Tipologia: CPL
Data firma: 27 maggio 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Bologna
Fonte: confagricoltura.org


Sommario:

 

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Efficacia del contratto
Relazioni Sindacali - Osservatorio - Comitati
Art. 4 Relazioni sindacali
Art. 5 Osservatorio Unico
Mercato del lavoro
Art. 6 Assunzione
Art. 7 Part-time
Art. 8 Alloggio non residenti
Art. 9 Staffetta generazionale
Art. 10 Assunzione per fase lavorativa
Art. 11 Apprendistato
Art. 12 Riassunzione
Art. 13 Convenzioni
Art. 14 Appalti
Art. 15 Formazione
Classificazione
Art. 16 Aree di classificazione del personale
Art. 17 Classificazione del personale
Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 18 Orario di lavoro
Art. 19 Ferie e riposi compensativi
Art. 20 Lavoro straordinario, supplementare, festivo e notturno
Art. 21 Turni di lavoro
Art. 22 Permessi straordinari
Norme di trattamento economico
Art. 23 Salario
Art. 24 Calamità atmosferiche e situazioni di crisi - Clausola di salvaguardia dell'occupazione.

 

Art. 25 Anticipo ind. economiche pubbliche
Art. 26 CIMAAV - EBAT
Art. 27 Maggiorazione incarico di "Capo"
Art. 28 Mensa e refettori
Art. 29 Cassa integrazione salari
Art. 30 Trattamento di prestito per infortunio sul lavoro
Art. 31 Rimborsi spese
Art. 32 Contributo CIMAAV - EBAT e di Assistenza Contrattuale - CAC
Norme di tutela sindacale
Art. 33 Diritti sindacali
Art. 34 Quote sindacali per delega
Norme finali

Art. 35 Norme disciplinari - Operai agricoli
Art. 36 Risoluzione rapporto di lavoro
Art. 37 Controversie individuali
Art. 38 Modalità di pagamento della retribuzione e degli "Istituti"
Art. 39 Abrogazione di norme
Art. 40 Condizioni di miglior favore
Art. 41 Stesura e stampa
Art. 42 Allegati
Allegati
1) linee guida per la gestione "dell'osservatorio provinciale unico" e dei comitati
2) linee guida per la disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da adottare e specificare nell'ambito delle attività regolatorie e normative del comitato paritetico e secondo accordi specifici da definire tra le rappresentanze sindacali e datoriali provinciali
3) linee guida per la modifica dello statuto CIMAAV
4) bozza del regolamento CIMAAV
5) tabelle salariali vigenti dal 1 giugno 2021

 

CPL Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna 2020-2023

Il giorno 27 maggio 2021, presso la sede della Confagricoltura di Bologna (Unione Provinciale Agricoltori), tra Confagricoltura di Bologna […], Federazione Provinciale Coldiretti di Bologna […], Cia Agricoltori Italiani Emilia Centro […], Cia Confederazione Italiana Agricoltori di Imola […] e Flai-Cgil di Bologna e di Imola […], Fai-Cisl Area Metropolitana Bolognese […], Uila-Uil di Bologna […], si è raggiunta L'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna, visti gli articoli 92 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti del 19 giugno 2018.

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto

il presente CPL, unitamente al CCNL del 19 giugno 2018, si applica alle aziende operanti nella provincia di Bologna regola i rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia forma, consortili, cooperative, societarie, ecc. ivi comprese i conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, aziende della filiera agro energetica e per la produzione di biomasse e bioenergie, le aziende di filiera, e di rete, in genere, comprese le aziende "farmer market oriented", e le imprese che svolgono attività agrituristiche ed enoturistiche, le aziende faunistico-venatorie e le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali, ittiche e di acquacoltura, le aziende con colture idroponiche, le imprese che svolgono attività dì agricoltura sociale ovvero le imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c. e gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna.

Relazioni Sindacali - Osservatorio - Comitati
Art. 4 Relazioni sindacali

Alla crisi economica che ha pervaso ogni settore produttivo, compreso il comparto agricolo nelle sue peculiarità e nelle differenti carette cistiche di attività (che vanno da quelle primarie fino a quelle più vicino al prodotto finito e alla catena di distribuzione) si accompagnano criticità di mercato in settori tipici dell'Area Metropolitana Bolognese caratterizzato da colture e piani colturali stabili oramai da decenni, che presentano specifiche criticità, con particolare riferimento al settore ortofrutticolo ed al cambiamenti climatici, fattori che rendono complesso lo sviluppo e l'ampliarsi, sul territorio, di filiere produttive agroalimentari ed agroindustriali, la innovazione delle produzioni, evidenziandosi forti elementi di criticità in relazione alle nuove forme di parassitosi.
In questo contesto l'elemento che continua a risultare marginalizzato e penalizzato risulta essere ancora "il lavoro" globalmente inteso, sia quello "datoriale", che quello "dipendente".
Le parti ritengono la contrattazione di secondo livello territoriale indispensabile per la regolamentazione degli interessi di sistema, settoriali e di categoria, il perseguimento degli obiettivi dì equità sostanziale, fonte regolatrice del rapporto di lavoro e delle dinamiche sindacali per il governo del comparto - atta a delineare un contesto normativo certo e condiviso, teso alla valorizzazione dell'impresa e della professionalità dei lavoratori.
Le parti si riportano alle tematiche ed ai principi ispiratori del "Patto per il lavoro e per il clima " del 14/12/2020, promosso dalla Regione Emilia Romagna e sottoscritto da tutte le parti sociali.
Le parti firmatarie il presente CPL assumono come obiettivo comune quello proprio della competitività dell'agricoltura, ritenendo lo sviluppo delle comunità rurali quale elemento strategico per il rilancio dell'occupazione, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente in un contesto a forte valenza economica. Il rafforzamento delle relazioni fra il mondo della ricerca e quello delle imprese, la programmazione, la qualificazione delle produzioni, lo sviluppo di modalità produttive compatibili, la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole debbano perseguire finalità economiche idonee e tese alla creazione di nuove occasioni di reddito e di lavoro; Le parti quindi intendono promuovere un insieme di iniziative forti, per Integrare il sistema agricolo con il sistema agroalimentare, e promuovere nel contempo la difesa del paesaggio, La tipicità delle produzioni ed il turismo rurale.
Essendo le politiche agricole il frutto di specifiche politiche europee (PAC) applicate attraverso Le scelte delle regioni (PSR) le parti ritengono la concreta attuazione delle linee guida del Patto per il lavoro una opportunità, che deve vedere il contributo attivo delle parti sottoscrittrici il CPL, per indirizzare in maniera proficua sul territorio bolognese gli investimenti sul "sistema agroalimentare", alla qualificazione delle produzioni, alle modalità produttive sostenibili, diversificazione e multifunzionalità delle aziende agricole, dell'organizzazione delle filiere alimentari, e della formazione.
Saranno pertanto oggetto di confronto in sede sindacale:
• situazioni di crisi aziendali al fine di definire, ogni possibile soluzione alternativa alla ricaduta occupazionale per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
• la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare i livelli Istituzionali, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
• concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• monitorare, ed eventualmente censire, l'andamento complessivo dell'avventiziato di lungo periodo presente sul territorio provinciale, con lo scopo di individuare percorsi di consolidamento occupazionale, in particolare per i rapporti di lavoro in essere da almeno 10 anni nella medesima azienda;
• verificare l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
Con il presente CPL le parti si propongono di perseguire un'evoluzione del modello di relazioni sindacali che sia finalizzato a realizzare gli obiettivi in premessa (legalità e valorizzazione dell'agricoltura) accompagnando i processi di cambiamento in atto, in particolare per conseguire i seguenti obiettivi:
• centralità del lavoro e competenze del lavoratore;
• creazione valore aggiunto e l'aumento della competitività del sistema agricolo bolognese;
• un assetto del mercato del lavoro pubblico che sia funzionale alla crescita di occupazione stabile e tutelata nella piena Legalità.
Le parti nel darsi atto della necessità di assicurare un Sistema di Relazioni Sindacali finalizzato allo sviluppo dell'impresa e dell'occupazione, ritengono utile l'adesione della aziende agricole alla rete del lavoro agricolo di qualità; le parti confermano l'impegno, già assunto nell'ambito del precedente CPL, nei confronti della buona occupazione attraverso il pieno rispetto della legalità e confermano l'intento comune di perseguire, attraverso il rispetto delle norme che regolano la competitività delle imprese La Lotta all'illegalità ed al rispetto delle leggi e contratti in materia del lavoro quale elemento di civiltà, in tal ambito le parti sono impegnate alla attivazione ed alla concreta e condivisa gestione della articolazione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità presso la CISOA - Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli - prevista dalla Legge n.199/2016.
Le parti si impegnano altresì ad attivare un tavolo di confronto con la Amministrazione Provinciale/Area Città Metropolitana, Centro per l'impiego, I.T.L. prov. di Bologna ed eventualmente anche con la Regione Emilia - Romagna, onde implementare un progetto per acquisire tutte le informazioni riguardanti il mercato del lavoro con particolare riguardo a:
• flussi emigratori ed immigratori;
• esercizio del diritto di riassunzione;
• convenzione ex art. 28 CCNL;
• collocamento obbligatorio;
• sviluppo del sistema produttivo agricolo, agroalimentare ed agroindustriale;
• andamento domanda / offerta di lavoro;
Le parti ritengono altresì che la bilateralità fin ora praticata ha dato risposte integrative, di utilità generale, laddove carente o assente un sistema di regole e strumenti di tutela dei lavoratori, pertanto il miglioramento delle prestazioni erogate ed eventuali altre funzioni che la contrattazione ad essa demanderà, deve far siche la bilateralità continui ad esercitare una funzione integrativa e non si spinga verso modelli sostitutivi di ciò che il sistema centrale/pubblico deve garantire.
Conseguentemente in ordine a quanto previsto dall'art. 6 e dal vigente CCNL, visto l'art 26 del presente CRL, le parti, previo accordo sindacale sottoscritto dalle Organizzazioni firmatarie del CPL applicato al settore agricolo e CIPL applicato al settore cooperativo, convengono di attivare le procedure previste dall'art 8 del CCNL, anche sulla base delle linee guida di cui all'all. 7 del CCNL vigente operai agricoli, al fine di:
a) integrare le regole statutarie della Cassa CIMAAV - EBAT, introducendo gli elementi di bilateralità concordati nel CCNL ed eventualmente recepiti e/o definiti nel presente CRL. definendo, come da testo allegato e che forma parte integrante del presente contratto, gli elementi di bilateralità sanciti dal vigente CCNL anche eventualmente individuando su base pattizia elementi incentivanti, in favore delle aziende, onde favorire lo sviluppo coerente con quanto previsto dal presente articolo;
b) modificare la previsione normativa statutaria e regolamentare dell'attuale Cassa al fine dell'ampliamento dell'operatività della Cassa, dell'adeguamento normativo e funzionale del fondo, in considerazione della vigente autonomia gestionale delle gestioni CIMAAV-EBAT di cui agli artt. 6, primo comma, e 7 dello Statuto, definendo la piena autonomia prestazionale e contributiva di ogni gestione, come da testo che si allega al presente contratto e che ne forma parte integrante;
c) acquisire alla bilateralità provinciale, sulla base di quanto sopra convenuto, anche eventualmente per i soli aspetti gestionali, amministrativi, contabili e finanziari, i compiti previsti per l'intervento della Cassa, con la costituzione nell'ambito dell'Ente Bilaterale CIMAAV - EBAT, di specifici fondi finanziati dal sistema delle imprese, per indicativamente gestire:
- le attribuzioni di cui all'art. 78 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e di cui al DM 27/3/2013 in materia di visite mediche (art. 2), ed i compiti di sorveglianza sanitaria;
- le attribuzioni di cui all'art. 78 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e di cui al DM 27/07/2013 in materia di sicurezza del lavoro, formazione e Informazione;
- nell'ambito dell'attività istituzionale del Comitato Paritetico, di cui ai verbali di accordo 19 giugno 2018 allegato al CCNL, per la regolamentazione del RLS e RLST, in assenza del RLS va regolamentata la figura del RLST nell'ambito dell'attività istituzionale del comitato paritetico, sulla base delle normative di derivazione collettiva nazionale, attraverso i fondi devoluti allo scopo nell'ambito della bilateralità, affidandone l'operatività al Comitato paritetico Provinciale, come da testo allegato e che forma parte integrante del presente contratto;
- le attribuzioni di cui all'art. 5 del presente CPL in materia di raccordo tra domanda ed offerta di lavoro
Le parti si impegnano ad apportare le predette modificazioni Statutarie e Regolamentari, attualmente in vigore, entro e non oltre il 30 dicembre 2021.
Welfare contrattuale: si veda quanto disposto dagli artt. 26 e 32 del presente CPL.

Art. 5 Osservatorio Unico
Le parti, sulla base di quanto sul punto disposto dal vigente CCNL, condividono la necessità di sviluppare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il contesto sociale ed economico, l'ambiente di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi, quali osservatori, enti paritetici di formazione, commissione per le pari opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui al previgente Protocollo sulla "Tutela della Salute e sicurezza dei lavoratori) ed al "Protocollo Provinciale sulla Formazione Professionale e di Impresa per il lavoro sicuro e tutelato ed una agricoltura moderna e dinamica" del 27/04/2007'' nonché nell'ambito di ogni altro organismo che le parti riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.
La costituzione (e il funzionamento) dell'Osservatorio Unico dovrà essere sancita da un apposito accordo sindacale sottoscritto congiuntamente dalle O.O.S.S. e dalle O.O.D.D, firmatarie del presente contratto e del contratto della cooperazione, secondo le linee guida allegate al presente CPL, e tenendo conto delle specificità di ogni settore anche sotto il profilo della contribuzione CIMAAV - EBAT. Le parti firmatarie del presente CPL, convengono relativamente alla bilateralità di regolare, in tale contesto, la gestione delle materie inerenti la sicurezza del Lavoro, formazione e informazione, attività di gestione a supporto dei compiti del Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e La salute e sui luoghi di lavoro, come da allegati che formano parte integrante del presente CPL Le parti convengono pertanto di recepire L'Accordo 19 giugno 2018, in materia di RLST, L'Accordo 19 giugno 2018, in materia di RLS, nella formulazione allegata al CCNL 19 giugno 2018, il protocollo Governo - Sindacati 24/04/2020 ''COVID-19", impegnandosi al pieno recepimento operativo dei suddetti accordi e concordano di definire, entro il 31 dicembre 2021 un accordo sindacate e/o protocollo provinciale di recepimento e promozione delle funzioni delegate, come stigmatizzate negli accordi citati, al fine di fornire al Comitato Paritetico Territoriale appropriate linee guida ed operative per la concreta attuazione di quanto concordato, anche per favorire l'operatività, nell'alveo della bilateralità, delle iniziative tese al rafforzamento e la promozione del lavoro sicuro, della tutela in azienda della sicurezza del lavoro e dei lavoratori e ciò sulla base del testi allegati al presente CPL. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali firmatarie del presente CPL, nonché del CIPL, in forma paritetica, secondo le intese.
Compiti dell'osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche attraverso il raccordo con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale/Area Città Metropolitana, Centro per l'impiego, Ispettorato Territoriale del Lavoro, INPS, USL, Questura, Prefettura) iniziative di ricerca e di monitoraggio (anche su ambito territoriale o di comparti specifici) con particolare riguardo a:
• le problematiche connesse al Mercato del Lavoro;
• l'analisi delle politiche agricole comunitarie e dell'impatto che esse hanno nel contesto Nazionale Regionale e dell'area metropolitana Provinciale
• i riflessi e le ricadute della PAC sull'economia agricola e sugli assetti colturali ed occupazionali in Provincia di Bologna;
• la formazione professionale;
• la tutela della salute e dell'ambiente anche in relazione alle nuove normative di Legge;
• lo studio e l'analisi inerente al monitoraggio relativamente alle colture OGM e loro conseguente impatto sulla sicurezza alimentare, sulla sicurezza del lavoro e sulla sicurezza dell'ambiente;
• raccolta e tenuta delle iniziative formative rese in favore dei Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza e il monitoraggio del fabbisogno occupazionale provinciale, anche in relazione all'andamento del mercato del lavoro;
• monitoraggio delle politiche per l'incrocio della domanda ed offerta di lavoro;
• i rapporti della filiera agricola nel mercato globale;
• Il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale.
• l'Osservatorio sarà la sede per l'esame delle necessità a favore dei lavoratori del settore. Anche implementando, in rapporto con gli Enti Regionali e/o Provinciali, le opportune iniziative per il raccordo "lavoro-formazione".
• Costituire una banca dati per verificare il complessivo andamento occupazionale, e monitorarne i flussi nonché i processi di stabilizzazione nei rapporti di lavoro.
• in particolare, nell'ambito delle attività sopra indicate, l'Osservatorio dovrà:
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro,
L'Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione colturale, dovrà verificare l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti anche agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari, nonché verificare la possibilità di implementare ai sensi dell'art 5 del presente CPL procedure atte a favorire in sede pubblica l'incrocio di lavoro tra domanda ed offerta. L'Osservatorio ha inoltre il compito di monitorare e di fornire alla articolazione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità le informazioni relative ai flussi di mobilità, i flussi immigratori di personale non comunitario e comunitario.
Compito dell'Osservatorio è quello altresì di fornire informazioni utili alle parti sociali per definire le priorità sulle quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi. Le parti convengono sulla necessità di sostenere, attraverso accordi specifici, le azioni di monitoraggio, elaborate dall’Osservatorio.

Mercato del lavoro
Art. 11 Apprendistato

Le parti recepiscono integralmente quanto disposto dall'art. 18 del CCNL 19 giugno 2018 dall'accordo per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere, secondo l'Accordo del settore agricolo del 23 febbraio 2017 per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere e ulteriormente recepiscono l'Accordo del settore agricolo del 19 giugno 2018 per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma di istruzione secondaria superiore (primo livello) e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) per gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Dlgs. n. 81/2015.
In particolare per quanto attiene all'apprendistato professionalizzante o di mestiere le parti, stante il sistema classificatorio vigente in specie per il personale "fisso", con norma di interpretazione autentica, definiscono per le professionalità operaie la seguente tavola applicativa, anche per la gestione delle norme organizzative (durata) e di carattere economico (inquadramento e retribuzione):

Area

1° periodo

2° periodo

3° periodo

Durata complessiva

Prima

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Seconda

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Terza

-

12 mesi

12 mesi

24 mesi

[…]

Art. 14 Appalti
Sulla base del dettato di cui all'art. 30 del vigente CCNL, vista la legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parti ribadiscono l'opportunità che le imprese agricole le quali intendano esternalizzare, mediante appalti, alcune fasi del processo produttivo siano tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l'incarico dì svolgere le opere o servizi nella propria azienda possiedano adeguati requisiti; l'appaltatore deve essere in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata, deve esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e si assuma il rischio di impresa.
Le parti considerato come in taluni casi, il ricorso al contratto di appalto di opere o servizi può dissimulare la fornitura illegittima di mere prestazioni di manodopera, allo scopo di contrastare la possibile diffusione di un fenomeno dannoso per la concorrenza tra le imprese agricole oltre che lesivo dei diritti dei lavoratori, convengono di individuare, in raccordo con le organizzazioni del settore cooperativo agricolo, nello strumento dell'avviso comune, il giusto veicolo per diffondere i valori della legalità.
Le parti, onde favorire il contrasto alla diffusione di un uso distorto degli appalti, convengono sui seguenti principi:
□ l'affidamento in appalto di alcune fasi del processo produttivo è legittimo qualora l'azienda committente abbia verificato che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale consona ed eserciti il potere (organizzativo e direttivo) nei confronti v dei lavoratori utilizzati e si assuma il relativo rischio di impresa, in via generale possono essere appaltate le attività per le quali occorrano professionalità, competenze, dotazioni e macchinari non presenti aziendalmente;
□ la mera somministrazione di manodopera è ammessa unicamente nei limiti e nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dalla contrattazione collettiva in agricoltura del settore privato e del settore cooperativo;
□ a fronte del rischio di un impiego irregolare e/o fraudolento di questi strumenti contrattuali, ovvero ai fini della distinzione concreta tra appalto genuino ed interposizione illecita di lavoro, le Parti riconoscono l'importanza ed a tale proposito si adopereranno, affinché le aziende applichino correttamente le previste procedure.
Le parti convengono, inoltre, nella logica testé delineata, sull'opportunità di proseguire il monitoraggio dei contratti di somministrazione di lavoro e di appalto (con esclusione di quelli aventi ad oggetto lavorazioni meccaniche agricole - c.d. contoterzismo - ) attivati nel territorio provinciale.
Le aziende che attiveranno i suddetti contratti dovranno fornirne immediata comunicazione in forma scritta all'Osservatorio, fornendo i seguenti dati;
□ ragione sociale delle parti contraenti;
□ luogo della lavorazione;
□ periodo della lavorazione;
□ tipo di lavorazione,
□ numero dei lavoratori,
□ inquadramento dei lavoratori,
□ CCNL applicato, eventuali alti contratti collettivi applicati (di secondo livello).
Resta inteso che, in caso di ricorso al lavoro in appalto, a tutti i lavoratori che partecipano al ciclo produttivo dovranno essere assicurate le medesime condizioni economiche e normative.
Dal presente testo normativo è escluso il c.d. contoterzismo agricolo.

Art. 15 Formazione
Le parti, visto l'art. 17 del presente CPL si impegnano ad incontrarsi entro il 30/09/2021 per valutare l'opportunità di stipulare un apposito allegato tecnico provinciale.
Le Parti convengono, sulla base delle intese assunte in seno all'Osservatorio di cui all'art. 5 del CPL; di sviluppare l'adesione al FOR.AGRI di cui all'art 10 del vigente CCNL.

Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 18 Orario di lavoro

1) Orario di Lavoro
L'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
L'orario ordinario settimanale è così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, ai sensi del 5° comma dell'art. 34 del CCNL, del 19/06/2018, ovvero 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì, 7 ore al venerdì distribuite su cinque giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto all'art. 34, secondo comma, del vigente CCNL L'azienda, in ogni caso, informerà tramite apposita comunicazione l'orario aziendalmente praticato.
2) Variazione di orario
Salvo quanto sopra ovvero in assenza di determinazioni aziendali sulla base di quanto previsto dall'art. 3, 2° comma, del Dlgs. 08/04/2003, n. 66 e di quanto previsto all'art 34,3° comma del CCNL vigente, indicativamente tra il 1° luglio ed il 31 ottobre, è possibile la effettuazione di un orario ordinario fino a 44 ore settimanali, in base alle esigenze produttive ed organizzative aziendali, con particolare riferimento al settore ortofrutticolo, previa preventiva informazione alle rappresentanze aziendali e/o sindacali, concernente le modalità di svolgimento e degli eventuali recuperi. In base a particolari esigenze produttive, potrà essere individuato un diverso periodo di effettuazione dell'orario ordinario di cui si tratta.
Tale maggiorazione di orario ordinario settimanale potrà indicativamente essere svolto nel limite di 1 ora giornaliera e comunque, per casi particolari, nei limiti di legge, ed a fronte di una contestuale programmazione del recupero in altro periodo dello stesso anno solare. Il recupero di questo maggiore orario ordinario non dà luogo ad alcuna maggiorazione di cui all'art. 21 del presente CPL, ad esclusione delle prestazioni di lavoro a turni, notturno e festivo. Per i lavoratori a tempo indeterminato, le parti convengono che il recupero possa riguardare anche le situazioni di ore non lavorate a causa di intemperie.
In relazione alla emergenza sanitaria Covid-19, per il periodo 1 giugno 2021-31 dicembre 2022, alle aziende agrituristiche che abbiano usufruito delle misure stabilite dal D.L. n. 19/2020 e smi ed atte ad assicurare il reddito al personale dipendente, è riconosciuta la facoltà di utilizzare la predetta flessibilità d'orario (44 ore settimanali) nell'ambito di tutta l'annata. Per il personale O.T.Det, in caso di mancato recupero, sì darà luogo alla retribuzione del residuo con la mensilità di dicembre.
3) Lavoro Notturno
Sulla base dell'art. 42 del CCNL vigente, si considera lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.
4) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è, sulla base dell'art, 42 del CCNL vigente, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro, giornaliero e/o settimanale e/o part - time (oltre il lavoro supplementare), come previsto ai punti precedenti, fermi restando i limiti previsti dalla legge di 3 ore giornaliere e le 18 settimanali. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all'art. 20 del presente CPL
5) Lavoro supplementare - part-time […]
6) Attività zootecniche
Ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del vigente CCNL, per le attività zootecniche, l'orario ordinario come sopra determinato di 39 ore, potrà essere distribuito su sei giorni.
Ciò vale sia per gli operai a tempo indeterminato che per gli operai a tempo determinato. Se, per esigenza aziendale, fosse richiesta prestazione di lavoro nella giornata di domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana stabilito preventivamente.
Impegno a verbale
A seguito di straordinarie necessità produttive, le parti valuteranno la possibilità di ampliare il ricorso alla maggiorazione di orario dì cui al punto 2) e ciò entro i limiti di cui all'art. 34 secondo comma del vigente CCNL.

Art. 19 Ferie e riposi compensativi
[…]
Le ferie devono essere usufruite entro i termini previsti dalla Legge.
Il periodo minimo di ferie annuali previsto dalla Legge, pari a 4 settimane, va goduto per almeno 2 settimane continuative nell'anno dì maturazione, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs, 213/2004. Eventuali residui potranno essere goduti nei 18 mesi successivi al termine dell'anno solare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 66/2003.

Art. 21 Turni di lavoro
Per turno di lavoro, si intende la prestazione effettuata in orari avvicendati e successivi predefiniti; il turno di lavoro stesso costituisce l'intero orario contrattuale giornaliero di ciascun lavoratore adibito ai turni. Al lavoratore dovrà essere concessa, a richiesta dello stesso per necessità fisiologiche, recupero energie psico fisiche e consumazione del pasto, per turni superiori alle sei ore, una pausa non inferiore a minuti 10, d'ordinario a fine turno. […]

Art. 22 Permessi straordinari
A modifica ed integrazione dell'art. 38 del vigente CCNL si stabilisce quanto segue:
[…]
d) le parti rinviano, per quanto attiene la tutela della maternità e della paternità, a quanto disposto dal D.L.vo 151/2001 ed alla legge 8 marzo 2000, n. 53 e s.m.i.
[…]

Norme di trattamento economico
Art. 26 CIMAAV - EBAT

Le parti, sulla base di quanto disposto dagli artt. 6, 8, 9 e 10 del vigente CCNL visto il dettato di cui al "Protocollo d'intesa (all. 16 al CCNL)" in tema di "Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori", visto l'accordo 30 luglio 2012 in materia di "Linee guida per la riorganizzazione e la valorizzazione delle Casse Extra Legem"(all.7 al CCNL), visto l'art. 62 del vigente CCNL, visto l'art. 4 del presente CPL, si impegnano ad attuare il completamento delle competenze della attuale Cassa Extra Legem, CIMAAV - EBAT, nel senso della bilateralità, ridefinendo - previa modifica statutaria ~ la Cassa come CIMAAV - EBAT, quali ad esempio formazione ed informazione in materia di sicurezza del lavoro, anche, per le nuove assunzioni, le visite all'atto dell'assunzione, i comitati paritetici come istituiti o istituendi (ad oggi Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, accordo del 11/09/1997), formazione dei RLST e gestione degli stessi quando istituiti, corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri. Quanto sopra previa la valutazione circa la compatibilità contributiva.
[…]
La Cassa CIMAAV - EBAT, visto l'art. 4 del presente CPL, è impegnata in rapporto con il Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza in Agricoltura a predisporre in materia di tutela della salute ed infortuni materiale informativo ad uso della manodopera in stesura multilinguistica, come sancito all'art. 5 del presente CPL ed agli allegati al CPL.
[…]

Art. 28 Mensa e refettori
Le aziende agricole, secondo la effettiva possibilità, metteranno a disposizione dei lavoratori un locale da usare ad uso refettorio. Per la fruizione di servizio mensa, qualora ciò sia possibile ed effettivo e comunque in funzione delle realtà aziendali, della consistenza dell'organico e dell'economicità del servizio, potranno essere perfezionate intese aziendali, prevedendo compartecipazione economica ai costi.

Norme di tutela sindacale
Art. 33 Diritti sindacali

Previa comunicazione alle Organizzazioni datoriali provinciali con un preavviso minimo di gg. 2 o alle aziende con preavviso di 48 ore, sono possibili assemblee retribuite, per tematiche di carattere generale, fuori dai locali dell'azienda per un massimo di 4 ore annue nell'ambito delle 13 ore retribuite di assemblea riconosciute dal CCNL.

Norme finali
Art. 35 Norme disciplinari - Operai agricoli

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato. I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Sorgendo controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l'art. 89 del CCNL Sono fatte salve le norme di cui agli artt. 74, 76, 78, e 79 del vigente CCNL per il settore florovivaistico, cui integralmente ci si riporta. L'inosservanza da parte dell'operaio dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari conservativi, secondo la gravità del comportamento e la eventuale recidiva:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dall'assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni;
e) licenziamento disciplinare.
[…] L'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza. In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore, secondo gravità:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione danni alle attrezzature macchine, anche lievi, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nelle aree aziendali;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
[…]
11) violazione delle disposizioni relative all'uso dei mezzi di protezione antinfortunistica o delle norme di cui al D.lgs. n. 81/2008.

Art. 36 Risoluzione rapporto di lavoro
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge vigente.
Giusta causa - Licenziamento disciplinare
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto quali:
1) rissa o vie di fatto nell'azienda;
[…]
3) gravi offese verso i rappresentanti aziendali o i compagni di lavoro;
4) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo alla applicazione, anche di una sola delle sanzioni disciplinari conservative nei dodici mesi antecedenti;
[…]
6) danneggiamento volontario di attrezzature dì lavoro, impianti, di macchinari o di materiali, coltivazioni, immobili aziendali;
7) danneggiamento volontario o messa fuori uso di dispositivi antinfortunistici;
8) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per la azienda;
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione verso i superiori o diretti rappresentanti dell'azienda;
[…]
Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse […]

Allegati
Allegato n. 1 Linee guida per la gestione “dell'Osservatorio Provinciale Unico " e dei Comitati

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono di costituire, “l’Osservatorio provinciale Unico", e ciò anche sulla base dell’art .... del CIPL Coop. Consorzi Agricoli del …
Tale Osservatorio, che ha competenze di ricerca, monitoraggio ed analisi sulle tematiche devolute dalla innanzi richiamata normativa contrattuale, cui ci si riporta integralmente, potrà dotarsi di specifiche banche dati e potrà promuovere iniziative pubbliche.
La Cassa CIMAAV - EBAT, sulla base delle specifiche intese sindacali formalizzare in appositi accordi e sottoscritte all'unanimità da tutti i soggetti costitutori la Cassa, se firmatari, del CPL e del CIPL territoriali, potrà valutare forme di finanziamento delle iniziative dell'osservatorio. Per quanto attiene il presente contratto si veda quanto previsto all'art. ….

Composizione dell’Osservatorio
L'Osservatorio Unico è costituito da un Consiglio composto da componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori e cosi meglio specificato:

n. 1 Confagricoltura Bologna

n. 2 Flai-Cgil

n. 1 Cia

n. 2 Fai-Cisl

n. 1 Federazione Coltivatori Diretti

n.2 Uila-Uil

n. 1 Confcooperative Bologna

 

n. 1 Lega delle Cooperative Bologna

 

n. 1 Agci Provinciale di Bologna

 

Per ogni componente dovrà essere indicato un supplente.
La partecipazione è a titolo gratuito.

Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio unico
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità dell'Osservatorio Unico.
L'Osservatorio ha la propria sede presso il CIMAAV - EBAT; le parti convengono di soprassedere alla nomina della Presidenza e ciò in deroga a quanto previsto dalle fonti contrattuali sovraordinate.
La Segreteria organizzativa dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente con mandato biennale, da un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori; la segreteria curerà le necessità amministrative, (verbali, spedizione delle convocazioni e quanto altro), i lavori dell'Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.
La convocazione a cura del Segretario organizzativo dell'osservatorio dovrà avvenire su richiesta di almeno 6 componenti con almeno 15 giorni di anticipo, a mezzo lettera, mail, pec, ed in caso di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni
Per la validità dei lavori dell'osservatorio dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei componenti fermo restando la possibilità dei componenti impossibilitati alla partecipazione di differire tale riunione ad altra data, qualora tale richiesta, da far pervenire al Segretario, sia effettuata di norma entro 4 giorni dal ricevimento della convocazione in tal caso la nuova convocazione dovrà essere inviata con un preavviso di 15 giorni.
Le attività dell'Osservatorio egli atti saranno definiti dal consiglio con l'assenso unanime di tutte le parti costituenti.
L'ordine del giorno sarà definito di volta in volta dall'osservatorio stesso.
Gli atti dell'Osservatorio sono conservati presso la sede dell'Osservatorio medesimo.
L'Osservatorio, con delibera del Consiglio, potrà costituire gruppi di lavoro su temi specifici, cui potranno partecipare esperti "esterni", nonché avvalersi, per temi complessi e a valenza generale, di rappresentanti di enti economici, pubblici e del lavoro, le conclusioni a cui giungerà l'osservatorio saranno oggetto di confronto in sede sindacale.
I componenti dell'Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni e comunicati a tutte te altre componenti dello osservatorio stesso.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca, o dimissioni.
È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell'organizzazione che l'ha nominato.
In casi di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o più membri dell'Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
Operatività dell'Osservatorio e dei Comitati oneranti nell'ambito della bilateralità provinciale Gli eventuali costì di gestione per la funzionalità dell’Osservatorio provinciale saranno definiti in ogni caso mediante intese tra le parti in sede sindacale, da recepirsi in seno alla Cassa Extra Legem / EBAT, previo raccordo con la componente del settore cooperativo.
Operatività del Comitato paritetico Provinciale perla sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro Le partì concordano di adottare il riportato regolamento, da aggiornare e qualificare secondo le linee guida appresso convenute; le presenti linee guida sono comunque immediatamente applicabili e sino alla eventuale diversa regolamentazione se convenuta tra le odierne parti stipulanti il CPL
Le parti recepiscono in toto l'Accordo 19 giugno 2018, in materia di RLST e l'Accordo 19 giugno 2018, in materia di RLS, e relativi Comitati paritetici, nella formulazione allegata al CCNL 19 giugno 2018, concordano di definire, entro il 30 giugno 2021, un protocollo provinciale di recepimento e promozione delle funzioni delegate, come stigmatizzate negli accordi citati, al fine di fornire al Comitato appropriate Linee guida ed operative per la concreta attuazione di quanto concordato, anche per favorire /operatività, nell'alveo della bilateralità, delle iniziative tese al rafforzamento della tutela della sicurezza del lavoro e dei lavoratori.
Per la costituzione e il funzionamento del Comitato paritetico, per la gestione della RLST e RLS di cui ai verbali allegati al CCNL 19 giugno 2018, le parti si doteranno, entro e non oltre il 30 giugno 2021, di un regolamento funzionale basato sulla presente normativa applicabile all'Osservatorio e su quanto previsto agli art. … del presente CPL nonché di quanto previsto dalle linee guida - ex art. 4 Osservatorio e Comitato paritetico - allegate al presente CPL.
Compiti del Comitato
I compiti del Comitato sono quelli indicati nel presente articolato; sono altresì assegnati al Comitato Paritetico i seguenti compiti:
- le funzioni generali di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori, in materia di sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti della sicurezza RLS: all'uopo si precisa che copia del verbale o della comunicazione dell'avvenuta elezione e designazione del RLS dovrà essere trasmessa al Comitato direttamente dal segretario della riunione elettiva ovvero tramite i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di norma entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'elezione, parimenti la cessazione dell'incarico di RLS dovrà essere comunicata al Comitato dallo stesso lavoratore dell'azienda o per il tramite delle Organizzazioni datoriali Sindacali di norma entro 10 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- raccolta e tenuta delle iniziative formative rese in favore dei rappresentanti alla sicurezza;
- gestione dei RLST secondo gli accordi che saranno definiti in sede sindacale provinciale e/o di Osservatorio, in specie per quanto attiene le modalità di individuazione dei RLST, la durata dell'incarico, i requisiti di accesso, le modalità di esercizio delle funzioni, i compensi, la formazione, le linee di intervento sul territorio, le competenze e quanto altro utile per la piena applicazione dell'istituto;
- Iniziative concernenti l'informazione e la formazione in specie dei RLS e RLST;
- promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza per i lavoratori dipendenti, anche diffondendo idoneo materiale divulgativo multilingue per assicurare all'azienda ed al lavoratore la conoscenza dei temi relativi alla tutela della salute nel luoghi di lavoro. In particolare, la informativa potrà interessare:
• i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa agricola;
• le misure ed attività di prevenzione;
• le norme e le disposizioni aziendali di sicurezza;
• i rischi specifici cui è esposto il lavoratore;
• i pericoli connessi all'uso delle sostanze;
• le procedure e gli addetti alla prevenzione incendi;
• il responsabile del servizio di prevenzione;
• il medico competente, ove previsto, e sulle procedure di pronto soccorso;
• ogni ulteriore elemento delegato su base legale o pattizia.
Dichiarazione a verbale delle parti stipulanti
Le parti convengono di attivarsi nei confronti delle rispettive rappresentanze nazionale affinché si possano individuare, in ambito Regionale, specifiche materie di competenza ed attribuzioni negoziali proprie, anche esclusive, avuto riguardo in particolare alle valutazioni di sistema e dello sviluppo del settore agricolo regionale, in raccordo con le prospettive economico produttive del settore agroalimentare ed agroindustriale. Parimenti le parti convengono di attivarsi, nei confronti delle rispettive rappresentanze nazionale, affinché siano definiti 1 criteri e le regole per la formazione dell'Osservatorio regionale, integrando all'uopo il regolamento allegato 7) al CCNL.

Allegato n. 2 Linee guida per. La disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da adottare e specificare nell'ambito delle attività' regolatore e normative del comitato paritetico e secondo accordi specifici da definire tra le rappresentanze sindacali e datoriali provinciali

Le parti, dato atto della assegnazione pattizia dei compiti di assistenza organizzativa e gestionale a supporto della attività dei Comitati Paritetici come previsto dal precedente art. … del presente CPL, il tutto in un contesto istituzionale di devoluzione dell'istituto alla bilateralità CIMAAV - EBAT, con il presente articolato intendono dare pieno recepimento alle norme di cui agli Accordi nazionali 19 giugno 2018 (allegati al CCNL) in materia di RLS e RLST.
Contestualmente, Individuano le presente linee guida, atte a consentire la migliore operatività alle rappresentanze del lavoratori In un corretto alveo relazionale; le presenti linee guida dovranno quindi essere utilizzate per redigere, anche In sede di Comitato paritetico le opportune regolamentazioni per la gestione delle rappresentanze, in specie per quanto riguarda le modalità di individuazione del RLST, la durata dell'incarico, l requisiti di accesso, le modalità di esercizio delle funzioni, i compensi, i costi, la formazione, le linee di intervento sul territorio, le competenze e quanto altro utile come ritenuto dalie organizzazioni firmatarie, riservandosi altresì eventuali ulteriori accordi integrativi ed esplicativi.

1. Riferimenti normativi ed istituzionali
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, si applicano nell'ambito del settore agricolo in merito alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le normative di cui agli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del precitato decreto; parimenti a livello contrattuale si recepisce il contenuto pattizio e regolatorio del CCNL 19 giugno 2018 così come si recepiscono gli accordi nazionali 19 giugno 2018 per quanto riguarda il "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Comitati paritetici" nonché relativamente al "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale".

2. RLS- Attribuzioni
Tenuto conto di quanto all'uopo stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative;
b. è consultato e coinvolto preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c. è consultato ed informato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d. è consultato ed informato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla base dell'art. 37 del D.Lgs. n 81/2008;
e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dal citato articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008;
h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l. partecipa, nelle aziende, alla riunione periodica di cui all'art 35 D.Lgs n. 81/2008;
m. elabora proposte in merito alla attività di prevenzione;
m. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
In sede di Comitato paritetico potranno dovranno essere individuate le indicazioni/ raccomandazioni programmatiche per l'esercizio delle funzioni di cui sopra tenendo conto di quanto stabilito nell'all. 6 al CCNL di settore, fermo restano quanto previsto all'art. 50 del D.lgs. n. 81/2008.
Il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nell'ambito della sua funzione potrà, previa sua formale richiesta, ricevere e comunque ha diritto di consultare, copia del documento inerente la valutazione dei rischi.
Le parti si danno atto e si impegnano ad informare tutti gli interessati incaricati delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli obblighi concernenti la riservatezza e la segretezza, ed il necessario riserbo, relativamente alle in formazioni, ai processi lavorativi al contenuto del documento di valutazione dei rischi apprese in relazione alle funzioni di RLS, salvo le necessità correlate alla funzione medesima.
Parimenti le parti si danno atto che l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

3. RLST -Attribuzioni
Il rappresentante dei lavoratori perla sicurezza territoriale esercita, nei casi in cui non sia stato individuato il rappresentante dei lavoratori a livello aziendale, le competenze del rappresentante dei lavoratori perla sicurezza di cui al precedente punto 2).
Le modalità di individuazione del RLST e di esercizio delle funzioni sono sancite in sede di contrattazione collettiva ed assunte in sede di Comitato paritetico. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati in sede di Comitato paritetico, informando le aziende con almeno un preavviso di tre giorni, sempre salvo il caso di infortunio grave; in tal caso l'accesso in azienda da parte del RLST potrà avvenire previa segnalazione al Comitato Paritetico. In sede di Comitato paritetico si potranno altresì individuare preliminarmente, su proposta delle rappresentanze sindacali, gli ambiti territoriali specifici di competenza, il numero dei RLST, le linee operative, i programmi settoriali di intervento, la programmazione degli interventi e quanto altro utile alla attività dei rappresentanti.
Il Comitato Paritetico ha l'onere di informare aziende e lavoratori circa il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale; tale onere potrà essere assolto anche mediante comunicazione "ad hoc" e pubblicazione sul sito istituzionale della Cassa Extra legem dei relativi nominativi.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione specifica In materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e 1 contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di Comitato paritetico, sulla base dì quanto previsto a livello di contrattazione collettiva, comunque prevedendo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. Le Parti si danno atto che l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative. Tutti i costi e le indennità previste e relative ai RLST sono posti a carico della bilateralità CIMAAV-EBAT, sulla base di quanto sancito all'art 4, lett. c, del presente CPL.

4. RLS - Criteri di individuazione- Permessi- Modalità dell’esercizio delle funzioni
Sulla base dell'Accordo Nazionale, allegato al CCNL, del 19 giugno 2018, visto il 2° comma dell'art. 47 del D.lgs. n. 81/2008 "in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante del lavoratori per la sicurezza", le parti convengono:
a) che in tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione complessiva annua e nelle quali ci sia almeno un rapporto di lavoro individuale superiore a 51 giornate di lavoro, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell'ambito delle RSA (o delle RSU) ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi;
b) in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accordo, potranno definire le forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori a di quelle di cui al punto precedente.
Modalità di elezione
La riunione dei dipendenti per l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
La riunione può essere convocata dalle RSA/ RSU, ovvero dalle Organizzazioni Sindacali provinciali firmatarie, ove esistenti in tal caso alla riunione possono partecipare i dirigenti delle Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro.
Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di Lavoro con l'azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate.
La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di norma potrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'azienda di maggiore durata.
L'elezione si svolge a suffragio universale, non sono ammesse deleghe.
Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
La durata dell'incarico, per il personale a tempo determinato, è di norma annuale e comunque pari al periodo di permanenza nell'azienda per l rapporti di lavoro a tempo determinato; di norma, per il personale assunto a tempo indeterminato è nel massimo di tre anni.
L'incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, al momento della eiezione.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario.
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.
Permessi retribuiti
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, permessi retribuiti annui che le parti convengono sulla base del vigente CCNL siano pari a:
- 6 ore e 30 minuti per te aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg.
- 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg.
- 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg.
Per 1 rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell'azienda.
Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all'anno precedente.
in sede di Comitato paritetico saranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza. I costi dei permessi sono posti a carico della CIMAAV-EBAT, si potrà valutare la concessione di ulteriori permessi per le aziende con più unità produttive e di logistica complessa. Annualmente, l'azienda interessata provvederà a chiedere il rimborso dei costi sostenuti.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art, 50 comma 1 lettera g) del D.lgs. n. 81/2008.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore che dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. Le parti potranno definire ulteriori programmi formativi in aggiunta a quanto sopra.
In sede di Comitato paritetico saranno definite ulteriormente le modalità per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato, il numero di ore sopra indicate come previsto dal CCNL sarà proporzionato al periodo di permanenza nell'azienda con un massimo di 20 ore in un triennio. Le parti potranno definire ulteriori programmi formativi in aggiunta a quanto sopra previsto, per un massimo di ulteriori 12 ore.
Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, va prevista una integrazione della formazione.
Riunioni periodiche
in applicazione dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 le riunioni periodiche previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la con vocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.
Della riunione viene redatto verbale.
Comitato-paritetico-provinciale
I compiti previsti dai protocolli nazionali e relativi ai Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono, in via indicativa, i seguenti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;
- promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.
Formazione ed informazione dei lavoratori
Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata, con contratti inferiori a 51 giornate annue, la formazione ed" informazione di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.

5. RLST - Criteri di individuazione
Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) opera a livello provinciale nelle aziende agricole in cui non è stato designato il Rappresentante dei lavoratori per sicurezza (RLS), secondo le linee strutturali e organizzative individuate al punto 3).
Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) viene designato dal Comitato paritetico, previa segnalazione/indicazione delle OO.SS. dei lavoratori, per ogni eventuale ambito predeterminato ed opererà secondo le linee programmatiche individuate in sede di Comitato paritetico.
Il soggetto (o i soggetti) da designare devono possedere ovvero acquisire adeguate conoscenze e capacità sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sia in materia di lavorazioni agricole, all'uopo segnalando al Comitato paritetico i titoli ed i documenti comprovanti le conoscenze innanzi precisate.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative nell'ambito del comparto agricolo nonché con il ruolo di componente dell'Osservatorio o del Comitato paritetico ovvero altri incarichi nell'ambito della bilateralità agricola; in tale ambito si dovranno altresì definire le tipologie di rapporto collaborativo ed i costi relativi.
Le modalità di esercizio delle funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), nonché la durata dell'incarico, di norma annuale, ed i contenuti specifici della sua formazione, sono definite in sede di contrattazione provinciale e recepite in sede di Comitato paritetico, fermo restando quanto previsto all'art 48 del D.Lgs. n. 81/2008.