Tipologia: CPL
Data firma: 30 novembre 2022
Validità: 01.01.2023 - 31.01.2024
Parti: Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia-Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Brescia
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

 

Premessa
Costituzione della commissione paritetica territoriale del settore edile per la condivisione dei piani formativi nella provincia di Brescia
Commissione sindacale di conciliazione di Brescia per il settore edile
Commissione intersindacale - Attività
Modifica alla disciplina dell’assistenza per malattia nei giorni di carenza, di cui al CCPL 31 luglio 2006
Premialità imprese
Banca ore
Indennità di trasporto
Reperibilità - Definizione e individuazione indennità

 

Indennità per lavori in alta montagna
Enti Bilaterali
Assistenze Cassa Edile
Assistenza "attività estive"
Adeguamento del numero dei componenti del collegio sindacale degli enti

Norma sulle riserve
Elemento variabile della retribuzione
Dichiarazione congiunta
Premio di risultato
Deposito del presente accordo
Decorrenza e durata
Allegati


Il giorno 30 novembre 2022, in Brescia, tra il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia - Ance Brescia […], e (in ordine alfabetico) il Sindacato provinciale dei lavoratori edili ed affini della provincia di Brescia-Mantova aderente alla Feneal Uil […], il Sindacato territoriale dei lavoratori delle costruzioni e affini di Brescia - Vallecamonica aderente alla Filca Cisl […], i Sindacati territoriali dei lavoratori del legno, della edilizia ed industrie affini aderenti alla Fillea-Cgil e competenti per la provincia di Brescia […]
Considerato che
- il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro sottoscritto in data 24 febbraio 2017 è giunto alla sua naturale scadenza;
- le Organizzazioni Sindacali hanno elaborato e fatto pervenire la piattaforma per il rinnovo del richiamato Contratto Collettivo Provinciale;
- il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia - Ance Brescia, nel dare riscontro alla suddetta piattaforma, ha evidenziato proposte di parte datoriale per definire il contenuto del rinnovo del citato Contratto Collettivo Provinciale;
- al termine di una serie di incontri, le Parti, come sopra individuate, hanno raggiunto un'intesa fra loro e hanno, quindi, concordato il presente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro a valere nella Provincia di Brescia per le imprese edili ed affini.
Resta confermato, come già per i precedenti, che tale Contratto regola i rapporti di lavoro, per tutto il territorio della Provincia da ultimo citata, tra le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito trascritte e i lavoratori loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, cooperativa o artigiana delle imprese stesse. Le richiamate lavorazioni sono le seguenti:
- costruzioni edili;
- costruzioni idrauliche;
- movimenti di terra, cave di prestito, costruzioni stradali, ponti e viadotti;
- -costruzioni sotterranee;
costruzioni di linee e condotte;
- produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro artistico di opere edili comprese quelle sottoposte a tutela;
- produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato;
- opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari;
- tutte le altre attività, comunque denominate, connesse per complementarità o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.) che vi è addetto, è alle dipendenze di un'impresa edile.

Premessa
Il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro rappresenta, da sempre, il momento privilegiato per un proficuo dialogo sindacale improntato al consolidamento di un efficace e trasparente sistema di relazioni industriali: infatti, solo all'interno di un quadro di corretti rapporti sindacali, si possono ricercare e percorrere le soluzioni per soddisfare le esigenze che l'attività di rappresentanza dei contrapposti, ma spesso complementari, interessi, datoriali e sindacali, chiede di affrontare e risolvere.
Al riguardo, non si può non sottolineare come i rinnovi, sia del Contratto Collettivo Nazionale, conclusosi con la sottoscrizione da parte di Ance e delle Organizzazioni sindacali nazionali, del verbale del 3 marzo scorso, che dei vari integrativi territoriali, si siano svolti in un momento di forte attenzione da parte del Governo, segnatamente del Ministero del Lavoro, e del Legislatore verso la valorizzazione del sistema di contrattazione collettiva di settore, per privilegiare quella comparativamente più rappresentativa e, di conseguenza, favorire le imprese che quest'ultima applicano.
In effetti, con un Decreto Ministeriale di fine giugno 2021, è stato introdotto, in tutti gli interventi edili di cui all'Allegato X del Decreto legislativo n. 81/2008, il meccanismo della congruità della manodopera, impianto che gli uffici del Ministero hanno ripreso da una formulazione contrattuale del CCNL 11 luglio 2010, riconfermata da Ance e dalle Organizzazioni sindacali nazionali nel settembre 2020.
Ancor più di recente, il settore ha assistito all'entrata in vigore di una normativa che lega il godimento dei bonus fiscali correlati ad interventi edili all'effettuazione degli stessi da parte di imprese che attestino l'applicazione del Contratto sottoscritto dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale.
Il contesto sopra sinteticamente descritto, se, da un lato, rappresenta un grande traguardo politico raggiunto dalle Parti sociali dell'edilizia, dall'altro, costituisce motivo di forte responsabilizzazione delle stesse verso i contenuti delle relazioni sindacali in edilizia, sia nel contesto nazionale che in quello territoriale. In altri termini, l'alta attenzione posta dal potere politico e legislativo verso l'affermazione della centralità della contrattazione collettiva in Edilizia deve trovare corrispondenza in un'identica alta attenzione delle Parti ai, contenuti di ogni livello in cui tale contrattazione si articola.
L'incentivazione verso una maggiore e più ampia diffusione della contrattazione collettiva realmente rappresentativa è, di certo, interesse comune delle Parti sociali: il fenomeno del "dumping contrattuale", diffuso non solo in Edilizia, si contrasta, nel settore, rendendo attrattiva l'applicazione del Contratto collettivo e, dall'altro, facendo leva sulla bilateralità.
Per questo, va posta particolare attuazione alla previsione del CCNL 18 luglio 2018 sull'introduzione di una premialità, finalizzata al rilancio del contratto collettivo di settore, a vantaggio delle imprese iscritte in Cassa Edile.
Al riguardo, le Parti rilevano come la premialità verso le imprese regolari è stata ulteriormente confermata dal recente rinnovo del CCNL, avvenuto il 3 marzo scorso, nel cui ambito tale riconoscimento viene indirizzato alle imprese che fanno formazione e sfruttano le potenzialità del sistema bilaterale.
In tale prospettiva, va posta altrettanto qualificata attenzione agli Enti bilaterali come luoghi, non solo fisici, ove praticare formazione, legalità e qualificazione, affinché le imprese edili sane siano tutelate e, nel contempo, siano correttamente applicati ai lavoratori i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione di settore.
Sotto quest'ultimo aspetto, le positive esperienze realizzate congiuntamente, sul territorio, dalle Parti nell'ambito degli Enti bilaterali sono il frutto più evidente di rapporti sindacali virtuosi: esse confermano la necessità di perseguire una contrattazione collettiva di qualità, capace fin qui di declinare al meglio, sul territorio l'efficacia di relazioni industriali proficue e costruttive e chiamata ad intercettare, adesso e nel futuro, i rimandi che, in primis, il legislatore ma anche la contrattazione nazionale conferiscono al secondo livello, visto come momento negoziale più efficace, in quanto più vicino alle reali esigenze di lavoratori e imprese, per completare e attuare la normativa generale.
Da ultimo, il CCPL ha voluto rappresentare anche lo strumento per realizzare compiutamente le politiche retributive incentivanti, specificamente demandate dal CCNL al livello territoriale, in modo da rispondere alle legittime aspettative dei lavoratori verso erogazioni economiche premianti.
Nel rinnovo, le Parti hanno voluto, altresì, confermare lo strumento dell'Elemento Variabile della Retribuzione e del premio di risultato, per rinforzare le suddette politiche retributive, intercettando l'interesse delle imprese verso la creazione, nel rispetto delle proprie effettive risorse finanziarie, di percorsi aggiuntivi a quelli previsti dalla contrattazione collettiva e correlati al raggiungimento di obiettivi aziendali di miglioramento.
Dal punto di vista delle prospettive, infine, le Parti confermano, anche con il presente rinnovo, il comune impegno a proseguire, congiuntamente, nel percorso, intrapreso già dal 2012, per l'innalzamento del tasso di legalità nel settore.
Tale percorso poggia, fra gli altri pilastri, sulla condivisa necessità dell'assoluta osservanza del Contratto collettivo del settore e della valorizzazione del sistema bilaterale da esso derivante, in quanto strumenti fondamentali per la formazione e la tutela della sicurezza dei lavoratori.
Tali valori hanno trovato ampio spazio nel già citato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, sottoscritto il 3 marzo 2022. Durante gli incontri tenutisi per la trattativa provinciale, Ance e Organizzazioni sindacali hanno condiviso di declinare gli stessi valori sia all'interno del Contratto Provinciale, che nei lavori della Commissione intersindacale che occuperanno i prossimi mesi dell'agenda del sistema di relazioni sindacali, con l'auspicio, reciproco, di tener fede ai principi oggi condivisi e qui sinteticamente rappresentati.

Banca ore
Al dichiarato fine di consentire, mediante uno specifico strumento contrattuale, una maggior flessibilità nell'organizzazione della prestazione lavorativa a favore dei lavoratori e delle imprese, viene confermata la "Banca Ore" per tutti i lavoratori secondo la disciplina di seguito definita, che produrrà effetto dal 1° gennaio 2023.
Le ore di lavoro straordinario, richieste dall'impresa con un preavviso, di norma, pari almeno a tre giorni di calendario, effettuate, a decorrere dalla già citata data del 1° gennaio 2023, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e del CCNL per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, verranno accantonate, su richiesta del lavoratore interessato, nella “Banca Ore" fino ad un massimo di 120 ore annue per dipendente.
[…]
Le ore accantonate nella "Banca Ore" verranno utilizzate prioritariamente, fino a un massimo di 64 ore annue per dipendente, a copertura retribuita di assenze dal lavoro definite dall'impresa. Le restanti saranno utilizzabili, su base volontaria comunicata dall'interessato per iscritto, con almeno tre giorni di preavviso, in occasione di esigenze personali del lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive aziendali.
[...]
Chiarimento a verbale
Le Parti definiscono che gli adempimenti previsti nella disciplina di cui sopra sono da intendersi esclusivamente nei confronti della Cassa Edile Brescia, indipendentemente dal luogo ove si svolgono i lavori.

Reperibilità - Definizione e individuazione indennità
La reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante il quale l'impresa può disporre, a fronte di proprie esigenze tecnico-produttive, variabili e non pianificabili a priori, nell'ambito sia di appalti pubblici che privati, uno specifico obbligo in capo ai lavoratori.
Essa rappresenta, quindi, una prestazione strumentale e accessoria, diversa dall'ordinaria prestazione di lavoro, che si traduce nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizioni di essere prontamente rintracciato, in determinati archi temporali, al fine di prestare la propria prestazione lavorativa, se chiamato, e nel corrispettivo obbligo, da parte del datore di lavoro, di riconoscere uno specifico compenso aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione.
Resta, comunque, inteso che le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Ferme restando le prioritarie esigenze organizzative e produttive aziendali, anche alla luce della natura della prestazione lavorativa richiesta dall'oggetto dell'appalto e delle fungibilità, polifunzionalità ed intercambiabilità delle mansioni, il lavoratore potrà essere inserito dall'impresa in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione, effettuata, laddove possibile, a cadenza mensile, con indicazione del calendario settimanale dei turni medesimi.
Una volta effettuata tale programmazione, i turni saranno portati a conoscenza degli interessati, con il necessario e congruo preavviso verso i destinatari, salve situazioni correlate a improvvise, non preventivabili e non programmabili, esigenze del committente.
Nell'impossibilità di una programmazione mensile, il datore di lavoro dovrà, comunque, organizzare i suddetti turni, in modo da poterne tempestivamente informare i lavoratori interessati.
L'informativa di cui ai due paragrafi precedenti sarà diffusa dall'impresa in forma scritta, con lettera indirizzata a ciascun lavoratore coinvolto nei turni di reperibilità.
L'impresa provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Resta salva la possibilità per l'impresa di valutare le richieste di sostituzione, avanzate dal lavoratore e dovute a situazioni soggettive dello stesso, fermo restando le prioritarie esigenze organizzative produttive aziendali alla luce della natura della prestazione lavorativa richiesta dall'oggetto dell'appalto e nel rispetto della fungibilità polifunzionalità ed intercambiabilità delle mansioni.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata, fatta salva diversa pattuizione aziendale. Egli dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per raggiungere il luogo ove è chiamato ad intervenire.
Al lavoratore inserito in turni di reperibilità le aziende riconosceranno, in aggiunta alla retribuzione del mese di adempimento dell'obbligo di reperibilità, una specifica indennità […]

Indennità per lavori in alta montagna
A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è stabilita come segue:
per lavori eseguiti ad un'altitudine compresa tra mt. 1300 a mt. 1600:12,50%;
per lavori eseguiti ad un'altitudine superiore a mt. 1600:17,50%.
[…]