Tipologia: Accordo Rinnovo CPL
Data firma: 13 febbraio 2023
Validità: 13.02.2023 - 31.12.2024
Parti: Associazione Artigiani Trentino e Fim-Cisl, Uilm, Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Trentino

Sommario:

 

Premessa
1. Premesse
2. Osservatorio del settore
3. Durata e scadenza
4. Trattamento economico della carenza di malattia Operai
5. Anticipo Inail
6. Flessibilità - Banca Ore
7. Permessi Retribuiti Aggiuntivi

 

8. Indennità Integrativa Provinciale
9. Quota Contrattuale
Nota a verbale integrante il presente Accordo di rinnovo del CCPL
Allegati
Allegato A Accordo stralcio del CCPL Artigianato “Area Meccanica”
Allegato B
Allegato C Comunicazione per i lavoratori da affiggere in Bacheca


Accordo di Rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i lavoratori delle aziende artigiane del settore metalmeccanico della provincia di Trento

Il 13 febbraio 2023, Trento, tra: l'Associazione Artigiani Trentino […] e la Fim - Federazione Italiana Metalmeccanici - Cisl del Trentino […], la Uilm - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici - del Trentino […], la Fiom - Federazione Impiegati Operai Metallurgici - Cgil del Trentino […], viene stipulato il presente Accordo di Rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale (CCPL) integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 17 dicembre 2021 e ss.mm.ii..
- Il presente Accordo recepisce integralmente l'Accordo stralcio siglato dalle Parti sociali in data 30 maggio 2022 allegato alla presente (“Allegato A”);
- Salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino alla data del 31 dicembre 2024;
- Il presente Accordo sostituisce integralmente le previgenti discipline in merito agli argomenti di
- Le Parti sociali si impegnano a redigere entro il 30 giugno 2023 un unico testo contrattuale organico per il settore dell'”Area Meccanica” Artigianato.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

1. Premesse
Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

2. Osservatorio del settore
Le Parti firmatarie individuano nell'Osservatorio provinciale dell'Area Meccanica lo strumento utile per l'analisi, la verifica ed il confronto comune sui temi del lavoro e dell'impresa del comparto.
Compiti dell'Osservatorio saranno l'acquisizione, anche per il tramite di Ebat, di informazioni e di dati specifici sui seguenti indicatori:
- andamento dell'occupazione;
- andamento e dinamica delle imprese;
al fine di attivare iniziative congiunte
- nei confronti di Enti pubblici (Agenzia del Lavoro, Inps, Inail), su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, formazione, innovazione tecnologica, innovazione ecologica, sicurezza sul lavoro);
- per incrementare i processi di formazione continua, anche per il tramite di F.S.E. e dell’Agenzia del Lavoro per gli addetti al settore dell'Artigianato;
- per promuovere i fondi territoriali Sanifonds e Laborfonds e le misure di sostegno al reddito.
L'Osservatorio Provinciale della Metalmeccanica Artigianato sarà costituito in forma paritetica dalle Parti sociali firmatarie del presente Accordo.

6. Flessibilità - Banca Ore
Al fine di semplificare l'attivazione dello strumento della flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 del “CCNL Area Meccanica”, nelle aziende della Provincia di Trento le intese obbligatorie previste dal CCNL stesso s'intendono raggiunte attraverso l'applicazione del presente Accordo.
Le aziende che intendano attivare la flessibilità dovranno darne preventiva comunicazione alla Commissione paritetica costituita presso Ebat, che ne cura la segreteria.
La Commissione sarà costituita in forma paritetica dalle Parti sociali firmatarie del presente Accordo.
Le aziende che intendono utilizzare la flessibilità devono inviare alla Commissione paritetica una comunicazione entro 8 giorni dall'inizio della flessibilità, salvo casi eccezionali di urgenza documentati, utilizzando il modulo allegato al presente Accordo e denominato “Allegato B”.
La Commissione paritetica potrà convocare le aziende, che saranno tenute a presentarsi, per un confronto relativo allo strumento da attuare.
La flessibilità è applicata secondo i seguenti criteri:
- lo strumento ha carattere collettivo (per azienda, reparti o gruppi omogenei di lavoratori); potrà realizzarsi sia in positivo che in negativo e sarà vincolante per tutti i lavoratori interessati è da calcolarsi nell'arco dei 12 mesi successivi all'attivazione;
- i lavoratori coinvolti dalla flessibilità in positivo saranno tenuti a prestare ore “in plus” rispetto al normale orario di lavoro contrattuale fino ad un limite massimo di n. 50 ore annue;
- restano confermati i limiti giornalieri e settimanali del lavoro straordinario previsti dal vigente CCNL;
- l'attivazione della flessibilità in negativo riduce temporaneamente l'orario di lavoro settimanale (“orario in minus”) al fine di fronteggiare periodi di contrazione dell'attività produttiva. Le ore di riduzione dell'orario dovranno essere gestite e recuperate successivamente attraverso ore “in plus”.
Nel caso di attivazione della flessibilità in negativo il limite massimo consentito per le ore “in minus” è pari a n. 61,25 ore da calcolare nell'arco dei 12 mesi successivi all'attivazione dello strumento stesso.
I lavoratori saranno tenuti a prestare sia le ore “in plus” che a recuperare quelle “in minus”.
L'attivazione della flessibilità (positiva o negativa) dovrà essere comunicata dall'azienda ai lavoratori con un preavviso minimo di n. 5 giorni di calendario.
Le ore “in plus” ed “in minus” saranno registrate in un apposito “Conto orario individuale” ed evidenziate sul cedolino paga del singolo lavoratore. Le ore sia “in plus” che “in minus” saranno gestite dall'azienda, in via generale, attraverso recuperi e/o prestazioni lavorative svolte di norma a giornate intere oppure a mezze giornate.
Le Parti concordano che le ore “in plus”, con le relative maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno smonetizzate ed accantonate nel “Conto orario individuale” con l'applicazione di un'aliquota forfettaria di maggiorazione pari al 22,5% (totale comprensivo della maggiorazione pari a 61,25 ore).
Al lavoratore non sarà corrisposto nulla in aggiunta alla normale retribuzione per le ore “in plus” prestate nei periodi di utilizzo della flessibilità.
Allo stesso modo per le ore “in minus” non sarà effettuata alcuna trattenuta sulla retribuzione del dipendente da parte dell'azienda.
Al termine dei 12 mesi dall'attivazione della flessibilità se il lavoratore non ha recuperato il saldo positivo delle ore accantonate nel “Conto orario individuale”, le ore restanti, nelle quali è già ricompresa la smonetizzazione forfettaria del 22,5% di maggiorazione, potranno essere retribuite con la prima mensilità utile salvo intese diverse tra azienda e dipendenti e comunicate alla Commissione.
In alternativa, su richiesta del lavoratore, le ore residue del “Conto orario individuale” potranno essere tramutate in permessi.
Qualora, al termine dei 12 mesi dall'attivazione della flessibilità in negativo, il lavoratore non avesse potuto recuperare il proprio saldo ore risultante dal “Conto orario individuale”, l'azienda sarà tenuta ad azzerare lo stesso a proprio carico.
Inoltre nel caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta a qualsiasi titolo un'eventuale saldo negativo del “Conto orario individuale” non comporterà nessuna trattenuta da parte dell'azienda al lavoratore.
Le Parti concordano espressamente che nei periodi di utilizzo dei regimi di “flessibilità” l'azienda non potrà utilizzare nessun strumento di sostegno al reddito (Fsba, Cassa in deroga, Cigo, Cigs, etc.).

Nota a verbale integrante il presente Accordo di rinnovo del CCPL
Al fine di tutelare sia i lavoratori dal dumping contrattuale che le aziende dalla concorrenza sleale, a vantaggio della tenuta economica e sociale del territorio, le Parti ribadiscono che il presente Accordo si applica in via esclusiva in tutto il territorio della Provincia Autonoma di Trento ai dipendenti delle Aziende Artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, dalle Imprese Odontotecniche e dalle Imprese del Restauro di Beni Culturali, così come previsto dall'art. 1 del CCNL 17 dicembre 2021.

Allegati
Allegato A. Accordo stralcio del CCPL Artigianato “Area Meccanica”

In data 30 maggio 2022, tra: Associazione Artigiani e Piccole Imprese Trentino (di seguito anche “Associazione Artigiani”) […], e Fim - Cisl del Trentino, Fiom-Cgil del Trentino, Uilm-Uil del Trentino […], (di seguito anche congiuntamente denominate le “Parti”)
Premesso che
- in data 14 dicembre 2020, Fim, Fiom e Uilm del Trentino hanno presentato una piattaforma per il rinnovo del CCPL Area Meccanica nel quale, tra le altre richieste, si chiede di ricondurre alcune materie a come disciplinate dal CCNL di riferimento;
- che le Parti hanno ritenuto opportuno intervenire preliminarmente su questo argomento, anche allo scopo di ricomporre serene relazioni sindacali tra tutte le Parti coinvolte e così favorire un costruttivo avvio della trattativa sugli altri argomenti;
si concorda quanto segue:
a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, nella Provincia Autonoma di Trento, nelle imprese artigiane e piccole imprese dei settori “Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi Argentieri ed Affini, imprese Odontotecniche e del Settore Restauro Artistico e Beni Culturali”, tutti settori ricompresi nell’area di applicazione del CCNL Area Meccanica, le seguenti materie saranno così disciplinate:
a. Sfera di applicazione: si applica quanto previsto dall’art. 1 “Sfera di applicazione” del CCNL Area Meccanica del 17 dicembre 2021 e successive modificazioni;
b. Orario di lavoro - lavoro a turni - ex festività - multiperiodale: si applica quanto previsto dall’art. 18 “Orario di lavoro - Lavoro a turni - Ex Festività – Plurisettimanale” del CCNL Area Meccanica del 17 dicembre 2021 e successive modificazioni; è fatto salvo l'istituto della flessibilità, che continuerà ad essere normato dal CCPL;
c. Contratto a tempo determinato: si applica quanto previsto dall’art. 25 “Contratto a tempo determinato” del CCNL Area Meccanica del 17 dicembre 2021 e successive modificazioni;
d. Mercato del lavoro - apprendistato per i lavoratori di età superiore ai 29 anni: si applica la disciplina del CCNL Area Meccanica, quando prevista.