Tipologia: Accordo di rinnovo CCNL
Data firma: 10 febbraio 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Vetro
Fonte: Bollettino ADAPT


Sommario:

 

1.1 Osservatorio Nazionale
1.2 Sezione ambiente e sicurezza
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 24 - Ferie (anche art. 24, cap. XVII Lampade)
Art. 48 - Permessi
48-ter - Iniziative per le vittime della violenza di genere
Art. 52 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro

 

Art. 55 - Commissione Ambiente/RLSSA
Art. 56 - Ambiente di lavoro
Art. 60-bis - Lavoro agile
Art. 73 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 74 - Trattamento di fine rapporto
Trattamento economico


Accordo di rinnovo CCNL per gli addetti delle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, comprese le aziende che producono lampade e display

In data 10 febbraio 2023, tra Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl ed Uiltec-Uil, si è concordato il presente rinnovo del CCNL, che decorre dal 1° gennaio 2023, subordinato allo scioglimento di riserva da effettuare entro il 15 marzo 2023, ed avrà vigenza a tutto il 31 dicembre 2025.

1.1 Osservatorio Nazionale
Le Parti, al fine di analizzare congiuntamente quei fenomeni sociali ed economici che abbiano un riflesso sulle scelte contrattuali ritengono di dovere sviluppare l'attività dell'Osservatorio Nazionale quale sede permanente di incontro tra le Parti. L'Osservatorio - ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS - analizzerà e valuterà con la periodicità e l'articolazione richieste dai problemi in discussione, anche su iniziativa di una delle parti, e comunque di norma con periodicità annuale, le questioni che possono incidere sulla situazione complessiva del settore del vetro e dei singoli comparti che lo compongono, al fine di individuare le occasioni di sviluppo ed i momenti di eventuale criticità. Le analisi svolte dalle parti all'interno dell'Osservatorio Nazionale potranno fornire elementi oggetto di valutazione per l'attività di competenza delle stesse.
Con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche nonché di politica industriale Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl ed Uiltec-Uil svolgeranno i relativi approfondimenti all'interno dell'Osservatorio. Se le questioni in discussione suggeriranno richieste di intervento da parte delle Istituzioni, le Parti condivideranno le proposte, che dovessero emergere all'esito della riflessione congiunta, anche attraverso il coinvolgimento e il confronto con le filiere interconnesse al settore del vetro, con le Autorità competenti e l'opinione pubblica, al fine di sensibilizzarle alla promozione di iniziative a tutela del settore.
Saranno, in particolare, oggetto d'esame congiunto:
(omissis)
• le possibilità di intraprendere iniziative volte a favorire la partecipazione attiva ed il contributo del vetro piano al più generale dibattito sul settore dell'automotive nel suo complesso, a tutti i livelli in cui esso si articola - europeo, nazionale e regionale - con l'obiettivo di affrontare le sfide e cogliere le opportunità in maniera coordinata, insieme agli altri settori coinvolti.
• azioni positive e buone pratiche su specifiche tematiche, quali emergano anche dalla contrattazione di II livello, al fine di promuoverne la conoscenza.
Saranno individuate azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare:
• il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
• la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di lavoratori extracomunitari, disabili e di altre categorie socialmente svantaggiate, anche in relazione all'utilizzo di finanziamenti e alle modalità previsti leggi comunitarie, nazionali e regionali;
• le possibilità di concorrere presso le Aziende alla diffusione di elenchi di imprese cooperative il cui personale appartiene alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.
Le Parti nell'esprimere l'importanza del rispetto delle regole e della correttezza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti in azienda, riaffermano il valore e il contributo delle relazioni industriali al costante miglioramento del benessere e dell'efficienza organizzativa, individuando nell'Osservatorio Nazionale la sede per analizzare le questioni in grado di incidervi, con l'obiettivo di accrescere la produttività e la qualità delle condizioni di lavoro all'interno delle aziende.
Qualora talune delle problematiche affrontate in sede di Osservatorio Nazionale dovessero presentarsi in ambiti territoriali significativi e/o in aeree congiuntamente individuate, incidendo sulla sfera di competenza locale, anche a livello di filiera, formeranno oggetto di esame all'interno dell'Osservatorio Nazionale da parte delle Organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali firmatarie il CCNL.
Nei casi previsti al comma precedente l'Osservatorio Nazionale, su segnalazione e di concerto anche delle Organizzazioni territoriali imprenditoriali e sindacali, potrà articolarsi a livello territoriale.
Saranno oggetto d'esame congiunto:
• i dati previsionali sugli investimenti e la ricerca con la specificazione relativa ai comparti produttivi e l'indicazione degli effetti sull'occupazione derivanti;
• i problemi relativi ai conferimenti di servizi ed attività di appalto con riferimento all'occupazione ed alla sicurezza nel contesto della terziarizzazione delle attività;
• l'andamento della occupazione con riferimento ai contratti di lavoro speciali ed alla normativa introdotta all'art. 57;
• il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
• la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato alle categorie socialmente svantaggiate, anche in relazione all'utilizzo di finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi comunitarie e regionali;
• la individuazione all'interno della RSU delle competenze del delegato sociale.
Per le Regioni con scarsa concentrazione di stabilimenti dei singoli settori, le Associazioni a livello nazionale potranno individuare consensualmente aree interregionali.
L'Osservatorio esaminerà altresì le problematiche delle aree del comparto del vetro artistico, con l'eventuale partecipazione dei rappresentanti delle realtà locali.

1.2 Sezione ambiente e sicurezza
Giornata della sicurezza, salute e ambiente
(omissis)
Le Parti al fine di valorizzare l'attenzione e l'impegno delle aziende e di tutti i soggetti coinvolti in tema di salute, sicurezza e ambiente, concordano di istituire la giornata dedicata all'approfondimento e condivisione di specifiche tematiche di volta in volta individuate, in una sezione dell'Osservatorio Nazionale, con la partecipazione anche di RSPP e RLSSA.
Assistenza Sanitaria Integrativa  […]
Appalti
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia. Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro; previo esame con la RSU sarà accertata l'impossibilità di effettuarle con personale in forza in azienda nei in particolari turni all'uopo predisposti.
Fermo restando che la manutenzione sia finalizzata alla sicurezza, all'efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmazione delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze delle attività di manutenzione che oggettivamente richiedono l'impiego di forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative e da economicità gestionali che, su richiesta delle RSU, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Comunque, restano salvi gli appalti aventi carattere di continuità, relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante.
Nei casi di attività affidate con contratti di appalto continuativi saranno comunicate alla RSU le eventuali variazioni inerenti ai soggetti appaltatori di tali attività.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche e di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione al rumore.
Il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi verifica l'idoneità tecnico-professionale di tali soggetti e fornisce informazioni sia sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare sia sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
I lavoratori d'aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorro, servizi igienici) con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno le RSU almeno una volta l'anno, o su richiesta delle stesse in caso di nuovi contratti, sulla natura, i contenuti, gli obiettivi, le prescrizioni di sicurezza relative alle attività conferite in appalto e il relativo CCNL applicato.
Le imprese si impegnano ad operare nel rispetto dei principi etici, di legalità, di correttezza retributiva, contributiva e fiscale, anche con riferimento alle condizioni di lavoro, di prevenzione e sicurezza e ribadiscono l'importanza di verificare la corretta applicazione di tali principi e condizioni anche nell'ambito delle esternalizzazioni. Coerentemente le aziende committenti si impegnano a considerare l'applicazione di CCNL stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra i criteri prioritari nella scelta dell'appaltatore.
Classificazione
Le parti confermano l'impegno a costituire una Commissione Paritetica per la verifica dell'emersione di nuove figure professionali, introducendo i profili delle terze lavorazioni del vetro, da sottoporre alle Parti stipulanti al fine di valutarne l'inserimento nel sistema di classificazione nel prossimo rinnovo contrattuale. I lavori della commissione paritetica dovranno iniziare entro il primo semestre del 2023 e terminare entro il 31/12/2024.

Art. 15 - Orario di lavoro
(omissis)
L'orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni verrà di norma distribuito su 5 giorni. Diverse distribuzioni dell'orario nonché l'applicazione dell'orario di cui al secondo comma, saranno attuate qualora lo richiedessero le esigenze tecnico produttive, organizzative e logistiche, previo confronto con l'RSU, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'azienda. Per i settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche e del verro artistico si rinvia alle norme particolari di cui all'Allegato 5.
(omissis)

Art. 48 - Permessi
(omissis)
I lavoratori donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente per l'effettuazione degli accertamenti, del prelievo, delle giornate di degenza necessarie al prelievo e a quelle di convalescenza necessarie per il ripristino della salute, debitamente documentati e certificati, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 6 marzo 2001, nr 52 e dalla circolare Inps 15 settembre 2006, nr 97.

48-ter - Iniziative per le vittime della violenza di genere
La condizione delle lavoratrici vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, sarà valutata dall'azienda con la massima attenzione, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte, verificando la necessità / opportunità nonché la fattibilità - compatibilmente con le esigenze organizzative, di misure ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 24, d.lgs. n. 80/2015.
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 24, d.lgs. n. 80/2015, le lavoratrici interessate hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito massimo di cinque mesi, fermo restando quanto già stabilito per i primi tre mesi di astensione dal comma 4 del medesimo art. 24, d.lgs. n. 80/2015.
Per le violenze di genere nel loro complesso, perpetrate ai danni di lavoratrici e lavoratori, potranno essere oggetto di valutazione:
- la rimodulazione dell'orario di lavoro;
- l'ampliamento del periodo di aspettativa;
- l'accesso all'istituto delle ferie solidali, ove previsto;
- la possibilità di spostamento, su richiesta, in altri stabilimenti del Gruppo.
Le Parti si impegnano altresì a promuovere l'adozione di iniziative di sensibilizzazione - quali ad esempio formazione mirata, adesione a progetti, campagne o attività - orientate ad accrescere la consapevolezza di tutte le lavoratrici e i lavoratori sul tema. In tale contesto, l'Azienda potrà prevedere, anche su richiesta della RSU, fino ad un massimo di 4 ore di formazione all'anno per il prossimo triennio di vigenza contrattuale.

Art. 55 - Commissione Ambiente/RLSSA
1) All'atto della costituzione dell'RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno dell'RSU, il Rappresentante per la Sicurezza, Salute e Ambiente RLSSA, anche in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute ed Ambiente subentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalla precedente regolamentazione contrattuale per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Commissione Ambiente/RLS) con competenza nelle materie di carattere ambientale già prevista dalla precedente regolamentazione contrattuale.
Numero di RLSSA:
• 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
• 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
• 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 450 dipendenti;
• 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
I Rappresentanti per la Sicurezza, Salute ed Ambiente eletti dai lavoratori costituiscono la Commissione
Ambiente e ad essi sono attribuiti i compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008; partecipano alla trattazione con la Direzione aziendale, di materie dell'ambiente, igiene e sicurezza.
Le parti recepiscono all'interno del CCNL l'accordo interconfederale del 12/12/2018 allegato, coordinandone i contenuti in sede di stesura. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2023, i RLSSA utilizzano permessi retribuiti nella seguente misura:
24 ore annue per le imprese che occupano sino a 5 lavoratori
48 ore annue per quelle che occupano da 6 a 15 lavoratori
72 ore annue per le aziende che occupano oltre 16 lavoratori.
Per l'espletamento del ruolo previsto dall'art. 50 del d.lgs. n. 81/08 e smi, lett. b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore. Gli RLS hanno diritto ad utilizzare il proprio monte ore per potersi recare ad iniziative sindacali di info-formazione sull'esercizio del ruolo, nell'ambito della provincia. Dietro presentazione di documentazione che attesti la partecipazione, non verranno computate le ore utilizzate per recarsi all'iniziativa.
(omissis)

Art. 56 - Ambiente di lavoro
(omissis)
8-bis) Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei "near miss" e "alert hazard" ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che saranno sperimentati a livello aziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP e RISSA, sistemi e modalità per la segnalazione, la raccolta e l'archiviazione di detti indicatori di rischio.
9) In materia di appalti le Parti convengono che per le attività conferite ad imprese terze, la gestione degli aspetti di Sicurezza, Salute e Ambiente debba prevedere:
• valutazione e selezione delle imprese appaltatrici tenendo in debito conto il loro modello organizzativo qualificato in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente;
• un'attività di coordinamento tra le imprese promossa dalla impresa committente favorendo anche momenti di incontro fra RLSSA dell'Azienda e RLS delle aziende appaltatrici;
(omissis)

Art. 60-bis - Lavoro agile
(omissis)
Assovetro e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, secondo quanto previsto dall'art. 60-bis CCNL e facendo salvi gli accordi in essere, anche individuali, definiscono le seguenti:
Linee guida sul lavoro in modalità agile (art. 60-bis CCNL)
L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha accelerato alcune trasformazioni già in atto nell'organizzazione del lavoro, in particolare quelle legate a percorsi di innovazione. Consapevoli delle peculiarità del settore, che richiede in molte aree organizzative lo svolgimento necessariamente in presenza della attività, le Parti intendono promuovere l'utilizzo del lavoro agile, ritenendolo un istituto utile ad incidere positivamente sulla produttività e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, oltre che sulla sostenibilità ambientale ed il benessere collettivo.
Definiscono, pertanto, le presenti linee guida, quale strumento di indirizzo per la eventuale contrattazione aziendale, nel rispetto della disciplina legale di cui alla Legge n. 81/2017 e del Protocollo Nazionale del 7 dicembre 2021.
Il lavoro agile differisce dal telelavoro, cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale di cui all'art. 60 CCNL.
Le parti richiamano l'applicazione dei principi generali in materia di lavoro agile, quali l'alternanza dell'esecuzione della prestazione lavorativa, che avviene in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali; la peculiare organizzazione del lavoro con riferimento all'orario - nel rispetto, in ogni caso, dei tempi di riposo e delle fasce di disconnessione - e con riferimento all'autonomia nello svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi prefissati e nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile; la volontarietà dell'adesione al lavoro agile, che richiede la sottoscrizione di un accordo individuale, a termine o a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso come regolato dalla legge.
Le Parti richiamano, inoltre, l'applicazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 alle prestazioni rese all'esterno dei locali aziendali, ossia quelli relativi agli obblighi comportamentali, anche in merito alle dotazioni tecnologiche informatiche, laddove fornite dal datore di lavoro, per i quali è prevista la consegna dell'informativa scritta. Quest'ultima, prevista dall'art. 22, Legge n. 81/2017, è fornita tempestivamente al lavoratore in modalità agile e al RLS, in occasione delle modifiche delle modalità inerenti allo svolgimento del lavoro agile rilevanti ai fini di salute e sicurezza e, comunque, con cadenza almeno annuale. Rimane fermo l'obbligo per i lavoratori di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione di lavoro agile.
Viene altresì richiamato l'applicazione e il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e riservatezza.
Compatibilmente con l'organizzazione aziendale, con le esigenze produttive e con l'attività svolta dal lavoratore, al lavoro agile possono accedere i lavoratori inseriti nelle aree organizzative attivate dall'azienda.
Negli accordi aziendali potranno essere definiti:
- i periodi di alternanza tra lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, secondo modalità che possano garantire una adeguata socialità. Resta ferma, a fronte di specifiche circostanze o per lo svolgimento di particolari attività, la facoltà del datore di richiedere che la prestazione sia svolta in presenza;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali;
- gli strumenti di lavoro, di norma forniti dal datore, affinché siano idonei all'esecuzione della prestazione lavorativa in sicurezza per l'accesso ai sistemi aziendali, conformi alle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati;
- i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- l'attività di formazione eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, in aggiunta alla formazione c.d. obbligatoria in materia di tutela della salute dei lavoratori e di protezione dei dati, da erogarsi nelle modalità più coerenti con lo svolgimento del lavoro agile;
- l'esclusione, di norma, del lavoro straordinario;
- le modalità applicative del d.lgs. n. 81/2008.
Nel contratto individuale andranno comunque indicati gli elementi previsti dall'art.2, co.2 del summenzionato Protocollo Nazionale.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettivi definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione del lavoratore. Ciascun lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
Le aziende - fatte salve la volontarietà, l'alternanza tra lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, la compatibilità con l'organizzazione aziendale - promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile garantendo la parità tra i generi e ne facilitano l’accesso per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità.
Le Parti si rincontreranno in caso di interventi normativi che modifichino l'impianto dell'attuale legislazione.