.
Nei rapporti a tempo determinato la data di scadenza deve essere sempre intesa in senso funzionale per cui allo scadere, salvo quanto più oltre previsto, il marittimo sbarcherà liberando l’unità da diporto da ogni suo bene.
Il contratto di arruolamento formalizzato di fronte all’autorità marittima può essere integrato da un altro accordo sottoscritto separatamente per disciplinare meglio il contenuto dei rapporti giuridici.
Il presente Contratto Collettivo si applica quando il rapporto è inerente unità battente bandiera italiana, quando entrambe le parti hanno comunque nazionalità italiana ovvero quando parte armatoriale ha nazionalità italiana ed il contratto di arruolamento è stipulato in Italia o presso un consolato o ambasciata italiana all’estero.
Può comunque essere applicato dalle parti quando la navigazione si svolge prevalentemente in ambito marittimo nazionale o in caso di espressa volontà delle parti.
In quest’ultima ipotesi, ovvero nelle altre ipotesi in cui non vi è un obbligo legale di applicare il presente CCNL al rapporto di lavoro ovvero quando non vi è obbligo di attivare una posizione previdenziale o assistenziale in Italia, l’applicazione dello stesso si limita alla parte normativa ed economica tra le parti e non si estende a terzi; pertanto, non equivale di per sé ad assoggettamento dei rapporti alla normativa fiscale e previdenziale/assistenziale italiana le quali sono disciplinate da normativa nazionale ed internazionale specifica.

Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato deve avere la forma scritta e deve essere inserito all’interno del contrato di arruolamento. Il contratto di arruolamento a tempo determinato non può avere durata superiore ad un anno. 
[…]
Ritenendo il settore particolarmente discontinuo sotto il profilo della navigazione sono esclusi i limiti percentuali riservati ai contratti di lavoro a termine.
Il periodo di imbarco potrà essere ampliato dall’armatore entro un limite massimo di trenta giorni per esigenze strettamente legate al piano di navigazione o di sicurezza o comunque fino al primo approdo utile per il rientro a casa del marittimo. […]

Art. 8 - Titoli abilitativi
Il marittimo è tenuto ad informare con congruo anticipo l’armatore o il raccomandatario marittimo, di eventuali vicende capaci di incidere sulla validità del titolo abilitativo posseduto specificando, con la stessa comunicazione, l’incidenza ed i riflessi che tali problematiche possono creare nell’ambito della sicurezza del lavoro e della legittimazione nella navigazione. I marittimi dovranno informare anche il Comandante dell’unità.
Il venire meno, anche solo temporaneamente, di titoli abilitativi rilevanti per la sicurezza, la navigazione o la legittimità del rapporto o servizio istaurato con il marittimo, costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, fatto salvo il maggior danno.
Ove consentito dalla normativa nazionale ed internazionale, nel caso in cui dovessero essere portati a bordo lavoratori aventi rapporti di lavoro diversi da quelli marittimi previsti dal presente CCNL, la loro attività dovrà comunque essere limitata a servizi di bordo accessori alla navigazione e comunque normativamente non rientranti nella disciplina tipica. Tali lavoratori inoltre non dovranno essere considerati tra il personale minimo necessario alla gestione e movimentazione dell’unità. Salvo casi di emergenza, non dovranno svolgere tutte quelle attività inerenti la sicurezza di bordo, la movimentazione e la manutenzione di parti vitali dell’unità.

Art. 9 - Diritti e doveri
Il lavoratore è tenuto a prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità e gli interessi dell’armatore, della famiglia e degli ospiti, seguendo le disposizioni dell’armatore, del comandante o dei superiori, che ne coordinano i percorsi e gli obiettivi, salvo che ciò possa comportare violazioni di legge, norme o regolamenti nazionali o internazionali.
[…]
L’armatore è tenuto a:
[…]
• fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e morale del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e sufficiente;
• tutelarne la salute;
• lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.
[…]

Art. 10 - Riposi, ferie ed orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è di 8 (otto) ore al giorno. Per particolari esigenze di servizio l’orario normale di lavoro potrà essere compreso nell’arco orario tra le ore 06.00 e le 20.00 (ovvero arco temporale similare specificato al momento dell’arruolamento), con diritto ad utilizzare un’ora per la consumazione dei pasti.
Considerato l’uso temporalmente limitato o comunque discontinuo che normalmente viene fatto delle unità diportistiche private durante l’anno, si prevede che per ragioni di sicurezza, navigazione o comunque di servizio ai marittimi potrà essere richiesta la prestazione lavorativa anche nelle giornate festive come la domenica o festività infrasettimanali.
In tali ipotesi, spetteranno al lavoratore pari riposi compensativi nei periodi di minor intensità lavorativa.
In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno. […]
Salvo esigenze e contingenze di bordo e navigazione, devono, anche nel periodo di massima intensità del lavoro, essere rispettati i limiti massimi di ore di lavoro giornaliero e settimanale di cui alla Direttiva 1999/63/CE del Consiglio Europeo.
Ai lavoratori, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie annuali […]

Art. 12 - Specifiche sull’orario di lavoro
Conformemente ai contenuti ed ai limiti della Direttiva 1999/63/CE si definisce orario di lavoro il periodo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa a bordo o comunque in relazione all'esercizio ed alle necessità dell’unità navale. Sono computate nella durata del lavoro, oltre alle normali attività di navigazione e diporto, anche gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali, nonché le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte nonché tutte le attività comunque connesse e correlate alla gestione delle necessità di bordo. Sono escluse le giornate necessarie al rinnovo dei titoli abilitanti di ciascun marittimo.
Per ore di riposo sono da intendersi quelle riguardanti il periodo libero non compreso nell'orario di lavoro o comunque non lavorate ancorché di presenza a bordo; questa espressione non comprende le brevi interruzioni inferiori ai 10 minuti.
Nel determinare, approvare o rivedere gli effettivi dell'equipaggio, è necessario tener conto della necessità di evitare o ridurre al minimo, per quanto possibile, orari eccessivi di lavoro al fine di garantire riposo sufficiente e limitare l'affaticamento.
Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali ove applicabili alle unità in oggetto, sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.
Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in periodo di disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro. Devono comunque essere prioritariamente assicurate le garanzie del servizio per le esigenze di movimentazione e di bordo quando le dimensioni e l’organizzazione dell’equipaggio lo richiedano.
L’attività svolta in ambiti temporali superiori alle otto ore giornaliere possono essere oggetto di contrattazione individuale o collettiva territoriale e comunque è autorizzata la costituzione di una banca ore a conguaglio annuale da definire in riferimento al 31 dicembre di ciascun anno, fatto salvo quanto già previsto ai punti che seguono sulla paga unificata.
Una copia del presente contratto collettivo deve essere tenuta a bordo di tutte le unità e deve essere messa a disposizione di tutti i membri dell’equipaggio e degli organi di vigilanza.
Il comandante ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:
a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per l’unità navale e per garantire non prevedibili esigenze di sicurezza della navigazione;
b) le operazioni di soccorso ad altre unità navali o di soccorso a persone in pericolo in mare.
c) necessarie variazioni di programma dovute a condizioni meteo, servizio, sicurezza dell’approdo ovvero altro elemento ritenuto dall’armatore o dal comandante utile alla migliore gestione dell’unità.
Non appena possibile dopo che è stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il comandante dell’unità deve far sì che i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di recupero.
[…]
Il comandante dell’unità adotta tutti i provvedimenti necessari per far sì che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente CCNL siano rispettate. È onere del comandante promuovere durante i periodi di minore intensità di lavoro, l’utilizzo delle ferie da parte dei marittimi e di eventuali riposi compensativi.
Ove il comandante abbia avuto necessità di impiegare i marittimi per un orario superiore a quello contrattuale, dovrà comunicare la circostanza, le ragioni ed il relativo numero di ore aggiuntive a fine mese, in modo da consentire all’armatore o suo delegato di provvedere ad ogni conseguente adempimento. Ove il comandante ometta tale adempimento, lo stesso risponderà dei maggiori oneri connessi, ove fondati.

Art. 14 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, salvo l’obbligo da parte di tutti i marittimi di occuparsi dell’igiene, delle pulizie, delle manutenzioni di bordo e delle attività comunque necessarie o connesse alla vita di bordo (compreso il vitto) ed alla ordinaria gestione dell’unità secondo l’organizzazione e le esigenze di bordo.
In caso di modifica temporanea degli assetti organizzativi ovvero necessità, il marittimo può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni ove necessarie.
[…]
Il lavoratore previo assolvimento di ogni eventuale necessario onere di comunicazione può essere trasferito da un'unità di lavoro ad un'altra del medesimo armatore in via definitiva. Lo spostamento potrà essere temporaneo in caso di comprovate ragioni tecniche, di servizio o organizzative.

Art. 18 - Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro che eccedono le 8 ore giornaliere, sono considerate lavoro straordinario. 
Le ore così individuate possono essere inserite all’interno della banca ore per i periodi di recupero assegnati dall’armatore o dal comandante. Non è necessaria la formalizzazione della banca ore nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei quali è già pianificata la gestione del lavoro e dei riposi compensativi ovvero quando vi è un accordo sulla paga unificata indipendentemente dalla tipologia di rapporto. Il comandante ha l’onere di comunicare all’armatore e all’eventuale raccomandatario marittimo, mensilmente, eventuali prestazioni di lavoro straordinario eseguite da sé stesso o dai marittimi e le causali che hanno determinato tale necessità che possano dare diritto ad una maggiore retribuzione. Non sarà necessaria alcuna comunicazione ove le ore di straordinario siano inferiori a quelle forfettizzate all’interno della Paga Unificata.
Ove sia invece istituita formale banca ore e si superi un accantonamento orario di 60 ore mensili le relative ore eccedenti saranno comunque considerate lavoro straordinario.
[…]
Il limite massimo di ore di straordinario mensile è 90 durante le soste in porto o con l’unità a terra e 120 ore in caso di navigazione, salvo accordo in deroga mediante la contrattazione di secondo livello.

Art. 20 - Vitto, panatica sostitutiva e panatica convenzionale
Il vitto è a carico dell’armatore e deve essere consumato a bordo; i generi alimentari devono essere di buona qualità. Ove l’armatore non possa provvedere a bordo, si dovrà adoperare per gestire o lasciar gestire i pasti nelle vicinanze dell’unità con adeguato decoro.
Nel caso in cui non sia possibile usufruire del vitto in modo diretto o indiretto, al personale di bordo è riconosciuta, previa presentazione di una relazione da depositare a cura di ciascun membro dell’equipaggio con cadenza mensile, una indennità di panatica sostitutiva pari ad € 26,00 per ogni giorno di attività lavorativa di imbarco non assistita dal vitto solo nel caso in cui l’abitazione, anche occasionale, non sia raggiungibile in meno di 20 minuti ovvero laddove non siano state predisposte convenzioni specifiche o soluzioni alternative da parte armatoriale. […]

Art. 21 - Festività
[…]
In caso di prestazione lavorativa in una di tali giornate, il marittimo avrà diritto al riposo compensativo, possibilmente nei periodi di minor intensità lavorativa.
[…]

Art. 24 - Condotta dell'equipaggio e procedure disciplinari
I membri dell'equipaggio dovranno conformare i loro comportamenti alle esigenze dell’ambiente di lavoro. Nello specifico il personale marittimo ha l’onere di:
• tenere una condotta e modi relazionali disciplinati e rispettosi del ruolo ricoperto, della gerarchia di bordo che vede al suo vertice il Comandante (o eventuali suoi sostituti) per quanto riguarda il servizio, la sicurezza dei beni e delle persone nonché delle attività ad esse connesse, nonché l’Armatore;
• mantenere rapporti personali improntati alla massima disponibilità ed alla massima correttezza e trasparenza relazionale;
• non scendere di bordo o astenersi dalle proprie mansioni senza il consenso del comandante o di chi ne fa le veci;
• non ledere i rapporti personali di bordo, non assumere alcool o stupefacenti a bordo o fuori bordo ma prima di riprendere il servizio o comunque il prendere il servizio con alterata capacità e cognizione psico-fisica;
• non portare a bordo sostanze stupefacenti o psicotrope;
• vigilare e segnale eventuali pericoli a bordo o di navigazione, segnalare eventuali sottrazioni di beni o comportamenti di ospiti o colleghi che comunque possano mettere a repentaglio la sicurezza o esporre a responsabilità civile, penale o amministrativa il comandante o l’armatore.
• evitare in modo assoluto ogni elemento di conflitto relazionale ovvero organizzativo tra membri dell’equipaggio o con soggetti terzi, durante i periodi di presenza a bordo dell’armatore o di suoi ospiti.
I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
• rimprovero verbale
• rimprovero scritto
• risoluzione del contratto
[…]
Il contratto può essere risolto da parte armatoriale tutte quelle volte in cui la violazione abbia un impatto sulla sicurezza di bordo, quando vengono minate le relazioni di bordo in modo tale da rendere impossibile una serena prosecuzione dei rapporti personali, quando, in relazione alle condotte rilevanti disciplinarmente, viene meno la fiducia nei confronti del marittimo.
Solo in via esemplificativa e non esaustiva:
• ubriachezza a bordo e/o assunzione di sostanze che possano alterare lo stato psico fisico;
• disobbedienza ad un comando del comandante o soggetto gerarchicamente superiore ove possano derivarne conseguenza di sicurezza o comunque lesa la gerarchia di bordo;
• atti implicanti dolo o colpa grave con potenziale danno per l’armatore (es. danneggiamenti a cose);
• inosservanza a regole e regolamenti di sicurezza o disciplinari capaci di provocare danni alla sicurezza di bordo, ai beni o alle persone;
• inosservanza al divieto di fumo, nelle zone dove è espressamente vietato o comunque in luoghi in cui per le peculiarità di sicurezza si rende comunque inopportuno;
• rissa, vie di fatto o offese dirette ad altro membro dell’equipaggio, all’armatore, agli ospiti ovvero con terzi;
• insubordinazione (es. mancata esecuzione o esecuzione in modalità difforme agli ordini ricevuti dal datore di lavoro o da un superiore, utilizzo di parole, frasi o toni offensivi o che comunque ledono la serenità del contesto lavorativo e l’efficienza del personale, avanzare pretese in contrasto con le primarie esigenze di servizio o con il regolamento disciplinare, ecc);
• sottrazione volontaria alle comunicazioni di bordo (es. mancata ricezione a mani di una comunicazione);
• avere comportamenti che ostacolano la pianificazione del lavoro proprio dei colleghi, di navigazione o comunque di bordo;
[...]
Nei casi di particolare gravità per cui potrebbe essere adottato un provvedimento disciplinare che porta alla risoluzione del contratto, il Comandante o l’Armatore potrà provvedere allo sbarco immediato del marittimo in attesa che venga definita la procedura disciplinare.
Le parti sociali convengono che nel valutare le condotte del lavoratore a fini disciplinari si dovrà tenere conto:
• del carattere personale/familiare del rapporto lavorativo intercorrente tra armatore e marittimo nel settore del diporto privato non commerciale (legge 339 del 2 aprile del 1958);
• del numero di lavoratori marittimi assunti sull’unità;
• del ruolo e della funzione di bordo ricoperta;
• del grado di responsabilità;
• degli spazi e dell’armonia di bordo.
Le valutazioni di cui sopra dovranno essere ancor più rigide in relazione alle condotte disciplinarmente rilevanti posti in essere dal comandate e ciò per i poteri e le responsabilità affidati al medesimo dalla normativa di settore, nazionale e internazionale, (tra cui gli art.li 295 e ss del Codice della Navigazione), nonché per il ruolo centrale che questo riveste nella gestione dell’unità, del personale di bordo e di ogni attività connessa all’utilizzo dell’imbarcazione (come, ad esempio, le attività di manutenzione di cantiere e soprattutto di sicurezza).
[…]

Istituti sindacali
Art. 31 - Ente Bilaterale

Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Per la realizzazione delle attività previste dal presente CCNL, ESBII si avvarrà dell’Ente Bilaterale EB WORK. A tal fine saranno sottoscritti appositi accordi e protocolli d’intesa.
A tal fine l’ESBII attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
[…]
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]

Art. 32 - Enti Bilaterali Territoriali
L’ESBII Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
[…]
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]

Art. 33 - Organismo Paritetico Nazionale O.P
Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale, in sigla O.P, costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
L’O.P è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie. A tal fine O.P attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) supporta le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
b) svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tal fine l’Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente;
c) dà comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008;
d) dà comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
e) svolge ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato dall’Organismo costituito.
Le parti concordano, al fine della valorizzazione delle attività dell’Organismo Paritetico (in sigla OP) relativo all’erogazione del servizio di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) per le aziende sprovviste della figura dell’RLS, di procedere come segue.
Le aziende prive del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potranno versare una quota aggiuntiva di € 2,50 (due/50) al mese per ogni lavoratore in forza per 12 mensilità. Tale quota aggiuntiva potrà essere versata con le medesime modalità di versamento delle quote per il finanziamento degli enti bilaterali ESBII e EB WORK.

Art. 52 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della Legge 300 del 1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 53 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti del Lavoratori per la sicurezza, il presente CCNL prevede che tale formazione possa avvenire tramite l’utilizzo di strumenti di Formazione a distanza.