PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, DI VITA E DI STUDIO MEDIANTE LO SVILUPPO DI INTERVENTI CONGIUNTI
 

tra
 

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale per la Sicilia, nel seguito indicato Inail Sicilia, con sede e domicilio fiscale in Palermo, Viale del Fante 58/D, ***, rappresentato dal dott. Giovanni Asaro nella qualità di Direttore regionale pro-tempore

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nel seguito indicato USR Sicilia, con sede e domicilio fiscale in Palermo, via Fattori n. 60, ***, rappresentato dal Dott. Giuseppe Pierro nella qualità di Direttore regionale
d’ora in poi indicati congiuntamente anche come “le Parti”
 

PREMESSO CHE

> Il decreto legislativo 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie;
> il decreto legislativo 81/08 e s.m.i., ribadisce l’importanza della promozione della cultura della sicurezza a partire dal mondo della scuola che viene individuato come luogo privilegiato per promuovere tali azioni;
> gli articoli 9 e 10 del citato decreto legislativo demandano agli Enti, che hanno competenza in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, un ruolo propulsivo nella realizzazione di programmi di intervento finalizzati all’inserimento nell’attività scolastica di iniziative volte a favorire la conoscenza di tale tematica, oltre ad un ruolo in materia di informazione, formazione, assistenza ecc.;
> l’INAIL, in attuazione del citato decreto legislativo ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e ha compiti specifici di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro e che compartecipa nel “sistema” di prevenzione con tutti i Soggetti istituzionali impegnati su tale versante;
> l’INAIL, attraverso l’attività di informazione /formazione nei confronti degli studenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ricerca forme e linguaggi rispondenti agli interessi e alle esigenze del mondo giovanile;
> le Linee Operative 2021 per la Prevenzione, emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano, tra gli obiettivi prioritari dell’attività in campo prevenzionale, la promozione della cultura della prevenzione nel sistema scolastico attraverso azioni a sostegno dell’orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
> l’INAIL intende favorire, come da protocollo nazionale stipulato con il Miur, forme di collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali;
> l’USR Sicilia ha come fine istituzionale quello di diffondere e promuovere il diritto allo studio e alla formazione su tutto il territorio regionale;
> l’USR Sicilia promuove la realizzazione di attività volte ad incrementare l’azione educativa e progettuale delle Istituzioni scolastiche;
> l’USR Sicilia promuove la qualificazione del servizio scolastico in regione anche attraverso forme di partenariato fra Enti pubblici e privati;
> l’USR Sicilia si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, offrendo agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l’acquisizione di competenze e titoli di studio spendibili nel mercato del lavoro, in condizioni di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di apprendimento, anche al fine della diffusione e della promozione della cultura della sicurezza.
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

> convengono che il miglioramento continuo della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di vita e di studio si realizza attraverso adeguati programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro destinati agli studenti e a tutto il personale scolastico;
> convengono in particolare che la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di apprendimento possa essere realizzata attraverso lo sviluppo di azioni sinergiche volte alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali tramite efficaci azioni di formazione e informazione destinate agli studenti prossimi ad inserirsi nel mondo del lavoro;
> convengono che tali azioni potranno coinvolgere anche altri Soggetti istituzionali che fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati;
> concordano di proseguire la collaborazione, visti i risultati raggiunti con il precedente protocollo d’intesa stipulato il 5 dicembre 2019 e scaduto lo scorso dicembre, al fine di realizzare un efficace sostegno alla diffusione della cultura della sicurezza nel mondo della scuola anche in coerenza con le rispettive linee strategiche di programmazione e pianificazione.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
 

LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1 - Finalità
Le Parti intendono perseguire le seguenti finalità:
> attuare una fattiva e qualificata collaborazione per promuovere, diffondere e sviluppare nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione la cultura della sicurezza e della salute negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
> promuovere, attraverso una programmazione congiunta, iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione, rivolte agli studenti e al personale scolastico, per sviluppare una consapevole cultura sociale sui temi della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
> intervenire in ogni ulteriore ambito istituzionale coerente con le finalità di cui sopra.

Art. 2 - Ambiti di collaborazione
Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza in ogni ambiente di vita, di studio e di lavoro e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti intendono realizzare congiuntamente, quali in particolare quelle di seguito elencate:
> reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le Parti un interesse per l’attuazione dei progetti e dei programmi in comune;
> la promozione di iniziative (concorsi, eventi e seminari, progetti, ecc.) e la diffusione di buone prassi rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per favorire la sensibilizzazione e l'acquisizione di corretti comportamenti in materia di prevenzione e sicurezza in ogni ambiente di vita, di studio e di lavoro;
> gli interventi in ogni ulteriore ambito coerente con le finalità di cui all’art. 1.

Art. 3 - Modalità di svolgimento della collaborazione
Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, le Parti si impegnano a realizzare le iniziative, di cui all’art. 2, individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.

Art. 4 - Comitato di coordinamento

Per la gestione delle attività è costituito un gruppo di lavoro definito Comitato di Coordinamento così composto:
- tre componenti per USR Sicilia;
- tre componenti per INAIL Sicilia;
Al Comitato di coordinamento vengono affidati compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione.

Art. 5 - Obblighi delle Parti
Per la realizzazione delle attività, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche e strumentali destinate alle finalità di interesse, da declinare nell’ambito di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato all’Art.6 del presente Protocollo d’intesa.
I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente nel territorio regionale.

Art. 6 - Accordi attuativi
Ciascun Accordo attuativo di cui all’art.5 dovrà contenere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- gli oneri in termini di risorse umane e strumentali necessari per la realizzazione di specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione e alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell’Accordo attuativo che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.

Art. 7- Durata
Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, è rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.

Art. 8 - Proprietà intellettuale
Con il presente Protocollo d’intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione, le Parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo d’intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 5 e 6.
Le Parti, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del Protocollo e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.

Art. 9 - Tutela dell’immagine
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi rispettivamente di Inail Sicilia e USR Sicilia saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni, oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Art. 10 - Trattamento dei dati
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 11 - Recesso unilaterale
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale le Parti concordano fin d’ora di portare a conclusione le attività in corso e gli Accordi operativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente e diversamente disposto negli stessi.

Art. 12 - Foro competente
Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Palermo.
Al presente Atto Convenzionale viene apposto firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990.
La data di sottoscrizione si intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Palermo, 30 gennaio 2023
 

Per INAIL Sicilia
Il Direttore regionale
Giovanni Asaro

 

Per USR Sicilia
Il Direttore regionale
Giuseppe Pierro