Cassazione Penale, Sez. 3, 01 febbraio 2023, n. 4211 - Errata rideterminazione della pena


 

Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DI STASI ANTONELLA
Data Udienza: 10/01/2023
 

Fatto



1. Con sentenza in data 14/01/2022 la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito della pronuncia n. 16690 del 2021 di questa Corte, in riforma della sentenza in data 09/09/2016 del Tribunale di Castrovillari - che aveva dichiarato G. A. e S. C. responsabili del reato di cui agli artt. 113, 589, commi 1,2,3 cod.pen. commesso in Rocca Imperiale il 16.12.2008 - applicate le circostanze attenuanti generiche rideterminava la pena inflitta agli imputati; la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione aveva accolto il motivo di ricorso del G.A., estendendolo ex art. 587 cod.proc.pen. al coimputato S.C., pur non ricorrente sul punto, atteso il carattere non esclusivamente persona della censura.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.A. , a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 589 cod.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che erroneamente la Corte di appello, pronunciando in sede di rinvio, aveva effettuato la riduzione di pene per le applicate circostanze attenuanti generiche partendo dalla pena prevista dal secondo comma dell'art. 589, comma 2, cod.pen.; andava, invece, presa in considerazione la pena prevista dal primo comma che prevede una fattispecie autonoma, atteso che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche aveva eliso l'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 589 cod.pen; la Corte territoriale, quindi, avrebbe dovuto partire dal minimo edittale previsto dal primo comma e non da quello previsto per il secondo comma dell'art. 589 cod.pen.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in L. n. 176/2020.
 

Diritto



1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte di appello di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 16690 del 2021 di questa Corte, ha applicato le circostanze attenuanti generiche agli imputati G.A. e S.C. - ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 589, secondo comma, cod. pen., per il fatto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - in considerazione del tempestivo risarcimento del danno effettuato dagli imputati in favore delle parti offese, così rideterminando la pena inflitta ai predetti.
Come dedotto dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata non chiarisce se ed in che termini sia stato effettuato il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al comma secondo dell'art. 589 cod.pen. e come sia stata individuata la pena base (cfr in merito alla natura di circostanza ad effetto speciale e non di reato autonomo della fattispecie di cui all'art. 589, comma 2, cod.pen. (Sez.4, n. 3871 del 08/02/1990, Rv.183752 nonchè Sez. 4, n. 7460 del 13/11/2012, dep.14/02/2013, Rv. 254475 - 01, nel caso analogo di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale prevista dal comma secondo dell'art. 589 cod.pen, successivamente formalmente abrogato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, con introduzione dell'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen.).
2. Tali omissioni motivazionali integrano il vizio dedotto ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
3. Trattandosi di motivo non esclusivamente personale (essendo state le circostanze attenuanti generiche applicate per un motivo oggettivo comune ad entrambi gli imputati), la statuizione di annullamento con rinvio va estesa al coimputato non ricorrente S.C. ex art. 587 cod.proc.pen.

 

P.Q.M.
 



Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 10/01/2023