Cassazione Penale, Sez. 4, 07 ottobre 2022, n. 38026 - Incidente mortale tra autoarticolato e moto. Annullamento della condanna del datore di lavoro: la formazione in ordine alla condotta di guida viene fatta dalla scuola guida
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA
Data Udienza: 21/09/2022
Fatto
1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 23.9.2020 ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola con la quale E.A., nella qualità di titolare della società Tracos sas e perciò datore di lavoro, e E.E., nella qualità del conducente un autoarticolato trasportante un carico di oltre trentamila chilogrammi di pomodori, erano stati condannati in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 589 commi 1 e 4 cod. pen. per avere cagionato un incidente in cui erano deceduti S.G. e V.I., in Ottaviano l'11 agosto 2010 e il solo A. E. anche in ordine al reato di cui agli artt. 37 comma 1 , 55 comma 5 lett. c) del D.Lvo 9 aprile 2008 n. 81 in Sorrento in epoca antecedente e prossima all'11 agosto 2011 (con la stessa sentenza, a seguito di appello del Pubblico Ministero, è stata confermata l'assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti di G.C., nella qualità di socio della cooperativa La Palma Cooperativa Agricola che aveva affidato alla ditta Tracos sas il trasporto del carico e Raffaele Ferrara nella qualità di legale rappresentante di detta cooperativa).
1.1. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita nelle sentenze di merito, conformi quanto alla posizione degli odierni ricorrenti, ne termini di seguito indicati. Il giorno 11 agosto 2011 E.E., alla guida di autoarticolato con semirimorchio carico di 88 cassoni contenenti pomodori, percorreva la strada statale 268 direzione Napoli-Anagri, quando giunto nel comune di Ottaviano, a causa di un restringimento della corsia di percorrenza dovuto ad un cantiere delimitato sulla destra da un new jersey in cemento, nell'affrontare la curva a sinistra, aveva impattato contro detta barriera sormontando con le ruote posteriori destre del semirimorchio il piano inclinato posto alla base del new jersey; a seguito dell'urto il semirimorchio aveva subito uno squilibrio verso sinistra ed aveva determinato lo sbandamento del carico, la rottura del cavo di fissaggio dei cassoni e la caduta di parte di essi a sinistra con invasione della opposta corsia di marcia; in tale corsia in quel momento stava sopraggiungendo il motociclo che aveva impattato contro alcune casse cadute dall'autoarticolato, sicché il conducente ed il trasportato di tale ultimo mezzo erano decedute.
1.2 Profili di colpa causali rispetto all'evento sono stati individuati per E.E. in imprudenza e imperizia, violazione del limite di velocità ( artt. 142 comma 2 e 141 coma 1 D.lvo 30 ottobre 1992 n. 285) per A. E. nella omissione della formazione periodica del conducente E.E. in merito ai rischi connessi alla specifica attività di trasporto delle merci (art. 37, comma 1, Divo 81/2008).
2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso E.E. e A. E., a mezzo del difensore, con un unico atto formulando sette motivi.
2.1 Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa in relazione all'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 27/4/2015. Il difensore lamenta che la fissazione di detta udienza non era stata mai notificata all'imputato E.E. né al suo difensore, i quali quindi non vi avevano presenziato, e, ciò nonostante, nel corso dell'udienza si era tenuta attività istruttoria ed era stato esaminato l'arch. E.. In tale modo si era prodotta una nullità ai sensi dell'art. 178 lett c) cod. proc. pen. relativa all'intervento, l'assistenza e rappresentanza dell'imputato.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e assenza di motivazione con riferimento all'assenza grafica nella sentenza impugnata di riferimenti all'atto di appello presentato dal E.E. in data 2/10/2015. Il difensore rileva che E.E. aveva presentato autonomo atto di appello in data 2/10/2015 proponendo una questione che non era stata oggetto di gravame depositato in precedenza dal difensore, ovvero quella relativa alla condotta imprudente di un veicolo, procedente in senso contrario, che aveva avuto un ruolo causale rispetto alla sua condotta. Nel provvedimento impugnato la questione oggetto di tale autonomo atto di appello era stata ignorata.
2.3. Con il terzo e il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen. contestato agli imputati, sub specie di violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e degli artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen., e la illogicità della motivazione. La Corte, a fronte del motivo per cui il ricorrente non aveva superato il limite di velocità a cui doveva attenersi e aveva tenuto una condotta adeguata alle informazioni evincibili dalla segnaletica in loco, così come era emerso dai due specifiche consulenze tecniche (arch.. E. in merito alla conformazione della strada ed al punto in cui era collocato il segnale del limite di velocità; Ing D'Atria in merito alla velocità dell'autoarticolato al momento in cui aveva sormontato il new jersey laterale stimata in 36 km/h), aveva ignorato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, aveva omesso la valutazione dell'incidenza causale della modifica apportata alla carreggiata dai lavori in corso e non aveva confutato gli argomenti con cui era stata stimata la velocità dal consulente di parte. Invero la Corte di Appello:
- nel confutare il contenuto della consulenza dell'ing. D'atria nel punto in cui aveva ritenuto che la pericolosità della curva non era stata adeguatamente segnalata, si era limitata ad affermare che segnalare che la conformazione assunta dalla strada non aveva assunto efficacia causale esclusiva rispetto all'incidente in quanto era stata debitamente segnalata.
- nel confutare le consulenze tecniche di parte (ed in particolare l'assunto per cui in loco vi era segnalazione di velocità massima di 90 km/h, in quanto il cartello segnalato dai carabinieri che indicava il limite di 40 km/h era apposto in un punto successivo rispetto a quello dell'impatto, ed in ogni caso la velocità di andatura di E.E. era di 36 km/h), si era limitata a segnalare che anche il Consulente del Pubblico Ministero (il quale aveva effettuato gli accertamenti due mesi dopo l'incidente) aveva rilevato lo stesso limite e che i carabinieri non avevano fotografato il cartello del limite di velocità in quanto si trovava nel tracciato stradale che precedeva il punto del sinistro, senza tuttavia confutare i rilievi tecnici in punto calcolo della velocità, con argomenti di tipo tecnici.
2.4. Con il quinto e sesto motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli art. 589 cod.pen. e dell'art. 37 Dlvo 81/2008 e vizi di motivazione in relazione alla ravvisata responsabilità di A. E.. La Corte di Appello aveva ritenuto che la violazione della regola cautelare da parte di A. E. consistita nel non avere adempiuto ai doveri di formazione del lavoratore E.E. avesse svolto un ruolo causale rispetto all'evento incidente.
Osserva al riguardo il ricorrente che il conducente era munito di regolare patente di guida che lo abilitava al trasporto merci e che, come peraltro evidenziato dalla stessa Corte di Appello, le modalità con cui era stato effettuato il carico non erano censurabili. In tema di circolazione stradale non è rinvenibile una disciplina che attribuisca al datore di lavoro un obbligo di formazione nei confronti dei dipendenti, se non in un ambito differente rispetto a quello in esame ovvero con riferimento ai conducenti di alcuni veicoli adibiti al trasporto di passeggeri e di merci. La Corte di Appello, pur avendo condiviso la decisione del giudice di primo grado, riconoscendo che nel norme EN e UNI En relative alle modalità di stivaggio del carico pure in origine contestate non erano state recepite in Italia all'epoca del sinistro e quindi non erano cogenti, ha nondimeno ritenuto che la formazione dovesse avere ad oggetto le regole da osservare nella guida di mezzi di notevoli dimensioni e le regole sul corretto stivaggio della merce, sulle dinamiche concernenti il bilanciamento e l'andamento del carico in relazione alla velocità di marcia: tuttavia il ricorrente rileva che le prime non rientrano nel perimetro della formazione ex art. 37 Divo 81/2008 (posto che i conducenti professionali che circolano a bordo di autoveicoli quale quello coinvolto nel sinistro ricevono una specifica formazione con corsi svolti i autoscuole e enti accreditati in cui vengono insegnate le regole cautelari e sono muniti di una speciale autorizzazione) e che le seconde non erano state recepite. Anche il giudizio controfattuale sarebbe stato motivato in maniera lacunosa, giacché la corte aveva affermato in maniera apodittica che laddove la formazione fosse stata effettuata l'evento non si sarebbe verificato.
2.5 Con il settimo motivo ha dedotto la violazione del principio del giusto processo ex art. 6 CEDU e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. E.E. nei motivi di impugnazione aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria al fine di ricostruire correttamente la dinamica dell'incidente, ma la Corte ha ignorato la richiesta difensiva ritenendo di aderire alla impostazione dell'accusa, senza tuttavia, verificare approfonditamente la plausibilità della ricostruzione delle parti.
2.6 Con l'ottavo e il nono motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di gravità della condotta di E.E. e di A. E.. Il difensore lamenta che i giudici di merito nella determinazione della pena si erano discostati dai minimi edittali senza fornire una giustificazione esauriente anche in relazione alla risalenza nel tempo dei fatti ed all'avvenuto risarcimento delle persone offese.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Lidia Giorgio, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile con riferimento alla posizione di E.E. ed è fondato quanto al quinto e sesto motivo, assorbenti, con riferimento alla posizione di A. E..
2. Come detto gli imputati hanno presentato un unico ricorso in cui sono esposti unitariamente i motivi attinenti alle loro singole posizioni. Esigenze di chiarezza impongono, tuttavia, una disamina di tali motivi distinta con riferimento ai due imputati.
3. E.E.
3. 1. Il primo motivo con cui si deduce la violazione di legge e la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa in relazione all'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 27/4/2015 è manifestamente infondato.
Invero dalla disamina degli atti relativo al processo in primo grado, a cui la Corte di Cassazione può accedere, essendo stato dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" in relazione al quale la Corte è giudice anche del fatto (Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri Rv. 220092), - all'udienza del 19 gennaio 2015 era stato indicato presente l' avv. Danilo E., difensore di fiducia di A. E. anche in sostituzione di avv. Cappiello, difensore di E.E. dichiarato assente. Il processo, dopo l'espletamento di attività istruttoria, era stato rinviato all'udienza del 16 marzo 2015;
- l'udienza del 16 marzo 2015 non si era tenuta ed il ri,vio alla data del 27 aprile 2015, effettuato fuori udienza, non era stato notificato al difensore Avv. Cappiello
- all'udienza del 27 aprile 2015 l'avv. Cappiello, difensore di fiducia di E.E. assente, era stato sostituito ex art. 97 comma 4 dall'avv. .: in tale udienza si era svolto l'esame del consulente della difesa arch. E..; il processo era stato indi rinviato all'udienza del 18 maggio 2015 e il rinvio era stato comunicato all'avv. Cappiello mediante notifica dell'estratto del verbale;
- l'udienza del 18 maggio 2015 era stata rinviata su richiesta dell'avv. Cappiello per concomitante impegno professionale;
- alla successiva udienza dell'l giugno 2015 erano stati presenti entrambi i difensori degli imputati, avv. E. e avv. Cappiello, che nulla avevano eccepito.
Effettivamente, dunque, il differimento dell'udienza del 16 marzo 2015 al 27 aprile 2015 non era stato comunicato all'avv. Cappiello, difensore di E.E..
L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. prnc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv . 263598). Dalla nullità assoluta ed insanabile dell'udienza irritualmente celebrata in data 27 aprile 2015, in assenza del difensore di fiducia dell'imputato E.E., discende la conseguente inutilizzabilità della prova in essa assunta, ovvero dell'esame del consulente della difesa arch. E..
L'inutilizzabilità di detta prova, tuttavia, nel caso in esame, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, non ha riflessi sulla sentenza emessa.
Invero in primo luogo si osserva che la inutilizzabilità della prova assunta non si trasmette alle prove successivamente assunte, posto che, per orientamento consolidato, non opera in materia di inutilizzabilità il principio, previsto per le nullità dall'art. 185 cod. proc. pen., della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo (Sez. 6, n. 9009 del 04/02/2020, Raffa, Rv. 278563) e posto che, comunque, non si versa in un caso di rapporto di dipendenza causale fra l'atto inutilizzabile e quelli successivi.
In secondo luogo, essendosi il procedimento definito all'esito di successive udienze alle quali il difensore aveva regolarmente partecipato, la sentenza non può dirsi affetta da nullità in quanto il giudice non ha fondato la propria decisione anche sulla prova inutilizzabile ( in tal senso in una fattispecie analoga Sez. 5 , n. 22115 del 22/03/2022, Graziano, Rv. 283438).
Il ragionamento della Corte di Appello, in replica all'analogo motivo già formulato in sede di impugnazione, secondo cui la nullità dedotta non aveva avuto riflessi sulla sentenza in quanto il giudice aveva fondato l'affermazione della responsabilità su prove diverse rispetto a quella assunta nell'udienza irritualmente tenuta, appare, dunque, esente da profili censurabili.
3.2 Il secondo motivo relativo alla omessa considerazione da parte della Corte di Appello della ulteriore impugnazione presentata da E.E. nella quale si proponeva una questione che non era stata oggetto di gravame depositato in precedenza dal difensore è manifestamente infondato.
La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte (Sez. 3 n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980) . Nel caso in esame con l'autonoma impugnazione l'imputato aveva ipotizzato che potesse avere avuto rilevanza causale rispetto all'incidente la condotta di guida da parte del conducente dell'autovettura che procedeva in senso contrario: tale ipotesi, senza alcun concreto elemento a sostegno, era già stata avanzata nella spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti alla PG e non acquisite al processo. In merito non può che evidenziarsi come il motivo, già per come formulato, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto assoluto di specificità, non avendo l'is trutt oria compiuta, secondo quanto evidenziato nelle sentenze in atti, in alcun modo riscontrato l'ipotesi prospettata.
3.3. Con il terzo ed il quarto motivo E.E. censura l'affermazione della responsabilità penale in relazione in ordine all'incidente mortale, proponendo una diversa lettura del compendio probatorio.In proposito si deve ribadire che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di p·imo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 26548 2).
3.3.1 Ciò premesso, tutti gli aspetti segnalati nei motivi di ricorso in esame sono stati presi in esame ed adeguatamente vagliati dalla Corte di Appello ed infine disattesi attraverso un percorso argomentativo congruo, coerente con i dati richiamati e non illogico .
A proposito della conformazione della strada la Corte hc1 sottolineato che il luogo in cui si era verificato il sinistro era interessato da lavori e che erano presenti segnaletica di limite di velocità a 40 km / h, divieto di sorpasso, oltre che tutti i segnali di pericoli collegati ai lavori in corso ed alla riduzione della corsia; che l'incidente era avvenuto in un tratto in cui il tracciato era caratterizzato da ampia curva a sinistra; che la situazione di pericolosità della strada era dunque conoscibile in quanto debitamente segnalata attraverso cartelli verticali e orizzontali. Peraltro, hanno osservato i giudici, la astratta sussistenza di rilievi ascrivibili all'ente proprietario non sarebbe comunque valsa ad escludere la concorrente responsabilità di E. avendo egli tenuto una condotta colposa causalmente efficiente nella realizzazione dell'evento.
A proposito del limite di velocità sussistente in loco, la Corte ha ricordato che il teste Domenico I., Comandante della stazione dei Carabinieri, aveva affermato categoricamente che tale limite era di 40 Km/h, tanto che era stata anche elevata contravvenzione per violazione dell'art. 142 CdS avverso la quale non era stata proposta opposizione, e che anche il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero aveva confermato la sussistenza di tale limite ed aveva fotografato il relativo cartello nel tratto precedente il punto di impatto, precisando che non gli risultavano modifiche dello stato dei luoghi. Il fatto che i Carabinieri avessero fotografato un cartello successivo al punto dell'incidente era stato ritenuto ininfluente, posto che in atti e nel verbale di contravvenzione al CdS si fa menzione dell'esistenza del cartello stradale recante il limite di velocità a 40 km/h anche nel tratto antistante il punto dell'incidente. logica e non si presta ad essere censurata;;
La motivazione è congrua
A proposito della velocità a cui procedeva E.E., la Corte ha chiarito che la velocità era stata stimata attraverso la lettura delle registrazioni del disco cronotachigrafo: il conducente a partire dalle ore 23.00 dopo aver raggiunto gli 80 km/h, aveva decelerato e nuovamente accelerato, viaggiando ad una velocità superiore a 60Km/h per poi decelerare e raggiungere definitivamente la velocità zero. Opinando diversamente- hanno osservato i giudici- si dovrebbe ritenere che E. aveva impattato contro il new jersey ad una velocità inferiore a 60/57 km/h e aveva accelerato dopo l'urto, lo sbandamento e la perdita del carico.
La Corte, dunque, nel replicare a tutte le analoghe censure già formulate in sede di impugnazione, ha adeguatamente vagliato gli aspetti segnalati ed ha concluso nel senso della affermazione della responsabilità con un percorso argomentativo coerente con i dati riportati e non illogico.
3.3.2 Anche sotto l'aspetto della individuazione del nesso di causa fra la condotta del ricorrente in violazione della regola cautelare e l'evento mortale il ragionamento della Corte di Appello è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In tema di omicidio colposo da incidente stradale la violazione da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, occorrendo sempre provare che l'incidente non si sarebbe verificato qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere (Sez. 4 n. 45589 del 10/11/2021, Laganà, Rv. 282596 ). Invero affinché un evento possa essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, occorre che tale evento rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire. Occorre, in altri termini, che sia accertata la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, evento che sarebbe stato evitato laddove il soggetto agente avesse tenuto la condotta appropriata (il comportamento alternativo lecito). La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi e ha ritenuto che la violazione da parte dell'imputato della regola cautelare, ed in particolare l'avere tenuto una velocità superiore ai limiti in loco e comunque non adeguata alla condizione della strada ed al carico del mezzo, aveva deterr ,1in at o la perdita di controllo del mezzo e l'impatto conseguente con il motociclo. Di contro i giudici hanno ritenuto che la conformazione della strada per effetto dei lavori non poteva aver assunto incidenza causale rispetto al sinistro, in quanto era presente in loco adeguata segnaletica di pericolo, facendo così applicazione del principio per cui, affinché le condizioni della strada assumano un'esclusiva efficienza causale dell'evento, è necessario che le anomalie assumano i caratteri dell' insidia e del trabocchetto di guisa che per la loro oggettiva invisibiliti3 e la conseguente imprevedibilità, integrino una situazione di pericolo occulto inevitabile con l'uso della normale diligenza; qualora, invece, adottando la normale diligenza che si richiede a colui che usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione dell'infortunio non può che fare capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza (Sez.. 4, n. 34154 del 13/06/2012, Di Carro, Rv. 253520).
3.4 Il settimo motivo relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria è inammissibile. A prescindere dal rilievo che la inosservanza di norme della CEDU non è prevista tra casi di ricorso dall'art . 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (sez. 2 n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020 , Leone Rv. 279059 ), si deve, in ogni caso ribadire che rinnovazione, ai sensi dell'art. 603 comma 1 cod. proc. pen. deve essere disposta, in ossequio al principio di presunzione di completezza del compendio probatorio, qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e che tale accertamento è rimesso alla valutazione cel giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Aniello, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353).
3.5 L'ottavo ed il nono motivo, relativi al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati. La Corte di Appello, in replica ai generici motivi formulati con l'impugnazione, ha condiviso le valutazioni espresse dal giudice di primo grado in ordine alla gravità dei fatti ed alla grave negliqenza dell'imputato, il quale aveva tenuto una condotta di guida sconsiderata e non adeguata alle condizioni dei luoghi ed al tipo di veicolo ed aveva altresì ignorato i cartelli stradali relativi alla segnalazione di pericolo. Si tratta di motivazione che prende in considerazione i parametri di cui all'art. 133 cod. pen e che in quanto non illogica non può essere censurata in questa sede.
4. A. E.
4.1 _ Il quinto e sesto motivo relativi alla affermazione di responsabilità penale di A. E. sono fondati.
4.2 L'addebito di colpa ravvisato dai giudici di merito nei confronti dell'imputato è di non avere adempiuto, nella qualità di datore di lavoro, ai suoi doveri di formazione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo n. 81/2008 del lavoratore dipendente E.E. cui era stata affidata l'esecuzione di un'operazione delicata e rischiosa ed in particolare il trasporto di un considerevole carico di merce: il Tribunale ha dato atto che E.E. non aveva partecipato prima del sinistro ad alcun corso. La condotta colposa così individuata è stata ritenuta causale rispetto al sinistro stradale ed all'evento morte.
4.3 Sia il Tribunale, sia la Corte hanno ritenuto che A. E. avesse omesso di formare il lavoratore sui rischi specifici connessi alla specifica mansione cui era adibito e concernenti il rispetto delle regole della sicurezza stradale nel caso di trasporti con carichi imponenti con un veicolo pesante di notevoli dimensioni. In particolare- secondo la Corte- il dipendente doveva essere formato "sulle regole relative ai tempi di guida e di riposo, sul corretto stivaggio della merce, sulle dinamiche concernenti il bilanciamento e l'andamento del carico in relazione alla velocità di marcia alle diverse conformazioni che la strada poteva assumere e alle manovre da compiere , sulle più specifiche e stringenti cautele da osservare durante la guida di mezzi di notevoli dimensioni destinate a trasportare considerevoli quantitativi di merce e particolarmente sui pericoli derivanti da sinistri connessi alle evidenziate peculiarità del veicolo e dei carichi" e l'omissione aveva rappresentato una concausa dell'evento, in quanto, eliminando mentalmente dal processo causale, la condotta omissiva colposa e sostituendola con quella doverosa rappresentata dalla formazione del lavoratore nel senso anzi detto, con elevato grado di probabilità l'evento non sin sarebbe verificato.
4.4. Si tratta, dunque, di verificare la rilevanza giuridica dell'addebito sul piano della causalità, ovvero di verificare se la condotta del datore di lavoro in violazione della regola che impone un obbligo di formazione possa dirsi causale rispetto al sinistro.
Nei reati colposi occorre accertare se la violazione della regola cautelare riscontrata abbia o meno cagionato l'evento. L'intera struttura del reato colposo si fonda su questo specifico rapporto tra inosservanza della regola cautelare di condotta ed evento, che viene designato con l'espressione "causalità della colpa". Affinché un evento possa essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, occorre che tale evento rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire. Occorre, in altri termini, che sia accertata la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, evento che sarebbe stato evitato laddove il soggetto agente avesse tenuto la condotta appropriata (il comportamento alternativo lecito). Come è stato chiarito dalle Sezioni unite, il giudizio controfattuale va compiuto sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, ipotizzando nella prima che la condotta sia stata assente e nella seconda che sia stata invece presente e verificando il grado di probabilità che l'evento si producesse ugualmente (Sez. U., 10 luglio 2002, Franzese).
Non è sufficiente, quindi, nella ricerca delle cause dell'evento lesivo la individuazione della violazione delle regole cautelari generiche o specifiche che possono venire in rilievo, ma occorre domandarsi se la regola violata fosse volta a prevenire l'evento verificatosi e se l'osservanza della regola cautelare avrebbe, invece, impedito il verificarsi dell'evento.
Così, per rimanere al tema del processo, si è sostenuto che la violazione del dovere di formazione in ordine, ad esempio, al corretto uso di un mezzo addetto alla raccolta di rifiuti, non può essere considerata causa di un infortunio verificatosi per una manovra pericolosa immediatamente percepibile come tale da chiunque senza necessità di formazione alcuna ( Sez. 4 n. 32507 del 16/04/2019, Romano, Rv. 276797).
4.4. Per rispondere al quesito circa il corretto accertamento da parte dei giudici di merito nel caso di specie del nesso di causa, occorre premettere che il Tribunale e la Corte di Appello hanno ritenuto che non fosse ravvisabile in capo al lavoratore l'addebito di colpa relativo allo stivaggio del carico nell'autoarticolato. In sintesi il percorso argomentativo all'uopo seguito dai giudici è stato il seguente:
- Il carico, secondo quanto emerso nell'istruttoria era stato effettuato con le dovute cautele in modo da evitare il rischio caduta e dispersione durante la normale circolazione : i bins erano stati dislocati uniformemente su tutto il pianale del semirimorchio dotato di piastre metalliche idonee a bloccarli, erano stati impilati l'uno sull'altro sino ad arrivare al numero di quattro, e erano stati disposti orizzontalmente in numero di undici su quattro file, legati attraverso una cinghia pretensionata e due corde fissate con ganci;
- l'art. 164 CdS, a norma del quale, per quanto di rilievo rispetto all'incidente stradale in esame, il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso, è norma generica, priva di indicazioni in ordine alle concrete modalità da osservare affinchè il carico possa ritenersi correttamente sistemato e di richiamo ad altra normativa anche tecnica;
- le norme UNI EN, che secondo i consulenti non sarebbero state rispettate nel caso di specie e che prevedevano un sistema di ancoraggio particolare, all'epoca dei fatti non erano ancora in vigore in quanto non recepite dalla normativa nazionale e non venivano adottate nella prassi. Gli stessi consulenti, peraltro, avevano evidenziato che nessun sistema di stivaggio può assicurare che un carico in un incidente resista a qualsiasi accelerazione.
I giudici di merito hanno, dunque, ritenuto che il sinistro fosse stato un evento eccezionale, frutto della evidente negligenza nella condotta di guida dell'autista che era stata causa determinante nella caduta del carico: quest'ultimo, stivato correttamente secondo quanto imposto dall'art. 164 CdS, in assenza della condotta di guida di E.E. non sarebbe caduto.
4.5. Ciò premesso si osserva che l' art . 37 D.lgs n.81/2008 prevede in capo al datore di lavoro un obbligo di formazione che deve essere modulato con specifico riferimento alle caratteristiche ed ai rischi concreti dell'attività.
I giudici di merito hanno ritenuto che nel caso in esame la formazione dovesse essere svolta con riferimento a più aspetti riconducibili, in ultima analisi, a due diverse aree, ovvero quella relativa alla condotta di guida di mezzi di notevoli dimensioni nel caso di trasporto di carichi di peso rilevante e quella relativa alle modalità di stivaggio della merce.
La valutazione compiuta dai giudici di merito in relazione al contenuto dell'obbligo di formazione, tuttavia, non è condivisa da Collegio. Mentre il secondo aspetto è riconducibile a pieno diritto nel perimetro della formazione di cui deve essere debitore il datore di lavoro in tema di autotrasporto, non altrettanto può dirsi per il primo aspetto, per le ragioni esplicitate nel ricorso: i conducenti che circolano a bordo di autoveicolo del tipo di quello coinvolto nell'incidente stradale in contestazione ricevono specifica formazione, in ordine alla condotta di guida di
mezzi pesanti, da parte di scuole guida e sono muniti di una speciale autorizzazione.
4.6. Chiarito, dunque, nel senso anzidetto il perimetro dell'obbligo di formazione da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente autista dell'autoarticolato in relazione alle modalità concrete dell'incidente ed in particolare alla dispersione e caduta del carico di pomodori, l'affermazione dei giudici di merito secondo cui la mancata ottemperanza da parte dell'imputato del dovere di formare il conducente al corretto stivaggio della merce era stata concausa dell'evento è, da un lato, contraddittoria e, dall'altro, in contrasto con i principi che devono governare l'accertamento del nesso di causa come sopra delineati.
Gli stessi giudici, infatti, come detto, avevano escluso che il carico di ortaggi fosse stato effettuato in violazione delle regole suggerite dalla buona tecnica ed avevano osservato che la caduta del carico, a seguito dello sbandamento del mezzo, si era verificata a causa della condotta di guida, in violazione delle regole del Codice della Strada, posta in essere dal conducente: i bins erano stati adeguatamente stivati e contenuti con funi di ancoraggio ed in ogni caso nessun sistema di stivaggio, ovvero anche quello più sofisticato suggerito dalla normativa all'epoca del fatto non ancora in vigore, in astratto può garantire rispetto al rischio di caduta determinato da una condotta di guida quale quella tenuta dal conducente.
Ne deriva che la violazione dell'obbligo di formazione del dipendente autista da parte del datore di lavoro non aveva avuto nel caso in esame concreta efficacia causale rispetto all'evento: il carico, per stessa ammissione dei giudici, era stato correttamente stivato, onde non può dirsi che la formazione; omessa, in ordine alle regole di stivaggio avrebbe evitato la caduta della merce ed il conseguente incidente mortale.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di E.E. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
La sentenza di condanna deve, invece, essere annullata con riferimento alla posizione di A. E., non essendo ravvisabile nei suoi confronti una condotta colposa causale rispetto al sinistro. L'annullamento della sentenza va disposto senza rinvio, poiché non si ravvisa l'utilità di ulteriori approfondimenti nel giudizio rescissorio ( Sez.6 n.26226 del 15/03/2013, Savina, Rv 255784).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di E. E. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di E.A. perché il fatto non sussiste.
21 settembre 2022.