Tipologia: CIA
Data firma: 8 febbraio 2023
Validità: 08.02.2023 - 31.12.2026
Parti: Cnp Vita Assicura, Cnp Vita Assicurazione, Cnp Vita e RSA/Fisac-Cgil, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, CNP Vita
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:

 

Art. 1 - Sfera di applicazione
Parte I - Organizzazione del lavoro
Art. 2 - Informazione
Art. 3 - Formazione e sviluppo
Art. 4 - Valorizzazione delle diversità e inclusione
Art. 5 - Ruolo dei Funzionari
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Orario flessibile
Art. 8 - Lavoro Straordinario e Banca ore
Art. 9 - Lavoro a tempo parziale
Parte II - Tutele - Ferie - Agevolazioni
Art. 10 - Dipendenti studenti e Iniziative per i figli dei dipendenti
Art. 11 - Permessi
Art. 12 - Festività abolite e ferie
Art. 13 - Tutela della salute
Art. 14 - Prestiti ai dipendenti

 

Art. 15 - Anticipazione sul TFR
Art. 16 - Rimborsi spese
Art. 17 - Polizze dipendenti
Parte III - Trattamenti previdenziali e assistenziali
Art. 18 - Previdenza integrativa
Art. 19 - Trattamenti assistenziali
Art. 20 - Comporto malattia
Parte IV - Trattamento economico

Art. 21 - Premi di produttività
Art. 22 - Indennità maternità facoltativa
Art. 23 - Buono pasto
Art. 24 - Welfare
Art. 25 - Decorrenza e durata
Allegato A - Regolamento aziendale reperibilità Area Infrastrutture IT


Il giorno 8 Febbraio 2023 in Milano, tra la Direzione delle Società Cnp Vita Assicura spa, Cnp Vita Assicurazione spa, Cnp Vita scarl […] e le Rappresentanze Sindacali Fisac Cgil […], Snfia […], Uilca […], si conviene e stipula il presente Contratto Integrativo Aziendale

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale ("CIA") si applica ai dipendenti delle Società Cnp Vita Assicura spa, Cnp Vita Assicurazione spa, Cnp Vita scarl, di seguito denominate "Azienda", il cui rapporto di lavoro è regolato dalla Disciplina del Rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il Personale Dipendente non dirigente in vigore, i quali risultino in servizio alla data di stipula del presente contratto o vengano successivamente assunti.
L'Azienda aderisce alla Cassa di Previdenza-Fondo Pensione Interaziendale dei dipendenti delle società partecipanti al progetto Sonata ed eventuali successive denominazioni, di seguito: Fondo Pensione.
Il CIA si applica anche al personale addetto al contact center come disciplinato dall'Art 157 parte terza del CCNL Ania, ad esclusione degli Artt. 6, 7,8 e 9 del presente CIA, per i quali si fa riferimento all'accordo individuale siglato con il lavoratore.
Gli artt. 9 e 20 non si applicano al personale durante il periodo di prova.
Il presente CIA applicabile all'Azienda annulla e sostituisce ogni altra pattuizione in materia CIA disciplinata in sede aziendale.
L'Azienda riconosce l'importanza della professionalità acquisita dal lavoratore e ne promuove la continua crescita con tutti gli strumenti a disposizione, anche al fine di permettere il conseguimento di livelli di competenza sempre più elevati.
Tutti I dipendenti dell'Azienda, pur nel rispetto delle singole competenze, sono considerati come inseriti in un'unica realtà operativa.
In conseguenza di ciò, le tutele di cui alla legge 300/70, si intendono estese anche ai dipendenti inseriti nelle singole società (Cnp Vita Assicura spa, Cnp Vita Assicurazione spa, Cnp Vita scarl) con una forza lavoro inferiore a 15 dipendenti.

Parte I - Organizzazione del lavoro
Art. 2 - Informazione

Fermo quanto previsto dal CCNL in tema di informazione, l'incontro di cui all'Art 10 del CCNL, su richiesta delle RSA, può essere effettuato anche quadrimestralmente sebbene la produzione analitica dei dati sia limitata al solo incontro in occasione della consegna del bilancio.
Nel corso degli incontri di cui si commi precedente viene resa alle RSA Informazione anche su:
> numero dei dipendenti con contratto di lavoro Part-Time, con evidenza dei contratti Part- Time a tempo determinato e Indeterminato;
> ammontare residuo non utilizzato del plafond del prestiti;
> numero delle anticipazioni del TFR erogate;
> iniziative formative intraprese;
> reportistica annuale sulla mobilità Interna;
> reportistiche visite mediche come da Art. 52 CCNL.
L'Azienda informa preventivamente le RSA nel caso di impossibilità a mantenere le stesse mansioni a quei lavoratori che hanno usufruito di congedi parentali.
Le parti concordano sull'opportunità di effettuare, in occasione dell'incontro annuale, un'analisi sulla tematica valorizzazione delle diversità.
Fatto salvo quanto previsto, possono tenersi ulteriori incontri tra Azienda e RSA, anche mensili, su richiesta di questuarne.
Le parti concordano sul diritto di ogni lavoratore iscritto ad un sindacato a farsi assistere, sin dalla prima convocazione aziendale per contestazione disciplinare, dalle proprie RSA.

Art. 4 - Valorizzazione delle diversità e inclusione
Le Parti convengono sulla fondamentale importanza di creare e garantire nel tempo un ambiente dì lavoro inclusivo e rispettoso della diversità - intesa come diversità di genere, di abilità, di età o legata all'origine etnica, all'orientamento sessuale o all'identità di genere - dando la possibilità a tutte e a tutti di realizzare il proprio potenziale di crescita professionale al dì là delle differenze.
L'Azienda si impegna a introdurre azioni mirate a intervenire sull'organizzazione del lavoro e sulla cultura aziendale per:
> affrontare condizioni organizzative e di distribuzione del lavoro che potrebbero creare disparità di qualunque genere nell'accesso al lavoro, nella formazione professionale, nella vita lavorativa e nell'avanzamento di carriera;
> promuovere l'inserimento delle diversità nelle attività, nei settori professionali e nei livelli in cui queste sono sottorappresentate;
> favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata; a titolo esemplificativo e non esaustivo attraverso un utilizzo consapevole delle ferie e dei permessi;
> valorizzare l'invecchiamento attivo in Azienda, anche attraverso percorsi di tutoraggio da parte del personale senior con esperienza nei confronti del personale junior.
[…]

Art. 6 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è previsto in 37 ore settimanali e viene così distribuito:

 

Mattina

Pomeriggio

Dal lunedì al giovedì

8.30-12,30

13.30 -17.30

Venerdì

8,30-13.30

 

Semifestivo

8.30-12.30

 

Si, allega al presente CIA l'Accordo Reperibilità Area Infrastrutture IT (Allegato A).

Art. 7 - Orario flessibile
È previsto un orario flessibile avente le seguenti caratteristiche:

 

Entrata

Pausa pranzo

Uscita

Dal lunedì al giovedì

8.00-9.30

12.30-14.30

16.45-18.30

Venerdì

8.00-9.30

 

12.30-14.30

Semifestivo

8.00-9.30

 

12.00-13.30

La pianificazione delle giornate deve essere guidata dal principio del buon senso a beneficio dell'organizzazione interna degli uffici e in relazione alla disponibilità reciproca Azienda-dipendente. Si ricorda l'importanza della pausa pranzo per il recupero psico-fisico del lavoratore.
Venerdì - Al fine di consentire un recupero sul monte ore, il venerdì la fascia di flessibilità viene estesa fino alle ore 14.30, fermo il fatto che, qualora l'attività ordinarla e straordinaria comporti un Impegno lavorativo superiore alle 6 ore, deve essere effettuato un intervallo di almeno 30 minuti.
Pausa pranzo-la durata può variare da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 1 ora e 30 minuti, e può essere fruita dalle ore 12.30 alle ore 14.30 nelle giornate dal lunedì al giovedì.
Giornate semifestive - l'attività lavorativa ha inizio e fine nelle fasce di flessibilità sopra definite.
> Ore teoriche da lunedì a giovedì; 4 - in caso di assenza giustificare con 1/2 giornata di un qualsiasi permesso. Se in tali giornate si determina una prestazione lavorativa inferiore all'orario teorico, la differenza viene trattenuta dal monte ore per gli Impiegati mentre per i Funzionari tale differenza non è prevista.
> Ore teoriche il venerdì: 2,5 - in caso di assenza giustificare 2,5 ore di un qualsiasi permesso
Monte ore - Possano essere riportate al mese successivo non più di 10 are In negativo e non più di 10 ore in positivo rispetto al normale orarlo di lavoro contrattuale mensile.

Art. 8 - Lavoro Straordinario e Banca ore
8.1 Straordinario
Lo straordinario, autorizzato preventivamente, può essere riconosciuto solo al termine della prestazione lavorativa convenzionale, anche nelle giornate semifestive.
La prestazione di lavoro straordinario può essere riconosciuta purché, all'inizio dell'attività straordinaria, il monte ore flessibilità del dipendente registri un saldo non negativo.
L'attività straordinaria è così conteggiata: i primi 30 minuti oltre l'orario normale giornaliero di lavoro e successivamente di 15 minuti in 15 minuti.
Il venerdì, se l'attività ordinaria e straordinaria comporta un impegno globale superiore a 6 ore, deve essere fruito un intervallo di almeno 30 minuti
8.2) Banca ore
Le ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero utili per l'accantonamento in banca ore devono essere, al pari delle ore di straordinario, richieste ed autorizzate preventivamente dal Responsabile dell'ufficio di appartenenza.
Le prime 50 ore annue sono compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso, esclusa ogni maggiorazione, e non costituiscono pertanto lavoro straordinario.
L'istituto è confermato dall'art. 109 del vigente CCNL a cui si rimanda per la disciplina generale.
Le ore lavorate nelle giornate di sabato, domenica, festivi e nelle fasce notturne (ossia tra le ore 22:00 e le ore 6:00), vengono direttamente liquidate in cedolino paga e non accantonate in Banca Ore.
I permessi derivanti da accantonamento in banca ore vengono gestiti con le seguenti modalità:
> possono essere utilizzati a 30 minuti e multipli, a mezze giornate o a giornata intera;
> alla fine di ogni anno, il computo delle ore di permessa residue è riportato all'anno successivo;
> nell'eventualità che al 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione risultasse a credito dei lavoratori il contatore "banca ore anno precedente", i residui vengono trasformati in festività abolite (festività giorni), a mezze giornate e multipli. Le ore residue inferiori a 4 vanno ad integrare la banca ore dell'anno in corso;
> in caso di saldo negativo a fine anno, il corrispondente importo viene trattenuto nella mensilità di gennaio;
> In caso di passaggio alla qualifica di Funzionario i permessi banca ore eventualmente maturati sono liquidati nel cedolino paga.

Art. 9 - Lavoro a tempo parziale
[…]
9.3) Motivazioni e modalità di richiesta
Viene privilegiato il ricorso alla prestazione part-time per quei lavoratori che abbiano;
> necessità di assistere i genitori, il coniuge/convivente more uxorio, i figli ed altri familiari e/o conviventi gravemente ammalati, diversamente abili o non autosufficienti;
> necessità di accudire i figli dalla nascita fino al compimento del 14° anno di età;
> necessità di acquisire il primo titolo di studio nei diversi ordini;
> altri gravi ed accertati motivi personali.
Le richieste di lavoro a tempo parziale, da presentarsi in forma scritta, devono essere motivate e certificate ed indicano la disponibilità ad essere destinati ad altre mansioni, fatta salva la professionalità, anche in settori aziendali diversi da quello di origine.
Nella valutazione delle domande viene tenuto conto delle mansioni svolte dai richiedenti e, comunque, vengono accolte a seguito di valutazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive da parte dell'Azienda.
Il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla prestazione a tempo parziale non può essere superiore al 10% dell'organico totale dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno. I dipendenti in part-time con figli di età inferiore a 6 anni oppure ancora con contratto Part-Time a tempo Indeterminato non rientrano nella percentuale di cui sopra.
Nel caso di richieste subordinate alla sussistenza di gravi motivi personali e/o famigliari l'Azienda valuterà la possibilità di estendere il rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato.
[…]
Al rapporto di lavoro a tempo parziale sono applicate integralmente le norme di legge e di contratto che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza ed il puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie e le festività infrasettimanali, il Trattamento Fine Rapporto.

Parte II - Tutele - Ferie - Agevolazioni
Art. 11 - Permessi

[…]
11.3) Visite mediche, esami clinici e visite odontoiatriche
Su richiesta del dipendente vengono riconosciuti permessi retribuiti per visite mediche, esami clinici e visite odontoiatriche presso strutture pubbliche, private e/o convenzionate.
Il permesso comprende la durata della prestazione (itinere compreso), a seguito della presentazione della relativa certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria,
11.4) Cure fisioterapiche e terapie riabilitative
Su richiesta del dipendente vengono riconosciuti permessi retribuiti per cure fisioterapiche e terapie riabilitative, per il 50% del tempo necessario (itinere compreso).
All'atto della richiesta dei permessi per il ciclo di cura deve essere allegata la prescrizione medica ed ogni avvenuta prestazione deve essere certificata.
Qualora la necessità di dette cure sia correlata ad un infortunio certificato da regolare apertura di pratica sinistro, il permesso viene riconosciuto per il 100% del tempo necessario.
[…]
11.9) Assemblee Sindacali
Il monte ore annuo dei permessi individuali per partecipare ad assemblee sindacali è di 16 ore e comprende anche il tempo necessario per raggiungere il luogo dove si tiene l'assemblea.
Entro il mese di novembre di ciascun anno viene effettuata una verifica sull'utilizzo del monte ore ed eventualmente concordata un'estensione dello stesso, in caso di reale necessità.
L'Azienda si impegna a comunicare ai Lavoratori, entro i due giorni precedenti a quello previsto per lo svolgimento dell'assemblea, le norme operative per la partecipazione.
[…]

Art. 13 -Tutela della salute
In tema di tutela della salute si rimanda a quanto previsto all'art. 52 del CCNL
L'Azienda fornisce una sedia ergonomica su richiesta del dipendente e dietro presentazione di certificato medico, senza necessità di indicare una patologia.