PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
tra
PRFFETTURA - U.T.G. DI MILANO
e
WESTFIELD MILAN S.P.A.
e
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
 

La Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Milano, nella persona del Prefetto Dr. Renato Saccone
La Stazione Appaltante Westfield Milan S.p.A., via A. Manzoni n. 3, (20121) Milano (MI), nella persona dell'amministratore Avv. Maurizio Redondi
La Città Metropolitana ili Milano, via Vivaio n. 1, (20122) Milano (MI), nella persona del Vice Sindaco Dott.ssa Arianna Censi
limitatamente all'art. 10 del presente protocollo, il Rappresentante territoriale del lavoro e le Organizzazioni Sindacali FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL nelle persone dei rispettivi delegati
 

PREMESSO

- che le "Opere complementari del Centro intermodale di Segrate" rientrano nel primo programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla delibera del CIPE, 21 dicembre 2001, n. 121;
- che le Opere da realizzarsi in esito al perfezionamento delle relative procedure di gara risultano identificate nel modo seguente: gara per l'affidamento della realizzazione di lavori: CUP D99F18001190007; CIG 77630038BA; gara per l'affidamento dei servizi di bonifica bellica sistematica terrestre: CUP J91B03000210009; CIG 78538355AB; gara per l'affidamento della realizzazione di lavori: CUP J91B03000210009; CIG 8179803AF7;
- che la Stazione Appaltante, la Westfield Milan S.p.a., il cui Rappresentante è l’Avv. Maurizio Redondi, ha sottoscritto per adesione, in data 25 febbraio 2009, l’Accordo di Programma per la definizione ed il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate ed al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la definizione ed il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell’insediamento polifunzionale all'interno delle aree ex Dogana, e relativi alti integrativi sottoscritti, rispettivamente, in data 18 marzo 2010 e 19 luglio 2018,
- che il CIPE. con delibera n. 62 in data 8 agosto 2013, ha approvato il progetto definitivo della Viabilità di accesso al centro intermodale di Segrate: 1° lotto - 21 stralcio;
- che la Stazione Appaltante ha perfezionato con il Comune di Segrate, in data 21 maggio 2015, la Convenzione Urbanistica per l'attuazione dell'Accordo di Programma, in variante al P.R.C. vigente, ai sensi degli arti 25 e 26 della IR n 12/2005 e dell'art. 6 della L.R n. 2/2003, per l'ambito 3 relativo alla realizzazione di un centro commerciale multifunzionale e degli altri interventi;
- che la Stazione Appallante ha sottoscritto con Città Metropolitana di Milano, in data 19 luglio 2018, la Convenzione avente ad oggetto l’esercizio delle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione del "Tratto Rosso" e del "Tratto Blu” della Cassanese bis;
- che, in forza della Convenzione tra la Stazione Appaltante e Città Metropolitana di Milano di cui alla precedente premessa, le attività di alta vigilanza sull'esecuzione delle opere sono attribuite a Città Metropolitana di Milano, nel cui patrimonio entreranno a far parte le medesime opere, una volta realizzate;
- che la Stazione Appaltante provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; si precisa che il presente Protocollo non comporterà ulteriori oneri derivanti dalla sua attuazione, ovvero detti costi sono assunti dalla Stazione Appaltante e trasmessi alla Società Westfield Milano S.p.a.;
- che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l’altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che, anche ai sensi dell'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., sono previsti l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere pubbliche e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari, mediante le modalità di rilevazione delle informazioni nell'ambito della banca dati di cui all’art. 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2011, n. 114;
- che il CIPE in materia di monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per la Stazione Appaltante e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del presente protocollo di legalità (di seguito «Protocollo»);
- che verranno stipulati tra Westfield Milan S.p.a., Stazione Appaltante, con sede legale in Milano (MI), via Alessandro Manzoni n. 3, CAP 20121, e gli appaltatori (ciascuno ilei quali singolarmente indicato, di seguito, come 1'"Appaltatore") i contratti (ciascuno dei quali singolarmente indicato, di seguito, come il "Contratto di Appalto") per l’affidamento della realizzazione, con qualsiasi mezzo, delle opere e delle attività di bonifica bellica di cui alla Convenzione tra la Stazione Appaltante e Città Metropolitana di Milano sopra indicata;
- che i lavori e le attività di bonifica bellica ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Milano, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della Provincia di Milano;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione ai predetti interventi, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159 e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese» come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
- che il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (di seguito «CCASIIP») ha approvato nella seduta del 13 aprile 2015 uno schema di protocollo di legalità che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla citata delibera CIPE n. 58/2011 e che il predetto schema di protocollo di legalità è stato approvato con deliberazione CIPE del 6 agosto 2015 n. 62;
- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
a) nella fase di esecuzione dei lavori e delle attività di bonifica bellica, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle «Partite IVA senza dipendenti»;
b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere ed alle attività di bonifica bellica;
c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
La narrativa che precede e parte integrante e sostanziale del Protocollo;
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
 

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:
a) Protocollo: il presente protocollo di legalità
b) Prefettura: la Prefettura di Milano che sottoscrive il protocollo di legalità
c) Codice Antimafia il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.
d) Opera/Opere ciascun intervento oggetto del Contratto di Appalto che sarà stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in esito al perfezionamento delle relative procedure di gara di seguito meglio identificate:
- gara per l'affidamento della realizzazione di lavori: CUP D99F18001190007; CIG 77630038BA;
- gara per l'affidamento dei servizi di bonifica bellica sistematica terrestre: CUP J91B03000210009; CIG 78538355AB;
- gara per l'affidamento della realizzazione di lavori: CUP J91B03000210009; CIG 8179803AF7;
e) Stazione Appaltante Westfield Milan S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Alessandro Manzoni, n. 3
f) Appaltatore: il soggetto che ha stipulato il Contratto di Appalto con la Stazione Appaltante
g) Contratto di Appalto: il contratto (e gli eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore
h) Subcontraente/i: l’avente causa dell’Appaltatore, con cui quest'ultimo stipula un Subcontratto per lavori, forniture o servizi relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'opera
i) Subcontratto/i: qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Appalto, stipulato dall’Appaltatore o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla realizzazione dell’Opera, nonché intercorrente con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'Opera
j) Filiera delle Imprese ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n 187. convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contralti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione dell’Opera. Sono, pertanto, ricompresi in essa, oltre agli appaltatori, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legali al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi nella «filiera» le fattispecie subcontrattuali come quelle alimenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontinui, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2(115 sopra richiamata
k) Contratto/i: s’intende, indifferentemente, il Contratto di Appalto o un Subcontratto
l) Banca Dati: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo
m) Banca Dati Antimafia: la «Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia» di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.
 

Art. 2.
Conferimento dati

1. Ai fini del Protocollo, la Stazione Appaltante garantisce, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n 58/2011 - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.
2. La Stazione Appaltante s'impegna ad inserire nel proprio Contratto di Appalto - e a fare inserire in tutti gli altri Subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione dell’Opera e con la quale si prevede altresì la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c revoca dell’autorizzazione al Subcontratto per le violazioni previste dal successivo art. 8 paragrafo 1 lett. c). Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l’applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.
3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula del Contratto di Appalto ovvero .dia richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.
4. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo.
5. La trasmissione alla Stazione Appaltante dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall’impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.
6. L’obbligo di conferimento dei dati e assolto con le modalità di cui al successivo art 7.
 

Art. 3.
Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all’art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratto di Appalto e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all’approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, latte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.
Fermo restando l’obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l’obbligo di richiesta d informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 1, comma 52, della legge b novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art 29 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n 114 (white list). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del Contratto.
Resta inteso che, ai fini di cui al presente articolo 3, l'accesso e la consultazione della Banca Dati Antimafia e, in particolare, la richiesta delle informazioni antimafia e la comunicazione delle informazioni antimafia acquisite, saranno effettuate da Città Metropolitana di Milano.
Si applichi l’art 99 bis comma 1 del Codice antimafia, nel caso di mancato funzionamento della B.D.N.A.
2. La Stazione Appaltante qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafioso, non potrà procedere alla stipula del Contratto di Appalto o all'autorizzazione di Subcontratti analogo divieto fa capo a tutti i soggetti della Filiera.
3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura alla Stazione Appaltante, per il tramite della Città Metropolitana di Milano, ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza e causa di risoluzione dei Contratti.
4. Il Contratto di Appalto e tutti i Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale e stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. La Stazione Appaltante o l'appaltatore effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi, la Stazione Appaltante comunica senza ritardo alla Prefettura e alla Città Metropolitana di Milano l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono. Se l’attivazione della clausola è a carico dell'appaltatore, la comunicazione viene effettuata anche alla Stazione Appaltante
5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratto di Appalto o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nel l’esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura - rispettivamente - della Stazione Appaltante ovvero dell’Appaltatore o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. La Stazione Appaltante procede all'immediata annotazione della estromissione dell'impresa e della risoluzione del Contratto/i nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.
6. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, una «cabina di regia» allo scopo di effettuare mediante incontri periodici 0 appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla cabina di regia», che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento del Contratto di Appalto e dei Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all’art 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della Filiera delle Imprese, la Stazione Appaltante si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Appaltatore l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice Antimafia
 

Art. 4.
Disposizioni specifiche per particolari tipologie di subcontratti e Filiera delle Imprese

1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, ultimo capoverso, la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art. 1 comma 52, della citala legge n. 190 del 2012 (white list) tiene luogo dell’accertamento del possesso dei requisiti antimafia.
2. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 3, paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta d’informazioni alla Prefettura, ai sensi dell’articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per il Contratto di Appalto ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
- fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
- servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
- somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. 1 soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla «cabina di regia» di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopra citata nozione di filiera dell’opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fomite dal CCASIIP.
 

Art. 5.
Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo

1. La Stazione Appaltante si impegna, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 6, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive della documentazione di gara, ad inserire nel Contratto di Appalto, nonché a verificare l’inserimento, in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula delle vane tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni:
a) Clausola n. 1. «l’Appaltatore (e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, ut qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, come definiti nell’art. 1 (definizioni)
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.»
b) Clausola n. 2 « la Stazione Appaltante o l'Appaltatore/l’impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto in caso di stipula di Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p.. nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2. c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2, c.p., 346-bis, comma 2, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.»
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzionc che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, concorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all’art 32 del citato decreto-legge n 90 del 24 giugno 2011 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n 114 e s.m.i.
 

Art. 6.
Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia

1. In occasione della procedura per l'affidamento della realizzazione dell'opera, la Stazione Appaltante si impegna:
a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché al protocollo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015, in materia di monitoraggio finanziario;
b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione, nonché in ordine ai criteri di qualità azione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive della documentazione di gara e ad inserire nel Contratto di Appalto, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
- Clausola n. 1.
«La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sodale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione
Della denuncia è tempestivamente infirmato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante».
- Clausola n. 2.
«La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura e la Stazione Appaltante in data 17 febbraio 2020, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».
2. La Stazione Appaltante, l'Appaltatore e il Subcontraente si impegnano, altresì a prevedere, per quanto di rispettiva competenza, nel Contratto di Appalto e nei Subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere quanto segue:
a) l’obbligo per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere ciascuno a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
b) l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il Protocollo dai propri Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei Contralti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte,
c) l'obbligo dell'Appaltatore di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l’accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei credili effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel Part. 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante per il tramite della Città Metropolitana di Milano, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 a carico del cessionario.
Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l’obbligo per l’Appaltatore di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto Subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011;
d) l'obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 136 concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - cosi come disciplinato dall’art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante per il tramite della Città Metropolitana di Milano, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
3. La Stazione Appaltante si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dall'Appaltatore e dai Subcontraenti a qualunque titolo interessati dalla realizzazione dell'Opera.
4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto del comma 5, lettera l) del medesimo art. 80.
5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti e valutata dalla Stazione Appaltante ai fini della revoca degli affidamenti.
 

Art. 7.
Costituzione Banca Dati e anagrafe esecutori

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, la Stazione Appaltante s'impegna a rendere immediatamente disponibile una «Banca Dati- relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera n. 58/2011. Tale Banca Dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario ai sensi dell’art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, di cui alla delibera CIPE n. 15/ 2015. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da
- «Anagrafe degli esecutori»;
- «Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere» che contiene il «Settimanale di cantiere o subcantiere».
Tale infrastruttura informatica è allocata presso la Stazione Appaltante o presso primario provider di servizi internet. I a Stazione Appaltante può delegare la sola alimentazione della «Banca Dati» all'Appaltatore, che vi attende sotto la vigilanza della Stazione Appaltante, per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al paragrafo 1.
Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.
Il flusso informativo e riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Milano, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei ministri alla DIA e all’ANAC.
Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio
- della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera ambe ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015;
- delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
- dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati denominata «Anagrafe degli esecutori». L’Anagrafe degli esecutori contiene, tra l’altro, oltre ai contenuti di cui al precedente art. 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:
- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l’indicazione analitica di rutti i dati di cui all'art 85 del Codice Antimafia;
- tipologia e importo del Contratto di Appalto o Subcontratto;
- oggetto delle prestazioni;
- durata del Contratto di Appalto o Subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Appalto o Subcontratto e all’applicazione della relativa penale;
- indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle linee guida allegate alla delibera CIPF n. 15/2015. A precisazione di quanto previsto dall'art. 2.1 del protocollo operativo per il monitoraggio finanziario di cui alla predetta delibera CI PF n. 15/2015, l’Appaltatore si assume l'obbligo di apertura di un conto corrente dedicato in via esclusiva all'Opera, fermo restando che tutti gli altri soggetti della Filiera delle Imprese dovranno utilizzare conti correnti dedicati in via esclusiva.
3. In tutti i Contratti o Subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
- mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
- mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore.
Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte della Stazione Appaltante, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l’irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatoti fino alla risoluzione del Contratto.
5. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.
6. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione della Stazione Appaltante attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003 s.m.i., dell'art. 93 del Codice Antimafia e dell’art, 1 comma 1, del decreto interministeriale 21 marzo 2017.
 

Art. 8.
Sanzioni

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.
L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente art. 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all’art. 105, comma 2, quarto cpv, del decreto legislativo n. 50/2016, è sanzionata:
a) in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari all'l % (uno per cento) dell'importo del Contralto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
b) in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall’1% (uno per cento) al 2% (due per cento) dell'importo del Contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Appaltatore o del Subcontraente;
c) in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del Contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del Contratto medesimo ai sensi dell’art.1456 c.c. o con la revoca del l'autorizzazione al Subcontratto.
2. Esito dell’informazione interdittiva.
In conformità a quanto indicato all’art. 3, paragrafo 4, del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alia stipula del Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel Contratto medesimo.
Nei confronti dell'Appaltatore o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Appalto o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all’art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011. La misura della penale viene determinala tenendo conto dei criteri individuali dalla delibera CIPE n. 58/2011.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all’art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 s.m.i.
3. Violazione dell'obbligo d’inserimento delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6.
Il mancato inserimento, da parte della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell’art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, eco.).
La violazione, da parte della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all’art. 5, la previa intesa con ANAC.
5. Violazione degli obblighi di cui all’art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera. La violazione, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi indicali nell'art. 6, paragrafo 2, lettere c) e d), del Protocollo viene sanzionala con la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
6. Violazione degli obblighi di cui all’art. 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
In caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente degli obblighi indicati nell’art. 6, paragrafo 5, del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).
In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell’autorizzazione al Subcontratto.
7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale).
La violazione, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell’art. 9 paragrafo 3 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:
a) in sede di primo accertamento, con l’applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);
b) in sede di secondo accertamento, con l’applicazione di ima penale di curo 1.500 (millecinquecento);
c) in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell’Appaltatore o del Subcontraente;
d) in sede di ulteriore accertamento, con l’applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o conia revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite iva senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo, e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.
Le violazioni degli obblighi previsti dall’articolo 9, paragrafo 4, commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2,7.3 e al punto 7.4. L'applicazione delle misure sanzionatone di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione Appaltante nella documentazione contrattuale.
8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un’ATI.
Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 8 siano imputabili a Società mandanti di un'ATI, le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del Contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al Contratto.
9. Modalità di applicazione delle penali.
a) Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore; nonché per il tramite dell’Appaltatore, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi la Stazione Appaltante ne darà informazione alla Prefettura e alla Città Metropolitana di Milano.
Le penali sono applicale mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Appaltatore o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera).
Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, alla Città Metropolitana di Milano, alla Stazione Appaltante ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all’impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
b) Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione della Stazione Appaltante e da questa accantonati nel quadro economico dell'intervento La Stazione Appaltante potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fomite dalla Prefettura - UTG, sentito il CCASIIP. La destinazione delle eventuali somme residue al termine delia realizzazione dell’intervento, verrà effettuata in sede di collaudi» dell’intervento stesso, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante nell'ipotesi che all'intervento medesimo non sia stato assegnato alcun contributo statale o per l'eventuale importo che ecceda tale contributo; nelle ipotesi che ricorra invece la fattispecie della concessione di contributi statali, l'eventuale quota residua delle penali verrà versala all'entrata del bilancio dello Stato per essere eventualmente ridestinata ad infrastrutture strategiche.
c) Restano ferme le sanzioni previste dall’art. 6 del Protocollo operativo allegalo alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015.
10. Risoluzione del contratto.
a) La risoluzione del Contratto di Appalto e la revoca dell’autorizzazione al Subcontratto in applicazione del regime sanzionatone di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico della Stazione Appaltante e. ove ne ricorra il caso, dell’Appaltatore o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contralto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il Contratto e stato risolto, beninteso al netto dell’applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.
 

Art. 9.
Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il «Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere» interessali dai lavori. La gestione del Piano è di competenza e sotto la vigilanza della Stazione Appaltante ed il controllo e svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.
2. Il «Settimanale di cantiere» di cui alla delibera CIPE n. 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
- all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (1‘Appaltatore, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi dell'Appaltatore, del Subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle «partite iva» senza dipendenti;
- al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente, le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;
- all'Appaltatore cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:
- verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- verificare alla luce del «Settimanale di cantiere» la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;
- incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.
A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatto salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;
b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dalla Città Metropolitana di Milano di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dalla Stazione Appaltante, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, nel Contratto di Appalto e in tutti i Subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall’art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verni utilizzato anche ai tini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art 4 della citata legge n. 136/2010;
5. L inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4. accertata nell’esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri e assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8, paragrafo 7, del Protocollo.
6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovranno essere analoghi a quelli riportati per le violazioni di cui al precedente art. 8, paragrafo 9.2, del Protocollo.
 

Art. 10.
Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell’opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare su invito della Prefettura, altri esperti.
3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell’estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del Contratto di Appallo o di Subcontratti.
4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo.
5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l’infrastruttura siano già presenti altre opere rientranti nel PIS il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sarà unico.
 

Art. 11.
Durata del protocollo

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell’opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.
 

Art. 12.
Attività di vigilanza

La Stazione Appaltante provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al CASIIP, con cadenza annuale, un proprio rapporto.
Restano fermi gli obblighi di vigilanza nell'esecuzione dell'Opera della Città Metropolitana di Milano di cui alle premesse al presente Protocollo.
 

Art. 13
Disposizioni finali

I riferimenti normativi contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi sostituiti e/o modificati automaticamente dalle successive disposizioni normative che disciplinano la materia.

Milano, 17 febbraio 2020

Il Prefetto di Milano
(Renato Saccone)
Per la Stazione Appaltante
(Maurizio Redondi)
Per la Città Metropolitana di Milano
(Arianna Censi)
Limitatamente all'articolo 10:
Ispettorato Territoriale del Lavoro
(Patrizia Moscatello)
le OO.SS. di categoria:
FILLEA-CGIL
(Katiuscia Calabretta)
FILCA CISL Milano Metropoli
(Eros Lanzoni)
FENEAL-UIL MI-LO-CR-PV
(Enrico Vizza)