Tipologia: Accordo
Data firma: 11 gennaio 2023
Parti: Agenzia delle Entrate e Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp, Usb-Pi, Confintesa-Fp
Comparti: P.A., Agenzia delle entrate
Fonte: fpcgil.it


Sommario:


Accordo integrativo stralcio sui criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

Il giorno 11 gennaio 2023 si sono incontrati i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali, in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, nel rispetto delle vigenti norme e misure di sicurezza individuate nei protocolli interni per il contrasto all’infezione da Covid 19.
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 09 maggio 2022;
Visto l’art. 7, comma 6, lettera o) del CCNL FC 2019-2021 citato che stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale “i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare”;
Visto il successivo comma 7 del menzionato art. 7 del CCNL FC 2019-2021, che stabilisce che “Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere...o)....”;
Visto, altresì, l’articolo 62, comma 1, del citato CCNL FC 2019-2021 che prevede che “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001”;
Visto in particolare l’art. 26 del Capo III del CCNL FC 2016-2018, che, nell’ambito delle politiche di Conciliazione vita-lavoro, fissa i criteri generali per l’adozione di forme di Orario di lavoro flessibile;
Convengono

Articolo 1 Orario flessibile
1. L’orario di lavoro giornaliero dei dipendenti dell’Agenzia delle entrate è flessibile, con l’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita. Tale flessibilità non si applica alle giornate di prestazione lavorativa resa in modalità agile e ai turnisti.
2. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà di flessibilità in entrata e uscita nell’ambito della stessa giornata.
3. In relazione alle esigenze di servizio deve essere individuato l’arco temporale di compresenza, durante il quale tutti i dipendenti assicurano la presenza in ufficio.

Articolo 2 Criteri individuazione fasce temporali
1. Le fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita sono individuate tenendo conto:
• delle esigenze di servizio e di quelle del personale;
• delle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede dell’amministrazione;
• delle particolari situazioni ambientali e territoriali, ivi incluse quelle relative ai collegamenti con il trasporto pubblico.

Articolo 3 Recupero debiti orari
1. L’eventuale debito orario derivante dalla flessibilità deve essere recuperato nell’ambito del mese successivo a quello di riferimento e non incide sul monte ore annuale dei permessi brevi di cui all’articolo 34 del CCNL FC 2016-2018 (permessi orari a recupero).

Articolo 4 Categorie da favorire
1. In relazione alle particolari situazioni previste dall’articolo 26, comma 4, del CCNL FC 2016-2018, compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale che ne faccia richiesta va favorito nell’utilizzo dell’orario flessibile con la previsione di fasce di flessibilità ulteriori rispetto a quelle previste nell’ufficio di appartenenza.

Articolo 5 Contrattazione di sede
1. In applicazione dell’art. 7, comma 7, del CCNL FC 2019-2021, la contrattazione integrativa di sede territoriale procede all’avvio delle trattative finalizzate alla definizione dei criteri di adeguamento presso la sede di quanto definito dal presente accordo.

Roma, 11 gennaio 2023