NUOVA STESURA DEL
«Protocollo di Legalità
tra
Prefettura - U. t. G. di Savona
e
ANAS. S.p.A.
e
Appaltatore R.T.I. CMC Ravenna - ITINERA S.p.A.
ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata relativamente alla realizzazione della seguente Opera:
S.S.n. 1 Via Aurelia — Viabilità di accesso all’hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della AIO di Savona ed Albisola e i porti di Savona e Vado - Variante alla S.S. n. 1 Aurelia nel tratto tra Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore.»
CON INTEGRAZIONI E MODIFICHE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL COMITATO DI COORDINAMENTO PER L’ALTA VIGILANZA DELLE GRANDI OPERE
CUP: F91B01000370001
CIG: 0192830857

 

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Savona, nella persona del Prefetto pro-tempore, Dott.ssa Gerardina Basilicata,
L’ANAS S.p.A., nella persona del Dott. Giancarlo Perrotta, Dirigente responsabile dell’Unità Legalità e Trasparenza della Direzione Generale dell’ANAS S.p.A.,
L’Appaltatore, nella persona del geom. Paolo Mondardini, in qualità di rappresentante del R.T.I. CMC Ravenna - Itinera S.p.A.,
 

PREMESSO

I. che in data 11 luglio 2013 si è stipulato il Protocollo di Legalità fra Prefettura - U.T.G. di Savona, ANAS S.p.A. e CMC Ravenna - Itinera S.p.A., ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata relativamente alla realizzazione della seguente Opera: “S.S. n. 1 Via Aurelia - viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - interconnessione tra i caselli della AIO di Savona ed Albisola e i porti di Savona e Vado - Variante alla S.S. n. 1 Aurelia nel tratto tra Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore”;
II. che, stante l’urgenza di espletare immediatamente i controlli antimafia della predetta opera, il Protocollo è stato sottoscritto, facendo riserva, in forza di specifica clausola inserita nel testo documento, di apportare le necessarie modifiche, alla luce delle osservazioni che nel frattempo sarebbero pervenute dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO);
III. che, con note in data 24 luglio e 27 novembre 2013, il CCASGO ha comunicato le integrazioni e le modifiche da apportare al testo del presente Protocollo;
IV. che il Ministero dell’interno - Gabinetto del Ministro, con nota in data 10 dicembre 2013, richiamata nella nota prot. n. 11001/119/8/8(1) in data 13 giugno 2014, ha comunicato il nulla osta alla stipula del Protocollo, novellato secondo le indicazioni fornite dal CCASGO in data 27 novembre 2013;
V. che con Delibera in data 3 agosto 2007, il CIPE ha approvato il progetto definitivo delle opere, disponendo il finanziamento delle stesse;
VI. che l’articolo 15 della legge 241/1990, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VII. che l’ANAS ha disposto l’aggiudicazione definitiva dei lavori di costruzione Viabilità di accesso all’hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della AIO di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado: variante alla SSI Aurelia nel tratto tra Savona torrente Letimbro ed Albisola Superiore;
VIII. il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con sua deliberazione n. 77, pubblicata sulla G.U. n. 41 del 21 febbraio 2008, nell’Allegato 2, ha previsto l’inserimento nel bando di gara di “Linee guida per i controlli antimafia” indicate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO);
IX. che, nella circolare n. 0004610, Classifica 1.46-6/A, in data 23 giugno 2010, il Ministro dell’interno ha individuato le attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, da sottoporre a verifica antimafia preventiva, elencate nell’Allegato 1 della citata circolare;
X. che, nell’Allegato 2 della citata circolare del 23 giugno 2010, sono state elencate tutte le clausole antimafia da inserire nei Protocolli di Legalità e da riprodurre nella "lex specialis ” di ciascun Appalto;
XI. che la legge 13 agosto 2010, n. 136 - “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” prevede, tra l’altro, l’adozione di regole specifiche per conseguire la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni nonché per il controllo della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
XII. che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i Soggetti Aggiudicatori e per l’impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori;
XIII. che l'intervento in questione rientra nel programma delle "infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi’’ di cui alla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121;
XIV. che il CIPE, con deliberazione n. 58 del 3 agosto 2011, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
XV. che l’A.T.I. CMC Ravenna/Itinera SpA con sede legale in Ravenna, è aggiudicataria dell’affidamento delle attività di realizzazione dei lavori di costruzione "Viabilità di accesso all’hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della AIO di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado: variante alla SSI Aurelia nel tratto tra Savona torrente Letimbro ed Albisola Superiore”;
XVI. che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Savona, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di Savona;
XVII. che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito “Protocollo”) assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione maliosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro, nonché a rafforzare i presidi a tutela della trasparenza e in funzione anticorruzione;
XVIII. che è, altresì, volontà delle parti applicare, le linee guida che il C.I.P.E. adotta in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii e in attuazione dell’articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
XIX. che, ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, così come integrato con il D. Lgs 15 novembre 2012 n. 218, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese”, come definita dall'art. 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187. convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
XX. che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità assicurare, nella realizzazione dell’infrastruttura, il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza esercitando appieno i poteri di vigilanza ai fini di prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro, nonché di monitoraggio dei flussi di manodopera e della loro gestione, rispetto dei diritti contrattuali, che rappresentano per le organizzazioni criminali un anello significativo per il controllo del territorio;
XXL che con d.P.C.M. 18 aprile 2013 sono stati istituiti gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 come modificato dall’articolo 29 del decreto legge 90/2014. convertito con modificazioni nella legge 114/2014;
 

tutto ciò premesso, le parli convengono quanto segue:


CAPO I
Verifiche antimafia
ARTICOLO 1

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. L’ANAS comunica tempestivamente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Savona, in appresso denominata Prefettura - U.T.G., in ragione della rispettiva competenza territoriale, i dati della filiera individuati dalla delibera CIPE 58/2011 relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari dell’ultimo triennio - in particolare, per le persone fisiche comprensivi di codice fiscale e residenza - a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell’affidamento di servizi, noli o trasporti o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell’opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato. Le comunicazioni avvengono verso indirizzi di posta elettronica dedicati, ovvero tramite posta elettronica certificata, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82, e successive modificazioni.
3. La Prefettura di Savona istituirà una "‘cabina di regia” allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione.
4. L’Appaltatore, con l’adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell’esecuzione dell’opera, condividendo l’opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna a non sub-appaltare o sub-affidare lavori a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara, e ad inserire, nei contratti indicati al secondo comma, apposita clausola con la quale il suo sub-appaltatore assume l’obbligo di fornire all’ANAS, perché possa richiedere le informazioni antimafia preventive, gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese sub-appaltatrici interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione dell’opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese sub-appaltatrici nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca della fornitura da parte dell’impresa nei casi indicati nel successivo articolo 4, terzo comma, del presente Protocollo.
 

ARTICOLO 2

1. L’obbligo per l’appaltatore ed i sub-appaltatori e sub-affidatari di conferire all’ANAS i dati cui all’articolo 1, è preventivo rispetto alla stipula di qualsiasi contratto, sussiste per i sub-appalti ed i contratti conclusi da tutti gli operatori della filiera per qualunque importo.
L’ANAS si impegna ad acquisire l’informazione antimafia ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in materia di affidamento di contratti o autorizzazione di sub-contratti previo accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco di fornitori, di cui all’articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall’articolo 29 del decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014;
2. L’obbligo preventivo di conferimento dei dati sussiste sempre per tutte le attività e per le tipologie di prestazioni, di seguito elencate, da affidarsi direttamente dall’appaltatore:
> fornitura e trasporto di acqua;
> servizi di mensa, di pulizia, di autotrasporti e alloggiamento del personale;
> somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
 

ARTICOLO 3

1. Ai fini delle richieste di “Informazioni” previste dagli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, i dati di cui all’articolo 2 del presente Protocollo sono comunicati alla Prefettura - U.T.G. dall’ANAS prima che l’Appaltatore e i sub-appaltatori procedano alla stipula dei contratti o alla conclusione dei sub-appalti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei sub-contratti di cui al medesimo articolo 2. Gli stessi dati sono comunicati, a cura dell’Appaltatore, all’ANAS, anche ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di Direzione Lavori. Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche su supporto informatico. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell’esecuzione dell'opera medesima.
Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale.
2. L’ANAS si impegna, d’intesa con il soggetto Appaltatore, a rendere disponibile, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, sulla base dei dati acquisiti dall’appaltatore e degli aventi causa, e a popolare una banca dati WEB relativa alle imprese della filiera, come definita in premessa, che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori e contenente anche le informazioni concernenti le prestazioni di servizi e/o la somministrazione di manodopera dei soggetti, quali i lavoratori dipendenti sia come parasubordinati sia con partita IVA, anche senza lavoratori dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
La stessa banca dati sarà accessibile, anche per via telematica, in forma sicura, da parte delle Prefetture, del Gruppo Provinciale Interforze per il monitoraggio delle Grandi Opere costituito presso la Prefettura di Savona, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, dalle Forze di Polizia territoriali e dagli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, nonché dal DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine l’Appaltatore, fermo quanto indicato nel successivo art. 7, comma 3, invierà ogni lunedì i dati aggiornati anche al venerdì, al sabato ed alla domenica se lavorativi precedenti, salvo eventuale eccezionale indicazione, in forma tabellare concordata, su un sito ftp condiviso. Il flusso delle informazioni dovrà alimentare due diversi sezioni, che sono interfacciate in un sistema: a) Anagrafe degli Esecutori relativa a tutti gli operatori economici della filiera dell’opera da definire ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 217/2010, essenziali sull'assetto societario e riferibile anche al tracciamento finanziario di cui dati alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ; b) Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere, che contiene il “Settimanale di cantiere” o di sub-cantiere, previsti dall’articolo 7 concernente l’annotazione degli elementi acquisiti per la sicurezza e la legalità nel cantiere, riferimenti a situazioni o indicazioni utili a tracciare la vita delle aree di lavoro e dei soggetti della filiera.
3. La violazione dell'obbligo di popolamento della predetta banca dati comporta violazione dei doveri collaborativi cui consegue l’applicazione, da parte del soggetto aggiudicatore ANAS, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale fino al 4% del valore del contratto o del sub-contratto stesso. Le modalità di impiego delle sanzioni economiche saranno analoghe a quelle individuate per la violazione di cui all’articolo 5, comma 4, del presente protocollo. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l’irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.
4. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell’opera.
 

ARTICOLO 4

L’ANAS si impegna a richiedere alla Prefettura di Savona le informazioni antimafia di cui all’art. 91 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per i contratti e sub-contratti di lavori, servizi o forniture di qualunque importo.
Alla richiesta deve essere allegato il certificato della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato o idonea autocertificazione relativa alla società, A.T.I., o ditta individuale con la quale si intende sottoscrivere il contratto di sub-appalto, di fornitura o servizio. Nel caso in cui il soggetto con il quale l’Appaltatore intende sottoscrivere il contratto sia una società di capitali, dovrà essere, altresì, allegata a detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della società stessa, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica. La predetta documentazione potrà essere fornita anche su supporto informatico completo di firma digitale.
Nel caso in cui la società o l’impresa nei cui riguardi devono essere svolti gli accertamenti abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Prefettura di Savona inoltra la richiesta alla Prefettura competente, segnalando che la stessa viene effettuata in attuazione del presente protocollo.
2. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, decorsi quindici giorni dalla stessa, la Stazione appaltante procederà anche in assenza dell’informativa.
3. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione maliosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione appaltante non procede alla stipula del contratto dì appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al sub-appalto, e intima all’Appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del sub-contratto.
 

ARTICOLO 5

1. Qualora, a seguito delle verifiche disposte ai sensi degli arti. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, emergano elementi relativi a tentativi o pericoli di infiltrazione maliosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura - U.T.G. ne dà immediata comunicazione all’ANAS perché, contestualmente, partecipi dell’informazione l’Appaltatore e il sub-appaltatore affinché non stipuli il contratto o concluda il sub-contratto.
2. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta, ovvero nei casi d’urgenza previsti dall’articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, previa comunicazione all’ANAS delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni antimafia, è possibile procedere anche in assenza dell’informazione rilasciata dalla Prefettura. In tal senso ANAS, ai fini del calcolo della decorrenza dei predetti termini di quarantacinque giorni ovvero, ove del caso, quindici giorni, si impegna a comunicare all’Appaltatore la data di avvenuto deposito di ciascuna richiesta di informazione antimafia inoltrata alla Prefettura.
Quando dalle verifiche disposte emergono, per i contratti, i sub-contratti, conclusi o autorizzati, elementi relativi a tentativi o pericoli di infiltrazioni mafiose, l’Appaltatore effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale. In detti casi, ^Appaltatore comunica senza ritardo all’ANAS l’attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le “informazioni” si riferiscono.
3. Per i sub-appalti ed i contratti ad essi assimilati di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 91, comma 1, lettera c del D.Lgs. 159/2011. con l’eccezione dei contratti aventi ad oggetto le attività richiamate dal precedente art. 2.2, l’autorizzazione di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 può essere rilasciata previa acquisizione di autocertificazione dell’interessato dell’insussistenza delle cause di divieto e/o decadenza di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni ai sensi del medesimo art. 91 del D. Lgs. 159/2011.
4. Nelle ipotesi dei commi secondo e terzo del presente articolo, l’Appaltatore si impegna ad inserire in contratto, o a far inserire dal suo sub-appaltatore o fornitore nei relativi sub-contratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le “Informazioni antimafia” di cui all’articolo 84 del citato D.Lgs. 159/2011 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del sub-contratto stesso, salvo il maggior danno. La penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore ANAS - che la verserà su apposito conto corrente fruttifero - e da questo posta a disposizione dell’Appaltatore, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del sub-contraente o del fornitore. La parte residua di detta penale è destinata all’attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell’intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto competente farà all'uopo pervenire, sentito il CCASGO.
5. L’ANAS potrà escludere dalla richiesta di “Informazione antimafia” preventiva le acquisizioni di carattere urgente ed emergenziale di materiali di consumo di pronto reperimento fino all’importo complessivo per tutti gli operatori economici di Euro cinquantamila trimestrali, fermo restando che, anche per le dette acquisizioni, dovranno essere comunicati alla Prefettura - U.T.G. i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A., codice fiscale e importo pagato), e, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e/o fornitori, andranno inseriti nella banca dati resa disponibile dall'ANAS in attuazione del presente Protocollo.
 

ARTICOLO 6

1. Ai fini del presente Protocollo si applicano le verifiche antimafia e gli altri adempimenti in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui la società o l’impresa, nei cui riguardi devono essere rilasciate le ■‘Informazioni", abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura - U.T.G. di Savona, in ragione della rispettiva competenza territoriale, inoltra la richiesta alla Prefettura -U.T.G. competente, segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le “Informazioni" di cui all’articolo 84 del D. Lgs. 159/2011, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.
 

CAPO II
Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale
ARTICOLO 7

1. Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo viene attuato il “Piano di Controllo Coordinato del cantiere e dei sub-cantieri’’ interessati dai lavori, il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Savona ed alle Forze di Polizia.
2. L’impresa aggiudicatala e gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione dei contratti si impegnano all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, inserendo la relativa clausola risolutiva espressa in caso di grave e reiterato inadempimento.
3. L’Appaltatore individua un Referente di Cantiere che trasmetterà, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì antecedente le attività settimanali previste, alla Prefettura di Savona, alle Forze di Polizia ed alla Direzione dei Lavori, ogni notizia relativa ai Piani di Lavoro, mediante interfaccia web.
4. Il c.d. “Settimanale di Cantiere'''’ dovrà essere redatto secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura - U.T.G. di Savona e conterrà ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento, con l’indicazione:
a. della Ditta che esegue i lavori (lo stesso Appaltatore - in caso di esecuzione diretta - ovvero il sub-appaltatore in genere);
b. dei mezzi utilizzati dall’Appaltatore e dal suo sub-appaltatore e/o da eventuali altre ditte che operano forniture;
c. di qualunque automezzo che avrà comunque accesso al cantiere;
d. dei nominativi dei dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo.
5. Il Referente ha l’obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati e, giornalmente, dovrà trasmettere, altresì, l’elenco di tutti gli addetti ai lavori impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere nonché delle persone autorizzate all’accesso in cantiere per altri motivi, specificandone gli stessi.
6. L’Appaltatore ha l’obbligo, tramite il Referente di Cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori, utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
7. La Prefettura - U.T.G., per il tramite delle Forze di Polizia, acquisite le predette informazioni, provvede a:
a. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
b. verificare, alla luce del “Settimanale di cantiere”, la regolarità degli accessi e delle presenze;
c. “incrociare” i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
d. acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
e. curare l’attività di coordinamento istituzionale;
f. raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
g. calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente dell’Appaltatore;
h. disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle normative di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell’opera, presso laboratori indicati dall'ANAS, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall’Appaltatore stesso o dall’ANAS. in base a successivi accordi contrattuali.
8. L’incarico affidato al Referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico dell’Appaltatore (qualora l’incarico fosse affidato a persona diversa) e del Direttore dei Lavori.
9. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all’articolo 5 della legge n. 136/2010.
 

CAPO III
Monitoraggio e tracciamento ai fini della trasparenza dei flussi di manodopera
ARTICOLO 8

Le parti decidono di osservare le disposizioni contenute nell’articolo 10 dello schema di protocollo di legalità allegato alle linee guida “Piano Carceri”, pubblicate nella G.U.R.I. del 18 giugno 2012, n.
140. Nel tavolo previsto dal comma 2 del citato articolo 10, che sarà contestualmente istituito possono essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall’articolo 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per queste finalità potranno essere valorizzate le risultanze desunte da accordi tra le parti riguardanti versioni più avanzate dei documenti attestanti non solo la regolarità della posizione delle imprese, ma anche la congruità dei versamenti dei contributi previdenziali in relazione al costo complessivo dell’opera.
 

ARTICOLO 9

1. L’Appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura - U.T.G., dandone comunicazione ad ANAS, di tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’Autorità Giudiziaria.
2. L’Appaltatore si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia informa ANAS e la Prefettura.
3. L’Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
4. L'Appaltatore si impegna ad inserire nella documentazione contrattuale il riferimento al Protocollo, che sarà sottoscritto per accettazione da ciascuna impresa esecutrice.
 

ARTICOLO 10

Gli stessi obblighi di cui all’articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti dell’Appaltatore, dai sub-appaltatori, a qualunque titolo interessati all’esecuzione dei lavori.
L’impresa della filiera si impegna espressamente all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel presente Protocollo, di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatone ivi previsto. L’inosservanza degli obblighi in tal modo assunti comporta la revoca del sub-appalto o autorizzazione dello stesso.
 

ARTICOLO 11

Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti dall’articolo 4 del presente Protocollo, l’eventuale inosservanza da parte dell'Appaltatore è causa di risoluzione del contratto tra l'ANAS e l’Appaltatore, salvo i casi di errore scusabile.
 

ARTICOLO 12

L’ANAS si impegna altresì ad effettuare - sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Appaltatore - analoga comunicazione, nei confronti dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011.
 

ARTICOLO 13

Le previsioni del presente Protocollo relative all’assoggettamento dei contratti e sub-contratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui agli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente articolo 2, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che. a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione maliosa nelle società o imprese interessate, l'ANAS si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo sub-appaltatore l’esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all’uopo prevista dall’articolo 94, comma 1, D.Lgs. 159/2011.
 

ARTICOLO 14

1. Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di appalto tra ANAS e l’Appaltatore.
2. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’applicazione del presente Protocollo saranno regolati separatamente tra ANAS e l’Appaltatore tenendo a riferimento le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
 

ARTICOLO 15

L’ANAS riferisce sulla propria attività di vigilanza come derivante dall’applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura ed al CCASGO, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto.

Sottoscritto a Savona, il giorno 3 ottobre 2014

Il Prefetto della provincia di Savona
Dott.ssa Gerardina Basilicata
Per l’ANAS S.p.A. - Dott. Giancarlo Perrotta
Per l’Appaltatore R.T.I. CMC Ravenna - Itinera S.p.A.
- Geom. Paolo Mondardini
Limitatamente agli impegni discendenti dall’art. 8 del Protocollo:
il Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro
dott. Marco Quadrelli
p. il Segretario Generale C.G.I.L.
sig.a Barbara Delbuono
p. il Segretario Generale C.I.S.L
sig. Simone Pesce
p. il Segretario Generale U.I.L.
sig. Umberto Firpo