Ministero della salute
Decreto 20 dicembre 2022
Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.
G.U. 17 gennaio 2023, n. 13

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 35 rubricato «Revisione delle patenti di abilitazione»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, lettera c), che demanda alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;
Visto il decreto dirigenziale 19 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 70, del 24 marzo 2022, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017;
Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia e conservazione», dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorità competente sanitaria;
Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici»; il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;
Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;
Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018;
 

Decreta:

Art. 1

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2022

Il direttore generale: Rezza