Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2023, n. 1406 - Omissioni nel luogo di lavoro dell'impresa di confezioni. Prescrizione


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 25/11/2022
 

FattoDiritto



1. Con sentenza del 7/7/2021, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Prato a carico di W.J. per i reati di cui agli artt. 451 cod. pen., commesso in Prato fino al 7/12/2013 [capo A) della rubrica] e 110, 334, 339 cod. pen., accertato in data 1/3/2014 [capo C) della rubrica].
L'imputazione di cui al capo A) della rubrica era formulata nel modo seguente: "del reato di cui all'art. 451 c.p. perché in qualità di titolare dell'impresa Confezione W.J. di W.J. e datore di lavoro, garante della incolumità fisica dei prestatori di lavoro, presso immobile ad uso produttivo ubicato in Prato, in via Calatafimi n. 24, sede della stessa impresa, colposamente ometteva di collocare mezzi idonei all'estinzione di incendi ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare: -collocava un unico estintore non revisionato nel laboratorio in posizione non segnalata; -ometteva di collocare dispositivi estintori nella cucina/refettorio e nelle zone dormitorio; -ometteva di collocare un presidio sanitario né luce d'emergenza, in presenza di vie di fuga non segnalate e percorso ingombrati da scatoloni, macchinari e materiali vari; ometteva di collocare la maniglia antipanico alla porta interna ed esterna del fabbricato; -installava impianti elettrici ed idraulici modificati al fine di renderli funzionali alla abusiva destinazione residenza del fondo, evidenziandosi lanugine depositata su cavi e macchinari, fili aggrovigliati e prese multiple; -deteneva in deposito irregolare n. 1 bombola di GPL; in tal modo determinando un pregiudizio per la sicurezza e quindi per la salute dei lavoratori. In Prato fino al 7 dicembre 2013".
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando la prescrizione del reato di cui al predetto capo d'imputazione, prescrizione non rilevata dalla Corte d'appello, sebbene la fattispecie ascritta al ricorrente fosse già estinta per prescrizione prima della data della pronuncia di secondo grado.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha così concluso: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato sub capo A) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione; annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Firenze per la rideterminazione della pena in relazione al reato sub capo C) della rubrica.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto: sebbene il reato di che trattasi abbia natura permanente, la contestazione reca quale data di cessazione della permanenza il 7/12/2013. Da tale data, dunque, deve farsi decorrere la prescrizione, il cui termine massimo è pari ad anni 7 e mesi 6.
In assenza di cause di sospensione della prescrizione, non rilevabili dalla lettura degli atti, il reato sub capo A) risulta estinto alla data del 7/6/2021, anteriormente alla emissione della pronuncia di appello.
La fondatezza del rilievo difensivo relativo al capo A) della rubrica rende non inammissibile il ricorso. Pertanto, dovrà essere dichiarata l'estinzione anche del reato sub capo C) della rubrica, per il quale la prescrizione è maturata alla data del 1/9/2022.
Sulla base di quanto precede, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
E' appena il caso di rilevare come risulti superfluo qualsiasi approfondimento nel merito: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto la Corte d'appello. Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Sotto questo profilo nella motivazione della sentenza della Corte di appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato.
4. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

 

P.Q.M,.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere reati estinti per prescrizione.
Così deciso il 25 novembre 2022