Tipologia: CCNL
Data firma: 15 febbraio 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Uspi e Figec-Cisal
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Giornalisti
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Ambito di applicazione del contratto
Art. 2 Assunzione e periodo di prova
Art. 3 Classificazione delle qualifiche professionali
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Direttore
Art. 6 Modifiche e pubblicazione degli articoli e dei servizi
Art. 7 Contratti a termine
Art. 8 Lavoro a tempo parziale
Art. 9 Aumenti periodici di anzianità
Art. 10 Tredicesima mensilità
Art. 11 Ferie - Permessi - Aspettativa
Art. 12 Riposo settimanale
Art. 13 Festività
Art. 14 Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 15 Lavoro notturno
Art. 16 Lavoro festivo, domenicale e notturno: maggiorazioni
Art. 17 Infortunio, malattia e visite mediche
Art. 18 Matrimonio, unione civile e maternità

 

Art. 19 Trasferimento, trasferta e distacco
Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso aziendale
Art. 21 Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del lavoratore
Art. 22 Periodo di preavviso
Art. 23 Previdenza
Art. 24 Previdenza complementare
Art. 25 Assistenza sanitaria integrativa e prestazioni straordinarie
Art. 26 Regolamento di disciplina
Art. 27 Assicurazione infortuni
Art. 28 Diritti sindacali e di rappresentanza
Art. 29 Trattenuta sindacale
Art. 30 Contributo di assistenza contrattuale
Art. 31 Commissione paritetica e collegio di conciliazione
Art. 32 Rapporto tra informazione e pubblicità
Art. 33 Contrattazione aziendale
Art. 34 Validità e durata
Nota a verbale
Allegato A)


Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale e on line e nazionale no profit

L’anno 2023 addì 15 del mese di febbraio, in Roma, tra l’Uspi (Unione Stampa Periodica Italiana) […] e la Figec-Cisal (Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione) […], assistita dalla Cisal (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) […]

Premesso che:
In data 15 ottobre 2020 tra la Cisal (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori), la Cisal Terziario e l’Uspi (Unione Stampa Periodica Italiana) è stato stipulato il “Protocollo di intesa per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale e online e nazionale no profit” (nel prosieguo: il Protocollo).
Il Protocollo è scaduto il 31 ottobre 2022 ma si è automaticamente prorogato stante la mancata disdetta ex art. 33 nel quadrimestre antecedente.
È interesse delle Parti rinnovare il Protocollo integrandolo e facendolo contestualmente assorbire dal nuovo “Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale e on line e nazionale no profit”.
Stante l’avvenuta costituzione della Figec, Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, federata alla Cisal, è opportuno che sia la Figec Cisal a sottoscrivere il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro in luogo della originaria Cisal Terziario sottoscrittrice, unitamente alla Cisal, del Protocollo del 2020 in prorogatio.
Conseguentemente, con la sottoscrizione del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, la Figec Cisal ratifica il Protocollo per il periodo antecedente la stipula del presente Contratto che, pertanto, si applicherà integralmente anche ai rapporti di lavoro disciplinati dal summenzionato Protocollo, assorbito a tutti gli effetti dal presente Contratto.
Tutto ciò premesso è sottoscritto il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori dell’informazione e della comunicazione, che recepisce e integra il Protocollo d’intesa siglato da Uspi e Cisal in data 15 ottobre 2020.

Art. 1 Ambito di applicazione del contratto
Il presente Contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato instaurati nei settori dell’informazione e della comunicazione sia tradizionale che digitale in qualsivoglia forma scritta, audio, video, su qualunque piattaforma idonea alla produzione di contenuti ivi compresi i media digitali quali a titolo esemplificativo i blog, i social network, le app mobile.
Nello svolgimento dell’attività redazionale, le parti sono tenute al rispetto dell’articolo 21 della Costituzione, dell’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (“Ordinamento della professione di giornalista”) che fissa i princìpi deontologici e garantisce l’autonomia dei giornalisti nell’esercizio della professione sottolineando che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”, nonché a “promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”.

Art. 3 Classificazione delle qualifiche professionali
[…]
Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dall’applicazione della settimana corta (art. 12 del presente Contratto), dall’osservanza degli orari di lavoro sono esentati, oltre a direttori, condirettori e vicedirettori, anche i critici, gli informatori politico-parlamentari, gli inviati e i vaticanisti.
Apprendistato professionalizzante per giovani praticanti
Potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2015, i giovani praticanti giornalisti di età compresa tra 18 e 29 anni. Il contratto di apprendistato professionalizzante ha una durata massima di 3 anni, deve essere stipulato in forma scritta e contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.
Trattamento economico e normativo
Per il periodo minimo di 18 mesi e comunque per l’intera durata del praticantato, all’apprendista verrà riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto per la qualifica di praticante. Al termine del contratto di apprendistato, in caso di conferma in servizio, al giornalista sarà applicato il trattamento economico e normativo previsto per il redattore con meno di 24 mesi di anzianità professionale, sino alla naturale maturazione dei 24 mesi di anzianità professionale. […]
Formazione
Nella finalità di rendere operativo l’istituto, le parti convengono di costituire una specifica commissione tecnica che, entro un periodo di 6 mesi, procederà alla definizione del profilo formativo del praticante apprendista, dei contenuti, della durata e delle modalità di erogazione della formazione sincrona e asincrona, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
Apprendistato per lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di disoccupazione
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015. Per tali contratti si applica la disciplina del capo V del D. Lgs. n. 81/2015.
Formazione
Nella finalità di rendere operativo l’istituto, le parti convengono di costituire una specifica commissione tecnica che, entro un periodo di 6 mesi, procederà alla definizione del profilo formativo dell’apprendista, dei contenuti e delle modalità di qualificazione o riqualificazione professionale, della durata e delle modalità di erogazione della formazione sincrona e asincrona, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
[…]

Art. 4 Orario di lavoro
L’esercizio dell’attività redazionale nelle aziende rientranti nell’ambito di disciplina del presente Contratto rende difficile l’esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione che, comunque, deve svolgersi nell’arco massimo di 10 ore giornaliere. Per le qualifiche di cui all’art. 3, fatta eccezione per il collaboratore redazionale e il corrispondente, è fissato un orario di 36 ore settimanali di massima, ripartite secondo le esigenze aziendali e sulla base degli obblighi specificatamente concordati al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro.
Le ore di lavoro eccedenti le 36 ore di lavoro ordinario settimanale e fino alla 39° saranno, se lavorate, retribuite con la paga base oraria senza maggiorazione. A partire dalla 40° saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

Art. 5 Direttore
[…]
Il direttore ha il compito di impartire le direttive politiche e tecnico-professionali al corpo redazionale, nel rispetto della linea editoriale concordata con l’editore, e dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del lavoro.
[…]

Art. 7 Contratti a termine
I contratti a termine sono consentiti nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. [..]

Art. 12 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo settimanale, che non può coincidere con una festività infrasettimanale, nei modi previsti dalla legge alla quale il presente Contratto fa esplicito riferimento.
La giornata di riposo settimanale può non coincidere, in considerazione del ciclo produttivo, con la domenica, fermo restando che il redattore deve fruire di una giornata di riposo dopo 6 giornate di lavoro consecutive.

Art. 14 Intervallo per la consumazione dei pasti
Il tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversa configurazione dell’intervallo prevista nella lettera di assunzione, o diversi accordi aziendali di secondo livello tra Azienda e rappresentanza sindacale, in funzione delle esigenze di servizio conciliate a quelle familiari o personali, non potrà essere inferiore a 30 minuti, interverrà una sola volta nell’arco di una giornata, dovrà essere recuperato in entrata o in uscita dal lavoro e non sarà retribuito.

Art. 17 Infortunio, malattia e visite mediche
[…] In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro redazionale, constatata da enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico, l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso oppure, d’intesa con il lavoratore e con l’assistenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, concordare il ricorso a forme di lavoro agile e da remoto.
In caso di visita medica richiesta dall’azienda nell’ambito della sorveglianza sanitaria (ai sensi del Dlgs 81/2008), il tempo necessario per effettuare la visita stessa sarà considerato come orario lavorato.
Il lavoratore che abbia necessità di sottoporsi a visite mediche potrà utilizzare a tal fine i permessi straordinari retribuiti ex art. 11 secondo comma, anche frazionandoli in mezze giornate. Dovrà darne comunicazione all’azienda tre giorni prima del giorno in cui si intende usufruire del permesso, salvo in caso di urgenza. Ove i giorni di permesso straordinario retribuito non fossero sufficienti, potrà utilizzare giorni di ferie, di riposo e di recupero o, in alternativa, richiedere permessi non retribuiti.

Art. 27 Assicurazione infortuni
I dipendenti assunti ai sensi del presente Contratto, o i loro aventi causa, hanno diritto alla copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 (periodo transitorio) l’assicurazione contro gli infortuni continua ad essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’Inpgi alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione.
Dal 1° gennaio 2024 si applica la normativa di riferimento per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, integrato dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 28 Diritti sindacali e di rappresentanza
Rappresentanza sindacale
Per la tutela dei lavoratori, nelle aziende che abbiano assunto dipendenti ai sensi del presente Contratto le Parti concordano che sia contrattualmente costituibile, su iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, una rappresentanza sindacale composta secondo i seguenti criteri: un Fiduciario di redazione nelle aziende che occupano fino a 10 giornalisti; un Comitato di redazione composto da 3 giornalisti nelle aziende che occupano più di 10 giornalisti dipendenti.
Il Comitato di redazione è integrato a tutti gli effetti da un componente eletto dai giornalisti redattori o corrispondenti che lavorino nelle redazioni decentrate e da un componente eletto da tutti i collaboratori fissi e redazionali.
Ad uno dei componenti del Comitato di redazione sarà affidato, per designazione fra i membri stessi del Cdr, il compito di Rappresentante per la sicurezza.
Il Comitato di redazione o il Fiduciario resta in carica 2 anni e, comunque, in prorogatio fino alla elezione del nuovo.
È compito della rappresentanza sindacale: a) mantenere il collegamento con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, i lavoratori dipendenti dell’azienda e i collaboratori autonomi; b) vigilare sulla corretta applicazione del presente Contratto e intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale; c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti; d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa e su ogni iniziativa aziendale che possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei lavoratori; e) esprimere pareri preventivi sull’organizzazione del lavoro, la fissazione degli organici redazionali, l’utilizzazione dei collaboratori autonomi, la definizione degli orari, i trasferimenti e i licenziamenti.
In relazione ai punti d) ed e) l’editore deve dare tempestiva comunicazione alla rappresentanza sindacale che è tenuta a esprimere il proprio parere entro 72 ore. Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino mutamenti di mansioni che possono dar luogo a risoluzione del rapporto da parte del lavoratore. Nelle aziende che occupano meno di 3 dipendenti i predetti compiti sono affidati, su richiesta del lavoratore, alla rappresentanza territoriale dei sindacati firmatari del presente Contratto.
Il Fiduciario e il Comitato di redazione sono eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto tutti i dipendenti della testata. L’elezione del Fiduciario o del Comitato di redazione deve essere notificata all’azienda, alla Commissione Paritetica e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto.
Assemblea sindacale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’unità o nella sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue retribuite. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo dell’attività, saranno comunicati con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno decadrà e non potrà essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sindacale sarà esercitato in orari compatibili con le esigenze di servizio.
Diritto di affissione
La rappresentanza sindacale aziendale e l’organizzazione sindacale firmataria del presente Contratto hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che l’Azienda ha l’obbligo di predisporre all’interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi purché esclusivamente inerenti a materie di interesse sindacale o del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli istituti di categoria interessati da questo Contratto. Copia delle comunicazioni dovrà essere preventivamente inoltrata, per conoscenza, all’Azienda.
Comunicati sindacali
Le rappresentanze sindacali aziendali e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto possono chiedere al direttore responsabile o, in sua assenza, al suo sostituto, la pubblicazione dei propri comunicati sindacali. L’eventuale dissenso sulle opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario del sindacato firmatario del presente Contratto territorialmente competente.
I comunicati sindacali devono contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi a questioni sindacali dei lavoratori. Il dissenso del direttore della testata sul contenuto di tali comunicati deve limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.
Tutela sindacale […]

Art. 33 Contrattazione aziendale
Le Parti, riconoscendo la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali, concordano sulla possibilità di sottoscrivere una contrattazione di Secondo livello (Contratto Integrativo Aziendale) in presenza di particolari esigenze produttive e di specificità aziendali o per una diversa articolazione degli orari di lavoro e per la definizione delle maggiorazioni per eventuali prestazioni di lavoro in orario straordinario e welfare contrattuale (mediante piattaforme anche convenzionate con l’Enbic).
La contrattazione di Secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale ed è affidata al datore di lavoro e alla rappresentanza sindacale aziendale assistiti dalle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto.