Tipologia: CCNL
Data firma: 8 febbraio 2023
Validità: triennale
Parti: Issim e Filcams-Cgil, RSA
Settori: Servizi, Issim
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Capitolo II
Art. 3 - Relazioni industriali e diritto di informazione
Art. 4 - Formazione e aggiornamento professionale
Capitolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 5 - Assunzioni
Art. 6 - Esclusione dalle quote di riserva
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Rapporto di lavoro part-time
Art. 9 - Lavoro supplementare
Art. 10 - Contratti a tempo determinato
Capitolo IV - Classificazione del personale
Art. 11 - Livelli
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 12 - Trattamento economico
Art. 13 - Scatti di anzianità
Art. 14 - Retribuzione di fatto
Art. 15 - Retribuzione mensile
Art. 16 - Quota oraria e giornaliera
Art. 17 - Indennità speciali
Art. 18 - Rimborso chilometrico
Art. 19 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 20 - Trasferta
Capitolo VI - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 21 - Orario di lavoro
Art. 22 - Riposo settimanale, festività
Art. 23 - Permessi retribuiti

 

Art. 24 - Ferie
Art. 25 - Lavoro straordinario
Art. 26 - Permessi per eventi particolari
Capitolo VII - Interruzione, sospensione del lavoro
Art. 27 - Congedo matrimoniale
Art. 28 - Permessi per studio
Art. 29 - Trattamento in caso di malattia
Art. 30 - Infortunio
Art. 31 - Trattamento in caso di gravidanza
Art. 32 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Art. 33 - Aspettativa
Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, RSL
Art. 34 - Ambiente di lavoro/d.lgs 626/94
Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 35 - Mobilità del personale
Art. 36 - Doveri del personale
Art. 37 - Giustificazione delle assenze
Art. 38 - Provvedimenti disciplinari
Capitolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 39 - Risoluzione del rapporto
Art. 40 - Preavviso di recesso
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 42 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 43 - Versamento dei contributi sindacali
Capitolo XII - Assistenza sanitaria integrativa - Fondo est
Art. 44 - Fondoest
Allegati


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Il giorno 08 febbraio 2023 in Milano, tra l’istituto per il Servizio Sociale nell’impresa (Issim) […] e tra l’organizzazione Sindacale Filcams Cgil […], alla presenza delle RSA dei dipendenti dell’istituto […]
Le parti convengono di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al Contratto Collettivo di lavoro del 19.12.2008 così come modificato in data 12.05.2011 e 09.02.2017:

Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è valido su tutto il territorio nazionale per Issim, con riferimento ai contratti di lavoro che Issim stipula con i propri dipendenti.

Capitolo II
Art. 3 - Relazioni industriali e diritto di informazione

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, Issim porterà a conoscenza della RSU:
le prospettive dell’Istituto;
l’andamento occupazionale (comprese le informazioni relative a contratti part- time, a termine);
gli effetti sull’organizzazione del lavoro posti da innovazioni tecnologiche e/o operative.
Nel corso dell’incontro le parti effettueranno un esame congiunto circa gli effetti sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione e la possibilità di realizzare programmi formativi, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Nel caso di nuove acquisizioni o cessazioni le cadenze dell’informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.

Capitolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 5 - Assunzioni

[...]
Alla lettera di assunzione saranno allegati:
a) la guida “Progetto di sicurezza sul lavoro”;
b) il contratto collettivo di lavoro, con in calce il Codice della Privacy 2020
[…]
Visita medica preventiva all’assunzione
Il personale, prima dell’assunzione, può essere sottoposto a visita medica preventiva da parte del medico del lavoro ai soli fini di accertare l’idoneità allo svolgimento delle mansioni da svolgere.

Art. 8 - Rapporto di lavoro part-time
[…]
La trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a part-time, deve essere compatibile con le esigenze aziendali e deve avvenire con l’accordo delle parti risultante da atto scritto. Analogamente il passaggio da part time a tempo pieno dovrà avvenire con il consenso delle parti.
Avranno diritto, su richiesta, alla trasformazione part time, da concordarsi con la direzione Issim, i lavoratori che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- Genitori di portatori di handicap
- Lavoratori affetti da malattie oncologiche
- Lavoratori con parenti entro il 2° grado affetti da malattie oncologiche
- Lavoratori il cui convivente more uxorio, risultante da stato di famiglia, da almeno un anno dalla richiesta, sia affetto da malattie oncologiche.
La richiesta di trasformazione part time dovrà essere presentata alla direzione Issim con allegata la documentazione attestante:
- il grado di parentela, valida certificazione medica comprovante il tipo di patologia, l’autorizzazione del soggetto a trattare i suoi dati sensibili.
[…]

Art. 10 - Contratti a tempo determinato
In applicazione del d.lgs 368/2001, come modificato dal D.L. n. 112/2008 le parti convengono che sono consentite assunzioni con contratto a termine nel rispetto della legislazione vigente.
L’apposizione del termine dovrà risultare da atto scritto e, data la peculiarità dell’attività svolta dall’assistente sociale e dallo psicologo con riferimento a quanto previsto dalla legge 8.3.2000, n. 53, capo IV, art. 10, comma 1, l’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o parentale dal lavoro, ai sensi della legge 30.12.1971, n. 1204, come modificata dalla legge 8.3.2000, n. 53, può avvenire con un anticipo massimo di 3 mesi fermo restando quanto previsto dall’art. 5 legge 30.12.1971, n. 1204.
[…]
Al lavoratore a tempo determinato saranno applicati tutti gli istituti previdenziali ed assistenziali previsti per il lavoratore a tempo indeterminato, in proporzione del periodo di lavoro prestato.
I lavoratori assunti con contratto a termine non dovranno superare il 30% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, risultanti l’ultimo giorno del mese precedente a quello dell’assunzione; dalla suddetta percentuale sono escluse le sostituzioni per maternità, malattia e aspettativa non retribuita. In ogni caso, a prescindere dal numero dei contratti a tempo indeterminato, Issim potrà assumere sino a n. 4 lavoratori a tempo determinato.
I lavoratori con contratto a termine usufruiranno di interventi formativi adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività e, in caso di nuove assunzioni, hanno diritto di precedenza ai sensi della normativa vigente.
Le parti danno atto di incontrarsi nuovamente, qualora in Issim nasca l’esigenza di assumere personale con contratto di lavoro diverso da quello subordinato a tempo indeterminato o determinato.

Capitolo VI - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 21 - Orario di lavoro

La durata di lavoro è normalmente fissata in quaranta ore settimanali.
La prestazione lavorativa potrà essere effettuata in cinque giorni lavorativi, fermo restando che una diversa distribuzione in sei giorni dovrà essere esaminata con la RSU.

Art. 22 - Riposo settimanale, festività
a) Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica.
[…]

Art. 25 - Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato prima della sua effettuazione. Si intende lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali. […]

Art. 26 - Permessi per eventi particolari
a) Visite specialistiche
La Direzione Issim consentirà ai dipendenti che lo richiedono, compatibilmente con le esigenze di servizio, previa documentazione, di assentarsi in permesso retribuito per il tempo necessario per sottoporsi a visite mediche specialistiche, che non possano essere effettuate in altre giornate non lavorative.
b) Decesso, documentata grave infermità di familiare
Si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 8.3.2000, n. 53, art. 4, comma 1 per quanto riguarda la grave infermità di familiare.
Per quanto riguarda il decesso, a decorrere dal 01/01/2009 si avrà diritto a tre giorni lavorativi per evento.
c) Altri permessi
Issim potrà concedere brevi permessi al lavoratore, che ne faccia richiesta, sempre che ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Considerata la impossibilità di prevedere le tipologie di richiesta, la Direzione Issim si riserva di valutare se il permesso sarà da considerare retribuito o non retribuito.
[…]

Capitolo VII - Interruzione, sospensione del lavoro
Art. 30 - Infortunio

Issim assicurerà presso l’INAIL, contro l’infortunio e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo, secondo le vigenti norme di legge.
[…]

Art. 31 - Trattamento in caso di gravidanza
Le parti convengono che, per quanto attiene al trattamento di gravidanza e puerperio, si applichi la L. 8.3.2000, n. 53, come modificata dal T.U. n. 151/2001 […]

Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, RSL
Art. 34 - Ambiente di lavoro/ D.Lgs 626/1994 e succ. modifiche

I dipendenti di Issim, all’atto dell’elezione della RSU, eleggono, all’interno della RSU, il Rappresentante per la Sicurezza previsto dal d.lgs 626/1994, come modificato dal D.Lgs. 242/96, D.Lgs. 359/99, D.Lgs. 66/2000, L.n.422/2000. L. n. 1/2002 e dal Testo Unico della Sicurezza ex D.Lgs. n.81/2008 nella misura di un rappresentante fino a 100 dipendenti.
L’ambiente di lavoro deve essere conforme alle esigenze specifiche delle attività dei lavoratori di Issim, per quanto concerne la salubrità e l’incolumità, secondo le norme del Testo Unico sulla Sicurezza.
Issim si impegna, altresì, a richiedere alle aziende associate ambienti idonei e strumenti necessari allo svolgimento e alla riservatezza del servizio sociale.
Issim richiederà alle aziende associate di fornire all’assistente sociale e/o allo psicologo adeguate informazioni sugli eventuali rischi, e sulle misure di prevenzione e protezione, che lo interessano.

Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 36 - Doveri del personale

Il personale deve tenere un comportamento rispondente al codice deontologico della categoria e ai doveri connessi al fatto di operare in Issim e in una organizzazione associata. In particolare:
1) rispettare l’orario di lavoro, nonché adempiere le formalità prescritte da Issim per il controllo delle presenze;
2) osservare le norme del presente contratto, nonché le disposizioni in vigore presso Issim;
[…]
6) […] conservare in buon stato quanto viene fornito per eseguire il proprio lavoro restituendolo prima di lasciare il servizio, in caso di recesso.

Art. 38 - Provvedimenti disciplinari
In caso di infrazione disciplinare o violazione di norme di legge, in dipendenza della gravità della mancanza, al personale possono essere inflitti, secondo le disposizioni di cui allo Statuto dei Lavoratori e successive modifiche, i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto 1);
3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 giorni;
4) licenziamento per giusta causa senza preavviso.
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica nei confronti del lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- arrechi danno al materiale e agli strumenti di lavoro ricevuti in dotazione, con dimostrata responsabilità;
- si manifesti in servizio in stato tale da non poter rendere il servizio socio-assistenziale garantito da Issim;
- commetta recidiva, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedano sanzioni più lievi.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 4) si applica per le seguenti mancanze:
[…]
- la recidiva oltre alla terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione.
- violazione della legge penale.
[…]

Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 42 - Rappresentanze Sindacali Unitarie

Ad iniziative delle associazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori dell’istituto, RSU, di cui all’accordo interconfederale 20.12.1993, secondo la disciplina della elezione ivi prevista.
[…]
La RSU dell’istituto potrà indire assemblee retribuite dei dipendenti di Issim nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.